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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 194/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Parte_1
IN GN , con sede in Villafalletto codice fiscale Parte_2 P.IVA_1 rappresentata domiciliata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Fissore per procura in atti
RICORRENTE contro
, con sede in Roma in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Atanasio Maurizio
GRECO dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata in data del
22.3.2024 per atto a ministero del notaio ed elettivamente domiciliato in Cuneo – Per_1
Via Santorre di Santarosa n. 15 presso l'ULD di Cuneo
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino- Ispettorato di Area Metropolitana di Torino-
Aosta (cod. fisc. , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21;
CONVENUTI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
pagina 1 di 9 ricorreva al Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del lavoro chiedendo Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'annullamento e/o l'inefficacia e/o invalidità parziale:
1) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023003530/DDL nella parte in cui ha intimato alla il pagamento della somma di €. 277.209,01 a titolo di CP_1 Parte_1 somme aggiuntive (sanzioni e interessi moratori) relativamente al presunto omesso versamento del TFR al Fondo di Tesoreria pari ad €. 1.031.697,61;
2) della diffida ad adempiere con cui aderendo in toto al verbale di accertamento CP_1 suddetto, ha intimato alla il pagamento dell'ulteriore somma di €. 277.209,01 a Parte_1
titolo di sanzioni e interessi (nello specifico €. 270.014,37 a titolo di sanzioni ed €. 7.194,64 a titolo di interessi di mora)
Con conseguente condanna di a corrispondere a €. 277.209,01, ovvero, in CP_1 Parte_1
subordine, il minor importo di €. 270.014,37 versato a titolo di sanzioni, ovvero il minore importo ritenuto congruo dal giudice;
in via di estremo subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni nella misura ritenuta congrua oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituivano sia
Ispettorato del lavoro (eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione del verbale ispettivo, in quanto il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'art. 33 della L. n. 183/2010 non costituisce in senso tecnico atto che commina sanzioni amministrative, ma svolge la diversa funzione di acclarare la commissione di illeciti amministrativi;
pertanto il destinatario del verbale unico ha facoltà di decidere se avvalersi delle forme di estinzione agevolata del procedimento nella fase pre-contenziosa, attivare le forme di tutela di tipo amministrativo sopra indicate ovvero attendere l'esito del procedimento sanzionatorio;
la posizione soggettiva del privato viene quindi incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui, è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. n.
150/2011.)
Sia insistendo per la reiezione del ricorso per essere la comminata sanzione civile CP_1
legittimamente comminata in relazione al commesso illecito.
Senza alcuna attività istruttoria la causa era decisa. pagina 2 di 9 Il ricorso va dichiarato inammissibile quanto a Ispettorato del lavoro come correttamente eccepito dal convenuto, con argomentazioni condivisibili e respinto quanto a per le CP_1
ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha ampiamente illustrato che alla data di entrata in vigore della citata Legge n.
296/2006 esistevano tre società:
- avente codice fiscale senza dipendenti;
Parte_3 P.IVA_3
- avente codice fiscale senza dipendenti;
Parte_3 P.IVA_4
- la avente codice fiscale con meno di 50 Controparte_2 P.IVA_5
dipendenti;
e che tale situazione rimaneva immutata sino al 24 luglio 2012 allorquando veniva deliberata una fusione per incorporazione unitaria ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. in forza della quale la veniva incorporata nella e quest'ultima Controparte_2 Parte_3 veniva incorporata per fusione nella successivamente, con atto di Parte_3 fusione in data 24 novembre 2012 la società incorporante variava la Parte_3 propria ragione sociale in con atto del 14 dicembre 2012 la Controparte_2 veniva trasformata in società per azioni e veniva variata la Controparte_2 ragione sociale in in data 20 dicembre 2012 è stata eseguita l'ultima iscrizione Parte_1 prevista dall'art. 2504 c.c.; pertanto la fusione societaria aveva effetto dalla data del 20 dicembre 2012; con comunicazione del 5 gennaio 2013 la informava l' e la Parte_1 CP_1
dell'avvenuta fusione per incorporazione tra la società Controparte_3
e la con partita Iva e codice fiscale Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1 chiedendo di procedere all'apertura della posizione per la predetta azienda all'interno CP_1
della predetta domanda di apertura, la trasmetteva all tutte le informazioni Parte_1 CP_1 relative all'azienda, ivi compreso il numero dei dipendenti, pari a 85, trasmettendo altresì una specifica nota per “sottolineare” che la iscrizione era relativa a società costituita per effetto di fusione per incorporazione;
con nota in data 14 gennaio 2013 l' comunicava alla CP_1 Pt_1
l'avvenuta iscrizione di quest'ultima, l'attribuzione del relativo numero di matricola e
[...] di tutti i relativi codici, compreso il codice di autorizzazione utile per il versamento corretto dei contributi.
Lamenta il ricorrente che nonostante avesse ricevuto tutte le informazioni relative al CP_1 numero dei dipendenti della non aveva mai informato la società dell'obbligo di Parte_1 pagina 3 di 9 versare il TFR al Fondo Tesoreria né aveva trasmesso il codice “1R” necessario per CP_1 eseguire i versamenti al Fondo stesso;
nemmeno nel corso ed a seguito di due ispezioni
(10.4.2013 e 10.4.2014 ) da parte della Direzione Territoriale del lavoro di Cuneo sulla verifica della regolarità delle posizioni lavorative e contributive dei dipendenti venivano rilevate irregolarità nel versamento del TFR, né veniva segnalato a l' obbligo di versare il Parte_1
TFR dei dipendenti al Fondo di Tesoreria tant'è che il DURC era sempre stato ricevuto. CP_1
Solo a seguito dell'accertamento indicato in ricorso veniva rilevato l'obbligo del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria CP_1
Era quindi evidente che versava in omissione incolpevole poiché, alla data di Parte_1 entrata in vigore dell'obbligo, aveva meno di 50 addetti e solo in seguito il numero di dipendenti era aumentato, senza che avesse adeguatamente informato la società CP_1
dell'obbligo in esame.
Sottolineava la ricorrente di aver prontamente versato al Fondo di Tesoreria l'importo CP_1 richiesto a titolo di TFR, pur rilevando la scarsa chiarezza della norma impositiva, sicchè la sussistenza dell'obbligo di legge in capo alla era da ritenersi quantomeno Parte_1 controversa e comunque meritevole di importanti approfondimenti, soprattutto alla luce delle riferite vicende societarie, richiamando sul punto la circolare esplicativa dell' n. 70 del 3 CP_1
aprile 2007 che citava due esempi chiarificatori in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo: il primo, in cui il passaggio di personale si verifichi da un'azienda non obbligata (con meno di 50 dipendenti) ad un'azienda obbligata, prevedendo in tal caso l'obbligo per l'azienda di versare il contributo anche per i nuovi dipendenti;
il secondo esempio prevede il caso in cui il passaggio di personale si verifichi da un'azienda obbligata (con più di 50 dipendenti) ad un'azienda non obbligata (meno di 50 dipendenti), prevedendo in tal caso l'obbligo per quest'ultima di versare il contributo limitatamente ai dipendenti della prima azienda, ossia quella che era già tenuta al versamento prima dell'incorporazione.
Lamentava peraltro come ingiusta l'intimazione di pagamento di ulteriori €. 277.209,01 a titolo di sanzioni ed interessi di mora, contrastante con la buona fede di tanto più Parte_1 certa quanto più si considera la condotta dell' che mai si era attivata dal 2012 per il CP_1
versamento del TFR al Fondo ed anzi, con tale comportamento, aveva indotto la Parte_1
a ritenere di non avere alcun obbligo di versamento del TFR presso il Fondo della Tesoreria, pagina 4 di 9 con evidente applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., per essere l' quale CP_1 creditore, con il proprio comportamento negligente e colposo, unico responsabile del mancato versamento del TFR al Fondo, difettando quindi nella condotta della società qualsivoglia profilo di dolo e colpa che soli possono fondare l'irrogazione di sanzione.
Orbene, tanto premesso, giova ricordare i riferimenti normativi e quindi la legge n. 296/2006 istitutiva del “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile”, che all'art 1 comma 755 ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” ed al successivo comma 756 ha previsto che non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Nel caso in esame pare indubbio che la sia soggetta a tale obbligo di legge dal Parte_1 momento in cui a far data dal 2012 il numero dei dipendenti occupati ha superato le 50 unità, come da nota informativa inviata dalla società a e come ammesso dalla ricorrente in CP_1
giudizio.
Trattandosi di dato oggettivo e pacifico, in questa sede appare superfluo appurare se e come, attraverso le fusioni per incorporazioni riferite, si sia giunti a superare il tetto dei 50 dipendenti.
Tale obbligo pacificamente non è stato adempiuto nel momento in cui si è verificato, come detto , il superamento del n. di 50 dipendenti.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente e come sopra riassunte per motivare e quindi giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo in questione, al fine di ottenere l'”esenzione” dalla sanzione comminata sono invece irrilevanti ed ininfluenti per le ragioni che si espongono.
Ed invero, in tema di illecito amministrativo, cui fa seguito la applicazione di una sanzione amministrativa, vige nel nostro ordinamento ( cfr art 3 L. 689/91) una presunzione semplice di colpa in capo a colui che ha commesso il fatto tipizzato come illecito amministrativo, sicchè grava sul soggetto in questione l'onere di provare di aver agito senza colpa;
merita sul punto ricordare come si è espressa al riguardo la Corte di Cassazione:
Corte di Cassazione, Sez. II , sentenza 27.2.2008 n. 5198: “Il principio posto dalla L. 689/81, art 3, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa va inteso nel senso della sufficienza dei suddetti pagina 5 di 9 estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando quindi
a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. Ne consegue che costituisce onere di colui che abbia commesso la violazione dedurre e dimostrare di avere agito senza colpa”.
In termini, più recentemente, Cassazione sez II ordinanza 24386/2023 nonché Cassazione, sez. II ord. 33839 del 2024: “In tema di sanzioni doganali, la colpa, anche solo per mera negligenza e comunque presunta, è sufficiente per l'ascrizione soggettiva dell'illecito tributario all'autore, che, per esimersi da responsabilità, ha l'onere di dimostrare il proprio difetto assoluto di colpa in ragione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari - previe, se del caso, opportune verifiche (pure sostanziali), ancorché nei limiti della ragionevolezza - per evitare di commettere (o comunque di incorrere nel) l'illecito”
In tale scenario giurisprudenziale si colloca il tema della rilevanza della esimente della buona fede, intesa dalla giurisprudenza come causa di esclusione della responsabilità: la buona fede esclude la punibilità perché viene meno l'elemento soggettivo della colpa: se l'errore sulla liceità del fatto non è evitabile con la diligenza media dell'homo eiusdem condicionis et professionis , l'errore stesso è scusabile perché incolpevole.
E' però necessario che ricorrano talune condizioni, individuate dalla giurisprudenza: in primo luogo l'errore avente ad oggetto la norma amministrativa punitiva è inevitabile quando indotto da elementi positivi esterni all'autore della violazione e provenienti da soggetti qualificati idonei a determinare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta, quindi a indurlo in errore incolpevole circa la liceità del suo operato, non essendo quindi l'errore ovviabile con l'ordinaria diligenza.
Occorre poi che i comportamenti “esterni” siano positivi, perché una prassi di mera tolleranza da parte della PA non può essere invocata come esimente ( cfr Cass sez. L, n, 14168/2002, e n.11253/2004: ” Quanto alla prassi, è appena il caso di rilevare che "con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocati come esimente, ne' sotto il profilo del difetto di coscienza
e volontarietà dell'azione ( art 3 L 689/81) il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell'agente, nè sotto il profilo dell'errore incolpevole (secondo comma del citato art.
3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell'errore medesimo" ; “ In tema di illecito amministrativo, la buona fede dell'autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione pagina 6 di 9 della responsabilità amministrativa solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, restando escluso che la mera tolleranza della p.a. costituisca un fatto idoneo a radicare la buona fede dell'agente (Nella specie, concernente le modalità di annotazione delle giornate di caccia sul tesserino venatorio, ai sensi della legge Regione Lombardia, n.
26 del 1993, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la mancata rilevazione dell'irregolare annotazione in occasione di un isolato e pregresso controllo fosse idonea a radicare la buona fede).- Cass sez I n.14107/2003 ed ancora, Cassazione sez. 2 ord., n.20219/2018
e nel medesimo senso, più recentemente Cassazione sez II sentenza 24299/2023: “In tema di sanzioni amministrative, l'amministrato, che abbia agito con la consapevolezza di aver integrato la fattispecie vietata, non può invocare un affidamento incolpevole, fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta, poiché l'errore sull'illiceità del fatto, ravvisabile in atti o circostanze tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, non può rinvenirsi nella supposta tolleranza dell'Autorità, essendo irrilevante la convinzione di poter rimanere impuniti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante che la non avesse mai sanzionato, in precedenza, il superamento dei limiti di CP_4 scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore gestito dalla ricorrente).
Inoltre, quando l'operatore è professionale, è richiesto un livello più elevato di diligenza, incombendo sul predetto il dovere di informarsi sulle leggi e norme sanzionatorie del settore
( cfr Cass n 23621/2006: “Il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione degli articoli 15 e 52 del d.lgs n. 22 del 1977. Deve escludersi l'ignoranza inevitabile di tale precetto nei sensi di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 364 del 1988 (applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981), atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare
l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge pagina 7 di 9 (come è senz'altro la produzione di determinate categorie di rifiuti), gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini.”; ed ancora Cass. ord. n. 6707/2011 :“ In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”.
Si ritiene che nel caso in esame la società non abbia dato prova della sua asserita buona fede, declinata secondo gli insegnamenti giurisprudenziali come sopra sintetizzati;
non vi è poi prova della realizzazione da parte della autorità - nel caso di atti o di circostanze tali da CP_1 ingenerare una certa convinzione sul significato della norma – art 1 c.755 ddella L 296/2006-, tale non potendo essere qualificato il rilascio del DURC, che presuppone la regolarità contributiva, mentre altro
è l'accantonamento del tfr e le modalità dello stesso;
non vi è prova di una supposta tolleranza dell' rispetto alla condotta di e che comunque, secondo quanto detto, non rileverebbe in CP_1 Parte_1
ogni caso, essendo necessari comportamenti positivi della PA
Per di più è qualificabile senza ombra di dubbio soggetto qualificato, cui è quindi Parte_1 richiesto un livello più elevato di diligenza, incombendo sul predetto il dovere di informarsi sulle leggi e norme sanzionatorie del settore, avvalendosi anche di consulenti specializzati.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 147/22 secondo il valore della domanda e computando 3 fasi nei valori minimi. Al riguardo si da atto che per evidente errore di scrittura è stato liquidato in favore di Par
un importo di euro 4.000,00 anziché di euro 3.200,00 come invece liquidato per non CP_1 pagina 8 di 9 apparendo giustificabile un importo diverso tra i due convenuti, a fronte di un unico e medesimo valore della lite dato dall'importo della sanzione impugnata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Ispettorato del Lavoro di Torino
- Respinge il ricorso di nei confronti di Parte_1 CP_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali sia di , liquidate in Parte_1 CP_1
euro 3.200 oltre accessori di legge, sia di , liquidate in euro 4.000,00 (rectius 3.200,00) oltre Pt_4 accessori di legge
- Motivazione in gg 60
Così deciso in Cuneo, 19.2.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia
Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 194/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Parte_1
IN GN , con sede in Villafalletto codice fiscale Parte_2 P.IVA_1 rappresentata domiciliata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Fissore per procura in atti
RICORRENTE contro
, con sede in Roma in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Atanasio Maurizio
GRECO dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata in data del
22.3.2024 per atto a ministero del notaio ed elettivamente domiciliato in Cuneo – Per_1
Via Santorre di Santarosa n. 15 presso l'ULD di Cuneo
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino- Ispettorato di Area Metropolitana di Torino-
Aosta (cod. fisc. , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21;
CONVENUTI
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
pagina 1 di 9 ricorreva al Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del lavoro chiedendo Parte_1 venisse accertato e dichiarato l'annullamento e/o l'inefficacia e/o invalidità parziale:
1) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023003530/DDL nella parte in cui ha intimato alla il pagamento della somma di €. 277.209,01 a titolo di CP_1 Parte_1 somme aggiuntive (sanzioni e interessi moratori) relativamente al presunto omesso versamento del TFR al Fondo di Tesoreria pari ad €. 1.031.697,61;
2) della diffida ad adempiere con cui aderendo in toto al verbale di accertamento CP_1 suddetto, ha intimato alla il pagamento dell'ulteriore somma di €. 277.209,01 a Parte_1
titolo di sanzioni e interessi (nello specifico €. 270.014,37 a titolo di sanzioni ed €. 7.194,64 a titolo di interessi di mora)
Con conseguente condanna di a corrispondere a €. 277.209,01, ovvero, in CP_1 Parte_1
subordine, il minor importo di €. 270.014,37 versato a titolo di sanzioni, ovvero il minore importo ritenuto congruo dal giudice;
in via di estremo subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni nella misura ritenuta congrua oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituivano sia
Ispettorato del lavoro (eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla impugnazione del verbale ispettivo, in quanto il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'art. 33 della L. n. 183/2010 non costituisce in senso tecnico atto che commina sanzioni amministrative, ma svolge la diversa funzione di acclarare la commissione di illeciti amministrativi;
pertanto il destinatario del verbale unico ha facoltà di decidere se avvalersi delle forme di estinzione agevolata del procedimento nella fase pre-contenziosa, attivare le forme di tutela di tipo amministrativo sopra indicate ovvero attendere l'esito del procedimento sanzionatorio;
la posizione soggettiva del privato viene quindi incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui, è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.Lgs. n.
150/2011.)
Sia insistendo per la reiezione del ricorso per essere la comminata sanzione civile CP_1
legittimamente comminata in relazione al commesso illecito.
Senza alcuna attività istruttoria la causa era decisa. pagina 2 di 9 Il ricorso va dichiarato inammissibile quanto a Ispettorato del lavoro come correttamente eccepito dal convenuto, con argomentazioni condivisibili e respinto quanto a per le CP_1
ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente ha ampiamente illustrato che alla data di entrata in vigore della citata Legge n.
296/2006 esistevano tre società:
- avente codice fiscale senza dipendenti;
Parte_3 P.IVA_3
- avente codice fiscale senza dipendenti;
Parte_3 P.IVA_4
- la avente codice fiscale con meno di 50 Controparte_2 P.IVA_5
dipendenti;
e che tale situazione rimaneva immutata sino al 24 luglio 2012 allorquando veniva deliberata una fusione per incorporazione unitaria ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. in forza della quale la veniva incorporata nella e quest'ultima Controparte_2 Parte_3 veniva incorporata per fusione nella successivamente, con atto di Parte_3 fusione in data 24 novembre 2012 la società incorporante variava la Parte_3 propria ragione sociale in con atto del 14 dicembre 2012 la Controparte_2 veniva trasformata in società per azioni e veniva variata la Controparte_2 ragione sociale in in data 20 dicembre 2012 è stata eseguita l'ultima iscrizione Parte_1 prevista dall'art. 2504 c.c.; pertanto la fusione societaria aveva effetto dalla data del 20 dicembre 2012; con comunicazione del 5 gennaio 2013 la informava l' e la Parte_1 CP_1
dell'avvenuta fusione per incorporazione tra la società Controparte_3
e la con partita Iva e codice fiscale Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1 chiedendo di procedere all'apertura della posizione per la predetta azienda all'interno CP_1
della predetta domanda di apertura, la trasmetteva all tutte le informazioni Parte_1 CP_1 relative all'azienda, ivi compreso il numero dei dipendenti, pari a 85, trasmettendo altresì una specifica nota per “sottolineare” che la iscrizione era relativa a società costituita per effetto di fusione per incorporazione;
con nota in data 14 gennaio 2013 l' comunicava alla CP_1 Pt_1
l'avvenuta iscrizione di quest'ultima, l'attribuzione del relativo numero di matricola e
[...] di tutti i relativi codici, compreso il codice di autorizzazione utile per il versamento corretto dei contributi.
Lamenta il ricorrente che nonostante avesse ricevuto tutte le informazioni relative al CP_1 numero dei dipendenti della non aveva mai informato la società dell'obbligo di Parte_1 pagina 3 di 9 versare il TFR al Fondo Tesoreria né aveva trasmesso il codice “1R” necessario per CP_1 eseguire i versamenti al Fondo stesso;
nemmeno nel corso ed a seguito di due ispezioni
(10.4.2013 e 10.4.2014 ) da parte della Direzione Territoriale del lavoro di Cuneo sulla verifica della regolarità delle posizioni lavorative e contributive dei dipendenti venivano rilevate irregolarità nel versamento del TFR, né veniva segnalato a l' obbligo di versare il Parte_1
TFR dei dipendenti al Fondo di Tesoreria tant'è che il DURC era sempre stato ricevuto. CP_1
Solo a seguito dell'accertamento indicato in ricorso veniva rilevato l'obbligo del versamento del TFR al Fondo di Tesoreria CP_1
Era quindi evidente che versava in omissione incolpevole poiché, alla data di Parte_1 entrata in vigore dell'obbligo, aveva meno di 50 addetti e solo in seguito il numero di dipendenti era aumentato, senza che avesse adeguatamente informato la società CP_1
dell'obbligo in esame.
Sottolineava la ricorrente di aver prontamente versato al Fondo di Tesoreria l'importo CP_1 richiesto a titolo di TFR, pur rilevando la scarsa chiarezza della norma impositiva, sicchè la sussistenza dell'obbligo di legge in capo alla era da ritenersi quantomeno Parte_1 controversa e comunque meritevole di importanti approfondimenti, soprattutto alla luce delle riferite vicende societarie, richiamando sul punto la circolare esplicativa dell' n. 70 del 3 CP_1
aprile 2007 che citava due esempi chiarificatori in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di versamento del TFR al Fondo: il primo, in cui il passaggio di personale si verifichi da un'azienda non obbligata (con meno di 50 dipendenti) ad un'azienda obbligata, prevedendo in tal caso l'obbligo per l'azienda di versare il contributo anche per i nuovi dipendenti;
il secondo esempio prevede il caso in cui il passaggio di personale si verifichi da un'azienda obbligata (con più di 50 dipendenti) ad un'azienda non obbligata (meno di 50 dipendenti), prevedendo in tal caso l'obbligo per quest'ultima di versare il contributo limitatamente ai dipendenti della prima azienda, ossia quella che era già tenuta al versamento prima dell'incorporazione.
Lamentava peraltro come ingiusta l'intimazione di pagamento di ulteriori €. 277.209,01 a titolo di sanzioni ed interessi di mora, contrastante con la buona fede di tanto più Parte_1 certa quanto più si considera la condotta dell' che mai si era attivata dal 2012 per il CP_1
versamento del TFR al Fondo ed anzi, con tale comportamento, aveva indotto la Parte_1
a ritenere di non avere alcun obbligo di versamento del TFR presso il Fondo della Tesoreria, pagina 4 di 9 con evidente applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., per essere l' quale CP_1 creditore, con il proprio comportamento negligente e colposo, unico responsabile del mancato versamento del TFR al Fondo, difettando quindi nella condotta della società qualsivoglia profilo di dolo e colpa che soli possono fondare l'irrogazione di sanzione.
Orbene, tanto premesso, giova ricordare i riferimenti normativi e quindi la legge n. 296/2006 istitutiva del “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile”, che all'art 1 comma 755 ha istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” ed al successivo comma 756 ha previsto che non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Nel caso in esame pare indubbio che la sia soggetta a tale obbligo di legge dal Parte_1 momento in cui a far data dal 2012 il numero dei dipendenti occupati ha superato le 50 unità, come da nota informativa inviata dalla società a e come ammesso dalla ricorrente in CP_1
giudizio.
Trattandosi di dato oggettivo e pacifico, in questa sede appare superfluo appurare se e come, attraverso le fusioni per incorporazioni riferite, si sia giunti a superare il tetto dei 50 dipendenti.
Tale obbligo pacificamente non è stato adempiuto nel momento in cui si è verificato, come detto , il superamento del n. di 50 dipendenti.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente e come sopra riassunte per motivare e quindi giustificare il mancato assolvimento dell'obbligo in questione, al fine di ottenere l'”esenzione” dalla sanzione comminata sono invece irrilevanti ed ininfluenti per le ragioni che si espongono.
Ed invero, in tema di illecito amministrativo, cui fa seguito la applicazione di una sanzione amministrativa, vige nel nostro ordinamento ( cfr art 3 L. 689/91) una presunzione semplice di colpa in capo a colui che ha commesso il fatto tipizzato come illecito amministrativo, sicchè grava sul soggetto in questione l'onere di provare di aver agito senza colpa;
merita sul punto ricordare come si è espressa al riguardo la Corte di Cassazione:
Corte di Cassazione, Sez. II , sentenza 27.2.2008 n. 5198: “Il principio posto dalla L. 689/81, art 3, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa va inteso nel senso della sufficienza dei suddetti pagina 5 di 9 estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando quindi
a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. Ne consegue che costituisce onere di colui che abbia commesso la violazione dedurre e dimostrare di avere agito senza colpa”.
In termini, più recentemente, Cassazione sez II ordinanza 24386/2023 nonché Cassazione, sez. II ord. 33839 del 2024: “In tema di sanzioni doganali, la colpa, anche solo per mera negligenza e comunque presunta, è sufficiente per l'ascrizione soggettiva dell'illecito tributario all'autore, che, per esimersi da responsabilità, ha l'onere di dimostrare il proprio difetto assoluto di colpa in ragione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari - previe, se del caso, opportune verifiche (pure sostanziali), ancorché nei limiti della ragionevolezza - per evitare di commettere (o comunque di incorrere nel) l'illecito”
In tale scenario giurisprudenziale si colloca il tema della rilevanza della esimente della buona fede, intesa dalla giurisprudenza come causa di esclusione della responsabilità: la buona fede esclude la punibilità perché viene meno l'elemento soggettivo della colpa: se l'errore sulla liceità del fatto non è evitabile con la diligenza media dell'homo eiusdem condicionis et professionis , l'errore stesso è scusabile perché incolpevole.
E' però necessario che ricorrano talune condizioni, individuate dalla giurisprudenza: in primo luogo l'errore avente ad oggetto la norma amministrativa punitiva è inevitabile quando indotto da elementi positivi esterni all'autore della violazione e provenienti da soggetti qualificati idonei a determinare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta, quindi a indurlo in errore incolpevole circa la liceità del suo operato, non essendo quindi l'errore ovviabile con l'ordinaria diligenza.
Occorre poi che i comportamenti “esterni” siano positivi, perché una prassi di mera tolleranza da parte della PA non può essere invocata come esimente ( cfr Cass sez. L, n, 14168/2002, e n.11253/2004: ” Quanto alla prassi, è appena il caso di rilevare che "con riguardo ad infrazione amministrativa, un comportamento od una prassi di mera tolleranza da parte della pubblica amministrazione non possono essere invocati come esimente, ne' sotto il profilo del difetto di coscienza
e volontarietà dell'azione ( art 3 L 689/81) il quale ricorre solo in presenza di azioni non dominabili dalla sfera psichica dell'agente, nè sotto il profilo dell'errore incolpevole (secondo comma del citato art.
3), mancando i requisiti della scusabilità ed inevitabilità dell'errore medesimo" ; “ In tema di illecito amministrativo, la buona fede dell'autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione pagina 6 di 9 della responsabilità amministrativa solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, restando escluso che la mera tolleranza della p.a. costituisca un fatto idoneo a radicare la buona fede dell'agente (Nella specie, concernente le modalità di annotazione delle giornate di caccia sul tesserino venatorio, ai sensi della legge Regione Lombardia, n.
26 del 1993, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la mancata rilevazione dell'irregolare annotazione in occasione di un isolato e pregresso controllo fosse idonea a radicare la buona fede).- Cass sez I n.14107/2003 ed ancora, Cassazione sez. 2 ord., n.20219/2018
e nel medesimo senso, più recentemente Cassazione sez II sentenza 24299/2023: “In tema di sanzioni amministrative, l'amministrato, che abbia agito con la consapevolezza di aver integrato la fattispecie vietata, non può invocare un affidamento incolpevole, fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta, poiché l'errore sull'illiceità del fatto, ravvisabile in atti o circostanze tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, non può rinvenirsi nella supposta tolleranza dell'Autorità, essendo irrilevante la convinzione di poter rimanere impuniti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto irrilevante che la non avesse mai sanzionato, in precedenza, il superamento dei limiti di CP_4 scarico delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore gestito dalla ricorrente).
Inoltre, quando l'operatore è professionale, è richiesto un livello più elevato di diligenza, incombendo sul predetto il dovere di informarsi sulle leggi e norme sanzionatorie del settore
( cfr Cass n 23621/2006: “Il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta
l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione degli articoli 15 e 52 del d.lgs n. 22 del 1977. Deve escludersi l'ignoranza inevitabile di tale precetto nei sensi di cui alla sentenza della
Corte costituzionale n. 364 del 1988 (applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981), atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare
l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge pagina 7 di 9 (come è senz'altro la produzione di determinate categorie di rifiuti), gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini.”; ed ancora Cass. ord. n. 6707/2011 :“ In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all'esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori”.
Si ritiene che nel caso in esame la società non abbia dato prova della sua asserita buona fede, declinata secondo gli insegnamenti giurisprudenziali come sopra sintetizzati;
non vi è poi prova della realizzazione da parte della autorità - nel caso di atti o di circostanze tali da CP_1 ingenerare una certa convinzione sul significato della norma – art 1 c.755 ddella L 296/2006-, tale non potendo essere qualificato il rilascio del DURC, che presuppone la regolarità contributiva, mentre altro
è l'accantonamento del tfr e le modalità dello stesso;
non vi è prova di una supposta tolleranza dell' rispetto alla condotta di e che comunque, secondo quanto detto, non rileverebbe in CP_1 Parte_1
ogni caso, essendo necessari comportamenti positivi della PA
Per di più è qualificabile senza ombra di dubbio soggetto qualificato, cui è quindi Parte_1 richiesto un livello più elevato di diligenza, incombendo sul predetto il dovere di informarsi sulle leggi e norme sanzionatorie del settore, avvalendosi anche di consulenti specializzati.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 147/22 secondo il valore della domanda e computando 3 fasi nei valori minimi. Al riguardo si da atto che per evidente errore di scrittura è stato liquidato in favore di Par
un importo di euro 4.000,00 anziché di euro 3.200,00 come invece liquidato per non CP_1 pagina 8 di 9 apparendo giustificabile un importo diverso tra i due convenuti, a fronte di un unico e medesimo valore della lite dato dall'importo della sanzione impugnata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Ispettorato del Lavoro di Torino
- Respinge il ricorso di nei confronti di Parte_1 CP_1
- Condanna al pagamento delle spese processuali sia di , liquidate in Parte_1 CP_1
euro 3.200 oltre accessori di legge, sia di , liquidate in euro 4.000,00 (rectius 3.200,00) oltre Pt_4 accessori di legge
- Motivazione in gg 60
Così deciso in Cuneo, 19.2.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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