TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 894/2020 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. P. Sabellini) contro “ Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dall'avv. L. Carpenzano) e RT nei confronti dell' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. L. C. CP_2
Vigilanti), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
espone: di avere lavorato alle dipendenze della ditta “ Parte_1 [...]
di dal 1° giugno 2017 al 30 RT CP_1 giugno 2018 nonché dal 5 settembre 2018 al 22 agosto 2019, con la qualifica di Operatore Specializzato, Livello C del CCNL “Dipendenti delle Case di Cura”; di essersi occupata, in concreto, di tutte le attività che si rendessero necessarie all'interno della struttura (preparazione e somministrazione di alimenti, pulizia dei locali, accudimento degli ospiti, lavaggio e stiratura degli indumenti); di avere lavorato, durante il primo periodo, dal lunedì alla domenica, otto ore al dì secondo apposita turnazione;
di avere lavorato, nel secondo periodo di lavoro (vale a dire dal 5 settembre 2018 al 22 agosto 2019), dal lunedì al sabato sette ore al dì, dalle ore 07.00 alle ore 14.00; di avere percepito la retribuzione mensile di € 600,00; di avere maturato, in dipendenza del dedotto rapporto di lavoro, un credito del complessivo importo di € 28.162,00, a titolo di differenza di retribuzione per il lavoro ordinario, compenso per il lavoro straordinario e notturno, indennità sostitutiva di venti giorni di ferie non godute per il primo periodo di lavoro e di diciassette giorni di ferie non godute per il secondo periodo. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione e le altre voci retributive per come meglio indicate nella parte narrativa del presente ricorso, relative all'attività lavorativa svolta nel periodo temporale compreso tra il 01 giugno 2017 al 30 giugno 2018 e dal 05 settembre 2018 al 22 agosto 2019; - quantificare nella complessiva somma di € 28.162,00, le competenze dovute alla IG.ra , a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, TFR, ferie non Pt_1 godute, tredicesima, lavoro notturno;
- conseguentemente condannare la
[...]
, in persona del legale RT rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 28.162,00, per come sopra quantificata, o nell'altra maggiore o minore somma che sarà ben visa all'odierno decidente;
- condannare la RT
, in persona del legale rappresentante p.t.,, alla
[...] regolarizzazione contributiva relativa al rapporto di lavoro;
- Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge, al quale dovranno pertanto essere distratte tali somme.”. La ditta resistente chiede disattendersi il ricorso, rilevando: che la ha Pt_1 svolto attività lavorativa presso la Casa resistente in forza di un CP_1 rapporto di lavoro part time, occupandosi di mere attività manuali sotto le direttive della datrice di lavoro, inquadrabili a livello D2 del CCNL di settore (con retribuzione pari a € 1.018,26 per lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno); che, in particolare, la ricorrente ha lavorato nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 30 giugno 2018 con turni di lavoro non superiori a cinque ore giornaliere, sei giorni a settimana, percependo la retribuzione mensile di circa € 800,00; che, nel periodo compreso tra il 5 settembre 2018 e il 22 agosto 2019, la ha invece lavorato cinque giorni la settimana, per quattro Pt_1 ore al dì, percependo la retribuzione mensile di € 650,00 circa;
di avere sempre provveduto al pagamento di tali retribuzioni tramite consegna di denaro contante;
di avere concesso per intero alla i giorni di ferie dalla stessa Pt_1 maturate;
di avere corrisposto alla Ruta, sempre in contanti, le somme alla stessa spettanti a titolo di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto;
di non avere regolarizzato il dedotto rapporto lavorativo per avere la ricorrente frapposto sempre il proprio rifiuto a consegnare la documentazione a tal fine occorrente. Chiede, in conclusione, che l'adito giudice del lavoro voglia: “- Accertare e dichiarare che la ricorrente, IG.ra , ha svolto attività lavorativa Parte_1 part time e non full time alle dipendenze della RT
di , con qualifica lavorativa inquadrabile a livello D2 e
[...] CP_1 non C1 del CCNL dei “Dipendenti delle Case di ”; - Rigettare, siccome CP_1 infondato, il ricorso avversario e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la chiesta somma di € 28.162,00 a titolo di differenze retributive per i periodi lavorativi indicati in narrativa, per attività lavorativa prestata in orario straordinario, per ferie non godute, per lavoro notturno, per tredicesime mensilità e TFR non corrisposti;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , detto CP_2 ente si è costituito in giudizio chiedendo che il giudice adito voglia, “qualora all'esito si accerti lo svolgersi del rapporto di lavoro, di cui in superiore narrativa, secondo i termini e le modalità illegittime esposte in ricorso, ovvero nei limiti della prova raggiunta, dichiarare la consequenziale debenza in favore dell' della contribuzione obbligatoria non prescritta, con gli accessori CP_2 monetari legali secondo gli importi normativamente dovuti. Con vittoria di spese e onorari a carico della parte che risulterà soccombente.”.
************
Il teste , figlio della ricorrente, ha confermato i fatti narrati Testimone_1 ai capitoli 1 e 2 dell'articolato di prova di cui al ricorso, intesi a dimostrare che la “nel periodo temporale compreso tra il 01 giugno 2017 ed il 30 giugno Pt_1
2018 e dal 05 settembre 2018 ed il 22 agosto 2019, ha lavorato alle dipendenze della Ditta Casa di Riposo per Anziani Villa Palma di Calleri Maria, occupandosi della assistenza e cura igienico-personale degli ospiti, anche non autosufficienti, pulizia dell'immobile, preparazione e distribuzione dei pasti, lavaggio e stiratura della biancheria” e “nel periodo compreso tra il 01 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018 e dal 05 settembre 2018 ed il 22 agosto 2019, ha lavorato alle dipendenze della Ditta Casa di Riposo per Anziani Villa Palma di Calleri Maria, dal lunedì alla domenica, alternando turni giornalieri di 8 ore (01 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018) e turni giornalieri dalle ore 07:00 alle ore 14:00 (periodo dal 05 settembre 2018 ed il 22 agosto 2019)”. Il riguardo alle richiamate circostanze, ha precisato: di essere a Tes_1 conoscenza dei fatti in questione in quanto provvedeva spesso ad accompagnare la madre al lavoro e a riprenderla;
di essere stato talora costretto ad aspettare, in quanto la madre “non riceveva il cambio dalle colleghe in tempo”; di essere talora entrato nella casa di cura e di aver fatto compagnia alla madre, constatando quale fosse l'attività lavorativa svolta da quest'ultima; che la ricorrente lavorava 8 ore al giorno e spesso non fruiva del giorno di riposo
“perché doveva coprire i turni delle altre colleghe”. (ex dipendente della convenuta) ha confermato i capitoli di Testimone_2 prova distinti dalle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'articolato di prova dedotto in memoria difensiva, rispettivamente intesti a dimostrare che: a) “la IG.ra ha lavorato alle dipendenze della Casa di Riposo Parte_1
“ ” di dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2018 con un CP_1 CP_1 contratto di lavoro a tempo parziale”; b) “la IG.ra ha svolto attività lavorativa dal 1 giugno 2017 al Parte_1
30 giugno 2018 alle dipendenze della di RT CP_1
con turni di lavoro non superiori a cinque ore su sei giorni a settimana”;
[...]
c) “nel suddetto periodo la IG.ra ha percepito una retribuzione Pt_1 mensile pari a € 800,00”; d) “la IG.ra ha svolto attività lavorativa dal 5 settembre 2018 Parte_1 al 22 agosto 2019 alle dipendenze della Controparte_3
con turni di lavoro di ore su cinque giorni a settimana”;
[...] CP_4 e) “la IG.ra nel periodo compreso tra il 5 settembre 2018 ed il 22 Pt_1 agosto 2019 ha percepito una retribuzione mensile pari a € 650,00”; g) “la IG.ra ha usufruito delle ferie regolarmente retribuite”. Parte_1
La ha chiarito di essere a conoscenza di tali circostanze per avere Tes_2 anch'ella lavorato presso la struttura della ha inoltre riferito di avere CP_1 osservato gli stessi orari imposti alla ricorrente (dichiarando, quanto al primo periodo di lavoro: “Anche io seguivo gli stessi orari. Facevamo dalle 7 di mattina alle 11”), di essere a conoscenza dell'importo erogato alla a titolo Pt_1 di retribuzione in quanto “quando venivamo (venivano, n.d.r.) pagate (le dipendenti, n.d.r.) accadeva per tutte insieme” e che nel secondo periodo la Pt_1 lavorava (così come la teste) dalle 7.00 alle 10.00, soggiungendo infine che “le ferie erano comprese nello stipendio”. (ex dipendente della ha reso una deposizione di Testimone_3 CP_1 identico tenore, confermando i medesimi fatti e precisando: che nel primo periodo, la ricorrente lavorava dalle 7.00 alle 11.30/12.00; di avere talora lavorato fino alle 14.00; che la comunque, andava via prima della teste;
Pt_1 che nel secondo periodo l'orario lavorativo si protraeva dalle ore 7.00 alle ore 10.00; che tutte le dipendenti venivano pagate insieme mediante consegna di apposite buste contenenti la retribuzione;
che “non vedevo (vedeva) i soldi della
”; che le ferie “erano comprese nello stipendio”. Pt_1
************
Costituisce onere del lavoratore che rivendichi il pagamento di differenze retributive (pretese per un superiore inquadramento o per il maggior orario di lavoro osservato) provare rigorosamente l'avvenuto espletamento delle rivendicate mansioni superiori e l'osservanza dell'orario lavorativo in concreto rispettato. Tale onere probatorio, nel caso in esame, non si rivela adeguatamente assolto, atteso che il unico teste escusso nell'interesse della ( ed Tes_1 Pt_1 oltre tutto legato a quest'ultima da un rapporto di strettissima parentela) non ha riferito circostanze utili a suffragare sufficientemente la ricostruzione dei fatti prospettata in ricorso e, comunque, sufficienti a smentire il tenore delle deposizioni di segno opposto rese dalle testimoni e (soggetti Tes_2 Tes_3 non legati ad alcuna delle parti da rapporti di lavoro o di parentela). Nell'ambito dell'onere probatorio gravante sul lavoratore rientra anche il lamentato mancato godimento di ferie, costituente presupposto per il riconoscimento del diritto alla corrispondente indennità sostitutiva;
e ciò in quanto, una volta cessato il rapporto di lavoro, soltanto dopo che il lavoratore abbia fornito la prova del mancato godimento delle ferie, sorge l'onere del datore di lavoro (al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata,) dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (cfr. Cass. ord. n. 16603/2024). Non avendo la Ruta adeguatamente dimostrato di avere reso le proprie prestazioni lavorative in giorni destinati alle ferie, la domanda avente ad oggetto il pagamento della chiesta indennità sostitutiva va pertanto rigettata. Ritenuto dunque che la ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa meglio descritta in memoria difensiva, osservando l'orario ivi indicato e fruendo dei maturati giorni di ferie, deve – per altro verso – escludersi che le acquisite dichiarazioni testimoniali non rivestano l'attitudine necessaria a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito (€ 600,00 mensili, escluse le somme dovute a titolo di tredicesima mensilità e di TFR). E' ragionevole infatti presumere che le testimoni escusse, pur presenti alla consegna alla di Pt_1
“buste” contenenti la retribuzione in denaro contante, non siano state in grado di avere precisa contezza degli esatti importi ivi contenuti (cfr., al riguardo, deposizione resa dalla . Tes_3
Deve, di conseguenza, ritenersi che la ricorrente abbia percepito la retribuzione indicata in ricorso, nulla percependo a titolo di tredicesima mensilità e di TFR. Per tali causali, i crediti rivendicati dalla ricorrente ammontano a complessivi € 2.355,55, in essi compresi € 1.155,55 a titolo di TFR ed € 1.200,00 a titolo di tredicesima mensilità. Parte resistente va dunque condannata al pagamento, in favore di
[...]
, dell'importo di cui innanzi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Pt_1 legali dal dì della maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo. La medesima parte resistente dev'essere altresì condannata a regolarizzare il dedotto rapporto lavorativo mediante versamento dei contributi dovuti in relazione all'attività lavorativa concretamente svolta dalla entro i limiti Pt_1 dell'eventuale prescrizione. Stimasi equo condannare parte resistente a rifondere a un Parte_1 quarto delle spese processuali (per un importo di € 1.150,00 oltre accessori di legge). La medesima parte resistente va infine condannata a rifondere all' le CP_2 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna parte resistente al pagamento, in favore di del Parte_1 complessivo importo di € 2.355,55 (in essi compresi € 1.155,55 a titolo di TFR ed € 1.200,00 a titolo di tredicesima mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;
condanna parte resistente a regolarizzare il dedotto rapporto lavorativo mediante versamento dei contributi dovuti all' in base all'attività lavorativa CP_2 concretamente svolta dalla ricorrente, entro i limiti dell'eventuale prescrizione;
condanna parte resistente a rifondere al procuratore antistatario di
[...]
un quarto delle spese processuali (per un importo di € 1.150,00 oltre Pt_1
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali); condanna parte resistente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in CP_2 complessivi € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 7 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 894/2020 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. P. Sabellini) contro “ Parte_1 [...]
(rappr. e dif. dall'avv. L. Carpenzano) e RT nei confronti dell' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. L. C. CP_2
Vigilanti), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
espone: di avere lavorato alle dipendenze della ditta “ Parte_1 [...]
di dal 1° giugno 2017 al 30 RT CP_1 giugno 2018 nonché dal 5 settembre 2018 al 22 agosto 2019, con la qualifica di Operatore Specializzato, Livello C del CCNL “Dipendenti delle Case di Cura”; di essersi occupata, in concreto, di tutte le attività che si rendessero necessarie all'interno della struttura (preparazione e somministrazione di alimenti, pulizia dei locali, accudimento degli ospiti, lavaggio e stiratura degli indumenti); di avere lavorato, durante il primo periodo, dal lunedì alla domenica, otto ore al dì secondo apposita turnazione;
di avere lavorato, nel secondo periodo di lavoro (vale a dire dal 5 settembre 2018 al 22 agosto 2019), dal lunedì al sabato sette ore al dì, dalle ore 07.00 alle ore 14.00; di avere percepito la retribuzione mensile di € 600,00; di avere maturato, in dipendenza del dedotto rapporto di lavoro, un credito del complessivo importo di € 28.162,00, a titolo di differenza di retribuzione per il lavoro ordinario, compenso per il lavoro straordinario e notturno, indennità sostitutiva di venti giorni di ferie non godute per il primo periodo di lavoro e di diciassette giorni di ferie non godute per il secondo periodo. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione e le altre voci retributive per come meglio indicate nella parte narrativa del presente ricorso, relative all'attività lavorativa svolta nel periodo temporale compreso tra il 01 giugno 2017 al 30 giugno 2018 e dal 05 settembre 2018 al 22 agosto 2019; - quantificare nella complessiva somma di € 28.162,00, le competenze dovute alla IG.ra , a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, TFR, ferie non Pt_1 godute, tredicesima, lavoro notturno;
- conseguentemente condannare la
[...]
, in persona del legale RT rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 28.162,00, per come sopra quantificata, o nell'altra maggiore o minore somma che sarà ben visa all'odierno decidente;
- condannare la RT
, in persona del legale rappresentante p.t.,, alla
[...] regolarizzazione contributiva relativa al rapporto di lavoro;
- Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge, al quale dovranno pertanto essere distratte tali somme.”. La ditta resistente chiede disattendersi il ricorso, rilevando: che la ha Pt_1 svolto attività lavorativa presso la Casa resistente in forza di un CP_1 rapporto di lavoro part time, occupandosi di mere attività manuali sotto le direttive della datrice di lavoro, inquadrabili a livello D2 del CCNL di settore (con retribuzione pari a € 1.018,26 per lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno); che, in particolare, la ricorrente ha lavorato nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 30 giugno 2018 con turni di lavoro non superiori a cinque ore giornaliere, sei giorni a settimana, percependo la retribuzione mensile di circa € 800,00; che, nel periodo compreso tra il 5 settembre 2018 e il 22 agosto 2019, la ha invece lavorato cinque giorni la settimana, per quattro Pt_1 ore al dì, percependo la retribuzione mensile di € 650,00 circa;
di avere sempre provveduto al pagamento di tali retribuzioni tramite consegna di denaro contante;
di avere concesso per intero alla i giorni di ferie dalla stessa Pt_1 maturate;
di avere corrisposto alla Ruta, sempre in contanti, le somme alla stessa spettanti a titolo di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto;
di non avere regolarizzato il dedotto rapporto lavorativo per avere la ricorrente frapposto sempre il proprio rifiuto a consegnare la documentazione a tal fine occorrente. Chiede, in conclusione, che l'adito giudice del lavoro voglia: “- Accertare e dichiarare che la ricorrente, IG.ra , ha svolto attività lavorativa Parte_1 part time e non full time alle dipendenze della RT
di , con qualifica lavorativa inquadrabile a livello D2 e
[...] CP_1 non C1 del CCNL dei “Dipendenti delle Case di ”; - Rigettare, siccome CP_1 infondato, il ricorso avversario e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la chiesta somma di € 28.162,00 a titolo di differenze retributive per i periodi lavorativi indicati in narrativa, per attività lavorativa prestata in orario straordinario, per ferie non godute, per lavoro notturno, per tredicesime mensilità e TFR non corrisposti;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , detto CP_2 ente si è costituito in giudizio chiedendo che il giudice adito voglia, “qualora all'esito si accerti lo svolgersi del rapporto di lavoro, di cui in superiore narrativa, secondo i termini e le modalità illegittime esposte in ricorso, ovvero nei limiti della prova raggiunta, dichiarare la consequenziale debenza in favore dell' della contribuzione obbligatoria non prescritta, con gli accessori CP_2 monetari legali secondo gli importi normativamente dovuti. Con vittoria di spese e onorari a carico della parte che risulterà soccombente.”.
************
Il teste , figlio della ricorrente, ha confermato i fatti narrati Testimone_1 ai capitoli 1 e 2 dell'articolato di prova di cui al ricorso, intesi a dimostrare che la “nel periodo temporale compreso tra il 01 giugno 2017 ed il 30 giugno Pt_1
2018 e dal 05 settembre 2018 ed il 22 agosto 2019, ha lavorato alle dipendenze della Ditta Casa di Riposo per Anziani Villa Palma di Calleri Maria, occupandosi della assistenza e cura igienico-personale degli ospiti, anche non autosufficienti, pulizia dell'immobile, preparazione e distribuzione dei pasti, lavaggio e stiratura della biancheria” e “nel periodo compreso tra il 01 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018 e dal 05 settembre 2018 ed il 22 agosto 2019, ha lavorato alle dipendenze della Ditta Casa di Riposo per Anziani Villa Palma di Calleri Maria, dal lunedì alla domenica, alternando turni giornalieri di 8 ore (01 giugno 2017 ed il 30 giugno 2018) e turni giornalieri dalle ore 07:00 alle ore 14:00 (periodo dal 05 settembre 2018 ed il 22 agosto 2019)”. Il riguardo alle richiamate circostanze, ha precisato: di essere a Tes_1 conoscenza dei fatti in questione in quanto provvedeva spesso ad accompagnare la madre al lavoro e a riprenderla;
di essere stato talora costretto ad aspettare, in quanto la madre “non riceveva il cambio dalle colleghe in tempo”; di essere talora entrato nella casa di cura e di aver fatto compagnia alla madre, constatando quale fosse l'attività lavorativa svolta da quest'ultima; che la ricorrente lavorava 8 ore al giorno e spesso non fruiva del giorno di riposo
“perché doveva coprire i turni delle altre colleghe”. (ex dipendente della convenuta) ha confermato i capitoli di Testimone_2 prova distinti dalle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'articolato di prova dedotto in memoria difensiva, rispettivamente intesti a dimostrare che: a) “la IG.ra ha lavorato alle dipendenze della Casa di Riposo Parte_1
“ ” di dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2018 con un CP_1 CP_1 contratto di lavoro a tempo parziale”; b) “la IG.ra ha svolto attività lavorativa dal 1 giugno 2017 al Parte_1
30 giugno 2018 alle dipendenze della di RT CP_1
con turni di lavoro non superiori a cinque ore su sei giorni a settimana”;
[...]
c) “nel suddetto periodo la IG.ra ha percepito una retribuzione Pt_1 mensile pari a € 800,00”; d) “la IG.ra ha svolto attività lavorativa dal 5 settembre 2018 Parte_1 al 22 agosto 2019 alle dipendenze della Controparte_3
con turni di lavoro di ore su cinque giorni a settimana”;
[...] CP_4 e) “la IG.ra nel periodo compreso tra il 5 settembre 2018 ed il 22 Pt_1 agosto 2019 ha percepito una retribuzione mensile pari a € 650,00”; g) “la IG.ra ha usufruito delle ferie regolarmente retribuite”. Parte_1
La ha chiarito di essere a conoscenza di tali circostanze per avere Tes_2 anch'ella lavorato presso la struttura della ha inoltre riferito di avere CP_1 osservato gli stessi orari imposti alla ricorrente (dichiarando, quanto al primo periodo di lavoro: “Anche io seguivo gli stessi orari. Facevamo dalle 7 di mattina alle 11”), di essere a conoscenza dell'importo erogato alla a titolo Pt_1 di retribuzione in quanto “quando venivamo (venivano, n.d.r.) pagate (le dipendenti, n.d.r.) accadeva per tutte insieme” e che nel secondo periodo la Pt_1 lavorava (così come la teste) dalle 7.00 alle 10.00, soggiungendo infine che “le ferie erano comprese nello stipendio”. (ex dipendente della ha reso una deposizione di Testimone_3 CP_1 identico tenore, confermando i medesimi fatti e precisando: che nel primo periodo, la ricorrente lavorava dalle 7.00 alle 11.30/12.00; di avere talora lavorato fino alle 14.00; che la comunque, andava via prima della teste;
Pt_1 che nel secondo periodo l'orario lavorativo si protraeva dalle ore 7.00 alle ore 10.00; che tutte le dipendenti venivano pagate insieme mediante consegna di apposite buste contenenti la retribuzione;
che “non vedevo (vedeva) i soldi della
”; che le ferie “erano comprese nello stipendio”. Pt_1
************
Costituisce onere del lavoratore che rivendichi il pagamento di differenze retributive (pretese per un superiore inquadramento o per il maggior orario di lavoro osservato) provare rigorosamente l'avvenuto espletamento delle rivendicate mansioni superiori e l'osservanza dell'orario lavorativo in concreto rispettato. Tale onere probatorio, nel caso in esame, non si rivela adeguatamente assolto, atteso che il unico teste escusso nell'interesse della ( ed Tes_1 Pt_1 oltre tutto legato a quest'ultima da un rapporto di strettissima parentela) non ha riferito circostanze utili a suffragare sufficientemente la ricostruzione dei fatti prospettata in ricorso e, comunque, sufficienti a smentire il tenore delle deposizioni di segno opposto rese dalle testimoni e (soggetti Tes_2 Tes_3 non legati ad alcuna delle parti da rapporti di lavoro o di parentela). Nell'ambito dell'onere probatorio gravante sul lavoratore rientra anche il lamentato mancato godimento di ferie, costituente presupposto per il riconoscimento del diritto alla corrispondente indennità sostitutiva;
e ciò in quanto, una volta cessato il rapporto di lavoro, soltanto dopo che il lavoratore abbia fornito la prova del mancato godimento delle ferie, sorge l'onere del datore di lavoro (al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata,) dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva (cfr. Cass. ord. n. 16603/2024). Non avendo la Ruta adeguatamente dimostrato di avere reso le proprie prestazioni lavorative in giorni destinati alle ferie, la domanda avente ad oggetto il pagamento della chiesta indennità sostitutiva va pertanto rigettata. Ritenuto dunque che la ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa meglio descritta in memoria difensiva, osservando l'orario ivi indicato e fruendo dei maturati giorni di ferie, deve – per altro verso – escludersi che le acquisite dichiarazioni testimoniali non rivestano l'attitudine necessaria a dimostrare l'avvenuto pagamento di somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito (€ 600,00 mensili, escluse le somme dovute a titolo di tredicesima mensilità e di TFR). E' ragionevole infatti presumere che le testimoni escusse, pur presenti alla consegna alla di Pt_1
“buste” contenenti la retribuzione in denaro contante, non siano state in grado di avere precisa contezza degli esatti importi ivi contenuti (cfr., al riguardo, deposizione resa dalla . Tes_3
Deve, di conseguenza, ritenersi che la ricorrente abbia percepito la retribuzione indicata in ricorso, nulla percependo a titolo di tredicesima mensilità e di TFR. Per tali causali, i crediti rivendicati dalla ricorrente ammontano a complessivi € 2.355,55, in essi compresi € 1.155,55 a titolo di TFR ed € 1.200,00 a titolo di tredicesima mensilità. Parte resistente va dunque condannata al pagamento, in favore di
[...]
, dell'importo di cui innanzi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Pt_1 legali dal dì della maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo. La medesima parte resistente dev'essere altresì condannata a regolarizzare il dedotto rapporto lavorativo mediante versamento dei contributi dovuti in relazione all'attività lavorativa concretamente svolta dalla entro i limiti Pt_1 dell'eventuale prescrizione. Stimasi equo condannare parte resistente a rifondere a un Parte_1 quarto delle spese processuali (per un importo di € 1.150,00 oltre accessori di legge). La medesima parte resistente va infine condannata a rifondere all' le CP_2 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna parte resistente al pagamento, in favore di del Parte_1 complessivo importo di € 2.355,55 (in essi compresi € 1.155,55 a titolo di TFR ed € 1.200,00 a titolo di tredicesima mensilità), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della maturazione dei singoli crediti al giorno del pagamento effettivo;
condanna parte resistente a regolarizzare il dedotto rapporto lavorativo mediante versamento dei contributi dovuti all' in base all'attività lavorativa CP_2 concretamente svolta dalla ricorrente, entro i limiti dell'eventuale prescrizione;
condanna parte resistente a rifondere al procuratore antistatario di
[...]
un quarto delle spese processuali (per un importo di € 1.150,00 oltre Pt_1
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali); condanna parte resistente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in CP_2 complessivi € 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 7 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)