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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 686/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 686/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 03/10/2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. ROSCIANI MA BE. Parte_1
Per l'avv. CI AN. Controparte_1
L'avv. precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva Pt_1 alla quale si riporta per la discussione.
L'avv. Bucciarelli precisa le conclusioni come da memoria conclusionale depositata in data
23.092025 alla quale si riporta per la discussione. Dichiara di non accettare il contradditorio su tutte le domande ed eccezioni nuove sollevate da parte opponente nella comparsa conclusionale.
Il giudice, dopo ampia discussione tra le parti, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 17.52
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSCIANI Parte_1 C.F._1
MA BE elettivamente domiciliato in Via U. Foscolo n. 51 Castelfidardo, presso il difensore avv. ROSCIANI MA BE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CI AN, elettivamente domiciliato in Piazza G. Marconi n. 2 Osimo presso il difensore avv. CI AN
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha agito in giudizio con il ricorso monitorio deducendo: Controparte_1
-che, con contratto di appalto del 22.11.2016 effettuava lavori di costruzione di una piscina interrata in c.a. e interventi di manutenzione su parte del solaio primo livello e su parte delle fondazioni esistenti al piano interrato nell'immobile sito in Osimo via S. Ambrogio per conto di;
Parte_1
-che il prezzo era stato concordato nella somma di €. 63.500,00;
-che l'opponente aveva commissionati ulteriori lavori extra contratto che venivano ultimati nel mese di marzo 2018;
-che la pur riconoscendo di essere debitrice per tutti i lavori eseguiti, provvedeva al Pt_1
pagamento solo di una parte di essi, rimanendo, quindi, creditrice della somma di €.
19.023,40.
Alla luce di tali premesse, il Tribunale di Ancona emetteva il decreto ingiuntivo,
provvisoriamente esecutivo, n. 1600/2022 nei confronti di per il pagamento Parte_1
dell'importo di €. 19.023,40 oltre interessi come da domanda.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data
04.02.2023, conveniva avanti all'intestato Tribunale la società Parte_1 [...]
deducendo in sintesi e per quanto ivi di interesse: Controparte_1
1) la mancata partecipazione alla mediazione era stata involontaria, non avendo avuto conoscenza dell'invito alla mediazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
1) di avere commissionato alla società diversi lavori riguardanti la Controparte_1
ristrutturazione e/o ampliamento dell'immobile sito in Osimo via S. Ambrogio n. 18;
2) il costo complessivo dei lavori ammontava ad €. 177.241,00 di cui era stata corrisposta la somma di €. 158.200,00;
3) la fattura n. 4/2018, azionata in sede monitoria non era stata pagata in quanto l'opera presentava vizi e difetti contestati e denunciati mediante racc. del 23.7.2019, in particolare,
dopo la consegna era emerso che non era stata eseguita l'impermeabilizzazione del terrazzo pagina 3 di 10 con conseguenti infiltrazioni d'acqua e allagamento del piano sottostante;
che la guaina salva-massetto posta intorno alla piscina non era stata posata a regola d'arte, che non era possibile installare le griglie di ghisa a copertura dei canali di scarico, che vi era infiltrazione d'acqua nella zona garage.
Ciò esposto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “previa
sospensione del titolo esecutivo opposto anche inaudita altera parte ricorrendo le motivazioni di cui in narrativa
ed ex art. 649 c.p.c. in quanto l'opposto potrebbe mettere in atto ulteriori atti esecutivi con grave pregiudizio
dell'opponente. In via principale e nel merito, accertare i vizi/difetti di cui in narrativa ed accertare i danni di cui
in narrativa, anche mediante eventuale CTU, condannando la ditta Immobiliare Pizzichini srl al pagamento
della somma di €. 41.000,00 a titolo di risarcimento danni a favore di o comunque di quella Parte_1
maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche mediante eventuale compensazione dei crediti delle
parti. In ogni caso contenere i danni entro la somma di €. 50.000,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.05.2023, si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via Controparte_1
preliminare rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente in quanto infondata
in fatto e in diritto per le motivazioni di cui ai punti precedenti. Nel merito rigettare integralmente la spiegata
opposizione per tutte le causali di cui alla premessa in quanto infondata in fatto e in diritto e/o perché non
provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1600/2022 dichiarandolo definitivamente
esecutivo.”
Nella propria comparsa di costituzione esponeva la difesa dell'opposta che:
- il credito vantato dalla era stato correttamente quantificato, come Controparte_1
poteva ricavarsi dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e derivava dal mancato pagamento della fattura azionata in sede monitoria;
- la consegna dell'opera era stata effettuata nel mese di marzo 2018 unitamente alla contabilità dei lavori extracontrattuali e ai giustificativi di spesa;
- la committente, ricevuta la documentazione, aveva comunicato che tutte le fatture sarebbero state regolarizzate, sicchè l'opera era stata accettata senza riserve o contestazioni con conseguente diritto di essa opposta al pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1668, comma IV, c.c.;
- non vi era stato alcun riconoscimento di vizi da parte di essa opposta, pertanto, erano maturate sia la decadenza che la prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 13.8.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la sussistenza dei relativi gravi motivi risultava dedotta in maniera del tutto generica ed apodittica e non si appalesava come evidente il fumus della fondatezza dell'opposizione.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della CTU volta all'accertamento e alla stima dei pretesi vizi.
Depositata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va evidenziato che nella comparsa conclusionale non possono essere proposte domande nuove né eccezioni nuove, poiché tale atto ha la funzione esclusiva di illustrare e sviluppare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte nel processo.
Ne consegue che qualsiasi domanda o eccezione nuova comportando un ampliamento del thema decidendum è inammissibile e non sarà presa in considerazione dal giudice.
Nella fattispecie in esame, non verranno, pertanto, esaminate le eccezioni relative al mancato accordo scritto in ordine all'esecuzione di lavori extracontrattuali e al difetto di titolarità passiva in capo alla committente per i lavori ordinati dal di lei coniuge.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì
una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti impeditivi,
modificativi e/o estintivi.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pagina 5 di 10 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27/9/2007, n. 20326; Cass. 12/02/2010, n.
3373).
Ebbene la domanda proposta dalla società per ottenere Controparte_1
l'impugnato decreto ingiuntivo è da qualificarsi come richiesta di pagamento del residuo prezzo dell'appalto, richiesta basata sull'esecuzione di opere extra contratto commissionate dalla sig.ra e sulle fatture emesse, prove sufficienti a dimostrare il credito nella fase Pt_1
monitoria.
Parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale, ma ha assunto che alcune lavorazioni presentavano vizi e difetti.
In relazione ai vizi delle opere, parte opposta ha eccepito che l'opera era stata accettata senza riserve o contestazioni sicchè l'appaltatore non era tenuto alla garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c. e che, in ogni caso, era maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667, comma 2 e 3, c.c.
Ebbene, occorre rigettare le predette eccezioni come formulate da parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, in quanto tardivamente proposte, parte convenuta,
infatti, costituendosi nel presente giudizio in data 05.05.2023, ovvero oltre il termine di venti pagina 6 di 10 giorni prima dell'udienza indicata in citazione (fissata per il 09.05.2023), è incorsa nelle preclusioni regolate dagli artt. 166 e 167 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente e,
dunque, è decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo ex art. 2696 c.c. l'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c., nonché l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667, comma 2 e 3 c.c.. (“in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio. Non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, deve essere proposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” Cass. 2024 n. 14569).
Deve essere ulteriormente precisato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione 2020 n.
17121, per via del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice,
indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo.
Essendo necessario accertare l'esistenza dei vizi e dei difetti delle opere appaltate, il Tribunale
ha affidato al nominato CTU, ing. , l'incarico di indicare le opere che non Persona_1
risultavano eseguite a regola d'arte e di quantificare l'entità dei vizi.
Pertanto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il CTU ha rilevato che i vizi lamentati dalla committente, denunciati con raccomandata il
29.7.2019, riscontrati successivamente dalla in data 26.8.2019 hanno Controparte_1
ad oggetto 1)la mancata impermeabilizzazione del terrazzo tra il piano terra e piano seminterrato, con presenza di infiltrazioni di acqua piovana dalle tre bocche di lupo all'interno del piano sottostante, 2) la posa in opera della guaina salva massetto solo sul 50%
pagina 7 di 10 della superficie;
3) impossibilità di posizionare le griglie in ghisa a copertura dei canali di scolo;
4) infiltrazioni di acqua nella zona garage.
Ciò posto l'ausiliare del giudice, sulla base della documentazione depositata dalle parti e della documentazione urbanistica estratta presso i pubblici uffici, ha riscontrato che:
1)l'impermeabilità del terrazzo in corrispondenza delle bocche di lupo verso la taverna ad oggi è garantita, grazie all'intervento successivo di ripristino;
infatti, l'impresa
[...]
non aveva effettuato l'impermeabilizzazione tra il quadro metallico della bocca CP_1
di lupo e la restante pavimentazione con conseguente penetrazione dell'acqua piovana all'interno delle fessure. Ha precisato il CTU che l'assenza di guaina isolante al momento della posa in opera del quadro metallico della bocca di lupo era stata confermata anche da parte opposta in sede di sopralluogo. Ha evidenziato il CTU che la posa del telaio delle bocche di lupo non è stata realizzata a regola d'arte, poiché non correttamente impermeabilizzata con il resto della pavimentazione attigua.
2)relativamente alla guaina salva massetto, non sono state rilevate irregolarità e non sono emerse dagli atti attribuzioni di pagamento con riferimento alla porzione di guaina posata.
3)è da escludere che il vizio relativo alle griglie a copertura dello scarico sia imputabile alla società opposta, perché la spinta eventualmente esercitata dal massetto è a quota inferiore rispetto alle quote del canale in cui si posiziona la griglia.
4)le infiltrazioni nella zona garage sono riconducibili alla carente impermeabilizzazione dei tubi della ventilazione meccanica posati da altra ditta, sicchè il vizio non è riconducibile alla società opposta.
Sulla base delle conclusioni della perizia, dalle quali il Tribunale non intende discostarsi, in quanto frutto di un appropriato approfondimento, adeguatamente motivate, deve ritenersi sussistente il vizio denunciato con riferimento alle infiltrazioni di acqua piovana causate dalla mancata impermeabilizzazione tra il quadro metallico della bocca di lupo e la restante pavimentazione.
Il CTU per l'eliminazione del predetto vizio ha ritenuto congrua una spesa di €. 6.193,00.
pagina 8 di 10 Parte opposta ha eccepito la nullità della CTU in quanto redatta esclusivamente sulla base di documentazione di parte opponente.
Ritiene il giudicante che l'eccezione non meriti accoglimento non essendosi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, tenuto conto che l' dopo aver visionato Controparte_1
le lamentate infiltrazioni di acqua piovana e dopo aver tentato in data 7.8.2019 di risolvere il problema senza demolire la nuova pavimentazione, ha riconosciuto che le predette infiltrazioni erano state causate dall'assenza di impermeabilizzazione sulla superficie di tutta la terrazza del piano (v. missiva del 26.8.2019 doc. allegato all'atto di citazione).
Deve essere, inoltre, evidenziato che parte opposta né al momento della costituzione in giudizio nè nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, ha contestato le riproduzioni fotografiche e i costi sostenuti per l'eliminazione del vizio, documentazione prodotta dall'opponente in sede di costituzione in giudizio.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente, tali fatti devono ritenersi ammessi e provati.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto ed argomentato, sussiste un credito della società
convenuta opposta nella minor misura di €. 12.830,40 già comprensivo di iva, sul quale decorrono gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo merita, quindi, di essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra indicata.
La natura della decisione nonchè la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente, stante la parziale infondatezza delle spiegate doglianze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I
grado al n. 686/2023 R.G., ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1600/2022; pagina 9 di 10 -condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di
€. 12.830,40 già comprensiva di iva, sulla quale decorrono gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Ancona, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 686/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 03/10/2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. ROSCIANI MA BE. Parte_1
Per l'avv. CI AN. Controparte_1
L'avv. precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva Pt_1 alla quale si riporta per la discussione.
L'avv. Bucciarelli precisa le conclusioni come da memoria conclusionale depositata in data
23.092025 alla quale si riporta per la discussione. Dichiara di non accettare il contradditorio su tutte le domande ed eccezioni nuove sollevate da parte opponente nella comparsa conclusionale.
Il giudice, dopo ampia discussione tra le parti, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 17.52
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 686/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSCIANI Parte_1 C.F._1
MA BE elettivamente domiciliato in Via U. Foscolo n. 51 Castelfidardo, presso il difensore avv. ROSCIANI MA BE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CI AN, elettivamente domiciliato in Piazza G. Marconi n. 2 Osimo presso il difensore avv. CI AN
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha agito in giudizio con il ricorso monitorio deducendo: Controparte_1
-che, con contratto di appalto del 22.11.2016 effettuava lavori di costruzione di una piscina interrata in c.a. e interventi di manutenzione su parte del solaio primo livello e su parte delle fondazioni esistenti al piano interrato nell'immobile sito in Osimo via S. Ambrogio per conto di;
Parte_1
-che il prezzo era stato concordato nella somma di €. 63.500,00;
-che l'opponente aveva commissionati ulteriori lavori extra contratto che venivano ultimati nel mese di marzo 2018;
-che la pur riconoscendo di essere debitrice per tutti i lavori eseguiti, provvedeva al Pt_1
pagamento solo di una parte di essi, rimanendo, quindi, creditrice della somma di €.
19.023,40.
Alla luce di tali premesse, il Tribunale di Ancona emetteva il decreto ingiuntivo,
provvisoriamente esecutivo, n. 1600/2022 nei confronti di per il pagamento Parte_1
dell'importo di €. 19.023,40 oltre interessi come da domanda.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data
04.02.2023, conveniva avanti all'intestato Tribunale la società Parte_1 [...]
deducendo in sintesi e per quanto ivi di interesse: Controparte_1
1) la mancata partecipazione alla mediazione era stata involontaria, non avendo avuto conoscenza dell'invito alla mediazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
1) di avere commissionato alla società diversi lavori riguardanti la Controparte_1
ristrutturazione e/o ampliamento dell'immobile sito in Osimo via S. Ambrogio n. 18;
2) il costo complessivo dei lavori ammontava ad €. 177.241,00 di cui era stata corrisposta la somma di €. 158.200,00;
3) la fattura n. 4/2018, azionata in sede monitoria non era stata pagata in quanto l'opera presentava vizi e difetti contestati e denunciati mediante racc. del 23.7.2019, in particolare,
dopo la consegna era emerso che non era stata eseguita l'impermeabilizzazione del terrazzo pagina 3 di 10 con conseguenti infiltrazioni d'acqua e allagamento del piano sottostante;
che la guaina salva-massetto posta intorno alla piscina non era stata posata a regola d'arte, che non era possibile installare le griglie di ghisa a copertura dei canali di scarico, che vi era infiltrazione d'acqua nella zona garage.
Ciò esposto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “previa
sospensione del titolo esecutivo opposto anche inaudita altera parte ricorrendo le motivazioni di cui in narrativa
ed ex art. 649 c.p.c. in quanto l'opposto potrebbe mettere in atto ulteriori atti esecutivi con grave pregiudizio
dell'opponente. In via principale e nel merito, accertare i vizi/difetti di cui in narrativa ed accertare i danni di cui
in narrativa, anche mediante eventuale CTU, condannando la ditta Immobiliare Pizzichini srl al pagamento
della somma di €. 41.000,00 a titolo di risarcimento danni a favore di o comunque di quella Parte_1
maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche mediante eventuale compensazione dei crediti delle
parti. In ogni caso contenere i danni entro la somma di €. 50.000,00”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.05.2023, si costituiva in giudizio la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via Controparte_1
preliminare rigettare l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente in quanto infondata
in fatto e in diritto per le motivazioni di cui ai punti precedenti. Nel merito rigettare integralmente la spiegata
opposizione per tutte le causali di cui alla premessa in quanto infondata in fatto e in diritto e/o perché non
provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1600/2022 dichiarandolo definitivamente
esecutivo.”
Nella propria comparsa di costituzione esponeva la difesa dell'opposta che:
- il credito vantato dalla era stato correttamente quantificato, come Controparte_1
poteva ricavarsi dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e derivava dal mancato pagamento della fattura azionata in sede monitoria;
- la consegna dell'opera era stata effettuata nel mese di marzo 2018 unitamente alla contabilità dei lavori extracontrattuali e ai giustificativi di spesa;
- la committente, ricevuta la documentazione, aveva comunicato che tutte le fatture sarebbero state regolarizzate, sicchè l'opera era stata accettata senza riserve o contestazioni con conseguente diritto di essa opposta al pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1668, comma IV, c.c.;
- non vi era stato alcun riconoscimento di vizi da parte di essa opposta, pertanto, erano maturate sia la decadenza che la prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c.
pagina 4 di 10 Con ordinanza del 13.8.2023 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto la sussistenza dei relativi gravi motivi risultava dedotta in maniera del tutto generica ed apodittica e non si appalesava come evidente il fumus della fondatezza dell'opposizione.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della CTU volta all'accertamento e alla stima dei pretesi vizi.
Depositata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va evidenziato che nella comparsa conclusionale non possono essere proposte domande nuove né eccezioni nuove, poiché tale atto ha la funzione esclusiva di illustrare e sviluppare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte nel processo.
Ne consegue che qualsiasi domanda o eccezione nuova comportando un ampliamento del thema decidendum è inammissibile e non sarà presa in considerazione dal giudice.
Nella fattispecie in esame, non verranno, pertanto, esaminate le eccezioni relative al mancato accordo scritto in ordine all'esecuzione di lavori extracontrattuali e al difetto di titolarità passiva in capo alla committente per i lavori ordinati dal di lei coniuge.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì
una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti impeditivi,
modificativi e/o estintivi.
Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto pagina 5 di 10 provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione,
ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27/9/2007, n. 20326; Cass. 12/02/2010, n.
3373).
Ebbene la domanda proposta dalla società per ottenere Controparte_1
l'impugnato decreto ingiuntivo è da qualificarsi come richiesta di pagamento del residuo prezzo dell'appalto, richiesta basata sull'esecuzione di opere extra contratto commissionate dalla sig.ra e sulle fatture emesse, prove sufficienti a dimostrare il credito nella fase Pt_1
monitoria.
Parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale, ma ha assunto che alcune lavorazioni presentavano vizi e difetti.
In relazione ai vizi delle opere, parte opposta ha eccepito che l'opera era stata accettata senza riserve o contestazioni sicchè l'appaltatore non era tenuto alla garanzia per i vizi ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c. e che, in ogni caso, era maturata la decadenza e la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667, comma 2 e 3, c.c.
Ebbene, occorre rigettare le predette eccezioni come formulate da parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, in quanto tardivamente proposte, parte convenuta,
infatti, costituendosi nel presente giudizio in data 05.05.2023, ovvero oltre il termine di venti pagina 6 di 10 giorni prima dell'udienza indicata in citazione (fissata per il 09.05.2023), è incorsa nelle preclusioni regolate dagli artt. 166 e 167 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente e,
dunque, è decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo ex art. 2696 c.c. l'eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c., nonché l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1667, comma 2 e 3 c.c.. (“in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c. non è rilevabile d'ufficio. Non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, deve essere proposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” Cass. 2024 n. 14569).
Deve essere ulteriormente precisato che, come chiarito dalla Corte di Cassazione 2020 n.
17121, per via del sistema delle preclusioni introdotto con la l. n. 353/1990, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice,
indipendentemente dall'atteggiamento della controparte al riguardo.
Essendo necessario accertare l'esistenza dei vizi e dei difetti delle opere appaltate, il Tribunale
ha affidato al nominato CTU, ing. , l'incarico di indicare le opere che non Persona_1
risultavano eseguite a regola d'arte e di quantificare l'entità dei vizi.
Pertanto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il CTU ha rilevato che i vizi lamentati dalla committente, denunciati con raccomandata il
29.7.2019, riscontrati successivamente dalla in data 26.8.2019 hanno Controparte_1
ad oggetto 1)la mancata impermeabilizzazione del terrazzo tra il piano terra e piano seminterrato, con presenza di infiltrazioni di acqua piovana dalle tre bocche di lupo all'interno del piano sottostante, 2) la posa in opera della guaina salva massetto solo sul 50%
pagina 7 di 10 della superficie;
3) impossibilità di posizionare le griglie in ghisa a copertura dei canali di scolo;
4) infiltrazioni di acqua nella zona garage.
Ciò posto l'ausiliare del giudice, sulla base della documentazione depositata dalle parti e della documentazione urbanistica estratta presso i pubblici uffici, ha riscontrato che:
1)l'impermeabilità del terrazzo in corrispondenza delle bocche di lupo verso la taverna ad oggi è garantita, grazie all'intervento successivo di ripristino;
infatti, l'impresa
[...]
non aveva effettuato l'impermeabilizzazione tra il quadro metallico della bocca CP_1
di lupo e la restante pavimentazione con conseguente penetrazione dell'acqua piovana all'interno delle fessure. Ha precisato il CTU che l'assenza di guaina isolante al momento della posa in opera del quadro metallico della bocca di lupo era stata confermata anche da parte opposta in sede di sopralluogo. Ha evidenziato il CTU che la posa del telaio delle bocche di lupo non è stata realizzata a regola d'arte, poiché non correttamente impermeabilizzata con il resto della pavimentazione attigua.
2)relativamente alla guaina salva massetto, non sono state rilevate irregolarità e non sono emerse dagli atti attribuzioni di pagamento con riferimento alla porzione di guaina posata.
3)è da escludere che il vizio relativo alle griglie a copertura dello scarico sia imputabile alla società opposta, perché la spinta eventualmente esercitata dal massetto è a quota inferiore rispetto alle quote del canale in cui si posiziona la griglia.
4)le infiltrazioni nella zona garage sono riconducibili alla carente impermeabilizzazione dei tubi della ventilazione meccanica posati da altra ditta, sicchè il vizio non è riconducibile alla società opposta.
Sulla base delle conclusioni della perizia, dalle quali il Tribunale non intende discostarsi, in quanto frutto di un appropriato approfondimento, adeguatamente motivate, deve ritenersi sussistente il vizio denunciato con riferimento alle infiltrazioni di acqua piovana causate dalla mancata impermeabilizzazione tra il quadro metallico della bocca di lupo e la restante pavimentazione.
Il CTU per l'eliminazione del predetto vizio ha ritenuto congrua una spesa di €. 6.193,00.
pagina 8 di 10 Parte opposta ha eccepito la nullità della CTU in quanto redatta esclusivamente sulla base di documentazione di parte opponente.
Ritiene il giudicante che l'eccezione non meriti accoglimento non essendosi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, tenuto conto che l' dopo aver visionato Controparte_1
le lamentate infiltrazioni di acqua piovana e dopo aver tentato in data 7.8.2019 di risolvere il problema senza demolire la nuova pavimentazione, ha riconosciuto che le predette infiltrazioni erano state causate dall'assenza di impermeabilizzazione sulla superficie di tutta la terrazza del piano (v. missiva del 26.8.2019 doc. allegato all'atto di citazione).
Deve essere, inoltre, evidenziato che parte opposta né al momento della costituzione in giudizio nè nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, ha contestato le riproduzioni fotografiche e i costi sostenuti per l'eliminazione del vizio, documentazione prodotta dall'opponente in sede di costituzione in giudizio.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente, tali fatti devono ritenersi ammessi e provati.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto ed argomentato, sussiste un credito della società
convenuta opposta nella minor misura di €. 12.830,40 già comprensivo di iva, sul quale decorrono gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo merita, quindi, di essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra indicata.
La natura della decisione nonchè la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente, stante la parziale infondatezza delle spiegate doglianze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I
grado al n. 686/2023 R.G., ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1600/2022; pagina 9 di 10 -condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di
€. 12.830,40 già comprensiva di iva, sulla quale decorrono gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Ancona, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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