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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1014/2024, avente ad oggetto la sentenza n. 366/2024 emessa in data 25.03.2024 dal Tribunale di LUCCA, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO DEI ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI BARDAZZI C.F._4
( ) e dall'avv. GIOVANNI BONANNI ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
APPELLATI
all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto ha proposto appello avverso la sentenza n. 366/2024 dal Tribunale di Parte_1
Lucca di accoglimento della domanda di e di volta ad Controparte_1 Controparte_2 accertare la nullità del testamento olografo di (fratello di e zio Persona_1 CP_1 materno di ), con conseguente apertura della successione legittima in Controparte_2 favore degli attori ( anche quale erede della madre del de cuius, Controparte_1 [...]
). Per_2
Ha premesso la parte appellante che la domanda di e di Controparte_1 Controparte_2
è stata accolta sulla base della CTU svolta nel corso del giudizio, in base al quale il testamento olografo datato 20.1.2020 con il quale aveva designato Persona_1 quale sua unica erede (compagna e convivente al momento del decesso) Parte_1 era risultato apocrifo.
nell'impugnare la sentenza del Tribunale di Lucca ha, in via istruttoria, Parte_1 reiterato le istanze avanzate in primo grado e ivi non ammesse oltre a chiedere il rinnovo della CTU svolta in primo grado;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la veridicità del testamento olografo e di rigettare la domanda di reintegra della quota di legittima di e quali eredi di;
in via subordinata: nella Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di reintegra della quota di legittima spettante a e conseguentemente ai di lei eredi con riduzione Persona_2 delle disposizioni testamentarie di , ha chiesto di determinare il valore Persona_1 della medesima imputando a tale quota le donazioni e gli atti di liberalità ricevuti in vita dal de cuius, considerando in detrazione della quota di legittima astrattamente attribuibile alla suddetta la somma di €.110.000,00, o quella maggiore o Persona_2 minore ritenuta di giustizia, calcolata con riferimento al momento dell'apertura della successione di;
in ogni caso con vittoria di spese (ivi comprese quelle Persona_1 di CTU e CTP) e di compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello è fondato sui seguenti motivi: I) “MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI DA PARTE
CONVENUTA CON LA PROPRIA MEMORIA EX ART 183 COMMA 6 N. 2 C.P.C. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.”
La parte appellante ha dedotto al riguardo: “Nella propria memoria istruttoria ex art
183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte convenuta, oltre a produrre numerosi documenti (tra cui un file audio) a supporto della propria difesa, faceva richiesta di svariati mezzi istruttori, tra cui in particolare:
- Ordine di deposito all'Istituto Bancario “Che Banca” filiale di Pistoia sia degli ordini di pagamento relativi agli assegni e/o comunque di copia degli assegni emessi da Per_1
in favore della Sig.ra per euro 70.000,00 e di tutta la
[...] Persona_2 documentazione a corredo di tali assegni, nonché degli ordini di pagamento relativi all'assegno e/o comunque di copia dell'assegno di €.14.000,00 emesso da Per_1
in favore di , figlia di e , nell'anno
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
2017 ed in particolare nei mesi di maggio e giugno 2017, e della documentazione relativa al prelievo della somma di €.3.000,00 in contanti dal medesimo c/c.;
- Ordine di deposito all'Ospedale San Luca di Lucca – ove si trovava Persona_1 ricoverato al momento decesso – della documentazione inerente alla dichiarazione di volontà del medesimo circa le persone da informare in ordine alle proprie condizioni di salute ed in particolare il rapporto dal quale risulta che il de cuius aveva richiesto di dare informazioni circa il proprio stato di salute unicamente alla propria compagna e convivente;
Parte_1
- Prova testimoniale su vari e specifici capitoli.
Trattasi di istanze probatorie assolutamente necessarie a dimostrare preliminarmente la totale assenza – per non dire inesistenza – di rapporti tra le parti, e quindi tali da corroborare la tesi sostenuta da parte appellante per cui , vedovo e Persona_1 senza figli, abbia deciso liberamente di disporre dei propri beni ed averi in favore della propria compagna di vita , nonché al fine di valutare le elargizioni del de Parte_1 cuius in favore dei propri parenti mentre era in vita, e ciò al fine di quantificare
l'eventuale quota di legittima spettante agli attori”
Peraltro, secondo la parte appellante, sarebbe stato onere degli attori/odierni appellati comprovare la falsità del testamento e tale onere non era stato assolto, non essendo la
CTU un mezzo di prova né potendo ritenersi tale la consulenza di parte prodotta in giudizio dalla controparte, in quanto formata in assenza di contraddittorio e sulla base di scritture di cui non era comprovata la provenienza e infatti non utilizzate dal CTU. II) “APPELLO AVVERSO QUELLA PARTE DELLA SENTENZA IN CUI SI È RITENUTA
PROVATA L'APOCRIFIA E LA NON ATTRIBUIBILITÀ DEL TESTAMENTO ALLA MANO DI
LE . ERRATA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CP_1
CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA CTU. ERRATA APPLICAZIONE E/O NON
CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116, C.P.C. PER OMESSA
PRONUNCIA SU FATTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELLE DECISIONE
(CONTESTAZIONI ALLA CTU EFFETTUATE DALLA DIFESA).”
La parte appellante ha lamentato l'adesione acritica del primo giudice alle risultanze della CTU svolta dal Dott. senza tener conto delle considerazioni Persona_3 critiche mosse dalla secondo cui le scritture comparative utilizzate, contenenti Pt_1 soltanto la firma di , non consentivano un confronto con l'intera Persona_1 scritture, tant'è che le stesse valutazioni del consulente erano prevalentemente di natura congetturale e inferenziale, senza rilievi oggettivi;
secondo la parte appellante, del resto, la consulenza grafologica, per sua natura, sarebbe quella che dà meno certezza in ordine ai suoi esiti, avendo quindi limitata consistenza probatoria.
III) “SULLA VALIDITÀ DEL TESTAMENTO E SULLA PRESUNTA LESIONE DELLA QUOTA
DI LEGITTIMA”.
Secondo la parte appellante sarebbe necessario - considerata la validità del testamento e vista la domanda subordinate di lesione di legittima avanzate dalla controparte – di ricostruire il patrimonio ereditario tenendo conto delle donazioni e degli atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore di . Persona_2
Costituendosi, e hanno in primo luogo eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, la parte appellata ha evidenziato come controparte non abbia fatto che ribadire, pedissequamente, le contestazioni già formulate in atti e riprodurre le medesime osservazioni offerte dal proprio CTP all'elaborato peritale del CTU, puntualmente disattese nella relazione finale del Dott. il quale dopo aver analizzato tutti i documenti di confronto Per_3 inconfutabilmente riconducibili alla mano del de cuius – alcuni dei quali formatisi dinanzi a pubblici ufficiali, come le sottoscrizioni avvenute in presenza del Notaio Persona_4 in occasione del contratto di compravendita del 30.06.2015 rep. 70855, racc. 4806 (11 firme) e del Notaio in occasione del contratto di compravendita del Persona_5
16.01.2020 rep. 2402, racc. 1579 (altre 11 firme) – aveva potuto esprimere sostenere una valutazione di apocrifia della scheda testamentaria in termini di certezza, specificamente confutando le osservazioni critiche del CT di parte Pt_1 Quanto alle altre questioni oggetto di causa, hanno dedotto gli appellati che esse non sono state affrontate perché assorbite dall'accertamento della nullità del testamento olografo e che, comunque, alcuno degli importi indicati dalla controparte sarebbe stato effettivamente elargito da in favore della madre , non Persona_1 Persona_2 essendo stato fornito alcun elemento in grado di comprovare la fondatezza di tale asserzione.
e hanno quindi concluso per la dichiarazione di Controparte_1 Controparte_2 inammissibilità dell'appello o in ipotesi per il suo rigetto, sia nel merito che in via istruttoria, con vittoria delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, e hanno Controparte_1 Controparte_2 avanzato ricorso per sequestro giudiziario, evidenziando come la all'esito del Pt_1 giudizio di primo grado, non avesse provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, nonostante i solleciti, e, soprattutto, in forza dell'asserita assenza di provvisoria esecutività della statuizione di nullità del testamento impugnato, neppure avesse permesso agli appellati di entrare nel possesso dei beni facenti parte della massa ereditaria, tuttavia mantenendo una condotta colpevolmente omissiva nella gestione dei beni (costituiti da:
1. Unità immobiliari: a) nuda proprietà per la quota di 1/6 dell'unità immobiliare sita in Agliana, Via Provinciale, meglio identificata al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Agliana al Foglio di Mappa 3, part. 7, 269 e 270, sub. 3 e 5;
b) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pescia, Via del Loreto, n. 2, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pescia al Foglio di Mappa 88, part. 27, sub. 23
e 24; c) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pistoia, Via Nazionale, n. 105, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio di Mappa 14, part. 35, sub. 3; d) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pistoia, Corso Giovanni Amendola,
n. 37, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio di
Mappa 223, part. 436, sub. 6; e) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pistoia, Corso
Giovanni Amendola, n. 39, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Pistoia al Foglio di Mappa 223, part. 436, sub. 5; f) proprietà dell'unità immobiliare sita in Altopascio, Via Michelangelo Moroni, n. 60, meglio identificata al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Altopascio al Foglio di Mappa 29, part. 846, sub. 8, 9 e 18; g) proprietà per la quota di 2/9 dell'unità immobiliare sita in Castelbuono, meglio identificata al Catasto dei Terreni del Comune di Castelbuono al Foglio di Mappa 42, part. 369; 2. Autoveicoli: h) autoveicolo Mercedes CLK, targato CE613ZC, i) motoveicolo Quadro, targato EL24466, j) autoveicolo Volkswagen Phaeton, targato
CA987VM, k) autoveicolo targato FH572ZJ;
3. Conto corrente n. 100573043609 acceso in data 08.09.2010 presso (già , filiale di Controparte_3 CP_4 CP_3
Pistoia). si è costituita nel giudizio ex art. 670 c.p.c., contestando l'ammissibilità Parte_1
e comunque la sussistenza dei presupposti per autorizzare il sequestro giudiziario, sia sotto il profilo del fumus, dato dalla fondatezza della propria impugnazione, sia del periculum, evidenziando che successivamente all'instaurazione del giudizio da parte dei parenti del , e in special modo al deposito della bozza di CTU, la parte appellante Per_1 per cautela aveva deciso di sospendere temporaneamente i pagamenti dei debiti del compagno, in attesa della definizione del giudizio, pur negando di non essersi presa cura dei beni ereditari.
Con ordinanza del 17.12.2024, la Corte ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di , come sopra indicati, nominando custode Persona_1 il Geom. Persona_6
Con ordinanza del 5.3.2025, disattese le istanze istruttorie della parte appellante, il consigliere istruttore designato ha fissato l'udienza del 15.7.2025 dinanzi al collegio per la discussione orale e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti, ex art. 350 bis, secondo comma, c.c., i termini per il deposito delle note conclusionali.
Ritenuto in diritto
L'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, la parte appellante, ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
L'appello va rigettato. I) Il primo motivo è infondato.
Occorre in primo luogo ricordare come, per giurisprudenza pacifica, “il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali (...) ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza.” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005).
Nella fattispecie, il Tribunale ha implicitamente ritenuto superflui tutti i mezzi istruttori dedotti dalla circa i rapporti tra il de cuius, la propria compagna e i propri Pt_1 familiari, in quanto evidentemente inidonei a contrastare le risultanze della CTU grafologica circa la natura apocrifa della scheda testamentaria in verifica.
Invero, anche se fosse stato adeguatamente comprovato che il de cuius aveva indicato la come il soggetto al quale fornire indicazioni sul proprio stato di salute in Pt_1 occasione dell'ultimo ricovero ospedaliero e che il medesimo, avendo interrotto i rapporti con la famiglia di origine, aveva manifestato l'intenzione di nominare come unica erede la compagna, (circostanza, quest'ultima, per comprovare la quale la ha peraltro articolato un unico capitolo di prova testimoniale – il n. 4 della Pt_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. - di per sé inammissibile, in quanto irrimediabilmente generico, poiché privo di qualunque indicazione di tempo e di luogo e sulle circostanze specifiche in cui il teste avrebbe raccolto dal de cuius i suoi propositi testamentari) comunque tali circostanze sarebbero state inidonee ad avversare il dato dirimente della falsità del testamento oggetto di causa.
Quanto poi alle istanze istruttorie volte a comprovare le asserite donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei propri familiari e dunque correlate alla domanda avanzata in via subordinata da e di reintegra della quota di Controparte_1 Controparte_2 legittima, trattasi di istanze chiaramente superflue, restando la domanda in questione assorbita dalla dichiarata nullità del testamento.
D'altra parte, è principio parimenti pacifico che “Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sè un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11853 del 26/11/1997; cfr. anche Sez. U,
Sentenza n. 898 del 14/12/1999: “Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod.proc.civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati”; ed anche
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14075 del 01/10/2002: “Al fine di adempiere l'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
II) Anche il secondo motivo è infondato.
La CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado risulta particolarmente accurata, fondata su un'attenta analisi della scheda testamentaria in verifica e su valutazioni tecniche prive di errori logici. Correttamente, dunque, il Tribunale ha fondato su di essa la propria decisione.
D'altra parte, le osservazioni critiche della parte appellante si limitano sostanzialmente a rilevare come il CTU abbia utilizzato quali scritture di comparazione soltanto firme apposte dal de cuius su due atti notarili: trattasi, tuttavia, di un numero consistente di sottoscrizioni, cioè undici per ciascun atto, tant'è che si legge nella relazione peritale che: “Dato l'alto numero di scritture a disposizione, nonché la coerenza stilistica e espressiva, all'interno della serie, per razionalità verrà effettuata una selezione significativa, privilegiando quelle redatte nella modalità estesa come la segnatura in verifica.” (pag. 26).
Il CTU ha invero accertato che “L'accostamento immediato delle scritture autografe con la scrittura in verifica mostra difformità stilistica, evoluzione e livello grafico, rapidità esecutiva e rapporto curva/angolo degli occhielli, ovali e allunghi. Più in generale,
l'osservazione delle autografe restituisce una immagine dinamica delle scritture, a fronte dell'immagine statica e frammentata della verificanda. In confronto puntuale degli elementi distintivi considerati con gli analoghi elementi rilevati dalla scrittura in verifica evidenzia: - non corrispondenza dell'allineamento sul rigo di base, linee rosse,
- sommarie somiglianze dell'inclinazione e contorsione degli assi letterali, - coesione letterale, Si rileva prevalente coesione letterale in tutta la serie sebbene non del tutto corrispondente nei diversi campioni per diverse modalità di sintesi, soprattutto nel cognome;
si rilevano inoltre collegamenti evanescenti per alleggerimento del tratto (...)
Il confronto con la scrittura in verifica, mostra immediatamente totale non corrispondenza dell'elemento distintivo considerato” (pag. 28).
Più specificamente, quanto alle particolarità grafiche, il CTU ha rilevato che:
“L'accostamento con la scrittura in verifica mette immediatamente in luce profonde e pregnanti non corrispondenze che attengono agli aspetti qualificanti della scrittura manuale quali: forma e gestualità redattiva di lettere e sintesi letterali, rapporto curva/angolo, spontaneità dei tracciati e rapidità esecutiva, coesione letterale. In dettaglio si rilevano le non corrispondenze. Nel Nome - “P”, sommaria somiglianza formale ma diversa immediatezza del tracciato, soprattutto dell'asola, che nelle autografe appare ben integrata, talvolta tracciata con unico gesto condotto, nella verificanda appare invece redatta con lentezza e tratto incerto, - “a-s-q”, coese nelle autografe e tracciate con identica gestualità redattiva, “a” di particolare costruzione della con occhiellino interno, linee rosse tratteggiate, “s” collegate alla lettera che precede e a quella che segue, “q”, tracciate a ghirlanda aperta, con gesto a conca in sintesi con la successiva lettera. Il confronto con le analoghe lettere della verificanda rileva totale non corrispondenza formale, gestuale e coesiva di tutte le lettere, riquadri blu, e inoltre diversa rapidità esecutiva, - “u-a”, coese nelle autografe, talvolta staccate nella verificanda, riquadri verdi, “a” redatte generalmente a ghirlanda aperta nelle autografe o comunque con altro gesto ideativo – esecutivo della verificanda, linee blu tratteggiate. - “l-e”, nelle autografe “l” con occhielli molto stretti e vertici superiori angolosi, “i” appena accennate, talvolta omesse, nella firma in verifica “l” con occhiello molto ampio, vertice superiore curvilineo, “e” con occhiello ampio e tondeggiate. Nel cognome - “C” iniziale, nelle autografe con occhiello chiuso e angolo acuto al vertice, nella verificanda con occhiello aperto, ampio e curvilineo, - “a - s - t - i” coese e tracciate con rapidità nelle autografe, soltanto in rare occorrenze è presente stacco tra “a-s” oppure “s-t”, si rileva inoltre “t” con trattino lanciato e terminali sfinati, “i” tracciate secondo modello (A2b), oppure costituite soltanto dal puntino, asole viola. Il confronto con la verificanda rileva totale incompatibilità, la “t” è tracciata come una “l” senza trattino, la “i” costituita da tratti staccati e giustapposti e puntino assente, in verde. -
“g-l-i” rappresentazione variabile nelle autografe, in alcuni casi in sintesi variabile o molto semplificate, invece molto evidenti nella verificanda con gestualità redattiva dell'occhiello della “g” del tutto non corrispondente, in rosso, - “a”, variamente configurate nelle autografe, gancetto con terminale sfumato, frecce blu, il confronto con la verificanda rileva non corrispondenza della gestualità redattiva della lettera nonché di forma e rapidità redattiva del gancetto terminale, frecce blu.”
Secondo il CTU: “Al termine dei confronti, viste le innumerevoli non corrispondenze formali e gestuali di lettere, gruppi di lettere e sintesi letterali, a fronte di limitate e sommarie similarità esclusivamente formali, è dunque possibile affermare che l'unica ipotesi verificata è l'apocrifia della sottoscrizione del testamento in verifica.
Per quanto riguarda il testo in stampato maiuscolo, benché non siano disponibili scritture autografe nello stesso formato, non appare in alcun modo compatibile con il grafismo del sig. , che presenta stile ed evoluzione grafica elevati, in un Per_1 contesto di immediatezza rapidità e coesione, nonché di rielaborazione originale e coloritura dei tracciati, assolutamente non rilevabili nel testo in verifica. L'osservazione del tratto al microscopio ha infatti mostrato totale compatibilità con quello della firma, nonché ulteriore coerenza di evoluzione grafica, disomogeneità dimensionale e di alcune gestualità. Tali evidenze permettono ragionevolmente di escludere che anche il testo in verifica sia attribuibile al sig. , ma più probabilmente alla stessa mano che ha Per_1 redatto la sottoscrizione in calce” (pagg. 31/32)
Da qui, dunque, le conclusioni del CTU: “Il contenuto del testo è chiaro, con forme linguistiche coerenti, senza elementi extragrafici di particolare rilievo, né errori di ortografia. L'analisi immediata del dispositivo in verifica ha rilevato scrittura poco scorrevole, disomogenea per dimensioni, scioltezza e modalità di ideazione delle forme grafiche, di modesta evoluzione con presenza di elementi non previsti dal modello stampatello maiuscolo (presenza dei puntini sulle “i” lettere iniziali di dimensioni maggiorate, ecc.). L'analisi fisica del testo non ha rilevato irregolarità contraffattive, quali cancellature, sostituzioni o altri interventi alterativi, sono state tuttavia rilevate lettere composte da tratti staccati, alternate a lettere coese e ben condotte che evidenziano una certa abilità grafomotoria dello scrivente. L'analisi della sottoscrizione ha invece rilevato numerosi stacchi e giustapposizioni e alcune lettere composte come un collage di tratti, ovvero soluzioni non coerenti e prive di logica grafica. La successiva analisi grafologica del testo ha rilevato margine sinistro frastagliato, con evidenti sinuosità, con profili di base oscillanti rispetto al rigo prestampato. Poiché non sono disponibili scritture di comparazione del testo e della data si è ritenuto ampiamente sufficiente limitare l'analisi agli aspetti generali senza scendere nel dettaglio ideativo - redattivo di ogni lettera o cifra. Tale analisi è stata invece puntualmente effettuata sulla sottoscrizione poiché sono disponibili numerose autografe di paragone in formato originale. Al temine dell'analisi autonoma del testamento è stata rilevata maggiore evoluzione grafica nel testo, rispetto alla sottoscrizione, sebbene redatto in carattere stampatello maiuscolo, modello rigido e poco personalizzabile. L'insieme delle rilevazioni e il confronto testo – sottoscrizione ha determinato l'ipotesi preliminare di redazione apocrifa. L'analisi delle sottoscrizioni autografe, ampiamente sufficienti per qualità e qualità, e il successivo confronto con la sottoscrizione del dispositivo in verifica, ha messo in luce non corrispondenze formali e gestuali di lettere, gruppi di lettere e sintesi letterali, a fronte di limitate e sommarie similarità esclusivamente formali. Il quadro delle corrispondenze-non corrispondenze riscontrato al termine di tutti i confronti permette quindi di confermare l'ipotesi di apocrifia della sottoscrizione formulata al termine dell'analisi autonoma. Non trova alcun supporto l'ipotesi subordinata di redazione autografa autonoma del testamento in verifica. Si ritiene pertanto di potersi esprime in termini di certezza, nonostante l'assenza di scritture comparative del testo e data” (pagg. 34/35)
La dettagliata analisi del CTU, non contrastata da altrettanto dettagliate osservazioni critiche della parte appellante, non permette dunque di formulare altra ipotesi se non quella della apocrifia della scheda testamentaria in verifica nella sua interezza o, quantomeno, nella sua sottoscrizione, rispetto alla quale il CTU ha avuto a disposizione numerose firme comparative: invero, come è noto: “In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde
l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18616 del 27/07/2017).
Né possono, le conclusioni del CTU, essere valutate di mera “natura congetturale e inferenziale”, come pretende la parte appellante, essendo al contrario fondate su riscontri oggettivi e valutazioni tecniche secondo protocolli di indagine consolidati, che hanno portato a rilevare, nella sottoscrizione, “soltanto non corrispondenze” (come chiarito dal CTU in risposta alle osservazioni critiche del CT di parte . Pt_1
III) Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza. Si evidenzia fin d'ora che la parte appellante sarà onerata anche dei compensi del custode giudiziario, dei quali potrà essere chiesta la liquidazione una volta che la cautela di cui all'art. 670 c.p.c., al passaggio in giudicato della presente decisione (cfr., a contrario, art. 669 novies, terzo comma, c.p.c.), cesserà di avere efficacia.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lucca;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si comunichi al custode giudiziario Geom. Persona_6
Firenze, 15/07/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1014/2024, avente ad oggetto la sentenza n. 366/2024 emessa in data 25.03.2024 dal Tribunale di LUCCA, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO DEI ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI BARDAZZI C.F._4
( ) e dall'avv. GIOVANNI BONANNI ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
APPELLATI
all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto ha proposto appello avverso la sentenza n. 366/2024 dal Tribunale di Parte_1
Lucca di accoglimento della domanda di e di volta ad Controparte_1 Controparte_2 accertare la nullità del testamento olografo di (fratello di e zio Persona_1 CP_1 materno di ), con conseguente apertura della successione legittima in Controparte_2 favore degli attori ( anche quale erede della madre del de cuius, Controparte_1 [...]
). Per_2
Ha premesso la parte appellante che la domanda di e di Controparte_1 Controparte_2
è stata accolta sulla base della CTU svolta nel corso del giudizio, in base al quale il testamento olografo datato 20.1.2020 con il quale aveva designato Persona_1 quale sua unica erede (compagna e convivente al momento del decesso) Parte_1 era risultato apocrifo.
nell'impugnare la sentenza del Tribunale di Lucca ha, in via istruttoria, Parte_1 reiterato le istanze avanzate in primo grado e ivi non ammesse oltre a chiedere il rinnovo della CTU svolta in primo grado;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la veridicità del testamento olografo e di rigettare la domanda di reintegra della quota di legittima di e quali eredi di;
in via subordinata: nella Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di reintegra della quota di legittima spettante a e conseguentemente ai di lei eredi con riduzione Persona_2 delle disposizioni testamentarie di , ha chiesto di determinare il valore Persona_1 della medesima imputando a tale quota le donazioni e gli atti di liberalità ricevuti in vita dal de cuius, considerando in detrazione della quota di legittima astrattamente attribuibile alla suddetta la somma di €.110.000,00, o quella maggiore o Persona_2 minore ritenuta di giustizia, calcolata con riferimento al momento dell'apertura della successione di;
in ogni caso con vittoria di spese (ivi comprese quelle Persona_1 di CTU e CTP) e di compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello è fondato sui seguenti motivi: I) “MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI DA PARTE
CONVENUTA CON LA PROPRIA MEMORIA EX ART 183 COMMA 6 N. 2 C.P.C. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE.”
La parte appellante ha dedotto al riguardo: “Nella propria memoria istruttoria ex art
183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte convenuta, oltre a produrre numerosi documenti (tra cui un file audio) a supporto della propria difesa, faceva richiesta di svariati mezzi istruttori, tra cui in particolare:
- Ordine di deposito all'Istituto Bancario “Che Banca” filiale di Pistoia sia degli ordini di pagamento relativi agli assegni e/o comunque di copia degli assegni emessi da Per_1
in favore della Sig.ra per euro 70.000,00 e di tutta la
[...] Persona_2 documentazione a corredo di tali assegni, nonché degli ordini di pagamento relativi all'assegno e/o comunque di copia dell'assegno di €.14.000,00 emesso da Per_1
in favore di , figlia di e , nell'anno
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
2017 ed in particolare nei mesi di maggio e giugno 2017, e della documentazione relativa al prelievo della somma di €.3.000,00 in contanti dal medesimo c/c.;
- Ordine di deposito all'Ospedale San Luca di Lucca – ove si trovava Persona_1 ricoverato al momento decesso – della documentazione inerente alla dichiarazione di volontà del medesimo circa le persone da informare in ordine alle proprie condizioni di salute ed in particolare il rapporto dal quale risulta che il de cuius aveva richiesto di dare informazioni circa il proprio stato di salute unicamente alla propria compagna e convivente;
Parte_1
- Prova testimoniale su vari e specifici capitoli.
Trattasi di istanze probatorie assolutamente necessarie a dimostrare preliminarmente la totale assenza – per non dire inesistenza – di rapporti tra le parti, e quindi tali da corroborare la tesi sostenuta da parte appellante per cui , vedovo e Persona_1 senza figli, abbia deciso liberamente di disporre dei propri beni ed averi in favore della propria compagna di vita , nonché al fine di valutare le elargizioni del de Parte_1 cuius in favore dei propri parenti mentre era in vita, e ciò al fine di quantificare
l'eventuale quota di legittima spettante agli attori”
Peraltro, secondo la parte appellante, sarebbe stato onere degli attori/odierni appellati comprovare la falsità del testamento e tale onere non era stato assolto, non essendo la
CTU un mezzo di prova né potendo ritenersi tale la consulenza di parte prodotta in giudizio dalla controparte, in quanto formata in assenza di contraddittorio e sulla base di scritture di cui non era comprovata la provenienza e infatti non utilizzate dal CTU. II) “APPELLO AVVERSO QUELLA PARTE DELLA SENTENZA IN CUI SI È RITENUTA
PROVATA L'APOCRIFIA E LA NON ATTRIBUIBILITÀ DEL TESTAMENTO ALLA MANO DI
LE . ERRATA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CP_1
CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA CTU. ERRATA APPLICAZIONE E/O NON
CORRETTA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116, C.P.C. PER OMESSA
PRONUNCIA SU FATTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELLE DECISIONE
(CONTESTAZIONI ALLA CTU EFFETTUATE DALLA DIFESA).”
La parte appellante ha lamentato l'adesione acritica del primo giudice alle risultanze della CTU svolta dal Dott. senza tener conto delle considerazioni Persona_3 critiche mosse dalla secondo cui le scritture comparative utilizzate, contenenti Pt_1 soltanto la firma di , non consentivano un confronto con l'intera Persona_1 scritture, tant'è che le stesse valutazioni del consulente erano prevalentemente di natura congetturale e inferenziale, senza rilievi oggettivi;
secondo la parte appellante, del resto, la consulenza grafologica, per sua natura, sarebbe quella che dà meno certezza in ordine ai suoi esiti, avendo quindi limitata consistenza probatoria.
III) “SULLA VALIDITÀ DEL TESTAMENTO E SULLA PRESUNTA LESIONE DELLA QUOTA
DI LEGITTIMA”.
Secondo la parte appellante sarebbe necessario - considerata la validità del testamento e vista la domanda subordinate di lesione di legittima avanzate dalla controparte – di ricostruire il patrimonio ereditario tenendo conto delle donazioni e degli atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore di . Persona_2
Costituendosi, e hanno in primo luogo eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, la parte appellata ha evidenziato come controparte non abbia fatto che ribadire, pedissequamente, le contestazioni già formulate in atti e riprodurre le medesime osservazioni offerte dal proprio CTP all'elaborato peritale del CTU, puntualmente disattese nella relazione finale del Dott. il quale dopo aver analizzato tutti i documenti di confronto Per_3 inconfutabilmente riconducibili alla mano del de cuius – alcuni dei quali formatisi dinanzi a pubblici ufficiali, come le sottoscrizioni avvenute in presenza del Notaio Persona_4 in occasione del contratto di compravendita del 30.06.2015 rep. 70855, racc. 4806 (11 firme) e del Notaio in occasione del contratto di compravendita del Persona_5
16.01.2020 rep. 2402, racc. 1579 (altre 11 firme) – aveva potuto esprimere sostenere una valutazione di apocrifia della scheda testamentaria in termini di certezza, specificamente confutando le osservazioni critiche del CT di parte Pt_1 Quanto alle altre questioni oggetto di causa, hanno dedotto gli appellati che esse non sono state affrontate perché assorbite dall'accertamento della nullità del testamento olografo e che, comunque, alcuno degli importi indicati dalla controparte sarebbe stato effettivamente elargito da in favore della madre , non Persona_1 Persona_2 essendo stato fornito alcun elemento in grado di comprovare la fondatezza di tale asserzione.
e hanno quindi concluso per la dichiarazione di Controparte_1 Controparte_2 inammissibilità dell'appello o in ipotesi per il suo rigetto, sia nel merito che in via istruttoria, con vittoria delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, e hanno Controparte_1 Controparte_2 avanzato ricorso per sequestro giudiziario, evidenziando come la all'esito del Pt_1 giudizio di primo grado, non avesse provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, nonostante i solleciti, e, soprattutto, in forza dell'asserita assenza di provvisoria esecutività della statuizione di nullità del testamento impugnato, neppure avesse permesso agli appellati di entrare nel possesso dei beni facenti parte della massa ereditaria, tuttavia mantenendo una condotta colpevolmente omissiva nella gestione dei beni (costituiti da:
1. Unità immobiliari: a) nuda proprietà per la quota di 1/6 dell'unità immobiliare sita in Agliana, Via Provinciale, meglio identificata al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Agliana al Foglio di Mappa 3, part. 7, 269 e 270, sub. 3 e 5;
b) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pescia, Via del Loreto, n. 2, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pescia al Foglio di Mappa 88, part. 27, sub. 23
e 24; c) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pistoia, Via Nazionale, n. 105, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio di Mappa 14, part. 35, sub. 3; d) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pistoia, Corso Giovanni Amendola,
n. 37, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio di
Mappa 223, part. 436, sub. 6; e) proprietà dell'unità immobiliare sita in Pistoia, Corso
Giovanni Amendola, n. 39, meglio identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Pistoia al Foglio di Mappa 223, part. 436, sub. 5; f) proprietà dell'unità immobiliare sita in Altopascio, Via Michelangelo Moroni, n. 60, meglio identificata al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Altopascio al Foglio di Mappa 29, part. 846, sub. 8, 9 e 18; g) proprietà per la quota di 2/9 dell'unità immobiliare sita in Castelbuono, meglio identificata al Catasto dei Terreni del Comune di Castelbuono al Foglio di Mappa 42, part. 369; 2. Autoveicoli: h) autoveicolo Mercedes CLK, targato CE613ZC, i) motoveicolo Quadro, targato EL24466, j) autoveicolo Volkswagen Phaeton, targato
CA987VM, k) autoveicolo targato FH572ZJ;
3. Conto corrente n. 100573043609 acceso in data 08.09.2010 presso (già , filiale di Controparte_3 CP_4 CP_3
Pistoia). si è costituita nel giudizio ex art. 670 c.p.c., contestando l'ammissibilità Parte_1
e comunque la sussistenza dei presupposti per autorizzare il sequestro giudiziario, sia sotto il profilo del fumus, dato dalla fondatezza della propria impugnazione, sia del periculum, evidenziando che successivamente all'instaurazione del giudizio da parte dei parenti del , e in special modo al deposito della bozza di CTU, la parte appellante Per_1 per cautela aveva deciso di sospendere temporaneamente i pagamenti dei debiti del compagno, in attesa della definizione del giudizio, pur negando di non essersi presa cura dei beni ereditari.
Con ordinanza del 17.12.2024, la Corte ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell'eredità di , come sopra indicati, nominando custode Persona_1 il Geom. Persona_6
Con ordinanza del 5.3.2025, disattese le istanze istruttorie della parte appellante, il consigliere istruttore designato ha fissato l'udienza del 15.7.2025 dinanzi al collegio per la discussione orale e la decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti, ex art. 350 bis, secondo comma, c.c., i termini per il deposito delle note conclusionali.
Ritenuto in diritto
L'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, la parte appellante, ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
L'appello va rigettato. I) Il primo motivo è infondato.
Occorre in primo luogo ricordare come, per giurisprudenza pacifica, “il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali (...) ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza.” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005).
Nella fattispecie, il Tribunale ha implicitamente ritenuto superflui tutti i mezzi istruttori dedotti dalla circa i rapporti tra il de cuius, la propria compagna e i propri Pt_1 familiari, in quanto evidentemente inidonei a contrastare le risultanze della CTU grafologica circa la natura apocrifa della scheda testamentaria in verifica.
Invero, anche se fosse stato adeguatamente comprovato che il de cuius aveva indicato la come il soggetto al quale fornire indicazioni sul proprio stato di salute in Pt_1 occasione dell'ultimo ricovero ospedaliero e che il medesimo, avendo interrotto i rapporti con la famiglia di origine, aveva manifestato l'intenzione di nominare come unica erede la compagna, (circostanza, quest'ultima, per comprovare la quale la ha peraltro articolato un unico capitolo di prova testimoniale – il n. 4 della Pt_1 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. - di per sé inammissibile, in quanto irrimediabilmente generico, poiché privo di qualunque indicazione di tempo e di luogo e sulle circostanze specifiche in cui il teste avrebbe raccolto dal de cuius i suoi propositi testamentari) comunque tali circostanze sarebbero state inidonee ad avversare il dato dirimente della falsità del testamento oggetto di causa.
Quanto poi alle istanze istruttorie volte a comprovare le asserite donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei propri familiari e dunque correlate alla domanda avanzata in via subordinata da e di reintegra della quota di Controparte_1 Controparte_2 legittima, trattasi di istanze chiaramente superflue, restando la domanda in questione assorbita dalla dichiarata nullità del testamento.
D'altra parte, è principio parimenti pacifico che “Il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sè un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale attenga a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11853 del 26/11/1997; cfr. anche Sez. U,
Sentenza n. 898 del 14/12/1999: “Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod.proc.civ., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati”; ed anche
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14075 del 01/10/2002: “Al fine di adempiere l'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
II) Anche il secondo motivo è infondato.
La CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado risulta particolarmente accurata, fondata su un'attenta analisi della scheda testamentaria in verifica e su valutazioni tecniche prive di errori logici. Correttamente, dunque, il Tribunale ha fondato su di essa la propria decisione.
D'altra parte, le osservazioni critiche della parte appellante si limitano sostanzialmente a rilevare come il CTU abbia utilizzato quali scritture di comparazione soltanto firme apposte dal de cuius su due atti notarili: trattasi, tuttavia, di un numero consistente di sottoscrizioni, cioè undici per ciascun atto, tant'è che si legge nella relazione peritale che: “Dato l'alto numero di scritture a disposizione, nonché la coerenza stilistica e espressiva, all'interno della serie, per razionalità verrà effettuata una selezione significativa, privilegiando quelle redatte nella modalità estesa come la segnatura in verifica.” (pag. 26).
Il CTU ha invero accertato che “L'accostamento immediato delle scritture autografe con la scrittura in verifica mostra difformità stilistica, evoluzione e livello grafico, rapidità esecutiva e rapporto curva/angolo degli occhielli, ovali e allunghi. Più in generale,
l'osservazione delle autografe restituisce una immagine dinamica delle scritture, a fronte dell'immagine statica e frammentata della verificanda. In confronto puntuale degli elementi distintivi considerati con gli analoghi elementi rilevati dalla scrittura in verifica evidenzia: - non corrispondenza dell'allineamento sul rigo di base, linee rosse,
- sommarie somiglianze dell'inclinazione e contorsione degli assi letterali, - coesione letterale, Si rileva prevalente coesione letterale in tutta la serie sebbene non del tutto corrispondente nei diversi campioni per diverse modalità di sintesi, soprattutto nel cognome;
si rilevano inoltre collegamenti evanescenti per alleggerimento del tratto (...)
Il confronto con la scrittura in verifica, mostra immediatamente totale non corrispondenza dell'elemento distintivo considerato” (pag. 28).
Più specificamente, quanto alle particolarità grafiche, il CTU ha rilevato che:
“L'accostamento con la scrittura in verifica mette immediatamente in luce profonde e pregnanti non corrispondenze che attengono agli aspetti qualificanti della scrittura manuale quali: forma e gestualità redattiva di lettere e sintesi letterali, rapporto curva/angolo, spontaneità dei tracciati e rapidità esecutiva, coesione letterale. In dettaglio si rilevano le non corrispondenze. Nel Nome - “P”, sommaria somiglianza formale ma diversa immediatezza del tracciato, soprattutto dell'asola, che nelle autografe appare ben integrata, talvolta tracciata con unico gesto condotto, nella verificanda appare invece redatta con lentezza e tratto incerto, - “a-s-q”, coese nelle autografe e tracciate con identica gestualità redattiva, “a” di particolare costruzione della con occhiellino interno, linee rosse tratteggiate, “s” collegate alla lettera che precede e a quella che segue, “q”, tracciate a ghirlanda aperta, con gesto a conca in sintesi con la successiva lettera. Il confronto con le analoghe lettere della verificanda rileva totale non corrispondenza formale, gestuale e coesiva di tutte le lettere, riquadri blu, e inoltre diversa rapidità esecutiva, - “u-a”, coese nelle autografe, talvolta staccate nella verificanda, riquadri verdi, “a” redatte generalmente a ghirlanda aperta nelle autografe o comunque con altro gesto ideativo – esecutivo della verificanda, linee blu tratteggiate. - “l-e”, nelle autografe “l” con occhielli molto stretti e vertici superiori angolosi, “i” appena accennate, talvolta omesse, nella firma in verifica “l” con occhiello molto ampio, vertice superiore curvilineo, “e” con occhiello ampio e tondeggiate. Nel cognome - “C” iniziale, nelle autografe con occhiello chiuso e angolo acuto al vertice, nella verificanda con occhiello aperto, ampio e curvilineo, - “a - s - t - i” coese e tracciate con rapidità nelle autografe, soltanto in rare occorrenze è presente stacco tra “a-s” oppure “s-t”, si rileva inoltre “t” con trattino lanciato e terminali sfinati, “i” tracciate secondo modello (A2b), oppure costituite soltanto dal puntino, asole viola. Il confronto con la verificanda rileva totale incompatibilità, la “t” è tracciata come una “l” senza trattino, la “i” costituita da tratti staccati e giustapposti e puntino assente, in verde. -
“g-l-i” rappresentazione variabile nelle autografe, in alcuni casi in sintesi variabile o molto semplificate, invece molto evidenti nella verificanda con gestualità redattiva dell'occhiello della “g” del tutto non corrispondente, in rosso, - “a”, variamente configurate nelle autografe, gancetto con terminale sfumato, frecce blu, il confronto con la verificanda rileva non corrispondenza della gestualità redattiva della lettera nonché di forma e rapidità redattiva del gancetto terminale, frecce blu.”
Secondo il CTU: “Al termine dei confronti, viste le innumerevoli non corrispondenze formali e gestuali di lettere, gruppi di lettere e sintesi letterali, a fronte di limitate e sommarie similarità esclusivamente formali, è dunque possibile affermare che l'unica ipotesi verificata è l'apocrifia della sottoscrizione del testamento in verifica.
Per quanto riguarda il testo in stampato maiuscolo, benché non siano disponibili scritture autografe nello stesso formato, non appare in alcun modo compatibile con il grafismo del sig. , che presenta stile ed evoluzione grafica elevati, in un Per_1 contesto di immediatezza rapidità e coesione, nonché di rielaborazione originale e coloritura dei tracciati, assolutamente non rilevabili nel testo in verifica. L'osservazione del tratto al microscopio ha infatti mostrato totale compatibilità con quello della firma, nonché ulteriore coerenza di evoluzione grafica, disomogeneità dimensionale e di alcune gestualità. Tali evidenze permettono ragionevolmente di escludere che anche il testo in verifica sia attribuibile al sig. , ma più probabilmente alla stessa mano che ha Per_1 redatto la sottoscrizione in calce” (pagg. 31/32)
Da qui, dunque, le conclusioni del CTU: “Il contenuto del testo è chiaro, con forme linguistiche coerenti, senza elementi extragrafici di particolare rilievo, né errori di ortografia. L'analisi immediata del dispositivo in verifica ha rilevato scrittura poco scorrevole, disomogenea per dimensioni, scioltezza e modalità di ideazione delle forme grafiche, di modesta evoluzione con presenza di elementi non previsti dal modello stampatello maiuscolo (presenza dei puntini sulle “i” lettere iniziali di dimensioni maggiorate, ecc.). L'analisi fisica del testo non ha rilevato irregolarità contraffattive, quali cancellature, sostituzioni o altri interventi alterativi, sono state tuttavia rilevate lettere composte da tratti staccati, alternate a lettere coese e ben condotte che evidenziano una certa abilità grafomotoria dello scrivente. L'analisi della sottoscrizione ha invece rilevato numerosi stacchi e giustapposizioni e alcune lettere composte come un collage di tratti, ovvero soluzioni non coerenti e prive di logica grafica. La successiva analisi grafologica del testo ha rilevato margine sinistro frastagliato, con evidenti sinuosità, con profili di base oscillanti rispetto al rigo prestampato. Poiché non sono disponibili scritture di comparazione del testo e della data si è ritenuto ampiamente sufficiente limitare l'analisi agli aspetti generali senza scendere nel dettaglio ideativo - redattivo di ogni lettera o cifra. Tale analisi è stata invece puntualmente effettuata sulla sottoscrizione poiché sono disponibili numerose autografe di paragone in formato originale. Al temine dell'analisi autonoma del testamento è stata rilevata maggiore evoluzione grafica nel testo, rispetto alla sottoscrizione, sebbene redatto in carattere stampatello maiuscolo, modello rigido e poco personalizzabile. L'insieme delle rilevazioni e il confronto testo – sottoscrizione ha determinato l'ipotesi preliminare di redazione apocrifa. L'analisi delle sottoscrizioni autografe, ampiamente sufficienti per qualità e qualità, e il successivo confronto con la sottoscrizione del dispositivo in verifica, ha messo in luce non corrispondenze formali e gestuali di lettere, gruppi di lettere e sintesi letterali, a fronte di limitate e sommarie similarità esclusivamente formali. Il quadro delle corrispondenze-non corrispondenze riscontrato al termine di tutti i confronti permette quindi di confermare l'ipotesi di apocrifia della sottoscrizione formulata al termine dell'analisi autonoma. Non trova alcun supporto l'ipotesi subordinata di redazione autografa autonoma del testamento in verifica. Si ritiene pertanto di potersi esprime in termini di certezza, nonostante l'assenza di scritture comparative del testo e data” (pagg. 34/35)
La dettagliata analisi del CTU, non contrastata da altrettanto dettagliate osservazioni critiche della parte appellante, non permette dunque di formulare altra ipotesi se non quella della apocrifia della scheda testamentaria in verifica nella sua interezza o, quantomeno, nella sua sottoscrizione, rispetto alla quale il CTU ha avuto a disposizione numerose firme comparative: invero, come è noto: “In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde
l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18616 del 27/07/2017).
Né possono, le conclusioni del CTU, essere valutate di mera “natura congetturale e inferenziale”, come pretende la parte appellante, essendo al contrario fondate su riscontri oggettivi e valutazioni tecniche secondo protocolli di indagine consolidati, che hanno portato a rilevare, nella sottoscrizione, “soltanto non corrispondenze” (come chiarito dal CTU in risposta alle osservazioni critiche del CT di parte . Pt_1
III) Il terzo motivo resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza. Si evidenzia fin d'ora che la parte appellante sarà onerata anche dei compensi del custode giudiziario, dei quali potrà essere chiesta la liquidazione una volta che la cautela di cui all'art. 670 c.p.c., al passaggio in giudicato della presente decisione (cfr., a contrario, art. 669 novies, terzo comma, c.p.c.), cesserà di avere efficacia.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Lucca;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si comunichi al custode giudiziario Geom. Persona_6
Firenze, 15/07/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.