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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5959/2024 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. TROSO Parte_1
UGO e dall'avv. TROSO ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di € 5.236,35, relativo al periodo dal 1/8/2021 al 31/5/2022, somme riscosse sulla pensione INVCIV n.7129169, contestato al ricorrente, in data 26/4/2022, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità al pensionato della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n.
28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21; […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 la ricorrente in data 26/4/2022 ha ricevuto dall' di Campi Salentina, una comunicazione di CP_1 riliquidazione della prestazione INVCIV n. 7129169, con cui si comunicava la revoca della prestazione ed un debito di € 5.236,35, facendo riserva di comunicare le modalità di restituzione della somma (allegato n. 1);
In data 2/2/2023 la ricorrente ha ricevuto il mod. er raccomandata dall' di Lecce, Pt_2 CP_1 con cui si richiedeva in restituzione, la somma di € 5.236,35, riscossa indebitamente con la prestazione INVCIV n. 7129169, nel periodo dal 1/8/2021 al 31/5/2022 per la seguente motivazione: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, con invito a pagare la somma entro 30 giorni dalla notifica, tramite il sistema PAGOPA o con altro strumento equivalente
(allegato n. 2).
La ricorrente riconosciuta invalida civile totale con accompagnamento in data 2/1/2020, come da verbale in atti (allegato n. 3), è stata riconosciuta con verbale successivo non più invalida al 100%
Ha eccepito violazione della giurisprudenza in materia di indebito assistenziale.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
IL DEBITO E' DOVUTO AL CD CAMBIO FASCIA, POICHE' LA PATERA ERA
TITOLARE DI PENSIONE INVCIV (PENSIONE DI INVALIDITA' + IND. DI
ACCOMPAGNAMENTO) A DECORRERE DAL 02/2020; A SEGUITO DI VISITA
DI REVISIONE ED A SEGUITO DI INOLTRO DEL RELATIVO VERBALE
SANITARIO DI REVISIONE DEL 05.07.2021 (ALLEGATO), RICEVUTO CON
LETTERA RACCOMANDATA A.R.IN DATA 24.07.2021 (ALLEGATO),
VENIVA REVOCATA L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DAL
08/2021 AL 31.05.2022, PER IL VENIR MENODEI RELATIVI REQUISITI E
VENIVA RICOSTITUITA LA PENSIONE IN DATA 26.04.2022 (ALLEGO TE08).
1. Al riguardo, va fatto presente come sia indubitabile che la ricorrente abbia avuto notizia nel luglio 2021 della verbale negativo e come nell'aprile 2022 sia stata ricostruita la pensione.
2. In punto di diritto, appare anche opportuno fare presente – in linea con - che CP_2 in tal senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 248 del 2023, secondo cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3bis, della
2 legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica”; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021…
Anche la locale Corte d'Appello (CdA Lecce 25/2025) ha sottolineato l'irrilevanza della mancata sospensione della prestazione dopo la visita medica:
Da ciò consegue che, sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito CP_1 sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità. Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di CP_1 affidamento …
3. Alla luce di quanto sopra, va ulteriormente precisato come il lasso di tempo intercorso, ampiamente infra-annuale, non consente di ritenere neppure invocabile il principio fatto proprio da Cass. 29419/2018. Infatti, solo circostanze “estreme” (come quelle oggetto della decisione ora citata o di altri precedenti di questa Sezione) possono consentire l'adozione di principi divergenti in materia, nei limiti della citata decisione.
4. Nel caso di specie, il contenuto lasso temporale non consente di discostarsi dai principi fatti propri dalla locale giurisprudenza di appello.
5. Le spese di lite sono da compensarsi per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali di legittimità.
3
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5959/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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