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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 11/ 2023 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] nell'Emilia Parte_1 C.F._1
l'1.05.77 et ivi residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. Elisa
Buso e dall'Avv. Vincenzo Simone Depasquale
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in P.IVA_1
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti propone opposizione all'avviso Parte_1 di addebito formato il 24 novembre 2022 n. 395 2022 00016902 11 000 al CF
, matricola 1550109010 emesso da INPS Reggio Nell'Emilia e C.F._1 notificato a mezzo PEC per il pagamento di complessivi Euro 20.494,94 di cui 12.126,20 cod. 8257 – Artig. accertamento unificato contributo I.V.S. sul reddito eccedente il minimale.
Tale provvedimento veniva predisposto sulla base dell'avviso di accertamento n.
THS01BC01110/19 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. Reggio Emilia a seguito di un controllo svolto per il 2016 sulla ditta individuale “Luca Longagnani Spazio” - P.I. di e a contestazione di un maggior reddito pari ad € P.IVA_2 Parte_1
113.042,14 (doc. 2).
Eccepisce il ricorrente che avverso tale provvedimento impositivo risulta pendente al momento dell'incardinazione del presente contenzioso un giudizio tributario in fase di appello e precisamente il procedimento in Corte di Giustizia di II grado E. Romagna r.g.a.
1355/22.
Ne consegue, in via pregiudiziale, la non definitivita' dell'atto presupposto e la non iscrivibilita' a ruolo in violazione art. 25. co. 2 d.lgs 46/99.
Nel merito il contribuente evidenzia come l'atto impugnato risulta affetto da tre
“macroscopici vizi valutativi e di diritto” espressamente dettagliati.
Si è costituito l' chiedendo la conferma dell'avviso di addebito impugnato, CP_1 affermando l'interruzione della prescrizione da parte del verbale ispettivo e comunque degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate;
nel merito evidenzia come la sentenza della
CTP di Reggio Emilia, seppur appellata, abbia risolto in radice, rigettandole, le eccezioni sostanziali svolte nel ricorso.
All'udienza odierna il Giudice, previa discussione orale, ha deciso la causa con lettura della sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato quanto all'AN.
Pacifica l'illegittimità dell'emissione dell'AVA qui impugnato a fronte della pendenza del giudizio Tributario, la Cassazione ha da tempo risolto la questione stabilendo che: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”.
Nel merito, dunque.
La sentenza 99/2022 acquisita in atti (doc.4 prodotto dal ricorrente su ordine del giudice con nota del 18/10/2024), della Commissione Tributaria Provinciale, nel merito delle specifiche questioni poste anche nel presente ricorso ha statuito la assoluta carenza di prova delle allegazioni del contribuente, e la solidità degli accertamenti ispettivi che vengono specificamente analizzati a fatti propri.
Pag. 2 di 4 Nel rimandare integralmente alle motivazioni adottate dalla CTP di Reggio Emilia, preme ribadire da un lato che la sentenza di primo grado non è stata riformata in quanto successivamente il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (cfr. docc.5A e 5B acquisiti in atti su ordine di questo Tribunale); e dall'altro che 'INPS ha prodotto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, a sua volta basato su una complessa e attenta indagine degli agenti accertatori in ordine ai ricavi ed agli investimenti dei soci nelle attività oggetto di giudizio.
Non solo la sentenza sopra citata appare esaustiva e convincente, ma si deve ulteriormente notare come nessuna diversa allegazione è stata portata nel presente giudizio, né sono state dedotte o richieste prove atte ad accertare la veridicità dei ricavi dichiarati in contabilità.
Ne consegue un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da rendere pienamente valida la pretesa di . CP_1
Da ultimo, tale quadro è stato corroborato dall'assunzione quale teste di uno degli agenti accertatori, che ha fornito altri particolari utili per confermare gli elementi abbondantemente dedotti dall' . CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa appare del tutto tardiva in quanto non formulata nel ricorso introduttivo (dove sono sollevate solo l'inammissibilità dell'avviso per essere pendente la lite fiscale;
e le eccezioni di merito), e pertanto inammissibile.
Nemmeno ha alcun peso in relazione al credito la definizione agevolata della lite CP_1 avvenuta in sede tributaria(L. 197/2022), definizione avvenuta a prescrizione già pacificamente interrotta dalla pendenza del presente contenzioso.
L'avviso di Addebito va dunque confermato e le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. R igetta il ricorso ed accerta la fondatezza dell'avviso d'addebito oggetto di opposizione;
Pag. 3 di 4 2. C ondanna parte ricorrente a rifondere ad le spese del presente giudizio, quantificate in CP_1
€ 4500 per compensi, oltre accessori di legge.
Reggio Emilia, 17/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 11/ 2023 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] nell'Emilia Parte_1 C.F._1
l'1.05.77 et ivi residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. Elisa
Buso e dall'Avv. Vincenzo Simone Depasquale
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in P.IVA_1
Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti propone opposizione all'avviso Parte_1 di addebito formato il 24 novembre 2022 n. 395 2022 00016902 11 000 al CF
, matricola 1550109010 emesso da INPS Reggio Nell'Emilia e C.F._1 notificato a mezzo PEC per il pagamento di complessivi Euro 20.494,94 di cui 12.126,20 cod. 8257 – Artig. accertamento unificato contributo I.V.S. sul reddito eccedente il minimale.
Tale provvedimento veniva predisposto sulla base dell'avviso di accertamento n.
THS01BC01110/19 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. Reggio Emilia a seguito di un controllo svolto per il 2016 sulla ditta individuale “Luca Longagnani Spazio” - P.I. di e a contestazione di un maggior reddito pari ad € P.IVA_2 Parte_1
113.042,14 (doc. 2).
Eccepisce il ricorrente che avverso tale provvedimento impositivo risulta pendente al momento dell'incardinazione del presente contenzioso un giudizio tributario in fase di appello e precisamente il procedimento in Corte di Giustizia di II grado E. Romagna r.g.a.
1355/22.
Ne consegue, in via pregiudiziale, la non definitivita' dell'atto presupposto e la non iscrivibilita' a ruolo in violazione art. 25. co. 2 d.lgs 46/99.
Nel merito il contribuente evidenzia come l'atto impugnato risulta affetto da tre
“macroscopici vizi valutativi e di diritto” espressamente dettagliati.
Si è costituito l' chiedendo la conferma dell'avviso di addebito impugnato, CP_1 affermando l'interruzione della prescrizione da parte del verbale ispettivo e comunque degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate;
nel merito evidenzia come la sentenza della
CTP di Reggio Emilia, seppur appellata, abbia risolto in radice, rigettandole, le eccezioni sostanziali svolte nel ricorso.
All'udienza odierna il Giudice, previa discussione orale, ha deciso la causa con lettura della sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato quanto all'AN.
Pacifica l'illegittimità dell'emissione dell'AVA qui impugnato a fronte della pendenza del giudizio Tributario, la Cassazione ha da tempo risolto la questione stabilendo che: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”.
Nel merito, dunque.
La sentenza 99/2022 acquisita in atti (doc.4 prodotto dal ricorrente su ordine del giudice con nota del 18/10/2024), della Commissione Tributaria Provinciale, nel merito delle specifiche questioni poste anche nel presente ricorso ha statuito la assoluta carenza di prova delle allegazioni del contribuente, e la solidità degli accertamenti ispettivi che vengono specificamente analizzati a fatti propri.
Pag. 2 di 4 Nel rimandare integralmente alle motivazioni adottate dalla CTP di Reggio Emilia, preme ribadire da un lato che la sentenza di primo grado non è stata riformata in quanto successivamente il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (cfr. docc.5A e 5B acquisiti in atti su ordine di questo Tribunale); e dall'altro che 'INPS ha prodotto l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, a sua volta basato su una complessa e attenta indagine degli agenti accertatori in ordine ai ricavi ed agli investimenti dei soci nelle attività oggetto di giudizio.
Non solo la sentenza sopra citata appare esaustiva e convincente, ma si deve ulteriormente notare come nessuna diversa allegazione è stata portata nel presente giudizio, né sono state dedotte o richieste prove atte ad accertare la veridicità dei ricavi dichiarati in contabilità.
Ne consegue un quadro indiziario grave, preciso e concordante, tale da rendere pienamente valida la pretesa di . CP_1
Da ultimo, tale quadro è stato corroborato dall'assunzione quale teste di uno degli agenti accertatori, che ha fornito altri particolari utili per confermare gli elementi abbondantemente dedotti dall' . CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa appare del tutto tardiva in quanto non formulata nel ricorso introduttivo (dove sono sollevate solo l'inammissibilità dell'avviso per essere pendente la lite fiscale;
e le eccezioni di merito), e pertanto inammissibile.
Nemmeno ha alcun peso in relazione al credito la definizione agevolata della lite CP_1 avvenuta in sede tributaria(L. 197/2022), definizione avvenuta a prescrizione già pacificamente interrotta dalla pendenza del presente contenzioso.
L'avviso di Addebito va dunque confermato e le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. R igetta il ricorso ed accerta la fondatezza dell'avviso d'addebito oggetto di opposizione;
Pag. 3 di 4 2. C ondanna parte ricorrente a rifondere ad le spese del presente giudizio, quantificate in CP_1
€ 4500 per compensi, oltre accessori di legge.
Reggio Emilia, 17/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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