Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026REG.PROV.COLL.
N. 01164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2023, proposto da
CI EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), emessa il 19 maggio 2023, n. 1662, avente a oggetto domanda di risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LU NN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1.CI EN, quale erede di NO OS, ha promosso un giudizio per l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione e il risarcimento dei danni arrecati al ricorrente e alla sua dante causa con il provvedimento prot. 348044/CS del 9 maggio 2011, con il quale il Comune di Palermo aveva respinto la domanda di accertamento di conformità di alcune opere eseguite senza titolo su un immobile, sito a Palermo, in via Divisi n. 3, danni consistiti nella mancata percezione del canone di locazione dell’immobile stante che, al momento dell’adozione del provvedimento di diniego poi annullato, l’unità immobiliare era affittata giusta contratto regolarmente registrato e che, successivamente, essa era rimasta sfitta e improduttiva sino ad agosto del 2018, con una perdita economica non inferiore a euro 72.600,00, oltre incremento ISTAT come per legge.
2. Con la sentenza 19 febbraio 2013, n. 402, il T.A.R. aveva accolto il ricorso della signora NO OS, ritenendo che il Comune non avesse provato che l’intervento edilizio realizzato avesse effettivamente determinato un aumento di volumetria in difformità alle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.P.E.; che dalle mappe catastali eseguite nel 1890 emergeva che l’edificio in questione risalisse a epoca antecedente al IA regolatore GI del 1886, sicché non rientrava nell’ambito di operatività dello stesso e che le disposizioni di cui alle ridette norme tecniche di attuazione del piano riguardavano, invece, l’edificio cosiddetto “Palazzo ST” realizzato nel 1950, cui era aderente l’immobile di via Divisi tanto da sembrarne parte integrante.
3. La sentenza n. 402 del 2013 era stata appellata dal Comune e il C.G.A.R.S., con sentenza 1 agosto 2018, n. 471, aveva respinto l’appello confermando le statuizioni del T.A.R..
4. Nella sentenza impugnata in questa sede, il Giudice di primo grado, sulla richiesta di risarcimento danni oggetto del presente giudizio, ha affermato che, anche a non tenere conto del fatto che analoga domanda risarcitoria era stata già respinta dalla Sezione con la sentenza n. 402 del 19 febbraio 2013 non impugnata sul punto, il ricorrente aveva assolto all’onere probatorio solo parzialmente, avendo versato in atti la nota del 5 ottobre 2009, con la quale il conduttore dell’immobile comunicava alla madre del signor CI l’intenzione di recedere dal contratto di locazione (a far data dal 31 ottobre 2009) non in ragione del diniego di sanatoria poi annullato ma per, non meglio precisati, problemi connessi all’attività ivi esercitata, ovvero un’agenzia di servizi per immigrati. Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, non potevano ritenersi violati da parte della resistente Amministrazione i canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, né a essa poteva essere imputato un comportamento negligente od omissivo, anche in relazione alla complessità dell’accertamento in fatto relativo alla incerta datazione dell’immobile per cui era causa, di cui era stata desunta l’epoca di realizzazione sulla base di raffronti delle mappe catastali della zona eseguite in epoca successiva al 1890 e alla ulteriore circostanza che il fabbricato era aderente al cosiddetto Palazzo ST (cui invece si applicavano le disposizioni delle NTA del IA GI).
5. Il Comune di Palermo, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito con memoria e successivamente con memoria di costituzione con nuovo difensore.
6. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, il Collegio ha rilevato d'ufficio, e sottoposto alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione concernente il giudicato sulla domanda di risarcimento danni formatosi a seguito della sentenza del T.A.R. 19 febbraio 2013, n. 402, non impugnata sul punto, e la causa è stata trattenuta per la decisione.
TO
1. In via preliminare va disattesa l’eccezione con cui il Comune appellata eccepisce “ la tardività dell’appello per superamento dei termini di legge e conseguente mancato rispetto del termine lungo decadenziale per impugnare ” e che “ la sentenza di I grado è stata pubblicata il 19.05.23, per ammissione di controparte, e notificata il 29.12.23, quindi fuori termine. Se ne eccepisce pertanto sin d’ora la decadenza. Ne risulta la notifica al procuratore costituito in primo grado, come per legge ”.
1.1 Ciò che rileva, ai fini della ricevibilità dell’appello, è il rispetto dei termini previsti dall’art. 92 c.p.c., secondo cui l’appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del T.A.R. va notificato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (termine breve) oppure entro 6 mesi dalla sua pubblicazione (termine lungo) e, nel caso di specie, l’appello, come risulta in atti, è stato notificato il 7 dicembre 2023 al procuratore costituito in primo grado (avv. Roberto Saetta), giusta ricevute, di pari data, di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione.
1.2 Non è superfluo precisare che la notifica della sentenza dopo il termine lungo di sei mesi non ha, all’evidenza, alcun rilievo ai fini del decorso del termine di impugnazione previsto dalla norma.
2. Passando all’esame del merito, con un unico e articolato motivo l’appellante deduce che la sentenza riposava su considerazioni errate e contraddittorie e che non poteva rinvenirsi un errore scusabile in una questione tecnicamente e giuridicamente semplice. E, invero, il dirigente che aveva adottato il provvedimento si era trovato al cospetto di una questione assai semplice in ragione della qualifica rivestita, tale essendo la qualificazione delle opere come ristrutturazione, la evidente inapplicabilità del c.d. IA GI e la pacifica, anche in giurisprudenza, questione relativa alla non computabilità del cordolo sommitale quale maggiorazione dell’altezza del fabbricato. Anche l’ulteriore riferimento a circostanze che avevano reso complesso l’accertamento in fatto era privo di pregio, laddove tutte le circostanze evidenziate avevano avuto ben poca incidenza sul provvedimento adottato e ribadito a seguito della sollecitazione istruttoria, e, comunque, nessuna complessità poteva esservi per un dirigente tecnico che doveva sapere consultare le mappe catastali e avere chiare le norme comunali regolamentari da applicare al caso concreto. Era anche errata l’affermazione che il ricorrente avesse assolto solo parzialmente l’onere probatorio che gravava sullo stesso. E, invero, un immobile a uso commerciale abusivo (tale era divenuto a seguito del provvedimento negativo) non poteva essere utilizzato non essendo agibile e non potendo, quindi, esservi svolta alcuna attività di commercio. La nota del 5 ottobre 2019, con la quale era stato comunicato il recesso, aldilà del contenuto letterale della nota, non poteva che essere logicamente derivata dalla sopravvenuta impossibilità di continuare l’attività in un immobile divenuto privo di legittimità e agibilità e, comunque, l’immobile era divenuto extra commercium (anche sotto il profilo della sua eventuale alienazione) e pertanto la vicenda dell’inquilino non assumeva alcun particolare rilievo in ordine alla domanda risarcitoria proposta in relazione alla impossibilità di continuare a mettere a reddito l’immobile, impossibilità che ea derivata dal provvedimento illegittimo.
2.1 In disparte la ritenuta esistenza da parte del Giudice di primo grado di un errore scusabile in ragione della questione tecnicamente e giuridicamente semplice costituita dalla qualificazione delle opere come ristrutturazione e dalla inapplicabilità del c.d. IA GI (circostanza neppure contestata dal Comune come si legge nella sentenza di questo Consiglio 1 agosto 2018, n. 471) e in disparte pure l’irrilevanza, nella vicenda in esame, della nota del 5 ottobre 2009, dovendosi, piuttosto, dare rilievo alla circostanza pure dedotta dall’appellante che l’immobile a uso commerciale, abusivo, non poteva essere utilizzato non essendo agibile e non potendo, quindi, esservi svolta alcuna attività di commercio, deve affermarsi l’avvenuta formazione del giudicato sulla domanda di risarcimento danni formulata da NO OS nel giudizio n. 1467/2011 R.G.
2.2 E, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado – che in proposito ha glissato, affermando che “ anche a non tener conto del fatto che analoga domanda risarcitoria era stata già respinta dalla Sezione con la ridetta sentenza n. 402 del 19 febbraio 2013 non impugnata sul punto ” la domanda potesse essere disattesa per ulteriori motivi – va precisato che la sentenza del T.A.R. Palermo 19 febbraio 2013, n. 402, dopo avere evidenziato, a pag. 3, che la ricorrente, unitamente all’annullamento, aveva chiesto il risarcimento del danno, ha statuito espressamente sulla domanda di risarcimento danni proposta da NO OS, dante causa dell’odierno appellante, stabilendo che “ Deve invece essere respinta la generica, e peraltro non coltivata, domanda di risarcimento, del tutto sfornita persino di prospettazione sul punto ”.
2.3 Si tratta di una affermazione che non è stata impugnata con appello incidentale davanti a questo Consiglio nel giudizio n. 855/2013 R.G. promosso dal Comune di Palermo nei confronti di NO OS e di CI EN, nella qualità di erede, con la conseguenza che la statuizione di rigetto è passata in giudicato, con effetto anche nei confronti dell’odierno appellante, che ha agito e agisce nella qualità di erede di NO OS (cfr. pag. 1 dell’atto di appello), ai sensi dell’art. 2909 c.c., a norma del quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
2.4 Ciò posto, non si può dubitare della configurabilità del giudicato (esterno ed esplicito) formatosi in merito alla domanda di risarcimento danni, in quanto domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del « petitum » e della « causa petendi », nonché della sua rilevabilità, anche d'ufficio in questa sede. Inoltre, il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria, 9 aprile 2021, n. 6).
3. Conclusivamente, l’appello va respinto per le suddette ragioni diverse da quelle esposte in sentenza.
3.1 In ragione dell’esito del giudizio va disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1164/2023, R.G. lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de CO, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LU NN, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LU NN | RM de CO |
IL SEGRETARIO