Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00892/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2017, proposto da
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio De Giorgi, Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)”, nonché della relazione allo stesso allegata e con il medesimo decreto approvata contenente la nuova tariffa di conferimento per il predetto periodo e il calcolo delle somme a conguaglio dovute da ciascun comune della Provincia di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “ impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre) ”.
Con successivo decreto n. 53 del 29.06.2017, il Commissario dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha provveduto alla revisione delle tariffe di conferimento dei r.s.u. dal 2010 al 2017, in applicazione dell’art. 7.3 del contratto, di aggiornamento I.S.T.A.T., e dell’art. 7.4 del contratto, di adeguamento dei costi (cfr. sentenza TAR Lecce, Sez. III, 15.03.2018 n. 377).
Stante la riedizione del potere esercitato con il provvedimento impugnato è venuto meno l’interesse all’accoglimento del ricorso.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO