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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1804/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SAFINA DARIO,
ricorrente contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Sammartano Giovanna;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 18/6/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 8 settembre 2014, annotato nei Registri dello Stato Controparte_1 Civile del Comune di PA al n. 20, parte 2, Serie A dell'anno 2014 e che dalla loro unione
è nata la figlia: (nata a [...] il [...]). Persona_1
Avanzava domanda di separazione giudiziale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di seguito riportate:
1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, con i relativi addebiti alla parte resistente secondo le ragioni riportate in narrativa, ordinandone l'annotazione a margine del relativo atto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di PA;
2. conseguentemente, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e celebrato Parte_1 Controparte_1 secondo il rito concordatario in località PA (TP) in data 8 settembre 2014, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte 2, Serie A dell'anno
2014;
3. stabilire che la dimora coniugale ubicata nel Comune di PA (TP), nella Via
Marengo, n. 58, unitamente ad alcuni mobili, arredi e pertinenze, venga assegnata al Sig.
il quale dovrà provvedere al cambio dell'intestatario delle utenze presenti Controparte_1
nell'abitazione (luce, gas, acqua, etc) che risultano ancora attualmente intestate alla ricorrente assumendo, pertanto, presso di sé l'onere del relativo pagamento;
4. stabilire che la ricorrente Sig,ra venga individuato quale genitore Parte_1 collocatario nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, provvedendo questa ad individuare, nel breve periodo, altro domicilio ove eleggerà la propria residenza abituale per sé e per la figlia minore , la quale vivrà prevalentemente con quest'ultima ed in PE ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
5. stabilire che la ricorrente Sig,ra è autorizzata a prelevare dalla dimora Parte_1 coniugale ubicata nel Comune di PA (TP), nella Via Marengo, n. 58, ove vive stabilmente il Sig. taluni beni, accessori ed elettrodomestici che le sono utili così come Controparte_1 indicati al punto n. 3 del presente ricorso, con espresso avvertimento per il Sig. CP_1 di astenersi dal compiere azioni che mirino alla distrazione, rimozione,
[...]
danneggiamento e/o lesione dei beni sopra indicati e consentendo alla Sig.ra Parte_1 il prelevamento di quanto elencato mediante espressione di manifesto consenso, ovvero mediante accompagnamento dei familiari e/o Forze dell'Ordine, previo appuntamento concordato per l'asportazione dei beni predetti;
6. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo le condizioni come nel presente atto descritte, in particolare stabilendo le condizioni del genitore non collocatario sul diritto di visita, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni della figlia, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, pur tenendo conto di quanto disposto nel piano genitoriale proposto dalla ricorrente accluso alla documentazione allegata al presente ricorso;
7. stabilire che per il mantenimento della figlia minore, in ragione delle menzionate circostanze, il Sig. corrisponderà alla ricorrente un assegno di Controparte_1 mantenimento dell'importo complessivo non inferiore ad € 300,00 mensili,, da versarsi entro
i primi 15 giorni del mese, ferme restando le statuizioni circa la suddivisione al 50% tra entrambi i genitori di tutte le spese straordinarie, mediche e odontoiatriche non coperte dal
S.S.N., nonché quelle relative all'istruzione della figlia e alle attività ad essa complementari, comprese le attività sportive e ricreative che questa eventualmente deciderà di svolgere;
8. ulteriormente stabilire che il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra Controparte_1
la somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, sino Parte_1
a copertura dell'integrale superiore somma da imputarsi a titolo di spesa ulteriore per il danno riscontrato sull'autovettura modello Fiat 500 X Multijet targata GS085RH di proprietà della ricorrente per le motivazioni sopra esposte;
9. altresì autorizzare la Sig.ra a cambiare il proprio indirizzo di residenza e Parte_1
quello della figlia minore, che attualmente risulta ancora presso la casa coniugale sopra indicata, con successiva comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo della nuova residenza/dimora abituale.”.
Si costituiva con atto depositato in data 12.6.2025 che aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione e chiedeva di accogliere le seguenti condizioni: “ 1) affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, con collocazione PE
prevalente presso la residenza materna, e diritto del padre di vedere la figlia, in ragione del provvisorio trasferimento del SI. in Francia, tre giorni al mese, compreso il CP_1
pernottamento, le cui date verranno comunicate alla SI.ra con un preavviso di 10 Pt_1 giorni.
Applicazione del principio dell'alternanza per le festività principali. La piccola PE trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordare con la ricorrente entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
2) il SI. , in ragione dello stato di disoccupazione in cui versa, non per sua colpa, CP_1 corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario, Pt_1
per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, come da Protocollo attualmente in vigore.
3) Nulla è dovuto dal SI. alla SI.ra , per i presunti danni all'autovettura di CP_1 Pt_1 proprietà della stessa, poiché non procurati dal ricorrente!
4) la casa familiare, unitamente agli arredi e corredi, verrà assegnata al SI. , dove CP_1 attualmente vive, considerato anche che la SI.ra ha già prelevato tutti i suoi beni Pt_1
personali.”
*****
All'udienza di prima comparizione veniva disposto un rinvio, per il rispetto dei termini processuali utili al perfezionamento della notifica e alla costituzione del resistente.
All' udienza del 7/5/2025 non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente. Ascoltata la ricorrente dichiarava di richiedere l'assegnazione della casa familiare e di rinunciare alla domanda di addebito.
All'udienza del 18.6.2025, comparso anche il resistente, entrambe le parti rinunciavano alla domanda di divorzio.
Indi la causa veniva avviata a decisione a seguito di discussione orale.
***** Tanto premesso, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni delle parti emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Nessuna statuizione viene, invece, espressa sia in merito all'addebito vista l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente all'udienza del 7/5/2025, sia in merito alla contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio vista la rinuncia della domanda da parte di entrambe le parti all'udienza del 18.6.2025.
*****
Passando ad un ulteriore aspetto del regime personale, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337- ter c.c. (in cui
è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
La Corte di Cassazione ha anche specificato come l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia la regola da seguire anche qualora uno dei genitori sia residente all'estero e sempre a meno che non sussistano circostanze talmente gravi da mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del minore (Cass. 6/03/2019, n. 6535).
Nel caso di specie, nonostante la lontananza del padre che ad oggi risiede all'estero, non sono state riscontrate criticità in ordine al rapporto tra il padre e la figlia tali da derogare al regime di affido condiviso, con domicilio prevalente presso la madre, vista anche l'assiduità con cui avvengono i rapporti telefonici tra il resistente e la figlia, riferita dalla ricorrente all'udienza del 7/5/2025 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7.5.2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “Per quanto mi riguarda lui può sentire la figlia ogni giorno come già accade verso le 18.00 quando finisce di lavorare. Lui chiama anche dopo cena e prima di andare a letto. Quando viene a Trapani viene per qualche giorno e ad agosto viene per 15-
20 giorni. (…) Lui tiene già la bambina nei giorni in cui si trova a Trapani e per me va bene sia durante l'inverno per quei giorni in cui è qua sia nelle due settimane circa estive”.)
Per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita del , considerata la distanza tra la CP_1 figlia e il padre, che si trova all'estero, nonché il reale interesse di quest'ultimo ad esercitare il più possibile il suo diritto di frequentarla e vederla, emerso sia dalle dichiarazioni della stessa ricorrente sia dall'atto di costituzione del resistente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7.5.2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “Per quanto mi riguarda lui può sentire la figlia ogni giorno come già accade verso le 18.00 quando finisce di lavorare.
Lui chiama anche dopo cena e prima di andare a letto. Quando viene a Trapani viene per qualche giorno e ad agosto viene per 15-20 giorni. (…) Lui tiene già la bambina nei giorni in cui si trova a Trapani e per me va bene sia durante l'inverno per quei giorni in cui è qua sia nelle due settimane circa estive”.), occorre prevendere il diritto per il padre di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue eSIenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti:
- tre giorni al mese, compreso il pernottamento, le cui date verranno comunicate alla con un preavviso di 10 giorni. Pt_1
- applicazione del principio dell'alternanza per le festività principali, in caso di permanente disaccordo con le seguenti modalità:
durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, , da concordare con la ricorrente entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
*****
Sul versante economico, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Nel determinare la misura del contributo al mantenimento in favore dei figli è necessario prendere in considerazione, in particolare, le eSIenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Con riguardo, dunque alle posizioni economico-reddituali dei genitori, dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che essi svolgono rispettivamente il lavoro di carpentiere e di commessa (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12/3/2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “Il lavora attualmente in Svizzera come carpentiere CP_1
guadagnando circa € 3.500,00 o € 4.000,00 al mese. Io lavoro come commessa al negozio
Casanova dal 29.11.2023 guadagnando circa € 1.000,00 al mese”). La posizione reddituale della ricorrente appare chiaramente delineata anche grazie alla documentazione allegata (all.
n. 3 contratto di lavoro); al contrario, i redditi del resistente possono ritenersi solo verosimili, poiché allo stato non esattamente determinati, mancando la documentazione ex art. 473 bis.12
c.p.c. e avendo il resistente allegato di essersi trasferito all'estero per cercare lavoro.
Alla luce di tali risultanze, tenuto altresì conto all'età della minore, della prevalente permanenza della stessa presso la madre e della capacità lavorativa attribuibile al resistente
(vista la sua esperienza lavorativa passata emergente dagli atti), va stabilito che CP_1 versi a entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 250,00
[...] Parte_1
mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione Istat.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, così come richiesto in ricorso e tenuto conto dei redditi delle parti.
*****
Quanto, ora, alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente all'udienza del 7/5/2025, occorre premettere che tale assegnazione ha come scopo principale il mantenimento dell'ambiente familiare per i figli, indipendentemente dal fatto che la casa sia di proprietà di uno dei coniugi o sia in affitto.
A tale fine è necessario valutare quale sia il genitore che si prende cura quotidianamente dei figli e aver riguardo alla continuità affettiva e al benessere psicologico dei minori. Pertanto,
l'assegnazione della casa coniugale deve essere effettuata anche in funzione del collocamento dei figli.
Sul punto la Corte di cassazione afferma che “l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è effettuata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'eSIenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.” (cfr. Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 19602 del 11 luglio 2023)
Alla luce di tale orientamento si stabilisce che, nell'esclusivo interesse della minore a conservare l'habitat domestico, la casa familiare, sita in Marengo (PA), venga assegnata ad in quanto genitore collocatario della minore. Parte_1
*****
Va a questo punto esaminata la richiesta di pagamento di 200,00 euro mensili in favore della ricorrente per il danneggiamento dell'auto “Fiat 500”, dedotto in ricorso.
Premesso che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Osservato che deve essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di conSIlio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01). Nel caso in esame la domanda di pagamento della somma mensile di 200,00 euro per il danneggiamento dell'auto “Fiat 500” risulta essere autonoma rispetto al giudizio di separazione, escludendo ogni possibilità di simultaneus processus.
*****
Le spese del giudizio, stante la natura necessaria del giudizio di separazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data a 8 settembre 2014, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di PA, al n. 20, parte 2, Serie A dell'anno 2014;
- affida la figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
PE
- attribuisce al resistente il diritto di incontrare e tenere con sé la figlia Controparte_1
secondo il regime espresso in parte motiva;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- pone a carico del l'obbligo di versare in favore della 250,00 euro entro CP_1 Pt_1
il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , PE con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di conSIlio del 18/7/2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Gaetano Sole Giudice
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1804/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SAFINA DARIO,
ricorrente contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Sammartano Giovanna;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 18/6/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 8 settembre 2014, annotato nei Registri dello Stato Controparte_1 Civile del Comune di PA al n. 20, parte 2, Serie A dell'anno 2014 e che dalla loro unione
è nata la figlia: (nata a [...] il [...]). Persona_1
Avanzava domanda di separazione giudiziale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale alle condizioni di seguito riportate:
1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente, con i relativi addebiti alla parte resistente secondo le ragioni riportate in narrativa, ordinandone l'annotazione a margine del relativo atto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di PA;
2. conseguentemente, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sigg.ri e celebrato Parte_1 Controparte_1 secondo il rito concordatario in località PA (TP) in data 8 settembre 2014, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20, parte 2, Serie A dell'anno
2014;
3. stabilire che la dimora coniugale ubicata nel Comune di PA (TP), nella Via
Marengo, n. 58, unitamente ad alcuni mobili, arredi e pertinenze, venga assegnata al Sig.
il quale dovrà provvedere al cambio dell'intestatario delle utenze presenti Controparte_1
nell'abitazione (luce, gas, acqua, etc) che risultano ancora attualmente intestate alla ricorrente assumendo, pertanto, presso di sé l'onere del relativo pagamento;
4. stabilire che la ricorrente Sig,ra venga individuato quale genitore Parte_1 collocatario nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, provvedendo questa ad individuare, nel breve periodo, altro domicilio ove eleggerà la propria residenza abituale per sé e per la figlia minore , la quale vivrà prevalentemente con quest'ultima ed in PE ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
5. stabilire che la ricorrente Sig,ra è autorizzata a prelevare dalla dimora Parte_1 coniugale ubicata nel Comune di PA (TP), nella Via Marengo, n. 58, ove vive stabilmente il Sig. taluni beni, accessori ed elettrodomestici che le sono utili così come Controparte_1 indicati al punto n. 3 del presente ricorso, con espresso avvertimento per il Sig. CP_1 di astenersi dal compiere azioni che mirino alla distrazione, rimozione,
[...]
danneggiamento e/o lesione dei beni sopra indicati e consentendo alla Sig.ra Parte_1 il prelevamento di quanto elencato mediante espressione di manifesto consenso, ovvero mediante accompagnamento dei familiari e/o Forze dell'Ordine, previo appuntamento concordato per l'asportazione dei beni predetti;
6. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo le condizioni come nel presente atto descritte, in particolare stabilendo le condizioni del genitore non collocatario sul diritto di visita, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni della figlia, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, pur tenendo conto di quanto disposto nel piano genitoriale proposto dalla ricorrente accluso alla documentazione allegata al presente ricorso;
7. stabilire che per il mantenimento della figlia minore, in ragione delle menzionate circostanze, il Sig. corrisponderà alla ricorrente un assegno di Controparte_1 mantenimento dell'importo complessivo non inferiore ad € 300,00 mensili,, da versarsi entro
i primi 15 giorni del mese, ferme restando le statuizioni circa la suddivisione al 50% tra entrambi i genitori di tutte le spese straordinarie, mediche e odontoiatriche non coperte dal
S.S.N., nonché quelle relative all'istruzione della figlia e alle attività ad essa complementari, comprese le attività sportive e ricreative che questa eventualmente deciderà di svolgere;
8. ulteriormente stabilire che il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra Controparte_1
la somma di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, sino Parte_1
a copertura dell'integrale superiore somma da imputarsi a titolo di spesa ulteriore per il danno riscontrato sull'autovettura modello Fiat 500 X Multijet targata GS085RH di proprietà della ricorrente per le motivazioni sopra esposte;
9. altresì autorizzare la Sig.ra a cambiare il proprio indirizzo di residenza e Parte_1
quello della figlia minore, che attualmente risulta ancora presso la casa coniugale sopra indicata, con successiva comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo della nuova residenza/dimora abituale.”.
Si costituiva con atto depositato in data 12.6.2025 che aderiva alla domanda Controparte_1
di separazione e chiedeva di accogliere le seguenti condizioni: “ 1) affidamento condiviso della piccola ad entrambi i genitori, con collocazione PE
prevalente presso la residenza materna, e diritto del padre di vedere la figlia, in ragione del provvisorio trasferimento del SI. in Francia, tre giorni al mese, compreso il CP_1
pernottamento, le cui date verranno comunicate alla SI.ra con un preavviso di 10 Pt_1 giorni.
Applicazione del principio dell'alternanza per le festività principali. La piccola PE trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordare con la ricorrente entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
2) il SI. , in ragione dello stato di disoccupazione in cui versa, non per sua colpa, CP_1 corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario, Pt_1
per il mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, come da Protocollo attualmente in vigore.
3) Nulla è dovuto dal SI. alla SI.ra , per i presunti danni all'autovettura di CP_1 Pt_1 proprietà della stessa, poiché non procurati dal ricorrente!
4) la casa familiare, unitamente agli arredi e corredi, verrà assegnata al SI. , dove CP_1 attualmente vive, considerato anche che la SI.ra ha già prelevato tutti i suoi beni Pt_1
personali.”
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All'udienza di prima comparizione veniva disposto un rinvio, per il rispetto dei termini processuali utili al perfezionamento della notifica e alla costituzione del resistente.
All' udienza del 7/5/2025 non poteva essere esperito il rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente. Ascoltata la ricorrente dichiarava di richiedere l'assegnazione della casa familiare e di rinunciare alla domanda di addebito.
All'udienza del 18.6.2025, comparso anche il resistente, entrambe le parti rinunciavano alla domanda di divorzio.
Indi la causa veniva avviata a decisione a seguito di discussione orale.
***** Tanto premesso, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi va senz'altro accolta giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni delle parti emerge la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Nessuna statuizione viene, invece, espressa sia in merito all'addebito vista l'intervenuta rinuncia da parte della ricorrente all'udienza del 7/5/2025, sia in merito alla contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio vista la rinuncia della domanda da parte di entrambe le parti all'udienza del 18.6.2025.
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Passando ad un ulteriore aspetto del regime personale, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337- ter c.c. (in cui
è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
La Corte di Cassazione ha anche specificato come l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia la regola da seguire anche qualora uno dei genitori sia residente all'estero e sempre a meno che non sussistano circostanze talmente gravi da mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del minore (Cass. 6/03/2019, n. 6535).
Nel caso di specie, nonostante la lontananza del padre che ad oggi risiede all'estero, non sono state riscontrate criticità in ordine al rapporto tra il padre e la figlia tali da derogare al regime di affido condiviso, con domicilio prevalente presso la madre, vista anche l'assiduità con cui avvengono i rapporti telefonici tra il resistente e la figlia, riferita dalla ricorrente all'udienza del 7/5/2025 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7.5.2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “Per quanto mi riguarda lui può sentire la figlia ogni giorno come già accade verso le 18.00 quando finisce di lavorare. Lui chiama anche dopo cena e prima di andare a letto. Quando viene a Trapani viene per qualche giorno e ad agosto viene per 15-
20 giorni. (…) Lui tiene già la bambina nei giorni in cui si trova a Trapani e per me va bene sia durante l'inverno per quei giorni in cui è qua sia nelle due settimane circa estive”.)
Per quanto attiene all'esercizio del diritto di visita del , considerata la distanza tra la CP_1 figlia e il padre, che si trova all'estero, nonché il reale interesse di quest'ultimo ad esercitare il più possibile il suo diritto di frequentarla e vederla, emerso sia dalle dichiarazioni della stessa ricorrente sia dall'atto di costituzione del resistente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7.5.2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “Per quanto mi riguarda lui può sentire la figlia ogni giorno come già accade verso le 18.00 quando finisce di lavorare.
Lui chiama anche dopo cena e prima di andare a letto. Quando viene a Trapani viene per qualche giorno e ad agosto viene per 15-20 giorni. (…) Lui tiene già la bambina nei giorni in cui si trova a Trapani e per me va bene sia durante l'inverno per quei giorni in cui è qua sia nelle due settimane circa estive”.), occorre prevendere il diritto per il padre di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con le sue eSIenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti:
- tre giorni al mese, compreso il pernottamento, le cui date verranno comunicate alla con un preavviso di 10 giorni. Pt_1
- applicazione del principio dell'alternanza per le festività principali, in caso di permanente disaccordo con le seguenti modalità:
durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- nel periodo estivo la minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, , da concordare con la ricorrente entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
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Sul versante economico, occorre premettere che entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze, facendo fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Nel determinare la misura del contributo al mantenimento in favore dei figli è necessario prendere in considerazione, in particolare, le eSIenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Con riguardo, dunque alle posizioni economico-reddituali dei genitori, dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che essi svolgono rispettivamente il lavoro di carpentiere e di commessa (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12/3/2025 dalla ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue: “Il lavora attualmente in Svizzera come carpentiere CP_1
guadagnando circa € 3.500,00 o € 4.000,00 al mese. Io lavoro come commessa al negozio
Casanova dal 29.11.2023 guadagnando circa € 1.000,00 al mese”). La posizione reddituale della ricorrente appare chiaramente delineata anche grazie alla documentazione allegata (all.
n. 3 contratto di lavoro); al contrario, i redditi del resistente possono ritenersi solo verosimili, poiché allo stato non esattamente determinati, mancando la documentazione ex art. 473 bis.12
c.p.c. e avendo il resistente allegato di essersi trasferito all'estero per cercare lavoro.
Alla luce di tali risultanze, tenuto altresì conto all'età della minore, della prevalente permanenza della stessa presso la madre e della capacità lavorativa attribuibile al resistente
(vista la sua esperienza lavorativa passata emergente dagli atti), va stabilito che CP_1 versi a entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 250,00
[...] Parte_1
mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione Istat.
Infine, si pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere le spese straordinarie che sorgeranno nell'interesse della prole nella misura del 50% ciascuno, così come richiesto in ricorso e tenuto conto dei redditi delle parti.
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Quanto, ora, alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente all'udienza del 7/5/2025, occorre premettere che tale assegnazione ha come scopo principale il mantenimento dell'ambiente familiare per i figli, indipendentemente dal fatto che la casa sia di proprietà di uno dei coniugi o sia in affitto.
A tale fine è necessario valutare quale sia il genitore che si prende cura quotidianamente dei figli e aver riguardo alla continuità affettiva e al benessere psicologico dei minori. Pertanto,
l'assegnazione della casa coniugale deve essere effettuata anche in funzione del collocamento dei figli.
Sul punto la Corte di cassazione afferma che “l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è effettuata nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'eSIenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.” (cfr. Cassazione civile, Sez.
I, ordinanza n. 19602 del 11 luglio 2023)
Alla luce di tale orientamento si stabilisce che, nell'esclusivo interesse della minore a conservare l'habitat domestico, la casa familiare, sita in Marengo (PA), venga assegnata ad in quanto genitore collocatario della minore. Parte_1
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Va a questo punto esaminata la richiesta di pagamento di 200,00 euro mensili in favore della ricorrente per il danneggiamento dell'auto “Fiat 500”, dedotto in ricorso.
Premesso che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Osservato che deve essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di conSIlio -, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01). Nel caso in esame la domanda di pagamento della somma mensile di 200,00 euro per il danneggiamento dell'auto “Fiat 500” risulta essere autonoma rispetto al giudizio di separazione, escludendo ogni possibilità di simultaneus processus.
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Le spese del giudizio, stante la natura necessaria del giudizio di separazione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data a 8 settembre 2014, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di PA, al n. 20, parte 2, Serie A dell'anno 2014;
- affida la figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
PE
- attribuisce al resistente il diritto di incontrare e tenere con sé la figlia Controparte_1
secondo il regime espresso in parte motiva;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- pone a carico del l'obbligo di versare in favore della 250,00 euro entro CP_1 Pt_1
il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , PE con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di conSIlio del 18/7/2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo