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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 318/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Sandro Bonelli;
- per parte resistente: l'avv. Stefano Ferri in sostituzione dell'avv. Lamberto Galletti;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/07/2025.
Il procuratore di parte resistente come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
02/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Bonelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia, Viale
Garibaldi n. 40, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(C.F. e P.IVA in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore Avv. Lamberto Galletti, rappresentata e difesa dall'Avv. Lamberto Galletti del Foro di
Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via del Serraglio n. 50, giusta procura in atti;
- parte resistente –
Oggetto: risarcimento danni sinistro stradale.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/07/2025:
“Nel merito
3.1 in accoglimento della presente domanda,
3.2 accertato e dichiarato il danno non patrimoniale voce di danno biologico patito da
[...]
in qualità di trasportata, in conseguenza del sinistro del 04/07/2022, condannare la Parte_1
con sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, P.IVA , pec: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Email_1 tempore, al pagamento della somma di €. 228.398,50#, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da cui deve essere decurtata la somma di €. 82.000,00# già corrisposta dalla Compagnia di Assicurazione in data 22/06/2023 e trattenuta da Parte_1
a titolo di acconto sul maggiore avere, e così €. 146.398,50 oltre accessori;
3.3 accertato e dichiarato il danno parentale da perdita del marito patito da Persona_1 in conseguenza del sinistro del 04/07/2022, condannare la Parte_1 CP_1
con sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, P.IVA , pec:
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Email_1 tempore, al pagamento della somma di €. 284.242,50#, o quella diversa ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, da cui deve essere decurtata la somma di €. 107.680,00# già corrisposta dalla Compagnia di Assicurazione in data 22/06/2023 e trattenuta da Parte_1
a titolo di acconto sul maggiore avere, e così €. 176.562,50# oltre accessori;
3.4 condannare la con sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, P.IVA Controparte_1
, pec: in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese
3.4.1 di assistenza legale relative alla procedura della Mediazione facoltativa attivata da
[...] avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Pistoia - procedimento indicato con Parte_1 la segnatura 266/2023 ed alla quale la Compagnia non ha aderito;
3.4.2 di assistenza legale relative alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria attivata da in data 20/10/2023 ed alla quale la Compagnia non ha aderito;
Parte_1
3.4.3 di assistenza legale relative al presente procedimento;
3.4.4 tecniche di consulenza d'ufficio e di parte”.
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta:
“Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese respingere le domande proposte dalla Sig.ra nei confronti della Parte_1 [...]
, ritenuta la congruità delle offerte formulate ante causam, o in ogni caso in Controparte_1 quanto infondate in fatto e diritto, non provate, eccessive ed inconferenti, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.-, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale per sentire condannare la società Parte_1 al risarcimento del danno biologico – quantificato nell'importo di € Controparte_1
309.133,00 o, in ipotesi, in € 233.916,00 – e del danno parentale da perdita del marito sig.
[...] – quantificato nell'importo di € 176.532,50 – patiti in conseguenza del sinistro stradale Per_1 verificatosi in data 04/07/2022.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra era proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. CK180LE assicurato con Parte_1
Controparte_1
- in data 04/07/2022, percorrendo la Via Romana in Pescia, il veicolo Fiat Punto condotto da e trasportante (seduto sul sedile posteriore) e la stessa Parte_2 Persona_1 [...]
(seduta a fianco del conducente) si scontrava frontalmente con il veicolo Nissan Qashqai Parte_1 tg FI569PH proveniente dal senso di marcia opposto;
nello scontro perdevano la vita Parte_2
e rispettivamente figlio e marito della ricorrente;
[...] Persona_1
- la sig.ra rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura, veniva estratta dai Parte_1 volontari accorsi sul luogo del sinistro e trasportata presso l'Ospedale di Pistoia, ove veniva diagnosticato “politrauma a dinamica maggiore. PNX sinistro, lussazione scapolo-omerale sinistra, frattura scomposta della I, II, III, IV, V, VI, VII, VII costa sinistra, frattura caviglia destra”;
- dimessa in data 04/08/2022, la ricorrente veniva trasferita presso la RSA Minghetti di
Lamporecchio, ove rimaneva sino al 07/09/2022 per le necessarie cure riabilitative e solo in data
07/02/2023 veniva giudicata guarita con postumi;
- ritenuti sussistenti i presupposti per la risarcibilità del danno biologico e del danno parentale per la perdita del marito, sig. la sig.ra avanzava richiesta di risarcimento nei Persona_1 Parte_1 confronti della società Controparte_1
- quest'ultima, in data 22/06/2023, offriva alla ricorrente la somma di € 82.000,00 per il danno ortopedico e psichico e la somma di € 107.680,00 per il danno da perdita del rapporto parentale, importi, tuttavia, ritenuti non satisfattivi e trattenuti a titolo di acconto sul maggior avere;
Ciò premesso in fatto e richiamati i principi di diritto inerenti la posizione giuridica del terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale, parte ricorrente ha evidenziato la non corretta quantificazione dei danni subiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorsole, Parte_1 concludendo quindi per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/05/2025 si è costituita in giudizio la società la quale, pur non contestando la verificazione del sinistro, ha Controparte_1 tuttavia evidenziato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della sig.ra e Parte_1 del sig. Persona_1
In particolare, gli esiti degli accertamenti svolti sulla ricorrente hanno rilevato che la natura delle lesioni dalla stessa subite sarebbero chiara ed evidente conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza, l'utilizzo delle quali avrebbe evitato la gran parte delle lesioni dalla stessa subite;
del pari, con riferimento al decesso del sig. gli accertamenti medico-legali hanno Persona_1 appurato che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe avuto elevata e prevalente concausalità nel prodursi dell'evento morte.
Alla luce di quanto sopra esposto e del concorso di colpa ascrivibile ai predetti soggetti, parte resistente ha ritenuto le somme già corrisposte alla sig.ra pienamente satisfattive della Parte_1 formulata pretesa risarcitoria e, pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il Persona_2
Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
a) An debeatur.
Nel caso di specie occorre innanzitutto evidenziare che parte ricorrente ha esperito l'azione risarcitoria nei confronti impresa con la quale era assicurato il veicolo Controparte_1
Fiat Punto tg CK180LE di proprietà della stessa sig.ra e sul quale quest'ultima Parte_1 viaggiava come terza trasportata in occasione del sinistro verificatosi in data 04/07/2022.
Ebbene, si ritiene che detta azione debba essere correttamente ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs 209/2005) la quale prevede la possibilità per il terzo trasportato di esperire azione risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a ciò non ostando la circostanza che il terzo trasportato – come nel caso che ci occupa – sia anche proprietario del veicolo e contraente la polizza assicurativa.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi all'indomani dell'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in materia di risarcimento del danno subito dal passeggero di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, occorre fare riferimento ai seguenti principi di diritto:
“- nel sistema del diritto dell'Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si trattasse di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente;
- ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente;
- il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”(cfr. Cass. Civ. n. 1269/2018).
Tanto premesso e considerato, nel caso che ci occupa – pacifica la verificazione del sinistro che ha visto coinvolti i sig.ri e quali terzi trasportati, e Parte_1 Persona_1 Parte_2 quale conducente – occorre procedere all'esame della condotta tenuta dalla medesima
[...] ricorrente nelle predette circostanze al fine di valutare la sussistenza di un eventuale concorso colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.-.
A tal fine, parte ricorrente non ha contestato la circostanza, dedotta da parte resistente, secondo la quale, al momento dell'urto, la sig.ra non indossava le cinture di sicurezza di cui era Parte_1 provvisto il veicolo Fiat Punto sul quale stava viaggiando, come, peraltro, risulta dalla perizia tecnica prodotta dalla compagnia assicurativa (cfr. doc. 4 di parte resistente); non solo, ma tale circostanza risulta confermata anche dalla stessa sig.ra in sede di consulenza Parte_1 medico-legale (cfr. perizia in atto, ove si legge “riferisce che in data 04.07.2022 in Pescia (PT), alle ore 21,45 circa, […] mentre si trovava quale terza trasportata sul sedile anteriore destro accanto al conducente di un'autovettura (Fiat Punto), senza cintura di sicurezza, fu coinvolta in un violento scontro pressoché frontale con altro veicolo (Nissan Qashqai)”).
Ebbene, ritiene questo Tribunale che il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte della ricorrente integri gli estremi di una condotta gravemente colposa ed imprudente, valorizzata in tal senso la particolare importanza che l'allacciamento delle cinture di sicurezza – adempimento quanto mai semplice e non invasivo - riveste nel garantire l'incolumità dei passeggeri a bordo del veicolo;
pertanto, stante l'omessa adozione dei sistemi di sicurezza da parte della sig.ra deve Parte_1 ritenersi provato il concorso di colpa della medesima nella causazione delle lesioni subite in conseguenza del sinistro occorsole in data 04/07/2022; inoltre, quanto alla determinazione della percentuale di responsabilità ascrivibile alla stessa, ribadita la gravità della condotta posta in essere, si ritiene che la stessa possa essere quantificata nella misura del 40%-. Le medesime considerazioni devono essere spese, altresì, con riferimento alla condotta tenuta dal sig. marito della sig.ra il quale, nel violento scontro verificatosi Persona_1 Parte_1 in data 04/07/2022, ha perso la vita;
difatti, come si evince anche dall'esame autoptico versato in atti è “plausibile, come risulta dalla documentazione esaminata, che il al momento Per_1 dell'incidente non indossasse le cinture di sicurezza, fattore che in effetti potrebbe avere concausato il verificarsi delle lesioni mortali […]” (cfr. doc. E di parte ricorrente); pertanto, come già rilevato con riferimento alla condotta della sig.ra questo Tribunale ritiene che tale Parte_1 omissione abbia concorso alla causazione dell'evento mortale nella misura del 40%-.
b) Quantum debeatur.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre adesso prendere in esame le voci di danno delle quali la sig.ra ha chiesto il risarcimento. Parte_1
Sul danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il
17/05/2025 del c.t.u. dott. comprensiva di consulenza psichiatrica a firma Persona_2 dell'ausiliario dott. in quanto logicamente e tecnicamente argomentate, Persona_3 con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
a tale proposito, peraltro, si rileva che nonostante la nomina, quale consulente tecnico di parte ricorrente, del dott. quest'ultimo non risulta aver partecipato ai Persona_4 lavori peritali, come evidenziato dallo stesso c.t.u.-.
Il c.t.u., in particolare, ha rilevato la presenza di postumi traumatici permanenti sulla persona della ricorrente, oltre che note residuali di un disturbo dell'adattamento misto che “secondo un criterio di maggiore probabilità […] sono da mettere in relazione causale con i fatti denunciati” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale), di modo che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causa tra il sinistro de quo e le lesioni subite dalla medesima.
Tanto chiarito, il consulente ha ritenuto che il danno permanente riportato dalla sig.ra
[...] sia quantificabile nella misura complessiva del 33%. Parte_1
Quanto, invece, alla determinazione del periodo di inabilità temporanea, alla luce del decorso clinico documentato e della lesività riportata, il c.t.u. ha ritenuto congruo il riconoscimento di una temporanea biologica di complessivi 185 giorni, di cui 65 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e, infine, 30 giorni al 30%-.
Dunque: la sig.ra di anni 62 alla data del sinistro, in seguito all'incidente Parte_1 avvenuto in data 04/07/2022, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura 33%-, nonché una invalidità temporanea al 100 % per giorni 65, al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 60 e una invalidità temporanea al 30% per ulteriori giorni 30.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 123.086,00-.
Per l'invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
pertanto, l'invalidità temporanea di giorni
65 al 100% va liquidata in € 7.475,00-; l'invalidità temporanea di giorni 30 al 75% va liquidata in €
2.587,50-; l'invalidità temporanea di giorni 60 al 50 % va liquidata in € 3.450,00-; infine,
l'invalidità temporanea di giorni 60 al 30% va liquidata in € 1.035,00-, così per complessivi €
14.547,50-.
Deve escludersi, invece, liquidazione dell'incremento previsto a titolo di personalizzazione del danno, stante l'assoluto difetto di prova sul punto.
Pertanto, complessivamente, il danno biologico (comprensivo dell'importo liquidato a titolo di invalidità permanente e dell'importo liquidato a titolo di invalidità temporanea) ammonta ad €
137.633,50 in moneta attuale;
applicata la riduzione del 40% in ragione dell'accertato concorso di colpa, detta somma deve essere determinata nel minor importo di € 82.580,01 in moneta attuale.
Al fine, tuttavia, di determinare l'effettivo credito risarcibile, occorre, altresì, considerare l'acconto di € 82.000,00 corrisposto dalla società di assicurazioni alla ricorrente in data 22/06/2023.
Ebbene, considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogeni i valori del calcolo occorre procedere come segue:
- l'importo di € 82.580,01 liquidato all'attualità (credito di valore) va devalutato alla data del sinistro (04/07/2022) e poi rivalutato dalla data in cui è stato monetariamente determinato (c.d. aestimatio) fino alla data della corresponsione dell'acconto (22/06/2023) in modo tale che la detrazione sia effettuata avendo come riferimento valori tra loro omogeni;
- detratto l'importo corrisposto a titolo di acconto, la somma residua dovrà essere a sua volta rivalutata dalla data di corresponsione dell'acconto sino alla liquidazione definitiva che va fissata al giorno 15/07/2025.
Tanto chiarito, la rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come
"interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del
17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Tanto chiarito, le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 04/07/2022 (c.d. "aestimatio"): € 76.533,92
B1) Interessi maturati al 22/06/2023: € 2.413,52
B2) Rivalutazione maturata al 22/06/2023: € 4.285,90
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 6.699,42
Importo totale (A + B) dovuto al 22/06/2023: € 83.233,34-.
Dall'importo di € 83.233,34 deve essere, dunque, detratto l'importo di € 82.000,00 ricevuto a titolo di acconto in data 22/06/2023, ottenendo così l'importo di € 1.233,34-.
Su tale somma, come già precisato, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, unitamente agli interessi compensativi decorrenti dalla data di corresponsione dell'acconto sino alla data del
15/07/2025 e, pertanto, le somme complessivamente dovute sono le seguenti:
A) importo residuo dovuto a fronte dell'acconto ricevuto: € 1.233,34
B1) Interessi maturati dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 74,53 B2) Rivalutazione maturata dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 27,13
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 101,66
Importo totale (A + B) dovuto al 15/07/2025: € 1.335,00-.
Dunque, in conclusione, va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 sig.ra dell'importo di € 1.335,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza Parte_1 fino al saldo effettivo, quale credito residuo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico dalla stessa patito in conseguenza del sinistro occorso in data 04/07/2022.
Sul danno da perdita del rapporto parentale
Occorre preliminarmente osservare che il soggetto che chiede, come nel caso in esame, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito iure proprio in conseguenza della morte di un familiare, lamenta non soltanto il danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica contingente, ma anche pregiudizi ulteriori e diversi costituiti dalla lesione e dalla definitiva perdita del rapporto parentale, l'incisione, cioè, dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr.
Cass. 2557/2011; Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8828/03).
Di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo il Giudice deve tenere conto al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale, seppure nell'ambito di una valutazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie. Il riferimento a determinate sotto-voci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde, infatti, ad esigenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, si precisa che in seguito alla rilevata carenza, in seno alle
Tabelle Milanesi ante 2022, di parametri standard di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. sul punto Cass. Civ. 10579/2021; Cass. Civ. 26300/2021 e Cass. Civ. 33005/2021), queste ultime sono state riformulate seguendo un “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, anche l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti;
all'esito di tale aggiornamento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass.
Civ. 37009/2022).
Fatta tale doverosa premessa, si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate all'anno 2025 e vigenti al momento della decisione;
in particolare, dette Tabelle - differenti a seconda che il congiunto sia coniuge/genitore/figlio ovvero fratello/sorella/nipote della vittima - attribuiscono un determinato numero di “punti” in base ai seguenti parametri: (a) età del congiunto;
(b) età della vittima;
(c) numero dei familiari conviventi e (d) qualità/intensità della relazione, unico parametro variabile che richiede un accertamento in concreto e consente l'attribuzione di un massimo di trenta punti.
Il risultato ottenuto dalla sommatoria dei vari punti sarà poi moltiplicato per il valore del punto base, che per l'anno 2025 è pari ad € 11.549,00-.
Ebbene, procedendo all'individuazione dei punti attribuibili nel caso di specie si osserva quanto segue:
(a) punti in base al grado di parentela: 20;
(b) punti in base all'età del coniuge (sig.ra : 2; Parte_1
(c) punti in base all'età della vittima: 2,5
(d) punti per la convivenza tra coniuge e vittima: 4
(e) punti per l'assenza di altri familiari conviventi: 3;
Sommando i punti attribuiti ai diversi parametri si ottiene il totale di 31,5; tale coefficiente deve, poi, essere moltiplicato per il valore del punto base (€ 11.549,00) e si ottiene così il complessivo importo liquidabile, pari ad € 363.799,80 in moneta attuale;
su tale somma deve essere, quindi, operata la riduzione del 40%, derivante dal concorso riconosciuto in capo al sig. Persona_1 nella causazione delle lesioni che ne hanno provocato il decesso, ottenendo così l'importo di €
218.279,88 in moneta attuale.
Al fine di determinare, tuttavia, il residuo credito vantato dalla sig.ra a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale occorre tenere in considerazione l'acconto di € 107.680,00 ricevuto dalla compagnia assicurativa in data 22/06/2023.
Stante la necessità di operare la detrazione su valori omogenei, anche in tal caso occorre procedere come segue:
- trattandosi di credito di valore, l'importo di € 218.279,88 in moneta attuale va devalutato alla data in cui è stato monetariamente determinato (04/07/2022) e poi rivalutato fino alla data della corresponsione dell'acconto (22/06/2023), in modo tale che la detrazione sia effettuata avendo come riferimento valori tra loro omogeni;
- detratto l'importo corrisposto a titolo di acconto, la somma residua dovrà essere a sua volta rivalutata dalla predetta data sino alla liquidazione definitiva che va fissata al giorno 15/07/2025.
Ciò premesso e richiamato quanto già esposto al precedente paragrafo, l'importo complessivamente dovuto alla sig.ra viene calcolato come segue: Parte_1
A) Danno liquidato al 04/07/2022: € 197.538,35
B1) Interessi maturati al 22/06/2023: € 6.229,44
B2) Rivalutazione maturata al 22/06/2023: € 11.062,15
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 17.291,59
Importo totale (A + B) dovuto al 22/06/2023: € 214.829,94-.
Dall'importo di € 214.829,94 deve essere, quindi, detratto l'importo di € 107.680,00 ricevuto a titolo di acconto in data 22/06/2023, ottenendo così la somma di € 107.149,94-.
Su tale somma, come già precisato, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, unitamente agli interessi compensativi decorrenti dalla data di corresponsione dell'acconto sino alla data del
15/07/2025 e, pertanto, le somme complessivamente dovute sono le seguenti:
A) importo residuo dovuto a fronte dell'acconto ricevuto: € 107.149,94
B1) Interessi maturati dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 6.474,11
B2) Rivalutazione maturata dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 2.357,30
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 8.831,41
Importo totale (A + B) dovuto al 15/07/2025: € 115.981,35-.
Pertanto, in conclusione deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra dell'importo di € 115.981,35 arrotondato per eccesso ad € Parte_1
115.981,40 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
Stante l'accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore alla originaria richiesta di parte ricorrente (accoglimento per complessivi € 117.316,40 a fronte di una domanda risarcitoria, precisata in sede di note difensive conclusionali, per € 322.961,00) si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà (1/2).
Per la residua metà le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico della compagnia assicurativa convenuta in favore della ricorrente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 47/2022 tenuto conto del criterio del decisum (€ 117.316,00) ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria/trattazione, stante la scelta del rito semplificato ex art. 281 decies
c.p.c. e ridotto altresì del 50% il compenso per la fase decisionale, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per le procedure mediazione e di negoziazione assistita esperite da parte ricorrente, limitatamente, tuttavia, alla sola fase di attivazione, stante la mancata partecipazione della società resistente ai predetti procedimenti e dunque il mancato avvio della negoziazione.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto d.d. 08/07/2025 vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna per le causali di cui in motivazione a risarcire alla sig.ra Controparte_1 [...] sia il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute da questa subito, Parte_1 liquidandolo nell'importo complessivo di € 1.335,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da questa subito nella misura di € 115.981,40 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa le spese di lite nella misura della metà (1/2); condanna la società alla refusione della residua metà (1/2) delle spese di lite in Controparte_1 favore della sig.ra liquidate complessivamente in € 12.292,00 (€ 10.276,00+ € Parte_1
2.016,00 per le procedure di mediazione e negoziazione assistita) per compensi professionali, €
1.241,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 08/07/2025 vengono Persona_2 definitivamente poste a carico di parte resistente.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 15 luglio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte ricorrente: l'avv. Sandro Bonelli;
- per parte resistente: l'avv. Stefano Ferri in sostituzione dell'avv. Lamberto Galletti;
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/07/2025.
Il procuratore di parte resistente come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
02/07/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 318/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
Bonelli del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescia, Viale
Garibaldi n. 40, giusta procura in atti;
- parte ricorrente -
e
(C.F. e P.IVA in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore Avv. Lamberto Galletti, rappresentata e difesa dall'Avv. Lamberto Galletti del Foro di
Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via del Serraglio n. 50, giusta procura in atti;
- parte resistente –
Oggetto: risarcimento danni sinistro stradale.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/07/2025:
“Nel merito
3.1 in accoglimento della presente domanda,
3.2 accertato e dichiarato il danno non patrimoniale voce di danno biologico patito da
[...]
in qualità di trasportata, in conseguenza del sinistro del 04/07/2022, condannare la Parte_1
con sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, P.IVA , pec: Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Email_1 tempore, al pagamento della somma di €. 228.398,50#, o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da cui deve essere decurtata la somma di €. 82.000,00# già corrisposta dalla Compagnia di Assicurazione in data 22/06/2023 e trattenuta da Parte_1
a titolo di acconto sul maggiore avere, e così €. 146.398,50 oltre accessori;
3.3 accertato e dichiarato il danno parentale da perdita del marito patito da Persona_1 in conseguenza del sinistro del 04/07/2022, condannare la Parte_1 CP_1
con sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, P.IVA , pec:
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Email_1 tempore, al pagamento della somma di €. 284.242,50#, o quella diversa ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, da cui deve essere decurtata la somma di €. 107.680,00# già corrisposta dalla Compagnia di Assicurazione in data 22/06/2023 e trattenuta da Parte_1
a titolo di acconto sul maggiore avere, e così €. 176.562,50# oltre accessori;
3.4 condannare la con sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, P.IVA Controparte_1
, pec: in persona del legale P.IVA_1 Email_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese
3.4.1 di assistenza legale relative alla procedura della Mediazione facoltativa attivata da
[...] avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Pistoia - procedimento indicato con Parte_1 la segnatura 266/2023 ed alla quale la Compagnia non ha aderito;
3.4.2 di assistenza legale relative alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria attivata da in data 20/10/2023 ed alla quale la Compagnia non ha aderito;
Parte_1
3.4.3 di assistenza legale relative al presente procedimento;
3.4.4 tecniche di consulenza d'ufficio e di parte”.
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 02/07/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta:
“Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese respingere le domande proposte dalla Sig.ra nei confronti della Parte_1 [...]
, ritenuta la congruità delle offerte formulate ante causam, o in ogni caso in Controparte_1 quanto infondate in fatto e diritto, non provate, eccessive ed inconferenti, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c.-, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale per sentire condannare la società Parte_1 al risarcimento del danno biologico – quantificato nell'importo di € Controparte_1
309.133,00 o, in ipotesi, in € 233.916,00 – e del danno parentale da perdita del marito sig.
[...] – quantificato nell'importo di € 176.532,50 – patiti in conseguenza del sinistro stradale Per_1 verificatosi in data 04/07/2022.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra era proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. CK180LE assicurato con Parte_1
Controparte_1
- in data 04/07/2022, percorrendo la Via Romana in Pescia, il veicolo Fiat Punto condotto da e trasportante (seduto sul sedile posteriore) e la stessa Parte_2 Persona_1 [...]
(seduta a fianco del conducente) si scontrava frontalmente con il veicolo Nissan Qashqai Parte_1 tg FI569PH proveniente dal senso di marcia opposto;
nello scontro perdevano la vita Parte_2
e rispettivamente figlio e marito della ricorrente;
[...] Persona_1
- la sig.ra rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura, veniva estratta dai Parte_1 volontari accorsi sul luogo del sinistro e trasportata presso l'Ospedale di Pistoia, ove veniva diagnosticato “politrauma a dinamica maggiore. PNX sinistro, lussazione scapolo-omerale sinistra, frattura scomposta della I, II, III, IV, V, VI, VII, VII costa sinistra, frattura caviglia destra”;
- dimessa in data 04/08/2022, la ricorrente veniva trasferita presso la RSA Minghetti di
Lamporecchio, ove rimaneva sino al 07/09/2022 per le necessarie cure riabilitative e solo in data
07/02/2023 veniva giudicata guarita con postumi;
- ritenuti sussistenti i presupposti per la risarcibilità del danno biologico e del danno parentale per la perdita del marito, sig. la sig.ra avanzava richiesta di risarcimento nei Persona_1 Parte_1 confronti della società Controparte_1
- quest'ultima, in data 22/06/2023, offriva alla ricorrente la somma di € 82.000,00 per il danno ortopedico e psichico e la somma di € 107.680,00 per il danno da perdita del rapporto parentale, importi, tuttavia, ritenuti non satisfattivi e trattenuti a titolo di acconto sul maggior avere;
Ciò premesso in fatto e richiamati i principi di diritto inerenti la posizione giuridica del terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale, parte ricorrente ha evidenziato la non corretta quantificazione dei danni subiti dalla sig.ra in conseguenza del sinistro occorsole, Parte_1 concludendo quindi per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/05/2025 si è costituita in giudizio la società la quale, pur non contestando la verificazione del sinistro, ha Controparte_1 tuttavia evidenziato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della sig.ra e Parte_1 del sig. Persona_1
In particolare, gli esiti degli accertamenti svolti sulla ricorrente hanno rilevato che la natura delle lesioni dalla stessa subite sarebbero chiara ed evidente conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza, l'utilizzo delle quali avrebbe evitato la gran parte delle lesioni dalla stessa subite;
del pari, con riferimento al decesso del sig. gli accertamenti medico-legali hanno Persona_1 appurato che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe avuto elevata e prevalente concausalità nel prodursi dell'evento morte.
Alla luce di quanto sopra esposto e del concorso di colpa ascrivibile ai predetti soggetti, parte resistente ha ritenuto le somme già corrisposte alla sig.ra pienamente satisfattive della Parte_1 formulata pretesa risarcitoria e, pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. medico-legale a firma del dott. ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il Persona_2
Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
La domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
a) An debeatur.
Nel caso di specie occorre innanzitutto evidenziare che parte ricorrente ha esperito l'azione risarcitoria nei confronti impresa con la quale era assicurato il veicolo Controparte_1
Fiat Punto tg CK180LE di proprietà della stessa sig.ra e sul quale quest'ultima Parte_1 viaggiava come terza trasportata in occasione del sinistro verificatosi in data 04/07/2022.
Ebbene, si ritiene che detta azione debba essere correttamente ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs 209/2005) la quale prevede la possibilità per il terzo trasportato di esperire azione risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a ciò non ostando la circostanza che il terzo trasportato – come nel caso che ci occupa – sia anche proprietario del veicolo e contraente la polizza assicurativa.
Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi all'indomani dell'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in materia di risarcimento del danno subito dal passeggero di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, occorre fare riferimento ai seguenti principi di diritto:
“- nel sistema del diritto dell'Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorché esse qualità si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all'assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si trattasse di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente;
- ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un'altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente;
- il diritto alla copertura assicurativa dell'assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”(cfr. Cass. Civ. n. 1269/2018).
Tanto premesso e considerato, nel caso che ci occupa – pacifica la verificazione del sinistro che ha visto coinvolti i sig.ri e quali terzi trasportati, e Parte_1 Persona_1 Parte_2 quale conducente – occorre procedere all'esame della condotta tenuta dalla medesima
[...] ricorrente nelle predette circostanze al fine di valutare la sussistenza di un eventuale concorso colposo rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.-.
A tal fine, parte ricorrente non ha contestato la circostanza, dedotta da parte resistente, secondo la quale, al momento dell'urto, la sig.ra non indossava le cinture di sicurezza di cui era Parte_1 provvisto il veicolo Fiat Punto sul quale stava viaggiando, come, peraltro, risulta dalla perizia tecnica prodotta dalla compagnia assicurativa (cfr. doc. 4 di parte resistente); non solo, ma tale circostanza risulta confermata anche dalla stessa sig.ra in sede di consulenza Parte_1 medico-legale (cfr. perizia in atto, ove si legge “riferisce che in data 04.07.2022 in Pescia (PT), alle ore 21,45 circa, […] mentre si trovava quale terza trasportata sul sedile anteriore destro accanto al conducente di un'autovettura (Fiat Punto), senza cintura di sicurezza, fu coinvolta in un violento scontro pressoché frontale con altro veicolo (Nissan Qashqai)”).
Ebbene, ritiene questo Tribunale che il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte della ricorrente integri gli estremi di una condotta gravemente colposa ed imprudente, valorizzata in tal senso la particolare importanza che l'allacciamento delle cinture di sicurezza – adempimento quanto mai semplice e non invasivo - riveste nel garantire l'incolumità dei passeggeri a bordo del veicolo;
pertanto, stante l'omessa adozione dei sistemi di sicurezza da parte della sig.ra deve Parte_1 ritenersi provato il concorso di colpa della medesima nella causazione delle lesioni subite in conseguenza del sinistro occorsole in data 04/07/2022; inoltre, quanto alla determinazione della percentuale di responsabilità ascrivibile alla stessa, ribadita la gravità della condotta posta in essere, si ritiene che la stessa possa essere quantificata nella misura del 40%-. Le medesime considerazioni devono essere spese, altresì, con riferimento alla condotta tenuta dal sig. marito della sig.ra il quale, nel violento scontro verificatosi Persona_1 Parte_1 in data 04/07/2022, ha perso la vita;
difatti, come si evince anche dall'esame autoptico versato in atti è “plausibile, come risulta dalla documentazione esaminata, che il al momento Per_1 dell'incidente non indossasse le cinture di sicurezza, fattore che in effetti potrebbe avere concausato il verificarsi delle lesioni mortali […]” (cfr. doc. E di parte ricorrente); pertanto, come già rilevato con riferimento alla condotta della sig.ra questo Tribunale ritiene che tale Parte_1 omissione abbia concorso alla causazione dell'evento mortale nella misura del 40%-.
b) Quantum debeatur.
Acclarato in questi termini l'an della pretesa risarcitoria, occorre adesso prendere in esame le voci di danno delle quali la sig.ra ha chiesto il risarcimento. Parte_1
Sul danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il
17/05/2025 del c.t.u. dott. comprensiva di consulenza psichiatrica a firma Persona_2 dell'ausiliario dott. in quanto logicamente e tecnicamente argomentate, Persona_3 con iter argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
a tale proposito, peraltro, si rileva che nonostante la nomina, quale consulente tecnico di parte ricorrente, del dott. quest'ultimo non risulta aver partecipato ai Persona_4 lavori peritali, come evidenziato dallo stesso c.t.u.-.
Il c.t.u., in particolare, ha rilevato la presenza di postumi traumatici permanenti sulla persona della ricorrente, oltre che note residuali di un disturbo dell'adattamento misto che “secondo un criterio di maggiore probabilità […] sono da mettere in relazione causale con i fatti denunciati” (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale), di modo che deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causa tra il sinistro de quo e le lesioni subite dalla medesima.
Tanto chiarito, il consulente ha ritenuto che il danno permanente riportato dalla sig.ra
[...] sia quantificabile nella misura complessiva del 33%. Parte_1
Quanto, invece, alla determinazione del periodo di inabilità temporanea, alla luce del decorso clinico documentato e della lesività riportata, il c.t.u. ha ritenuto congruo il riconoscimento di una temporanea biologica di complessivi 185 giorni, di cui 65 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e, infine, 30 giorni al 30%-.
Dunque: la sig.ra di anni 62 alla data del sinistro, in seguito all'incidente Parte_1 avvenuto in data 04/07/2022, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura 33%-, nonché una invalidità temporanea al 100 % per giorni 65, al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 60 e una invalidità temporanea al 30% per ulteriori giorni 30.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di € 123.086,00-.
Per l'invalidità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
pertanto, l'invalidità temporanea di giorni
65 al 100% va liquidata in € 7.475,00-; l'invalidità temporanea di giorni 30 al 75% va liquidata in €
2.587,50-; l'invalidità temporanea di giorni 60 al 50 % va liquidata in € 3.450,00-; infine,
l'invalidità temporanea di giorni 60 al 30% va liquidata in € 1.035,00-, così per complessivi €
14.547,50-.
Deve escludersi, invece, liquidazione dell'incremento previsto a titolo di personalizzazione del danno, stante l'assoluto difetto di prova sul punto.
Pertanto, complessivamente, il danno biologico (comprensivo dell'importo liquidato a titolo di invalidità permanente e dell'importo liquidato a titolo di invalidità temporanea) ammonta ad €
137.633,50 in moneta attuale;
applicata la riduzione del 40% in ragione dell'accertato concorso di colpa, detta somma deve essere determinata nel minor importo di € 82.580,01 in moneta attuale.
Al fine, tuttavia, di determinare l'effettivo credito risarcibile, occorre, altresì, considerare l'acconto di € 82.000,00 corrisposto dalla società di assicurazioni alla ricorrente in data 22/06/2023.
Ebbene, considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogeni i valori del calcolo occorre procedere come segue:
- l'importo di € 82.580,01 liquidato all'attualità (credito di valore) va devalutato alla data del sinistro (04/07/2022) e poi rivalutato dalla data in cui è stato monetariamente determinato (c.d. aestimatio) fino alla data della corresponsione dell'acconto (22/06/2023) in modo tale che la detrazione sia effettuata avendo come riferimento valori tra loro omogeni;
- detratto l'importo corrisposto a titolo di acconto, la somma residua dovrà essere a sua volta rivalutata dalla data di corresponsione dell'acconto sino alla liquidazione definitiva che va fissata al giorno 15/07/2025.
Tanto chiarito, la rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come
"interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del
17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Tanto chiarito, le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 04/07/2022 (c.d. "aestimatio"): € 76.533,92
B1) Interessi maturati al 22/06/2023: € 2.413,52
B2) Rivalutazione maturata al 22/06/2023: € 4.285,90
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 6.699,42
Importo totale (A + B) dovuto al 22/06/2023: € 83.233,34-.
Dall'importo di € 83.233,34 deve essere, dunque, detratto l'importo di € 82.000,00 ricevuto a titolo di acconto in data 22/06/2023, ottenendo così l'importo di € 1.233,34-.
Su tale somma, come già precisato, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, unitamente agli interessi compensativi decorrenti dalla data di corresponsione dell'acconto sino alla data del
15/07/2025 e, pertanto, le somme complessivamente dovute sono le seguenti:
A) importo residuo dovuto a fronte dell'acconto ricevuto: € 1.233,34
B1) Interessi maturati dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 74,53 B2) Rivalutazione maturata dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 27,13
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 101,66
Importo totale (A + B) dovuto al 15/07/2025: € 1.335,00-.
Dunque, in conclusione, va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 sig.ra dell'importo di € 1.335,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza Parte_1 fino al saldo effettivo, quale credito residuo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico dalla stessa patito in conseguenza del sinistro occorso in data 04/07/2022.
Sul danno da perdita del rapporto parentale
Occorre preliminarmente osservare che il soggetto che chiede, come nel caso in esame, il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. subito iure proprio in conseguenza della morte di un familiare, lamenta non soltanto il danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica contingente, ma anche pregiudizi ulteriori e diversi costituiti dalla lesione e dalla definitiva perdita del rapporto parentale, l'incisione, cioè, dell'interesse giuridico all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. (cfr.
Cass. 2557/2011; Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 8828/03).
Di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo il Giudice deve tenere conto al fine di realizzare l'obiettivo della riparazione integrale, seppure nell'ambito di una valutazione omnicomprensiva ed unitaria, al fine di evitare ingiuste duplicazioni risarcitorie. Il riferimento a determinate sotto-voci o componenti, in vario modo denominate (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde, infatti, ad esigenze meramente descrittive, ma non può implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno, che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, si precisa che in seguito alla rilevata carenza, in seno alle
Tabelle Milanesi ante 2022, di parametri standard di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. sul punto Cass. Civ. 10579/2021; Cass. Civ. 26300/2021 e Cass. Civ. 33005/2021), queste ultime sono state riformulate seguendo un “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, anche l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti;
all'esito di tale aggiornamento, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass.
Civ. 37009/2022).
Fatta tale doverosa premessa, si procede alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale facendo applicazione delle Tabelle milanesi aggiornate all'anno 2025 e vigenti al momento della decisione;
in particolare, dette Tabelle - differenti a seconda che il congiunto sia coniuge/genitore/figlio ovvero fratello/sorella/nipote della vittima - attribuiscono un determinato numero di “punti” in base ai seguenti parametri: (a) età del congiunto;
(b) età della vittima;
(c) numero dei familiari conviventi e (d) qualità/intensità della relazione, unico parametro variabile che richiede un accertamento in concreto e consente l'attribuzione di un massimo di trenta punti.
Il risultato ottenuto dalla sommatoria dei vari punti sarà poi moltiplicato per il valore del punto base, che per l'anno 2025 è pari ad € 11.549,00-.
Ebbene, procedendo all'individuazione dei punti attribuibili nel caso di specie si osserva quanto segue:
(a) punti in base al grado di parentela: 20;
(b) punti in base all'età del coniuge (sig.ra : 2; Parte_1
(c) punti in base all'età della vittima: 2,5
(d) punti per la convivenza tra coniuge e vittima: 4
(e) punti per l'assenza di altri familiari conviventi: 3;
Sommando i punti attribuiti ai diversi parametri si ottiene il totale di 31,5; tale coefficiente deve, poi, essere moltiplicato per il valore del punto base (€ 11.549,00) e si ottiene così il complessivo importo liquidabile, pari ad € 363.799,80 in moneta attuale;
su tale somma deve essere, quindi, operata la riduzione del 40%, derivante dal concorso riconosciuto in capo al sig. Persona_1 nella causazione delle lesioni che ne hanno provocato il decesso, ottenendo così l'importo di €
218.279,88 in moneta attuale.
Al fine di determinare, tuttavia, il residuo credito vantato dalla sig.ra a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale occorre tenere in considerazione l'acconto di € 107.680,00 ricevuto dalla compagnia assicurativa in data 22/06/2023.
Stante la necessità di operare la detrazione su valori omogenei, anche in tal caso occorre procedere come segue:
- trattandosi di credito di valore, l'importo di € 218.279,88 in moneta attuale va devalutato alla data in cui è stato monetariamente determinato (04/07/2022) e poi rivalutato fino alla data della corresponsione dell'acconto (22/06/2023), in modo tale che la detrazione sia effettuata avendo come riferimento valori tra loro omogeni;
- detratto l'importo corrisposto a titolo di acconto, la somma residua dovrà essere a sua volta rivalutata dalla predetta data sino alla liquidazione definitiva che va fissata al giorno 15/07/2025.
Ciò premesso e richiamato quanto già esposto al precedente paragrafo, l'importo complessivamente dovuto alla sig.ra viene calcolato come segue: Parte_1
A) Danno liquidato al 04/07/2022: € 197.538,35
B1) Interessi maturati al 22/06/2023: € 6.229,44
B2) Rivalutazione maturata al 22/06/2023: € 11.062,15
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 17.291,59
Importo totale (A + B) dovuto al 22/06/2023: € 214.829,94-.
Dall'importo di € 214.829,94 deve essere, quindi, detratto l'importo di € 107.680,00 ricevuto a titolo di acconto in data 22/06/2023, ottenendo così la somma di € 107.149,94-.
Su tale somma, come già precisato, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, unitamente agli interessi compensativi decorrenti dalla data di corresponsione dell'acconto sino alla data del
15/07/2025 e, pertanto, le somme complessivamente dovute sono le seguenti:
A) importo residuo dovuto a fronte dell'acconto ricevuto: € 107.149,94
B1) Interessi maturati dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 6.474,11
B2) Rivalutazione maturata dal 22/06/2023 al 15/07/2025: € 2.357,30
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 8.831,41
Importo totale (A + B) dovuto al 15/07/2025: € 115.981,35-.
Pertanto, in conclusione deve essere condannata al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra dell'importo di € 115.981,35 arrotondato per eccesso ad € Parte_1
115.981,40 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite
Stante l'accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore alla originaria richiesta di parte ricorrente (accoglimento per complessivi € 117.316,40 a fronte di una domanda risarcitoria, precisata in sede di note difensive conclusionali, per € 322.961,00) si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà (1/2).
Per la residua metà le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico della compagnia assicurativa convenuta in favore della ricorrente.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 47/2022 tenuto conto del criterio del decisum (€ 117.316,00) ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria/trattazione, stante la scelta del rito semplificato ex art. 281 decies
c.p.c. e ridotto altresì del 50% il compenso per la fase decisionale, data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per le procedure mediazione e di negoziazione assistita esperite da parte ricorrente, limitatamente, tuttavia, alla sola fase di attivazione, stante la mancata partecipazione della società resistente ai predetti procedimenti e dunque il mancato avvio della negoziazione.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto d.d. 08/07/2025 vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna per le causali di cui in motivazione a risarcire alla sig.ra Controparte_1 [...] sia il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute da questa subito, Parte_1 liquidandolo nell'importo complessivo di € 1.335,00 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale da questa subito nella misura di € 115.981,40 comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 15/07/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
compensa le spese di lite nella misura della metà (1/2); condanna la società alla refusione della residua metà (1/2) delle spese di lite in Controparte_1 favore della sig.ra liquidate complessivamente in € 12.292,00 (€ 10.276,00+ € Parte_1
2.016,00 per le procedure di mediazione e negoziazione assistita) per compensi professionali, €
1.241,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Le spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 08/07/2025 vengono Persona_2 definitivamente poste a carico di parte resistente.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni