Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1240/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Di Biase Caterina RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino RESISTENTE
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza in data 28.3.2019; che tale domanda è stata accolta e, poi, revocata, con missiva del 22.09.2021, con la seguente motivazione: “non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”; di essere residente dal 4.11.2003 nel Comune di Cerignola;
di aver presentato, in data 13.12.2021, ricorso amministrativo, riscontrato con risposta automatica del seguente tenore: “Ricorso amministrativo non ammissibile per le Domande di Reddito di Cittadinanza in quanto le prestazioni assistenziali non sono di competenza degli Organi dell'Istituto di cui alla L. 88/89. L'istanza di riesame è stata trasmessa all'ufficio competente”, senza ulteriore seguito.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “- accertare e dichiarare che il ricorrente soddisfa il requisito della residenza in Italia da Con almeno dieci anni - per l'effetto condannare l' in persona del suo direttore pro tempore, al ripristino del reddito di cittadinanza a far data dalla sua revoca”. Vinte le spese, con distrazione.
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integrazione del contraddittorio, non essendo stato chiamato in giudizio il Comune di residenza indicato dal richiedente nel momento di presentazione della domanda, competente nel caso di specie per le segnalazioni relative al requisito della residenza.
La causa è stata decisa mediante la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
In via preliminare, riguardo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , occorre evidenziare come l'art. 5 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (abrogato con l. n. CP_1
197/2022), ratione temporis applicabile, prevedeva che: “3. Il Rdc è riconosciuto dall' ove
CP_1 ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni
CP_1 lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
CP_1 fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione
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dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della CP_1 domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di CP_1 cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è tempestivamente CP_1 comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma
1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del pagina 2 di 4 Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4- bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a
CP_1 disposizione dell'Istituto.
4-ter. L' comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei
CP_1 controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1,
CP_1 entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' Durante il
CP_1 decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all' il pagamento delle somme è comunque
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disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, disponeva ulteriormente che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo si evince che l'amministrazione comunale compieva le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di CP_ cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo spetta la verifica dei requisiti, con facoltà di comunicare tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo era l' , cui competeva non solo il riconoscimento e la materiale liquidazione della misura CP_1
in discorso, ma anche la verifica del possesso dei requisiti.
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Nel merito, è contestata tra le parti la sussistenza del requisito della residenza, cioè l'essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (cfr. art. 2, comma
1, n. 2).
pagina 3 di 4 Ebbene, dal certificato storico di residenza versato in atti dal ricorrente (doc. 2) emerge che quest'ultimo sia residente presso il Comune di Cerignola dal 4.11.2003, dunque la sussistenza del requisito in oggetto.
A riprova della circostanza, vi è poi l'avvenuto riconoscimento da parte dell' dell'assegno sociale CP_1
– (doc. 5 fasc. ricorrente) – per la cui concessione è necessario il medesimo requisito.
Deve, tuttavia, evidenziarsi come parte ricorrente – anche nel ricorso introduttivo – dichiari di essere resistente nel Comune di Orta Nova e non vi sia stata alcuna specifica contestazione in ordine alle seguenti deduzioni dell'Istituto: “i controlli dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare dei richiedenti il Reddito di cittadinanza spettano al Comune di residenza indicato dal richiedente medesimo nel momento di presentazione della domanda, i quali utilizzano a tal fine la cd. Piattaforma GePI” (cfr. pag. 2 memoria difensiva); “La domanda, dapprima accolta, e per la quale venivano pagate le mensilità da aprile 2019 ad settembre 2021 (all 2), veniva revocata in data
20/09/2021 (all 3, 3a ed all 1), a seguito dei controlli effettuati tramite la piattaforma Ge.Pi
(Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'inclusione sociale) dal competente comune di residenza
(Comune di Orta Nova (FG), per mancanza del requisito della residenza …” (cfr. pag. 3 e 4 memoria difensiva).
Vi è dunque una difformità tra il Comune di residenza effettivo (Cerignola) e quello della residenza dichiarata in ricorso e nella domanda amministrativa all' (Orta Nova). CP_1
Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza a far data dalla revoca, con condanna dell' a versare le mensilità arretrate CP_1
dovute, oltre interessi legali.
Si ritiene, tuttavia, equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, poiché per le ragioni sopra evidenziate l' non è responsabile della revoca della prestazione, derivante da un errata CP_1
comunicazione del Comune di residenza, che parte ricorrente ha contribuito a creare.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza a far data dalla revoca con condanna dell' a versare le mensilità arretrate CP_1
dovute, oltre interessi legali;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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