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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1667/2022 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Sabrina Micarelli, giusta procura alle liti in atti;
RICO RRE NTE
CO NT RO
, nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Termopili s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Gaia Maria La
Micela;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 29.01.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
Con ricorso depositato in data 11.05.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in Scicli in data CP_1 10.05.2008, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2008, parte
I, n. 8, chiedendo disporsi, fermo restando l'affidamento condiviso dei figli minori (n. Per_1
29.08.2009) e (m. 01.06.2014) ad entrambi i genitori, la modifica del collocamento della Per_2 figlia maggiore stante la volontà manifestata da quest'ultima di vivere in uno al padre, e Per_1 così determinando in capo alla madre l'onere di contribuzione al mantenimento della stessa, nella misura di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha di contro chiesto la conferma di tutte le ulteriori condizioni già stabilite in sede di separazione tra i coniugi, e relative al collocamento di presso la madre nella casa coniugale Per_2
assegnata alla stessa, nonché alle modalità di regolamentazione del diritto di visita con il minore ed all'onere posto a suo carico circa il relativo mantenimento da corrispondere alla madre, nella misura di euro 150,00 mensili (al netto dell'assegno unico già percepito per in via esclusiva dalla Per_2
madre), deducendo, tuttavia lo stato di malessere manifestato dalla figlia a seguito Per_1 dell'intervenuta separazione tra i genitori e della presunta relazione instaurata dalla madre, con altro uomo, con la medesima convivente, nella casa coniugale, chiedendo ammonirsi la anche CP_1 relativamente al diniego manifestato da quest'ultima a che la figlia intraprenda un percorso di sostegno psicologico, per come voluto dal padre.
Costituendosi in giudizio, mentre non si è opposta alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto avanzata dal marito, specie relativamente a presunti comportamenti posti in essere dalla medesima in danno alla figlia minore non Per_1
opponendosi al peraltro già intervenuto trasferimento della medesima presso la casa paterna, lamentando di contro il disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio ed il relativo Per_2
inadempimento nell'esercizio del diritto di visita con lo stesso, e di fatto anch'essa avanzando le medesime richieste del ricorrente, circa i provvedimenti riguardanti i figli minori con rigetto della sola pronuncia di ammonimento nei suoi confronti, non essendo fondato.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza presidenziale del
02.02.2023, il Presidente del Tribunale, preso atto dell'intervenuto trasferimento di preso Per_1 la casa paterna già a decorrere dall'ottobre 2022, fermo restando l'affidamento condiviso della medesima ad entrambi i genitori, ne ha disposto il relativo collocamento presso la casa paterna sita in Scicli.
All'udienza del 28.06.2023, ritenuta la richiesta di parte ricorrente di emissione di sentenza non definita di scioglimento del matrimonio e dovendo la causa essere ulteriormente istruita in ordine alle contrapposte domande avanzate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda principale di scioglimento del matrimonio. Con la sentenza n. 1728/2023 pubbl. il 21.11.2023) il Tribunale di Ragusa, non definitivamente decidendo, ha così statuito: “pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Scicli in data
10.05.2008, tra e con atto trascritto nel registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1
del predetto Comune, anno 2008, parte I, serie /, n. 8; - ordina all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Scicli (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 26.6.2024 le parti personalmente sono comparse davanti al giudice istruttore, fornendo i chiarimenti richiesti circa i rapporti con i figli, l'esercizio del diritto di visita e le condizioni economiche;
Con note congiunte depositate in data 8.7.2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Indi, all'udienza sostituita da note scritte del 29.1.2025 la causa, sulle conclusioni come congiuntamente precisate dalle parti, è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Confermare le statuizioni del decreto di omologazione del Tribunale di Ragusa del 18/03/2021 nella parte relativa all'assegnazione della casa coniugale alla signora all'affidamento CP_1
condiviso dei figli minori;
2. Confermare il collocamento prevalente e la residenza del minore Per_2
presso la madre e della figlia presso il padre;
3. La signora provvederà al Per_1 CP_1
mantenimento diretto del figlio ed il signor al mantenimento diretto della Per_2 Parte_1
figlia ;
4. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie Per_1 nell'interesse dei minori;
5. L'assegno unico per i figli venga chiesto e percepito da ciascun genitore ala 50%;
6. Regolamentare il diritto di visita di ciascun genitore non collocatario, disponendo che il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario opportuno preavviso e coordinamento tra i genitori compatibilmente con le esigenze e le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di visita: - due giorni infrasettimanali dalle ore
16,30 alle ore 20,30 con congruo preavviso in caso di impossibilità al prelievo;
- entrambi i figli, a settimane alterne dalle ore 16,30 del venerdì alle ore 20,30 della domenica con intermedio pernotto insieme presso il medesimo genitore, - i figli potranno essere prelevati e riconsegnati anche da terze persone di fiducia (nonni e rispettivi compagni); - 15 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo continuativo per due giorni consecutivi con intermedio pernotto da ricomprendere ad anni alterni, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
7. Spese del giudizio compensate
Le richieste concordemente avanzate possono essere accolte dal Tribunale perché non in contrasto all'interesse dei minori.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P. T. M.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui trascritte;
Compensa le spese di lite;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 23.05.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1667/2022 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, promossa
DA nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Sabrina Micarelli, giusta procura alle liti in atti;
RICO RRE NTE
CO NT RO
, nata a [...] il [...] ( ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Termopili s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Gaia Maria La
Micela;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 29.01.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
Con ricorso depositato in data 11.05.2022, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in Scicli in data CP_1 10.05.2008, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2008, parte
I, n. 8, chiedendo disporsi, fermo restando l'affidamento condiviso dei figli minori (n. Per_1
29.08.2009) e (m. 01.06.2014) ad entrambi i genitori, la modifica del collocamento della Per_2 figlia maggiore stante la volontà manifestata da quest'ultima di vivere in uno al padre, e Per_1 così determinando in capo alla madre l'onere di contribuzione al mantenimento della stessa, nella misura di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente ha di contro chiesto la conferma di tutte le ulteriori condizioni già stabilite in sede di separazione tra i coniugi, e relative al collocamento di presso la madre nella casa coniugale Per_2
assegnata alla stessa, nonché alle modalità di regolamentazione del diritto di visita con il minore ed all'onere posto a suo carico circa il relativo mantenimento da corrispondere alla madre, nella misura di euro 150,00 mensili (al netto dell'assegno unico già percepito per in via esclusiva dalla Per_2
madre), deducendo, tuttavia lo stato di malessere manifestato dalla figlia a seguito Per_1 dell'intervenuta separazione tra i genitori e della presunta relazione instaurata dalla madre, con altro uomo, con la medesima convivente, nella casa coniugale, chiedendo ammonirsi la anche CP_1 relativamente al diniego manifestato da quest'ultima a che la figlia intraprenda un percorso di sostegno psicologico, per come voluto dal padre.
Costituendosi in giudizio, mentre non si è opposta alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto avanzata dal marito, specie relativamente a presunti comportamenti posti in essere dalla medesima in danno alla figlia minore non Per_1
opponendosi al peraltro già intervenuto trasferimento della medesima presso la casa paterna, lamentando di contro il disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio ed il relativo Per_2
inadempimento nell'esercizio del diritto di visita con lo stesso, e di fatto anch'essa avanzando le medesime richieste del ricorrente, circa i provvedimenti riguardanti i figli minori con rigetto della sola pronuncia di ammonimento nei suoi confronti, non essendo fondato.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, all'udienza presidenziale del
02.02.2023, il Presidente del Tribunale, preso atto dell'intervenuto trasferimento di preso Per_1 la casa paterna già a decorrere dall'ottobre 2022, fermo restando l'affidamento condiviso della medesima ad entrambi i genitori, ne ha disposto il relativo collocamento presso la casa paterna sita in Scicli.
All'udienza del 28.06.2023, ritenuta la richiesta di parte ricorrente di emissione di sentenza non definita di scioglimento del matrimonio e dovendo la causa essere ulteriormente istruita in ordine alle contrapposte domande avanzate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda principale di scioglimento del matrimonio. Con la sentenza n. 1728/2023 pubbl. il 21.11.2023) il Tribunale di Ragusa, non definitivamente decidendo, ha così statuito: “pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Scicli in data
10.05.2008, tra e con atto trascritto nel registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1
del predetto Comune, anno 2008, parte I, serie /, n. 8; - ordina all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Scicli (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 26.6.2024 le parti personalmente sono comparse davanti al giudice istruttore, fornendo i chiarimenti richiesti circa i rapporti con i figli, l'esercizio del diritto di visita e le condizioni economiche;
Con note congiunte depositate in data 8.7.2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio.
Indi, all'udienza sostituita da note scritte del 29.1.2025 la causa, sulle conclusioni come congiuntamente precisate dalle parti, è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Confermare le statuizioni del decreto di omologazione del Tribunale di Ragusa del 18/03/2021 nella parte relativa all'assegnazione della casa coniugale alla signora all'affidamento CP_1
condiviso dei figli minori;
2. Confermare il collocamento prevalente e la residenza del minore Per_2
presso la madre e della figlia presso il padre;
3. La signora provvederà al Per_1 CP_1
mantenimento diretto del figlio ed il signor al mantenimento diretto della Per_2 Parte_1
figlia ;
4. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie Per_1 nell'interesse dei minori;
5. L'assegno unico per i figli venga chiesto e percepito da ciascun genitore ala 50%;
6. Regolamentare il diritto di visita di ciascun genitore non collocatario, disponendo che il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, salvo il necessario opportuno preavviso e coordinamento tra i genitori compatibilmente con le esigenze e le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati quale contenuto minimo del diritto di visita: - due giorni infrasettimanali dalle ore
16,30 alle ore 20,30 con congruo preavviso in caso di impossibilità al prelievo;
- entrambi i figli, a settimane alterne dalle ore 16,30 del venerdì alle ore 20,30 della domenica con intermedio pernotto insieme presso il medesimo genitore, - i figli potranno essere prelevati e riconsegnati anche da terze persone di fiducia (nonni e rispettivi compagni); - 15 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in modo continuativo per due giorni consecutivi con intermedio pernotto da ricomprendere ad anni alterni, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
7. Spese del giudizio compensate
Le richieste concordemente avanzate possono essere accolte dal Tribunale perché non in contrasto all'interesse dei minori.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P. T. M.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui trascritte;
Compensa le spese di lite;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 23.05.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti