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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°11788/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti RAOUL Parte_1
SCOTTO DI TELLA e SILVIA CORDOVA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Piazza Virgilio 4, a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria
Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 03/10/2023, il Parte_1
convenne in giudizio l' e Controparte_1
contestando la legittimità della nota del 30.07.2023 con cui l' aveva richiesto la CP_1
restituzione della somma di euro 3.725,40, indebitamente percepita, per il periodo dal
01/12/2022 al 31/08/2023, a titolo di maggiorazione sociale della pensione categoria inv civ n. , chiese accogliersi le seguenti conclusioni: “1) PartitaIVA_1
Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, l'indebito comunicato dall' in data CP_2
30.07.2023;
1 2) Dichiarare, conseguentemente, illegittimo, per le motivazioni esposte,
l'eventuale recupero posto in essere dell' dell'indebito maturato in favore CP_2 dell'odierno ricorrente;
3) Dichiarare l' comunque prescritto o, decaduto, dal diritto di ripetizione CP_2
delle somme costituenti l'eventuale indebito maturato in favore dell'odierno ricorrente;
4) Condannare, l' alla restituzione di quanto trattenuto per le motivazioni di CP_2 cui sopra”.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Deve, innanzitutto, ritenersi fondata, in punto di merito, la pretesa restitutoria azionata dall' , per le ragioni evidenziate in memoria di costituzione, ovvero per CP_1
la percezione da parte del ricorrente, nel periodo compreso fra il 01/12/2022 e il
31/08/2023, di una prestazione assistenziale non spettante.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione del reparto competente richiamata in memoria si apprende infatti che il ricorrente dall'aprile del
2020 beneficiava della pensione di inabilità, n. 044-550207870627.
Alla visita di revisione del 16.11.2022 gli è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile del 75% (cfr. Verbale sanitario allegato alla memoria di costituzione) perdendo, pertanto, il diritto a percepire sia la pensione che la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della l.448/2001, riconosciuta unicamente agli invalidi civili totali (“I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”).
Appare, quindi, acclarata e peraltro indiscussa, la natura indebita della percezione,
a partire dalla visita di revisione, della suddetta maggiorazione sociale.
Né, d'altro canto, può paralizzare la pretesa restitutoria avanzata dal convenuta, il riferimento operato dal ricorrente ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
2 Giova, innanzitutto, qualificare correttamente l'indebito per cui è causa, al fine di individuare le regole, di prevalente elaborazione giurisprudenziale, ad esso applicabili.
Trattandosi di una maggiorazione economica che accede ad una pensione d'inabilità civile, che viene erogata prescindendo dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva, appare evidente la natura assistenziale della provvidenza de quo.
Deve, quindi, subito escludersi l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni legislative (come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità) in materia di indebito previdenziale.
Dal momento che, peraltro, ciò che ha reso indebita la percezione della provvidenza è stato il venir meno di un requisito sanitario (e non reddituale o di altra natura), la disciplina di riferimento trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3- ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre
1994 n. 698. In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali,
l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. Pertanto, devono ritenersi irripetibili tutti i ratei percepiti in epoca anteriore alla suddetta visita di verifica.
Ciò porta a ritenere legittima la pretesa restitutoria dell'istituto in quanto relativa ai ratei della maggiorazione sociale, percepiti in data successiva alla visita ovvero maturati a partire dall'1.12.2022.
Va, poi, esclusa l'irripetibilità dei suddetti ratei in ragione dell'affidamento incolpevole invocato dal ricorrente.
Al riguardo, appare condivisibile il perspicuo iter argomentativo della sentenza n.
401/2022 della Corte di Appello di Palermo, secondo cui “È noto che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
3 e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale
…. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019).
Nella fattispecie in esame è pacifico che l' non ha agito secondo le regole CP_1
dell'art. 37, comma 8, L n 448 /1998 che, una volta venuto meno il requisito sanitario, impone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e prevede che l' debba provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle CP_1
provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica;
al contrario, lo stesso ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento per un lungo lasso di tempo, protrattosi per ben quattro anni dopo l'accertamento del venir meno dei suoi presupposti. Tuttavia, pur dovendosi escludere, nella fattispecie, l'addebitabilità all'assistito dell'errore dell'Istituto e dell'erogazione indebita – lo stesso, infatti, non si
è sottratto alle periodiche visite di revisione – deve nondimeno osservarsi come faccia altresì difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito. Al riguardo giova rilevare che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore
è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei
4 doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 547 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n.
17642 del 2012)” (Cass. n. 4668/2021 cit.)”.
I chiari principi dettati dalla superiore pronuncia, ben si attagliano al caso di specie, e palesano l'infondatezza della prospettazione attorea.
Va, infatti, escluso l'affidamento incolpevole del ricorrente, considerata l'avvenuta notifica allo stesso del verbale della visita di revisione in data 27.12.2022 al decorrere della compiuta giacenza (come emerge dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione) o comunque la piena conoscenza di tale verbale in data ragionevolmente coeva, come può dedursi dal tempestivo deposito (in data 26.1.2023) di un ricorso ex art. 445-bis proprio per contestarne il contenuto.
Pertanto, “L'acquisita consapevolezza della modifica delle condizioni invalidanti accertate dalla commissione medica e, dunque, del carattere indebito dell'indennità di accompagnamento che, nonostante la predetta modifica, l' aveva continuato ad CP_2
erogargli, consente dunque di escludere, nella fattispecie, la ricorrenza, in capo al percettore della prestazione, di un'ipotesi di affidamento incolpevole che appaia meritevole di tutela (sent. Corte d'Appello di Palermo n.421/2022).
Ne consegue che le prestazioni indebitamente erogate possono ritenersi pienamente ripetibili dall' , e ciò anche in relazione al rateo relativo al mese di CP_2
dicembre 2022 (non formando oggetto di ripetizione quello relativo al novembre 2022), essendo stata notificato il verbale prima dello scadere del mese e quindi prima della maturazione del diritto alla percezione del rateo stesso.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza (non potendosi ritenere applicabile al caso de quo lo speciale regime disciplinato dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal
D.L.269 del 30.9.2003, cfr. Cass. Sez. L., 04/08/2020, n. 16676) e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come CP_2
per legge.
Così deciso in Palermo il 18/03/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°11788/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti RAOUL Parte_1
SCOTTO DI TELLA e SILVIA CORDOVA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Piazza Virgilio 4, a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria
Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 03/10/2023, il Parte_1
convenne in giudizio l' e Controparte_1
contestando la legittimità della nota del 30.07.2023 con cui l' aveva richiesto la CP_1
restituzione della somma di euro 3.725,40, indebitamente percepita, per il periodo dal
01/12/2022 al 31/08/2023, a titolo di maggiorazione sociale della pensione categoria inv civ n. , chiese accogliersi le seguenti conclusioni: “1) PartitaIVA_1
Dichiarare infondata, in fatto ed in diritto, l'indebito comunicato dall' in data CP_2
30.07.2023;
1 2) Dichiarare, conseguentemente, illegittimo, per le motivazioni esposte,
l'eventuale recupero posto in essere dell' dell'indebito maturato in favore CP_2 dell'odierno ricorrente;
3) Dichiarare l' comunque prescritto o, decaduto, dal diritto di ripetizione CP_2
delle somme costituenti l'eventuale indebito maturato in favore dell'odierno ricorrente;
4) Condannare, l' alla restituzione di quanto trattenuto per le motivazioni di CP_2 cui sopra”.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Deve, innanzitutto, ritenersi fondata, in punto di merito, la pretesa restitutoria azionata dall' , per le ragioni evidenziate in memoria di costituzione, ovvero per CP_1
la percezione da parte del ricorrente, nel periodo compreso fra il 01/12/2022 e il
31/08/2023, di una prestazione assistenziale non spettante.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione del reparto competente richiamata in memoria si apprende infatti che il ricorrente dall'aprile del
2020 beneficiava della pensione di inabilità, n. 044-550207870627.
Alla visita di revisione del 16.11.2022 gli è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile del 75% (cfr. Verbale sanitario allegato alla memoria di costituzione) perdendo, pertanto, il diritto a percepire sia la pensione che la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della l.448/2001, riconosciuta unicamente agli invalidi civili totali (“I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”).
Appare, quindi, acclarata e peraltro indiscussa, la natura indebita della percezione,
a partire dalla visita di revisione, della suddetta maggiorazione sociale.
Né, d'altro canto, può paralizzare la pretesa restitutoria avanzata dal convenuta, il riferimento operato dal ricorrente ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di indebito previdenziale e assistenziale.
2 Giova, innanzitutto, qualificare correttamente l'indebito per cui è causa, al fine di individuare le regole, di prevalente elaborazione giurisprudenziale, ad esso applicabili.
Trattandosi di una maggiorazione economica che accede ad una pensione d'inabilità civile, che viene erogata prescindendo dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva, appare evidente la natura assistenziale della provvidenza de quo.
Deve, quindi, subito escludersi l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni legislative (come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità) in materia di indebito previdenziale.
Dal momento che, peraltro, ciò che ha reso indebita la percezione della provvidenza è stato il venir meno di un requisito sanitario (e non reddituale o di altra natura), la disciplina di riferimento trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3- ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre
1994 n. 698. In particolare, l'art. 37, c. 8, della l. n. 448 del 1998 prescrive che, ove a seguito della visita di verifica sia accertata l'insussistenza dei requisiti medico-legali,
l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa “a decorrere dalla data della visita di verifica”. Pertanto, devono ritenersi irripetibili tutti i ratei percepiti in epoca anteriore alla suddetta visita di verifica.
Ciò porta a ritenere legittima la pretesa restitutoria dell'istituto in quanto relativa ai ratei della maggiorazione sociale, percepiti in data successiva alla visita ovvero maturati a partire dall'1.12.2022.
Va, poi, esclusa l'irripetibilità dei suddetti ratei in ragione dell'affidamento incolpevole invocato dal ricorrente.
Al riguardo, appare condivisibile il perspicuo iter argomentativo della sentenza n.
401/2022 della Corte di Appello di Palermo, secondo cui “È noto che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
3 e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale
…. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche sentenze Cass. nn.28771/2018 e 10642/2019).
Nella fattispecie in esame è pacifico che l' non ha agito secondo le regole CP_1
dell'art. 37, comma 8, L n 448 /1998 che, una volta venuto meno il requisito sanitario, impone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e prevede che l' debba provvedere, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle CP_1
provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica;
al contrario, lo stesso ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento per un lungo lasso di tempo, protrattosi per ben quattro anni dopo l'accertamento del venir meno dei suoi presupposti. Tuttavia, pur dovendosi escludere, nella fattispecie, l'addebitabilità all'assistito dell'errore dell'Istituto e dell'erogazione indebita – lo stesso, infatti, non si
è sottratto alle periodiche visite di revisione – deve nondimeno osservarsi come faccia altresì difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di affidamento incolpevole che potrebbe ostare alla ripetibilità dell'indebito. Al riguardo giova rilevare che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore
è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei
4 doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 547 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n.
17642 del 2012)” (Cass. n. 4668/2021 cit.)”.
I chiari principi dettati dalla superiore pronuncia, ben si attagliano al caso di specie, e palesano l'infondatezza della prospettazione attorea.
Va, infatti, escluso l'affidamento incolpevole del ricorrente, considerata l'avvenuta notifica allo stesso del verbale della visita di revisione in data 27.12.2022 al decorrere della compiuta giacenza (come emerge dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione) o comunque la piena conoscenza di tale verbale in data ragionevolmente coeva, come può dedursi dal tempestivo deposito (in data 26.1.2023) di un ricorso ex art. 445-bis proprio per contestarne il contenuto.
Pertanto, “L'acquisita consapevolezza della modifica delle condizioni invalidanti accertate dalla commissione medica e, dunque, del carattere indebito dell'indennità di accompagnamento che, nonostante la predetta modifica, l' aveva continuato ad CP_2
erogargli, consente dunque di escludere, nella fattispecie, la ricorrenza, in capo al percettore della prestazione, di un'ipotesi di affidamento incolpevole che appaia meritevole di tutela (sent. Corte d'Appello di Palermo n.421/2022).
Ne consegue che le prestazioni indebitamente erogate possono ritenersi pienamente ripetibili dall' , e ciò anche in relazione al rateo relativo al mese di CP_2
dicembre 2022 (non formando oggetto di ripetizione quello relativo al novembre 2022), essendo stata notificato il verbale prima dello scadere del mese e quindi prima della maturazione del diritto alla percezione del rateo stesso.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza (non potendosi ritenere applicabile al caso de quo lo speciale regime disciplinato dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal
D.L.269 del 30.9.2003, cfr. Cass. Sez. L., 04/08/2020, n. 16676) e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
5 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come CP_2
per legge.
Così deciso in Palermo il 18/03/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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