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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente rel.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2582 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Guglielmo, elett.te Parte_1 dom.to nel suo studio in Latina, Piazza B. Buozzi n. 9 in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina 696/2023 pubbl. il
20/06/2023
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava che di aver lavorato, nel Parte_1
2015, con la con un reddito da lavoro di € 24.242,00; nel Controparte_2
2016 prima con la fino al 20/07/2016 e quindi con la Controparte_2 CP_3 .
[...] CP_4
Precisava che quest'ultima società predisponeva il relativo Mod. 730 completo per entrambi i redditi dell'anno 2016 per complessivi € 25.324,00, di cui “€ 14.537,21 conguagliati”, ovvero ricomprendenti quelli percepiti dalla CP_2
Dichiarava poi di essere titolare dal 2005 anche di pensione IO n. 15046634, il cui ammontare per gli anni 2015 e 2016 era stato di € 8.150,00 insistendo sul fatto che il “reddito da lavoro per l'anno 2016 è stato però di soli € 25.324,45, di cui, come detto innanzi, € 14.537,00 afferenti al reddito percepito dalla Controparte_2
(v. Mod. 730/2017).
Deduce quindi che erroneamente l' , “sommando nuovamente al reddito CP_1 complessivo di € 25.324,45 l'importo di € 14.537,00, riportato dal CUD della Soc.
INICOOP Tirrena, quantificava il reddito per il 2016 in € 39.861,00.
Non vi era stato superamento del reddito di riferimento di € 26.098,00 per cui non era dovuta la somma richiesta a titolo di indebito per € 4.734,00 sull'assegno di invalidità riscosso per gli anni 2016 e 2019 e di € 3.157,03 per gli anni 2017 e 2018.
Inoltre l' provvedeva a ridurre l'assegno di invalidità del 50% per l'anno 2016 CP_1
e del 25% per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Concludeva come segue:- a) accertare e dichiarare il mancato superamento del reddito di € 26.098,00= a partire dal 2016 da parte del ricorrente;
- b) per l'effetto annullare il contestato indebito di complessivi € 7.891,00= per gli anni dal 2016 al
2019, giusto anche preannunciato recupero;
- c) condannare quindi l' al CP_1 ricalcolo del trattamento per assegno ordinario di invalidità con corresponsione per l'intero, non avendo mai l'assicurato superato il reddito di riferimento per gli anni dal 2016 al 2019; - d) condannare l' alla corresponsione delle relative CP_5 differenze, con gli interessi legali/rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- e) condannare quindi l' al pagamento delle competenze professionali, oltre CP_1 spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nella contumacia dell' il giudice di primo grado riteneva infondato il ricorso CP_1
e lo respingeva con la motivazione che segue:- < ricorrente ha depositato certificazione reddituale afferente gli anni 2015, 2016,
2018 e 2019 (cfr. dichiarazione 730/2016, 730/2017, 730/2019, 730/2020 all.
5,6,7,8). Con riferimento all'anno 2016 il reddito complessivo (lavoro dipendente e reddito ) risulta pari ad € 33.474 (€ 25.324,00 come reddito da lavoro CP_1 dipendente oltre ad € 8.150 come reddito ), superiore, pertanto, ai limiti CP_1 reddituali indicati nell'all. G alla legge 1, comma 42 della legge 335/1995; risulta pertanto corretta la decurtazione operata dall' . Con riguardo all'anno 2017, CP_5 anno nel corso del quale dall'estratto contributivo risulta che il ricorrete abbia regolarmente lavoro, la parte ricorrente non ha prodotto la dichiarazione reddituale;
nel consegue pertanto che non risulta fornita prova in relazione alla insussistenza dell'indebito di cui viene chiesto l'accertamento negativo. Con riferimento, infine, all'anno 2018 risulta, anche in questo caso, superato il limite reddituale indicato dalla normativa citata in quanto il ricorrente ha percepito un reddito complessivo pari ad € 33.474 (€ 23.931 come reddito da lavoro dipendente oltre ad € 8.150 come reddito ).
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato>>. CP_1
Con atto di gravame l'appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia chiedendone la riforma e reiterando le conclusioni già presentate in prime cure.
All'udienza odierna nella contumacia dell' la causa è stata discussa e decisa CP_1 come da dispositivo.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia effettuato una errata valutazione dei redditi per gli anni 2016 e 2018 operando un illegittimo cumulo con il reddito di pensione. Il primo giudice ha “di fatto ha sommato tale reddito da lavoro dipendete a quello di pensione INPS € 8.150,00 (v. Quadro C - Reddito da lavoro e assimilabili – doc. n.4) e quindi superiore alla tabella [incorrendo] così nell'errato calcolo del limite di reddito da lavoro “dipendente”, che da solo non deve superare di quattro volte il trattamento minimo e non anche sommandolo a quello di pensione.
L'appellante non avrebbe quindi superato con il solo reddito da lavoro quello di riferimento di quattro volte il trattamento minimo di pensione.
Si lamenta anche l'omesso esame della documentazione in atti e l'omessa acquisizione di quella di riferimento ritenuta necessaria ai fini del decidere. Sarebbe stato necessario richiedere alla parte, la produzione del Mod. 730/2018 per i redditi
2017
La Corte ammette la tardiva produzione dalla quale si evince – v. p. 2 Quadro C – che l'appellante ha prodotto un reddito da lavoro dipendente per € 23.158,00 e percepito quello da pensione per € 9.756,00
Rileva la Corte che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 45, L. 335/95 ed allegata tabella G, non avendo l'appellante superato con il solo reddito da lavoro quello di riferimento, ovvero il quadruplo del trattamento minimo di pensione per gli anni dal 2016 e fino al 2019, l'appello deve essere accolto come da dispositivo con l'effetto ulteriore rispetto alla non debbenza della somma richiesta a titolo di indebito, della condanna dell' al ricalcolo del trattamento per assegno CP_1 ordinario di invalidità con corresponsione dello stesso nella misura intera ed al pagamento delle relative differenze sul decurtato assegno di invalidità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare il mancato superamento del reddito di € 26.098,00 da parte di Pt_1
da parte del ricorrente a partire dal 2016 e fino al 2019 compreso e per
[...]
l'effetto dichiara non dovuto la somma richiesta a titolo di indebito per € 7.891,00= per gli anni dal 2017 al 2019. Condanna quindi l' al ricalcolo del trattamento CP_1 per assegno ordinario di invalidità con corresponsione dello stesso nella misura intera ed al pagamento delle relative differenze sul decurtato assegno di invalidità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.865,00 e per il secondo € 1.760,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5.6.2025
Il Presidente
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente rel.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2582 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Guglielmo, elett.te Parte_1 dom.to nel suo studio in Latina, Piazza B. Buozzi n. 9 in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina 696/2023 pubbl. il
20/06/2023
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado allegava che di aver lavorato, nel Parte_1
2015, con la con un reddito da lavoro di € 24.242,00; nel Controparte_2
2016 prima con la fino al 20/07/2016 e quindi con la Controparte_2 CP_3 .
[...] CP_4
Precisava che quest'ultima società predisponeva il relativo Mod. 730 completo per entrambi i redditi dell'anno 2016 per complessivi € 25.324,00, di cui “€ 14.537,21 conguagliati”, ovvero ricomprendenti quelli percepiti dalla CP_2
Dichiarava poi di essere titolare dal 2005 anche di pensione IO n. 15046634, il cui ammontare per gli anni 2015 e 2016 era stato di € 8.150,00 insistendo sul fatto che il “reddito da lavoro per l'anno 2016 è stato però di soli € 25.324,45, di cui, come detto innanzi, € 14.537,00 afferenti al reddito percepito dalla Controparte_2
(v. Mod. 730/2017).
Deduce quindi che erroneamente l' , “sommando nuovamente al reddito CP_1 complessivo di € 25.324,45 l'importo di € 14.537,00, riportato dal CUD della Soc.
INICOOP Tirrena, quantificava il reddito per il 2016 in € 39.861,00.
Non vi era stato superamento del reddito di riferimento di € 26.098,00 per cui non era dovuta la somma richiesta a titolo di indebito per € 4.734,00 sull'assegno di invalidità riscosso per gli anni 2016 e 2019 e di € 3.157,03 per gli anni 2017 e 2018.
Inoltre l' provvedeva a ridurre l'assegno di invalidità del 50% per l'anno 2016 CP_1
e del 25% per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Concludeva come segue:- a) accertare e dichiarare il mancato superamento del reddito di € 26.098,00= a partire dal 2016 da parte del ricorrente;
- b) per l'effetto annullare il contestato indebito di complessivi € 7.891,00= per gli anni dal 2016 al
2019, giusto anche preannunciato recupero;
- c) condannare quindi l' al CP_1 ricalcolo del trattamento per assegno ordinario di invalidità con corresponsione per l'intero, non avendo mai l'assicurato superato il reddito di riferimento per gli anni dal 2016 al 2019; - d) condannare l' alla corresponsione delle relative CP_5 differenze, con gli interessi legali/rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- e) condannare quindi l' al pagamento delle competenze professionali, oltre CP_1 spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nella contumacia dell' il giudice di primo grado riteneva infondato il ricorso CP_1
e lo respingeva con la motivazione che segue:- < ricorrente ha depositato certificazione reddituale afferente gli anni 2015, 2016,
2018 e 2019 (cfr. dichiarazione 730/2016, 730/2017, 730/2019, 730/2020 all.
5,6,7,8). Con riferimento all'anno 2016 il reddito complessivo (lavoro dipendente e reddito ) risulta pari ad € 33.474 (€ 25.324,00 come reddito da lavoro CP_1 dipendente oltre ad € 8.150 come reddito ), superiore, pertanto, ai limiti CP_1 reddituali indicati nell'all. G alla legge 1, comma 42 della legge 335/1995; risulta pertanto corretta la decurtazione operata dall' . Con riguardo all'anno 2017, CP_5 anno nel corso del quale dall'estratto contributivo risulta che il ricorrete abbia regolarmente lavoro, la parte ricorrente non ha prodotto la dichiarazione reddituale;
nel consegue pertanto che non risulta fornita prova in relazione alla insussistenza dell'indebito di cui viene chiesto l'accertamento negativo. Con riferimento, infine, all'anno 2018 risulta, anche in questo caso, superato il limite reddituale indicato dalla normativa citata in quanto il ricorrente ha percepito un reddito complessivo pari ad € 33.474 (€ 23.931 come reddito da lavoro dipendente oltre ad € 8.150 come reddito ).
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato>>. CP_1
Con atto di gravame l'appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia chiedendone la riforma e reiterando le conclusioni già presentate in prime cure.
All'udienza odierna nella contumacia dell' la causa è stata discussa e decisa CP_1 come da dispositivo.
Sostiene l'appellante che il primo giudice abbia effettuato una errata valutazione dei redditi per gli anni 2016 e 2018 operando un illegittimo cumulo con il reddito di pensione. Il primo giudice ha “di fatto ha sommato tale reddito da lavoro dipendete a quello di pensione INPS € 8.150,00 (v. Quadro C - Reddito da lavoro e assimilabili – doc. n.4) e quindi superiore alla tabella [incorrendo] così nell'errato calcolo del limite di reddito da lavoro “dipendente”, che da solo non deve superare di quattro volte il trattamento minimo e non anche sommandolo a quello di pensione.
L'appellante non avrebbe quindi superato con il solo reddito da lavoro quello di riferimento di quattro volte il trattamento minimo di pensione.
Si lamenta anche l'omesso esame della documentazione in atti e l'omessa acquisizione di quella di riferimento ritenuta necessaria ai fini del decidere. Sarebbe stato necessario richiedere alla parte, la produzione del Mod. 730/2018 per i redditi
2017
La Corte ammette la tardiva produzione dalla quale si evince – v. p. 2 Quadro C – che l'appellante ha prodotto un reddito da lavoro dipendente per € 23.158,00 e percepito quello da pensione per € 9.756,00
Rileva la Corte che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 45, L. 335/95 ed allegata tabella G, non avendo l'appellante superato con il solo reddito da lavoro quello di riferimento, ovvero il quadruplo del trattamento minimo di pensione per gli anni dal 2016 e fino al 2019, l'appello deve essere accolto come da dispositivo con l'effetto ulteriore rispetto alla non debbenza della somma richiesta a titolo di indebito, della condanna dell' al ricalcolo del trattamento per assegno CP_1 ordinario di invalidità con corresponsione dello stesso nella misura intera ed al pagamento delle relative differenze sul decurtato assegno di invalidità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, accertare e dichiarare il mancato superamento del reddito di € 26.098,00 da parte di Pt_1
da parte del ricorrente a partire dal 2016 e fino al 2019 compreso e per
[...]
l'effetto dichiara non dovuto la somma richiesta a titolo di indebito per € 7.891,00= per gli anni dal 2017 al 2019. Condanna quindi l' al ricalcolo del trattamento CP_1 per assegno ordinario di invalidità con corresponsione dello stesso nella misura intera ed al pagamento delle relative differenze sul decurtato assegno di invalidità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.865,00 e per il secondo € 1.760,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5.6.2025
Il Presidente
Dott. Guido Rosa