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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4913/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4913/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI Parte_1 C.F._1 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESAREI N. 4 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
QUALE EREDE DI (C.F. ), Parte_2 Parte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESAREI, 4 null 06122 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
QUALE EREDE DI (C.F. ), Parte_3 Parte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESAREI, 4 null 06122 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
QUALE EREDE DI (C.F. Parte_4 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. , elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA CESAREI, 4 null 06122 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. VOLPI MARCELLO ( ) VIA PLINIO IL GIOVANE,5 C.F._5 CITTA' DI CASTELLO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
1. La presente controversia è stata introdotta dal geometra con atto di Parte_1 citazione contro per ottenere il Controparte_2 riconoscimento e il pagamento dei compensi a lui dovuti in relazione a diversi incarichi professionali.
La società convenuta resiste all'azione proposta;
non nega, peraltro, che l'attore abbia reso utilmente tutte le prestazioni professionali cui si riferisce la domanda, ma sostiene che esse debbono intendersi già remunerate secondo gli accordi intercorsi fra le parti, e comunque contesta i criteri impiegati dall'attore per quantificare le sue pretese.
E' stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio per stabilire l'importo dei compensi spettanti per le prestazioni professionali rese dall'attore.
In corso di causa, e mentre erano ancora in fase di svolgimento le operazioni del CTU, il 9.12.2020 l'attore è deceduto. Il processo non è stato interrotto. Con Parte_1 comparsa depositata il giorno 8.2.2021 si sono costituiti in giudizio, dichiarando di voler proseguire l'azione quali eredi dell'attore defunto, la moglie e i figli Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Il 18 marzo 2021 è stata depositata la relazione finale del CTU corredata, fra l'altro, delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte.
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha assegnato loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Quindi la causa è passata in decisione.
2. Procedendosi ora alla definizione della controversia, appare logicamente preliminare una questione sollevata dalla difesa della convenuta con la memoria di replica alle conclusionali ex art. 190 c.p.c., datata 7 gennaio 2025.
Con questa memoria la difesa della convenuta contesta la legittimazione attiva – e la validità della costituzione in giudizio – dei signori e Parte_2 Parte_3
La convenuta sostiene che costoro, pur dichiarandosi eredi dell'attore Parte_4
non hanno dato prova di tale qualità e dunque non avrebbero titolo per Parte_1 stare in giudizio e avanzare pretese.
3. L'eccezione così sollevata appare manifestamente infondata (si prescinde qui da ogni possibile rilievo in merito alla sua ritualità e tempestività, in riferimento al fatto che è stata formulata per la prima volta dopo tre anni e undici mesi dalla costituzione in giudizio dei predetti, mentre nel frattempo si erano tenute varie udienze e scambiati vari atti difensivi;
e al fatto che l'atto mediante il quale la difesa della convenuta ha rotto il silenzio sul punto è stata la replica ex art. 190, quando alla controparte era preclusa qualsiasi forma di risposta e di rimedio).
pagina 2 di 5 L'eccezione è manifestamente infondata, perché tutti i precedenti giurisprudenziali citati dalla convenuta si riferiscono chiaramente a fattispecie nelle quali poteva apparire oggettivamente incerto che il soggetto che esercitava l'azione o proponeva l'impugnazione fosse realmente titolare del rapporto sostanziale.
Non è questo il caso, perché l'azione è stata esercitata dal suo originario titolare e gli eredi si sono semplicemente costituiti per proseguirla dopo il suo decesso. Ma soprattutto non è ipotizzabile alcuna incertezza riguardo alla loro qualità di eredi. Si tratta della moglie e dei figli dell'attore, e come tali sono chiamati ex lege all'eredità prevalendo su ogni altro successibile legittimo (art. 566 c.c.; art. 581 c.c.); non potrebbero essere esclusi dalla successione neppure da un eventuale testamento del de cuius (art. 536 c.c.). Non risulta, ad ogni modo che vi siano disposizioni testamentarie che li pretermettano. Quindi la sola incertezza ipotizzabile riguarderebbe la loro accettazione. Ma come è noto l'accettazione può essere anche tacita (art. 476 c.c.); e l'atto di costituirsi in giudizio per proseguire un'azione esercitata dal de cuius è sicuramente uno dei modi nei quali il chiamato all'eredità manifesta la volontà di accettarla. Gli interessati hanno accettato l'eredità, supposto che non l'avessero fatto prima, proprio con quell'atto processuale ed hanno eliminato così ogni residua incertezza riguardo alla loro qualità di eredi.
Peraltro, che la signora fosse coniugata con il signor al Parte_2 Parte_1 momento del decesso di lui è attestato (fra l'altro) nel certificato di morte prodotto unitamente all'atto di costituzione in giudizio, e con ciò si ha sicuramente quella certificazione che sarebbe necessaria secondo la tesi della difesa della convenuta.
Quanto ai signori e il fatto che siano figli legittimi di Parte_3 Parte_4 non è messo in dubbio e vale il principio per cui i fatti non contestati Parte_1
s'intendono provati. Ma se è incontroversa la loro qualità di figli, non si vede come si possa mettere in dubbio che siano eredi.
Concludendo sul punto, vanno respinte tutte le eccezioni sollevate – ritualmente o meno
– con la memoria di replica datata 7 gennaio 2025.
4. Passando ora al merito della controversia, si ricorda che, come già accennato, la convenuta non contesta che il geometra abbia reso effettivamente ed utilmente Parte_1 tutte le prestazioni professionali, prolungate per alcuni anni in correlazione con le iniziative prese di volta in volta dalla per sviluppare la propria attività industriale CP_1
e dotarsi di un nuovo stabilimento produttivo in una località diversa da quella originaria.
Il dissenso fra le parti riguarda solo i criteri per determinare l'importo dei compensi dovuti dalla committente.
5. Tra i fatti incontroversi vi è il pagamento, concordato fra le parti ed effettuato da fra gli ultimi giorni del 2014 e l'inizio del 2015, dell'importo di euro 40.000. CP_1
Inizialmente la convenuta sosteneva (o così lasciava intendere) che quel CP_1 pagamento fosse comprensivo anche delle prestazioni non ancora rese dal professionista pagina 3 di 5 e anzi di quelle non ancora commissionate a quella data;
la tesi difensiva – ben poco credibile così come formulata - poi è stata meglio precisata ed ora la deduce CP_1 soltanto che gli accordi conclusi in quella occasione comportavano che le retribuzioni per le prestazioni future sarebbero state calcolate con gli stessi criteri (la c.d. scontistica) adottati per quel primo versamento;
quindi non nega di essere in debito per un rilevante numero di prestazioni, salvo discutere il quantum.
Ciò posto, nell'ambito del presente giudizio si è proceduto ad una consulenza tecnica d'ufficio. Al CTU è stato chiesto di “determinare, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, sulla scorta della documentazione in atti, il valore delle attività professionali svolte dall'attore in favore della società convenuta, a far data dal mese di gennaio 2015 sulla base dei parametri indicati nel d.m. 140/2012”.
Il CTU ha risposto al quesito con una relazione dettagliata e documentata, nella quale si dà conto anche delle osservazione dei consulenti di parte, e giungendo conclusivamente a determinare le spettanze del geom. per le attività svolte dal gennaio 2015 in Parte_1 poi, nella somma complessiva di euro 43.917,89, “al netto di imposte fiscali e oneri previdenziali”.
Le parti, con argomentazioni contrapposte, criticano le conclusioni del CTU, ma queste vanno giudicate sostanzialmente condivisibili, anche perché le critiche delle parti sono opinabili in quanto non si basano su elementi di fatto non controvertibili, né sono frutto di rilievi tecnico-giuridici, ma attengono solo alla sfera degli apprezzamenti discrezionali.
In conclusione, la domanda dell'attore – poi coltivata dagli eredi – deve essere accolta per l'importo determinato dal CTU.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di
CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
Rilevato, inoltre, che la convenuta ha sollevato solo con la memoria conclusionale di replica una questione non prima affrontata, senza che sia stata esplicitata la ragione per cui non sia stato possibile sollevarla antecedentemente e nel rispetto del contraddittorio e della direzione del processo, con violazione dell'art. 88 c.p.c., si liquida l'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. quantificata in via equitativa in € 500,00.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Condanna a corrispondere a Controparte_1
a titolo di compensi, la somma di € 43.917,89, oltre Parte_1
accessori di legge e interessi come da domanda;
- Condanna a rifondere a Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Parte_1
7.616,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge., nonché l'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. di €
500,00. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4913/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI Parte_1 C.F._1 MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESAREI N. 4 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
QUALE EREDE DI (C.F. ), Parte_2 Parte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESAREI, 4 null 06122 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
QUALE EREDE DI (C.F. ), Parte_3 Parte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESAREI, 4 null 06122 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
QUALE EREDE DI (C.F. Parte_4 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUSIRI VICI MARIO e dell'avv. , elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA CESAREI, 4 null 06122 PERUGIA presso il difensore avv. BUSIRI VICI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. VOLPI MARCELLO ( ) VIA PLINIO IL GIOVANE,5 C.F._5 CITTA' DI CASTELLO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17/10/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 5 IN FATTO E DIRITTO
1. La presente controversia è stata introdotta dal geometra con atto di Parte_1 citazione contro per ottenere il Controparte_2 riconoscimento e il pagamento dei compensi a lui dovuti in relazione a diversi incarichi professionali.
La società convenuta resiste all'azione proposta;
non nega, peraltro, che l'attore abbia reso utilmente tutte le prestazioni professionali cui si riferisce la domanda, ma sostiene che esse debbono intendersi già remunerate secondo gli accordi intercorsi fra le parti, e comunque contesta i criteri impiegati dall'attore per quantificare le sue pretese.
E' stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio per stabilire l'importo dei compensi spettanti per le prestazioni professionali rese dall'attore.
In corso di causa, e mentre erano ancora in fase di svolgimento le operazioni del CTU, il 9.12.2020 l'attore è deceduto. Il processo non è stato interrotto. Con Parte_1 comparsa depositata il giorno 8.2.2021 si sono costituiti in giudizio, dichiarando di voler proseguire l'azione quali eredi dell'attore defunto, la moglie e i figli Parte_2
e Parte_3 Parte_4
Il 18 marzo 2021 è stata depositata la relazione finale del CTU corredata, fra l'altro, delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte.
All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha assegnato loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Quindi la causa è passata in decisione.
2. Procedendosi ora alla definizione della controversia, appare logicamente preliminare una questione sollevata dalla difesa della convenuta con la memoria di replica alle conclusionali ex art. 190 c.p.c., datata 7 gennaio 2025.
Con questa memoria la difesa della convenuta contesta la legittimazione attiva – e la validità della costituzione in giudizio – dei signori e Parte_2 Parte_3
La convenuta sostiene che costoro, pur dichiarandosi eredi dell'attore Parte_4
non hanno dato prova di tale qualità e dunque non avrebbero titolo per Parte_1 stare in giudizio e avanzare pretese.
3. L'eccezione così sollevata appare manifestamente infondata (si prescinde qui da ogni possibile rilievo in merito alla sua ritualità e tempestività, in riferimento al fatto che è stata formulata per la prima volta dopo tre anni e undici mesi dalla costituzione in giudizio dei predetti, mentre nel frattempo si erano tenute varie udienze e scambiati vari atti difensivi;
e al fatto che l'atto mediante il quale la difesa della convenuta ha rotto il silenzio sul punto è stata la replica ex art. 190, quando alla controparte era preclusa qualsiasi forma di risposta e di rimedio).
pagina 2 di 5 L'eccezione è manifestamente infondata, perché tutti i precedenti giurisprudenziali citati dalla convenuta si riferiscono chiaramente a fattispecie nelle quali poteva apparire oggettivamente incerto che il soggetto che esercitava l'azione o proponeva l'impugnazione fosse realmente titolare del rapporto sostanziale.
Non è questo il caso, perché l'azione è stata esercitata dal suo originario titolare e gli eredi si sono semplicemente costituiti per proseguirla dopo il suo decesso. Ma soprattutto non è ipotizzabile alcuna incertezza riguardo alla loro qualità di eredi. Si tratta della moglie e dei figli dell'attore, e come tali sono chiamati ex lege all'eredità prevalendo su ogni altro successibile legittimo (art. 566 c.c.; art. 581 c.c.); non potrebbero essere esclusi dalla successione neppure da un eventuale testamento del de cuius (art. 536 c.c.). Non risulta, ad ogni modo che vi siano disposizioni testamentarie che li pretermettano. Quindi la sola incertezza ipotizzabile riguarderebbe la loro accettazione. Ma come è noto l'accettazione può essere anche tacita (art. 476 c.c.); e l'atto di costituirsi in giudizio per proseguire un'azione esercitata dal de cuius è sicuramente uno dei modi nei quali il chiamato all'eredità manifesta la volontà di accettarla. Gli interessati hanno accettato l'eredità, supposto che non l'avessero fatto prima, proprio con quell'atto processuale ed hanno eliminato così ogni residua incertezza riguardo alla loro qualità di eredi.
Peraltro, che la signora fosse coniugata con il signor al Parte_2 Parte_1 momento del decesso di lui è attestato (fra l'altro) nel certificato di morte prodotto unitamente all'atto di costituzione in giudizio, e con ciò si ha sicuramente quella certificazione che sarebbe necessaria secondo la tesi della difesa della convenuta.
Quanto ai signori e il fatto che siano figli legittimi di Parte_3 Parte_4 non è messo in dubbio e vale il principio per cui i fatti non contestati Parte_1
s'intendono provati. Ma se è incontroversa la loro qualità di figli, non si vede come si possa mettere in dubbio che siano eredi.
Concludendo sul punto, vanno respinte tutte le eccezioni sollevate – ritualmente o meno
– con la memoria di replica datata 7 gennaio 2025.
4. Passando ora al merito della controversia, si ricorda che, come già accennato, la convenuta non contesta che il geometra abbia reso effettivamente ed utilmente Parte_1 tutte le prestazioni professionali, prolungate per alcuni anni in correlazione con le iniziative prese di volta in volta dalla per sviluppare la propria attività industriale CP_1
e dotarsi di un nuovo stabilimento produttivo in una località diversa da quella originaria.
Il dissenso fra le parti riguarda solo i criteri per determinare l'importo dei compensi dovuti dalla committente.
5. Tra i fatti incontroversi vi è il pagamento, concordato fra le parti ed effettuato da fra gli ultimi giorni del 2014 e l'inizio del 2015, dell'importo di euro 40.000. CP_1
Inizialmente la convenuta sosteneva (o così lasciava intendere) che quel CP_1 pagamento fosse comprensivo anche delle prestazioni non ancora rese dal professionista pagina 3 di 5 e anzi di quelle non ancora commissionate a quella data;
la tesi difensiva – ben poco credibile così come formulata - poi è stata meglio precisata ed ora la deduce CP_1 soltanto che gli accordi conclusi in quella occasione comportavano che le retribuzioni per le prestazioni future sarebbero state calcolate con gli stessi criteri (la c.d. scontistica) adottati per quel primo versamento;
quindi non nega di essere in debito per un rilevante numero di prestazioni, salvo discutere il quantum.
Ciò posto, nell'ambito del presente giudizio si è proceduto ad una consulenza tecnica d'ufficio. Al CTU è stato chiesto di “determinare, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, sulla scorta della documentazione in atti, il valore delle attività professionali svolte dall'attore in favore della società convenuta, a far data dal mese di gennaio 2015 sulla base dei parametri indicati nel d.m. 140/2012”.
Il CTU ha risposto al quesito con una relazione dettagliata e documentata, nella quale si dà conto anche delle osservazione dei consulenti di parte, e giungendo conclusivamente a determinare le spettanze del geom. per le attività svolte dal gennaio 2015 in Parte_1 poi, nella somma complessiva di euro 43.917,89, “al netto di imposte fiscali e oneri previdenziali”.
Le parti, con argomentazioni contrapposte, criticano le conclusioni del CTU, ma queste vanno giudicate sostanzialmente condivisibili, anche perché le critiche delle parti sono opinabili in quanto non si basano su elementi di fatto non controvertibili, né sono frutto di rilievi tecnico-giuridici, ma attengono solo alla sfera degli apprezzamenti discrezionali.
In conclusione, la domanda dell'attore – poi coltivata dagli eredi – deve essere accolta per l'importo determinato dal CTU.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre IVA
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di
CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
Rilevato, inoltre, che la convenuta ha sollevato solo con la memoria conclusionale di replica una questione non prima affrontata, senza che sia stata esplicitata la ragione per cui non sia stato possibile sollevarla antecedentemente e nel rispetto del contraddittorio e della direzione del processo, con violazione dell'art. 88 c.p.c., si liquida l'ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. quantificata in via equitativa in € 500,00.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Condanna a corrispondere a Controparte_1
a titolo di compensi, la somma di € 43.917,89, oltre Parte_1
accessori di legge e interessi come da domanda;
- Condanna a rifondere a Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € Parte_1
7.616,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge., nonché l'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. di €
500,00. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 5 di 5