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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7298 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 12712\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12712\2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Parte_1 C.F._1
Gaudino (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in C.F._2 opposizione, domiciliato in Portici (NA), alla Via Libertà n. 67.
OPPONENTE contro
(P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Forzati (C.F. , giusta procura alle liti C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 267.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 28.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2180/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.03.2022 e notificato in data 5.04.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.725,25, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
1 In particolare, la formulava istanza monitoria rappresentando che Controparte_1 Pt_1
in qualità di coobbligato di stipulava un contratto di finanziamento (n.
[...] Persona_1
17417154) per un totale complessivo da restituire pari ad € 25.260,00 con la Agos CA S.p.a. in data
31.10.2010.
Rappresentava, altresì, che il contratto de quo diveniva oggetto di cessione, la quale attribuiva la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma residua di €
6.725,25. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di il quale Controparte_1 Parte_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva della opposta, nonché la mancata comunicazione della cessione del credito;
l'inesistenza della prova sia del rapporto tra la cedente Agos CA S.p.a. e la cessionaria sia dell'inclusione del credito Controparte_1 vantato nell'operazione di cessione in blocco.
Con particolare riferimento all'ultima doglianza, parte opponente specificava che la debitrice principale decedeva in data 1.10.2020 e, conseguentemente, deduceva che il credito Persona_1 presuntamente vantato dall'opposta non poteva ritenersi incluso nell'operazione di cessione in blocco, in quanto dall'avviso pubblicato sulla G. U. si evinceva l'esclusione dei crediti vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del 28.2.2021.
Contestava, poi, la notifica dell'avviso di decadenza dal beneficio del termine e della costituzione in mora, disconoscendo la firma apposta sulle ricevute allegata da parte opposta, nonché l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Eccepiva, infine, l'inesistenza del credito ceduto giacché estinto prima della dedotta cessione sostenendo che provvedeva ad attivare la procedura per la riscossione di quanto dovuto dalla Controparte_2 compagnia assicuratrice a totale saldo del debito relativo al finanziamento per cui è causa a partire dalla data del decesso dell'assicurata atteso che, al contratto di finanziamento, veniva abbinata una polizza assicurativa facoltativa vita e infortuni.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'evidente difetto di titolarità attiva della
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in ordine al rapporto giuridico sostanziale dedotto dalla stessa, Controparte_1 nonché la carenza dei presupposti di legge per la concessione del Decreto monitorio per le motivazioni indicate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. n. 2180/2022 notificato in data 05.04.2022 in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso infondato in fatto ed in diritto;
2 in subordine accertare e dichiarare estinta l''obbligazione fideiussoria a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c. e conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. n. 2180/2022. Con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della opposizione, poiché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto.
In particolare, affermava di essere titolare del credito e rappresentava la corretta notificazione delle comunicazioni di messa in mora e di decadenza del beneficio del termine, come da documentazione allegata anche in fase monitoria.
Contestava, infine, l'applicabilità dell'art 1957 c.c. al caso di specie, qualificando come solidale l'obbligazione de quo ai sensi dell'articolo 1292 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 2180/2020; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma risultante dall'accertamento giudiziale e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in data 28.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale rgm. n. 4716-2022 versato in atti).
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e va, per l'effetto, accolta.
L'opponente contesta la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto l'operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio, particolarmente in riferimento ad una delle categoria indicate a fini escludenti, deducendo che
“la sig.ra è deceduta in data 01.10.2020 e, pertanto, il credito vantato dall'odierna opposta non può Persona_1 ritenersi di certo incluso nella dedotta operazione di cessione in blocco” (pag. 3 atto di citazione in opposizione).
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ( laddove non sia contestata l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione (cfr. la sopra citata Cass. sent. n. 15884/2019), è altresì vero che laddove
3 il debitore ceduto contesti tale inclusione, come nel caso di specie, è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato esclusivamente la Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 40 del 3.04.2021.
Tale documentazione non è idonea a comprovare la titolarità del credito in capo alla cessionaria a fronte della specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla non riconducibilità del credito ceduto alle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale.
Ed invero nel caso di specie la Gazzetta Ufficiale ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto del contratto di cessione del 19.03.2021 adopera quale categoria generale a fini escludenti la seguente specificazione “esclusione dei crediti che alla data del 28 febbraio 2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri di Esclusione”): (i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del 28 febbraio 2021; (ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza risulti trasferita al di fuori dell'Italia ovvero al di fuori della Repubblica di San Marino prima del 28 febbraio 2021; (iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Agos CA S.p.A. sia stata convenuta in giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un ammontare pari o superiore al valore nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool” con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Agos CA S.p.A., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l'ammontare complessivo del Credito ancora dovuto dal relativo debitore risultasse pari o inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) alla data del 28 febbraio 2021; (viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario entro il 28 febbraio 2021; (ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos CA S.p.A. entro il 28 febbraio 2021 e Agos
CA S.p.A. non abbia ancora fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l'accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento
o un'omissione di Agos CA S.p.A.; (x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data pari od antecedente al 28 febbraio 2021; (xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un'Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell'art. 640 del codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021; (xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al 28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata da Agos CA S.p.A. a mezzo posta con conferma di recapito (xiv) in relazione ai quali sia pendente
4 al 19 marzo 2021 un contenzioso in sede giudiziale civile e penale;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare con esito positivo per Agos CA S.p.A.; (xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai seguenti NDG: 10018466358; 10025815522; 15020389;
37630289361082; 37653835409676; 37653837738205; 38056313; 38083284; 4301522334725414;
4301522335744992; 4301522464458521; 4301522473567387; 4301522477813134; 4301522486463632;
4301524611520104; 4301524616874852; 46339859; 47699633; 5102247141935893; 51822764; 52124284;
52300070; 5432518781238975; 54766597; 54772207; 55584687; 56046428; 61104720; 62269673;
62335460; 62335649; (xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino, alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos CA S.p.A.; (xviii) siano vantati nei confronti di soggetti verso i quali Agos CA S.p.A. sia altresì titolare di posizioni creditorie ulteriori diverse dai Crediti il cui importo in linea capitale sia superiore ad Euro
500,00 (cinquecento/00)”.
A fronte della documentazione prodotta in giudizio, particolarmente quella versata da parte opponente e, tra tutti, il certificato attestante il decesso della debitrice principale in data 1.10.2020 Persona_1
(v. doc. n. 2 fascicolo parte opponente), è possibile affermare che il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 17417154 effettivamente stipulato dall'opponente quale coobbligato con la Agos
CA S.p.a. (v. contratto doc. n.
2.3 fascicolo parte opposta) non è ricompreso nella cessione di cui la
Gazzetta prodotta in giudizio ne fa pubblicità, proprio con riferimento alla categoria indicata con effetto escludente di cui alla lettera sub i) della Gazzetta Ufficiale de qua (pag. 39 doc. cit.).
E, si badi, nel caso di specie difetta la produzione anche di indici presuntivi della inclusione del credito tra quelli oggetto di pubblicità con la G.U. non risultando allegati né la dichiarazione della cedente né
l'elenco dei debitori ceduti.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione sostanziale – id est- titolarità del credito- della società opposta in relazione al difetto di titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 2180/2022. Controparte_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori minimi attesa la natura meramente documentale della stessa, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal
DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
5 1. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto nei suoi confronti;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali, con attribuzione all'Avv. Renato Gaudino in qualità di procuratore antistatario.
Napoli, 21.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12712\2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Parte_1 C.F._1
Gaudino (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in C.F._2 opposizione, domiciliato in Portici (NA), alla Via Libertà n. 67.
OPPONENTE contro
(P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Forzati (C.F. , giusta procura alle liti C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 267.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 28.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2180/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.03.2022 e notificato in data 5.04.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.725,25, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
1 In particolare, la formulava istanza monitoria rappresentando che Controparte_1 Pt_1
in qualità di coobbligato di stipulava un contratto di finanziamento (n.
[...] Persona_1
17417154) per un totale complessivo da restituire pari ad € 25.260,00 con la Agos CA S.p.a. in data
31.10.2010.
Rappresentava, altresì, che il contratto de quo diveniva oggetto di cessione, la quale attribuiva la titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma residua di €
6.725,25. otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti di il quale Controparte_1 Parte_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza di titolarità attiva della opposta, nonché la mancata comunicazione della cessione del credito;
l'inesistenza della prova sia del rapporto tra la cedente Agos CA S.p.a. e la cessionaria sia dell'inclusione del credito Controparte_1 vantato nell'operazione di cessione in blocco.
Con particolare riferimento all'ultima doglianza, parte opponente specificava che la debitrice principale decedeva in data 1.10.2020 e, conseguentemente, deduceva che il credito Persona_1 presuntamente vantato dall'opposta non poteva ritenersi incluso nell'operazione di cessione in blocco, in quanto dall'avviso pubblicato sulla G. U. si evinceva l'esclusione dei crediti vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del 28.2.2021.
Contestava, poi, la notifica dell'avviso di decadenza dal beneficio del termine e della costituzione in mora, disconoscendo la firma apposta sulle ricevute allegata da parte opposta, nonché l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Eccepiva, infine, l'inesistenza del credito ceduto giacché estinto prima della dedotta cessione sostenendo che provvedeva ad attivare la procedura per la riscossione di quanto dovuto dalla Controparte_2 compagnia assicuratrice a totale saldo del debito relativo al finanziamento per cui è causa a partire dalla data del decesso dell'assicurata atteso che, al contratto di finanziamento, veniva abbinata una polizza assicurativa facoltativa vita e infortuni.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare l'evidente difetto di titolarità attiva della
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in ordine al rapporto giuridico sostanziale dedotto dalla stessa, Controparte_1 nonché la carenza dei presupposti di legge per la concessione del Decreto monitorio per le motivazioni indicate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. n. 2180/2022 notificato in data 05.04.2022 in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso infondato in fatto ed in diritto;
2 in subordine accertare e dichiarare estinta l''obbligazione fideiussoria a carico dell'opponente ai sensi dell'art. 1957 c.c. e conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. n. 2180/2022. Con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della opposizione, poiché infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto.
In particolare, affermava di essere titolare del credito e rappresentava la corretta notificazione delle comunicazioni di messa in mora e di decadenza del beneficio del termine, come da documentazione allegata anche in fase monitoria.
Contestava, infine, l'applicabilità dell'art 1957 c.c. al caso di specie, qualificando come solidale l'obbligazione de quo ai sensi dell'articolo 1292 c.c.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 2180/2020; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma risultante dall'accertamento giudiziale e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in data 28.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale rgm. n. 4716-2022 versato in atti).
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e va, per l'effetto, accolta.
L'opponente contesta la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto l'operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio, particolarmente in riferimento ad una delle categoria indicate a fini escludenti, deducendo che
“la sig.ra è deceduta in data 01.10.2020 e, pertanto, il credito vantato dall'odierna opposta non può Persona_1 ritenersi di certo incluso nella dedotta operazione di cessione in blocco” (pag. 3 atto di citazione in opposizione).
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ( laddove non sia contestata l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione (cfr. la sopra citata Cass. sent. n. 15884/2019), è altresì vero che laddove
3 il debitore ceduto contesti tale inclusione, come nel caso di specie, è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato esclusivamente la Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 40 del 3.04.2021.
Tale documentazione non è idonea a comprovare la titolarità del credito in capo alla cessionaria a fronte della specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla non riconducibilità del credito ceduto alle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale.
Ed invero nel caso di specie la Gazzetta Ufficiale ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto del contratto di cessione del 19.03.2021 adopera quale categoria generale a fini escludenti la seguente specificazione “esclusione dei crediti che alla data del 28 febbraio 2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri di Esclusione”): (i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima del 28 febbraio 2021; (ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza risulti trasferita al di fuori dell'Italia ovvero al di fuori della Repubblica di San Marino prima del 28 febbraio 2021; (iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Agos CA S.p.A. sia stata convenuta in giudizio in revocatoria fallimentare per la restituzione di un ammontare pari o superiore al valore nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool” con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Agos CA S.p.A., intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2021 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati;
(vii) l'ammontare complessivo del Credito ancora dovuto dal relativo debitore risultasse pari o inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) alla data del 28 febbraio 2021; (viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario entro il 28 febbraio 2021; (ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad Agos CA S.p.A. entro il 28 febbraio 2021 e Agos
CA S.p.A. non abbia ancora fornito loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l'accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento
o un'omissione di Agos CA S.p.A.; (x) siano vantati nei confronti di soggetti ammessi a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento oppure a procedura di liquidazione del patrimonio in data pari od antecedente al 28 febbraio 2021; (xi) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un'Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa ai sensi dell'art. 640 del codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 del codice penale entro il 28 febbraio 2021; (xii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o al 28 febbraio 2021, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il disconoscimento di firma del relativo debitore;
(xiii) siano relativi a debitori la cui posizione debitoria sia stata assegnata al segmento di gestione denominato “Verde1Q2021”, come comunicato al debitore mediante comunicazione scritta recante la data del 15 marzo 2021 inviata da Agos CA S.p.A. a mezzo posta con conferma di recapito (xiv) in relazione ai quali sia pendente
4 al 19 marzo 2021 un contenzioso in sede giudiziale civile e penale;
(xv) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare con esito positivo per Agos CA S.p.A.; (xvi) crediti vantati nei confronti di debitori identificati dai seguenti NDG: 10018466358; 10025815522; 15020389;
37630289361082; 37653835409676; 37653837738205; 38056313; 38083284; 4301522334725414;
4301522335744992; 4301522464458521; 4301522473567387; 4301522477813134; 4301522486463632;
4301524611520104; 4301524616874852; 46339859; 47699633; 5102247141935893; 51822764; 52124284;
52300070; 5432518781238975; 54766597; 54772207; 55584687; 56046428; 61104720; 62269673;
62335460; 62335649; (xvii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino, alla data del 28 febbraio 2021, dipendenti di Agos CA S.p.A.; (xviii) siano vantati nei confronti di soggetti verso i quali Agos CA S.p.A. sia altresì titolare di posizioni creditorie ulteriori diverse dai Crediti il cui importo in linea capitale sia superiore ad Euro
500,00 (cinquecento/00)”.
A fronte della documentazione prodotta in giudizio, particolarmente quella versata da parte opponente e, tra tutti, il certificato attestante il decesso della debitrice principale in data 1.10.2020 Persona_1
(v. doc. n. 2 fascicolo parte opponente), è possibile affermare che il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 17417154 effettivamente stipulato dall'opponente quale coobbligato con la Agos
CA S.p.a. (v. contratto doc. n.
2.3 fascicolo parte opposta) non è ricompreso nella cessione di cui la
Gazzetta prodotta in giudizio ne fa pubblicità, proprio con riferimento alla categoria indicata con effetto escludente di cui alla lettera sub i) della Gazzetta Ufficiale de qua (pag. 39 doc. cit.).
E, si badi, nel caso di specie difetta la produzione anche di indici presuntivi della inclusione del credito tra quelli oggetto di pubblicità con la G.U. non risultando allegati né la dichiarazione della cedente né
l'elenco dei debitori ceduti.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione sostanziale – id est- titolarità del credito- della società opposta in relazione al difetto di titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 2180/2022. Controparte_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori minimi attesa la natura meramente documentale della stessa, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal
DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
5 1. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto nei suoi confronti;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se dovuti e spese generali, con attribuzione all'Avv. Renato Gaudino in qualità di procuratore antistatario.
Napoli, 21.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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