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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/06/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Sezione Famiglia Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. Emma Manzionna Consigliere rel.
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.05.2025 nel procedimento camerale n. 97/2025 R.G., promosso da sig. nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in calce al ricorso dall'Avv. Alessandra Del Buono del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Sinigaglia sito in Foggia alla via Grecia n. 38, nei confronti di , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 per procura alle liti dall'Avv. Tommaso Chiriaco, presso il cui studio in Foggia al Viale Michelangelo
57 elettivamente domiciliata;
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha pronunciato la seguente :
SENTENZA
Con sentenza del 07.11.2023 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, in composizione collegiale, dichiarava di nullità del matrimonio contratto dal sig. nato a [...] Parte_1
l'08.01.1981 e dalla sig.ra , nata a [...] il [...], per “Grave difetto Controparte_1 di discrezione del giudizio da parte della convenuta e da parte dell'attore ( così come richiesto da parte convenuta) circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali da dare ed reciprocamente (Can 1095 n.2 e n.3)” nonchè per “incapacità da parte della convenuta e da parte dell'attore ( così come richiesto da parte convenuta) ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (Can 1095 n 3 C.I.C.) .
La sentenza era resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 21 gennaio 2025. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21.01.2025, premesso che contraeva matrimonio Parte_1 concordatario in data 2.10.2014, con , e che il matrimonio veniva ritualmente trascritto Controparte_1 negli uffici dello Stato civile del Comune di RI, all'Anno 2014- Numero 157- parte II- Serie A;
che il Tribunale ecclesiastico dichiarava la nullità del matrimonio e che il procedimento si era svolto nella garanzia dei diritti difensivi delle parti, tanto premesso ha chiesto a questa Corte, ai sensi degli artt. 796 ss. c.p.c., dichiararsi l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale dell'autorità ecclesiastica nel territorio italiano, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle annotazioni di legge. Ha prodotto la documentazione necessaria.
si è costituita in giudizio e, pur rilevando che il ricorrente non aveva rispettato i Controparte_1 termini e la forma del giudizio ordinario, non si è opposta alla domanda, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto il rigetto del ricorso, stante l'opposizione dell'ex coniuge.
All'udienza camerale del 13.05.2025 la Corte si è riservata di decidere.
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La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge:
▪ non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente sugli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
▪ il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, come incon- futabilmente emerge dagli atti prodotti dal ricorrente;
▪ l'istruttoria si è svolta con l'audizione delle parti , l'assunzione di testimonianze e l'espletamento di c.t.u.;
▪ la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
▪ sicché la domanda può essere accolta;
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, viste le conclusioni del PG,
d i c h i a r a
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza il Tribunale Ecclesiastico Regionale
Pugliese del 07.11.2023 , resa esecutiva con decreto del 21 gennaio 2025 dal Supremo Tribunale della pagina 2 di 3 Segnatura Apostolica, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, celebrato il
2.10.2014, in RI, tra nato a [...] l'[...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto negli uffici dello Stato civile del Comune di
RI, all'Anno 2014- Numero 157- parte II- Serie A;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI di provvedere alle prescritte annotazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia Civile della Corte di Appello,
13.05.2025
Il Presidente (dr. Maria Mitola) Il Consigliere est.
(dr. Emma Manzionna)
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