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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26 dell'anno 2024 RG e rimessa in istruttoria con ordinanza del 4.2.2024,
a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(CF: ) nata in [...] il [...], residente in [...], vicolo Parte_1 C.F._1
Jacchini, 12;
e
(CF: ) nato in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Verbania, via Guido Rossa, 47;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Roberto Rongo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, v.le Giuseppe Azari, 102, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte
Ricorrenti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restanti gli obblighi di
Legge;
2) la casa coniugale, ubicata nel Comune di Cambiasca VB, Via Giuseppe Garibaldi n. 24, unitamente ai mobili e gli arredi è assegnata al marito, La moglie potrà prelevare ed asportare gli effetti personali, previo preavviso, al marito, del giorno e dell'ora del prelievo.
3) i ricorrenti di comune accordo rinunciano al contributo di mantenimento di uno verso l'altro, sia a favore degli stessi sia per la propria figlia minore, alla stessa provvederanno, singolarmente e/o congiuntamente, secondo le sue necessità ed occorrenze;
4) in ogni caso, le spese scolastiche e le spese mediche, non coperte dal SSN saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% pro-capite, previa presentazione delle fatture e/o delle ricevute inerenti, da presentare, dal genitore che per primo ha provveduto alle spese, all'altro genitore.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
a) la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, ivi impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ambito della vita, seguendone le inclinazioni naturali e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con le entrambe le linee parentali;
b) la permanenza della minore sarà prevalentemente presso la dimora del padre. La madre la può vedere e tenerla con sé quando vuole, senza limitazione di tempo, previa comunicazione al padre;
c) per le festività natalizie, di Capodanno, pasquali, nonché per il periodo delle vacanze estive, attesa
l'età pubertale della minore, i genitori si rimetteranno alla libera scelta della stessa minore di decidere con passaporti con ivi annotati il nome ella minore, nonché il reciproco assenso per il rilascio del passaporto a favore della minore.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 287/2024, pubblicata il 20.6.2024, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 4.02.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero pagina 2 di 4 dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile il 9.1.2009 in KO (Ucraina) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 287/2024 dell'intestato ufficio, passata in giudicato il 21.1.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i ricorrenti di comune accordo rinunciano reciprocamente al contributo al relativo mantenimento.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in KO (Ucraina) Parte_1 Controparte_1
il 9.1.2009, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 23 parte II, serie C anno
2009 assegna la casa coniugale, ubicata nel Comune di Cambiasca VB, via Giuseppe Garibaldi, 24, unitamente ai mobili e gli arredi al marito, mentre la moglie potrà prelevare ed asportare gli effetti personali, previo preavviso, al marito, del giorno e dell'ora del prelievo;
affida la figlia minore in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la dimora del padre;
dà facoltà alla madre di vedere e tenere con sé la figlia minore quando vuole, senza limitazione di tempo, previa comunicazione al padre;
per le festività natalizie, di Capodanno, pasquali, nonché per il periodo delle vacanze estive, attesa l'età pubertale della minore, i genitori si rimetteranno alla libera scelta della stessa minore di decidere con quale genitore vorrà trascorrerle;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia pagina 3 di 4 minore;
pone, inoltre, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese scolastiche e le spese mediche, non coperte dal SSN, nella misura del 50% procapite, previa presentazione delle fatture e/o delle ricevute inerenti, da presentare, dal genitore che per primo ha provveduto alle spese, all'altro genitore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 21.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26 dell'anno 2024 RG e rimessa in istruttoria con ordinanza del 4.2.2024,
a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(CF: ) nata in [...] il [...], residente in [...], vicolo Parte_1 C.F._1
Jacchini, 12;
e
(CF: ) nato in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Verbania, via Guido Rossa, 47;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Roberto Rongo presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, v.le Giuseppe Azari, 102, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 Conclusioni congiunte
Ricorrenti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restanti gli obblighi di
Legge;
2) la casa coniugale, ubicata nel Comune di Cambiasca VB, Via Giuseppe Garibaldi n. 24, unitamente ai mobili e gli arredi è assegnata al marito, La moglie potrà prelevare ed asportare gli effetti personali, previo preavviso, al marito, del giorno e dell'ora del prelievo.
3) i ricorrenti di comune accordo rinunciano al contributo di mantenimento di uno verso l'altro, sia a favore degli stessi sia per la propria figlia minore, alla stessa provvederanno, singolarmente e/o congiuntamente, secondo le sue necessità ed occorrenze;
4) in ogni caso, le spese scolastiche e le spese mediche, non coperte dal SSN saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% pro-capite, previa presentazione delle fatture e/o delle ricevute inerenti, da presentare, dal genitore che per primo ha provveduto alle spese, all'altro genitore.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
a) la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, ivi impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ambito della vita, seguendone le inclinazioni naturali e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con le entrambe le linee parentali;
b) la permanenza della minore sarà prevalentemente presso la dimora del padre. La madre la può vedere e tenerla con sé quando vuole, senza limitazione di tempo, previa comunicazione al padre;
c) per le festività natalizie, di Capodanno, pasquali, nonché per il periodo delle vacanze estive, attesa
l'età pubertale della minore, i genitori si rimetteranno alla libera scelta della stessa minore di decidere con passaporti con ivi annotati il nome ella minore, nonché il reciproco assenso per il rilascio del passaporto a favore della minore.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 287/2024, pubblicata il 20.6.2024, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 4.02.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero pagina 2 di 4 dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile il 9.1.2009 in KO (Ucraina) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 287/2024 dell'intestato ufficio, passata in giudicato il 21.1.2025 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i ricorrenti di comune accordo rinunciano reciprocamente al contributo al relativo mantenimento.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in KO (Ucraina) Parte_1 Controparte_1
il 9.1.2009, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 23 parte II, serie C anno
2009 assegna la casa coniugale, ubicata nel Comune di Cambiasca VB, via Giuseppe Garibaldi, 24, unitamente ai mobili e gli arredi al marito, mentre la moglie potrà prelevare ed asportare gli effetti personali, previo preavviso, al marito, del giorno e dell'ora del prelievo;
affida la figlia minore in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la dimora del padre;
dà facoltà alla madre di vedere e tenere con sé la figlia minore quando vuole, senza limitazione di tempo, previa comunicazione al padre;
per le festività natalizie, di Capodanno, pasquali, nonché per il periodo delle vacanze estive, attesa l'età pubertale della minore, i genitori si rimetteranno alla libera scelta della stessa minore di decidere con quale genitore vorrà trascorrerle;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia pagina 3 di 4 minore;
pone, inoltre, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese scolastiche e le spese mediche, non coperte dal SSN, nella misura del 50% procapite, previa presentazione delle fatture e/o delle ricevute inerenti, da presentare, dal genitore che per primo ha provveduto alle spese, all'altro genitore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 21.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4