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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/08/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1340/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1340/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare” e vertente TRA
con sede in Avellino, p. Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t. , elettivamente domiciliata in Avellino alla via Serafino Soldi 38, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Rossi ( ), giusta mandato in C.F._1 calce all'atto di opposizione;
Attore E
(già Controparte_1 Controparte_2
, subentrante a titolo universale nei rapporti di
[...] Controparte_2 incorporante di e ai sensi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.tep.t., P.IVA e c.f. con sede in P.IVA_2 Avellino alla via Moccia n. 68, elett.te dom.ta in Avellino alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli, c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
- Convenuto E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, alla Via Armando Diaz n.11 c.f. ; P.IVA_3
- convenuta
Conclusioni: per parte attrice Conclusioni: parte opponente: “L'avv. Rossi, per l'opponente si riporta a tutto quanto in precedenza dedotto, prodotto ed eccepito”. “Il Parte_1 Tribunale, dunque, qualora, per sue ragioni, ritenga di pronunciarsi nel merito, voglia accogliere l'opposizione, in quanto pienamente fondata, così come corroborata dalle sentenze della Suprema Corte e del Giudice del rinvio;
diversamente, dichiarerà cessata la materia del contendere. In ogni caso, con vittoria di spese, onorario, rimborso del 15%, oltre accessori da attribuirsi al procuratore antistatario. Assegnarsi la causa a sentenza”. Per parte convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
“Il sottoscritto procuratore reitera tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito
[...] nel proprio atto costitutivo, ribadendo le istanze e difese ivi formalizzate. Insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia al pignoramento n. 12/2018/11353 posto a base della procedura esecutiva segnata con rg 1171-2018 con conseguente venir meno dell'interesse ad agire. Tale circostanza determina il venire meno dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma
1 R.G. n. 1340/2021
anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04.05.2012 n. 6749; Ord. 27.01.2011 n. 2015; Ord. 28.06.2010 n. 15355). Reitera, quindi, le conclusioni come rassegnate in atti e chiede che la causa venga introitata a sentenza.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con Atto di citazione adiva questo Tribunale esponendo, in sintesi: che Parte_1 l' aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi in proprio danno per CP_1 CP_1 la somma di € 334.159,38, ma di fatto bloccando la somma di €145.367,54 pervenuti per altre causali e delle quali era debitore il terzo attraverso il tesoriere Banca d'Italia; di avere CP_7 proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con richiesta di sospensione dell'esecutività, nel procedimento n. 1171/2018 RGE, deducendo i motivi di seguito indicati, cui si aggiungevano anche quelli conseguenti agli accadimenti intervenuti successivamente:
“improcedibilità del pignoramento;
inesistenza o nullità della notifica al debitore” deducendo che l'atto di pignoramento fosse stato notificato presso il luogo di residenza del rappresentante legale della società, , anziché presso la sede legale della società debitrice, in Parte_2 violazione delle formalità di notifica previste per le persone giuridiche;
“necessità della sospensione della procedura”, contestando che la pretesa del credito prendesse le mosse da una illegittima applicazione della tassazione rispetto ad un introito di essa mai avvenuto Pt_1 per il mancato verificarsi del presupposto, consistente in una cessione di credito solo potenziale, in quanto futura e incerta, tra l'altro poi revocata dal disponente, tutti eventi portati a conoscenza dell' , precisando che con lettera del 30.4.2007 Controparte_1 Pt_2
avesse comunicato all'Agenzia la cessione in favore di della metà delle
[...] Parte_1 somme che gli sarebbero spettate da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della sentenza n. 31709/ 2003 del Tribunale di Roma, che con successiva lettera del 08.07.2007 essi contraenti comunicavano al Ministero dello Sviluppo Economico e ad CP_1
l'annullamento dell'atto di cessione, poiché redatto in semplice scrittura privata senza
[...] le forme dell'atto pubblico;
nonostante l'annullamento dell'atto di cessione relativa al credito futuro ed incerto nell'ammontare, nell'anno 2010 l' notificava un avviso Controparte_1 di accertamento, avverso il quale essa opponente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che, con Sentenza n.1285/2010, accoglieva il ricorso;
avverso detta Sentenza, l' proponeva appello, che veniva accolto dalla Controparte_1
con Sentenza n. 573/5/2012; Controparte_8 avverso tale Sentenza, essa opponente aveva proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza del 25/02/2020 n. 16170, cassava la sentenza impugnata e rinviava dinanzi alla per nuovo esame;
nelle more il G.E. Controparte_8 nel procedimento n.r.g.e.1171/2018 disponeva la sospensione dell'esecuzione; essa Pt_1 riassumeva il giudizio dinanzi alla;
che sarebbe risultata Controparte_8 nulla l'intimazione anche per l'omessa allegazione dell'atto presupposto, oltre che per omissione del tentativo di notifica presso la sede e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
che, in seguito alla pronuncia della Cassazione, era venuto meno il titolo in base al quale l' aveva fondato la propria pretesa ed erano stati travolti anche gli atti impositivi;
che CP_1 con il provvedimento del 20/01/2021 il G.E. disponeva anche che fosse incardinato il giudizio di merito. L'opponente concludeva “Voglia l'adito Tribunale, considerato quanto posto a fondamento dell'opposizione introdotta nel procedimento esecutivo (1171/2018 RGE), nonché le situazioni sopravvenute, in particolare la sentenza della Cassazione n. 16170/2020, voglia dichiarare la mancanza di presupposto e del diritto dell' ad Controparte_1 agire e proseguire in executivis;
voglia dichiarare nulli od inefficaci gli atti posti in essere nelle
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predetta procedura;
riconoscere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, dell'avviso di mora, dell'estratto di ruolo, nonché la nullità od inefficacia sopravvenuta della iscrizione del debito nel ruolo, nonché ogni atto presupposto e conseguente. In via meramente gradata, sospendere il procedimento per pregiudizialità dipendenza del giudizio di rinvio riassunto dinanzi alla competente CTR. Con vittoria di spese, onorario, rimborso spese generali del 15%, iva e Cassa da attribuirsi”. Con Comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.05.2021, si costituiva in giudizio parte opposta , eccependo: in via preliminare, la Controparte_1
“cessazione materia del contendere e carenza di interesse ad agire”, conseguente alla rinuncia dell'atto di pignoramento depositata da essa opposta in data 05.02.2021, che doveva ritenersi a conoscenza delle parti prima dell'introduzione del giudizio di merito. In particolare, parte opposta deduceva che, per effetto di tale rinuncia, parte opponente non era più titolare di un interesse ad agire, con la conseguenza che, venuto meno l'interesse a conseguire una pronuncia nel merito, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
“Sulla nullità della notifica del pignoramento: infondatezza”, deducendo che il pignoramento fosse stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società debitrice, per l'esito negativo della notifica presso la sede legale, rilevando, poi, che l'eventuale vizio di notifica doveva ritenersi sanato con la costituzione in giudizio del debitore per il raggiungimento dello scopo;
“Sull'omessa notifica delle cartelle. Infondatezza”, deducendo l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento poste a base della procedura esecutiva: cartella n. 0120100017134245000, notificata in data 20.01.201, cartella n. 01220150000051062000 notificata in data 07.07.2015, cartella n. 01220130004182728000, notificata in data 26.04.2013; cartella n. n. 01220100006761008000, notificata in data 02.10.2010, come da avvisi di ricevimento allegati;
“Sull'intervenuta prescrizione del credito. Infondatezza”, contestando la maturata prescrizione del diritto alla riscossione tra la data dell'atto dell'accertamento e le notifiche delle cartelle di pagamento, rilevando che doveva trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e che tale termine era stato interrotto con le notifiche delle intimazioni di pagamento n. 01220169004133133000 e n. 01220189002431603000 del 16.07.2018; “Sull'inesistenza del titolo esecutivo. Infondatezza”, deducendo che il diritto di procedere ad esecuzione forzata trovava la propria legittimità nel ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973, quale titolo di formazione amministrativa, dotato, per espressa previsione di legge, di idoneità esecutiva senza necessità di comunicazione o notificazione al debitore;
“Sull'inesistenza della pretesa creditoria. Infondatezza”, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa creditoria, per la sua estraneità rispetto al procedimento di formazione del ruolo, quale procedimento di esclusiva competenza dell'Ente impositore, dal quale doveva essere garantita e manlevata, per effetto della chiamata in giudizio, anche con riferimento all'eventuale condanna in ordine alle spese di lite;
“Sul regime delle spese”, chiedendo la declaratoria di compensazione delle spese di lite, per effetto della rinuncia dell'atto di pignoramento, depositata prima dell'introduzione del giudizio di merito da parte dell'opponente. Parte opposta concludeva: “Affinché il Giudice adito voglia così provvedere:
1. dichiarare la cessazione della materia del contendere;
2. dichiarare, quindi, inammissibile la domanda per la carenza di interesse ad agire;
3. in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni che riguardati la debenza del credito e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
4. rigettare, in ogni caso, la domanda per tutti i motivi innanzi esposti;
5. compensare le spese di lite”. Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.02.2023, si costituiva in giudizio l' , che eccepiva: il difetto di legittimazione Controparte_6 passiva con riferimento alle censure relative ai vizi del procedimento di notifica, poiché relative ad atti di competenza del Concessionario;
nel merito, premettendo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16170 /2020, aveva cassato la sentenza n. 573/5/2012 della CP_8
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Tributaria ma non annullato l'atto impositivo, rinviando per la valutazione del CP_8 merito alla in diversa composizione, deduceva che, ai fini della Controparte_8 riscossione in attesa del giudizio di rinvio, doveva farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 68, comma 1, c-bis D.lgs. 546/92, che prevede la riscossione frazionata del tributo per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, in analogia a quanto previsto per la riscossione provvisoria nei casi di impugnazione dell'atto impositivo, quando il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente riassunto. Parte interventrice concludeva: “Voglia il giudice adito comunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le censure relative agli atti esecutivi e comunque CP_1 respingere la domanda proposta in quanto inammissibile ed infondata”. In corso di causa, la difesa opponente depositava copia della Sentenza n. 8589 del 24.11.2021 della , che, decidendo in sede di Controparte_8 rinvio, rigettava l'appello proposto da avverso la sentenza n. 359/04/2011 Controparte_1 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, dichiarando non fondato l'accertamento impositivo. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.11.2023, l' Controparte_6
aderiva alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere,
[...] attesa la rinuncia del pignoramento da parte dell' , con Controparte_1 compensazione delle spese. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni come sopra riportate, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Reputa il Tribunale che vada dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalle stesse parti.
Difatti, come sopra riportato, nel costituirsi in giudizio, la parte convenuta
[...]
deduceva, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere e Controparte_1 relativa carenza di interesse ad agire, precisando che, in data 05.02.2021, essa, pur dopo la pronuncia dell'ordinanza di sospensione, depositava, nell'ambito del giudizio esecutivo, atto di rinuncia al pignoramento n. 12/2018/11353 posto a base della procedura esecutiva segnata con rg 1171-2018, eccependo che conseguentemente la controparte non fosse più portatore di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio. Nelle note depositate per l'udienza di precisazione conclusioni insisteva nella declaratoria di cessazione Controparte_1 della materia del contendere, stante la rinuncia al pignoramento e l' di Controparte_1 Avellino aderiva alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, stante la rinuncia del pignoramento di CP_9 Sulla scorta delle risultanze in atti, è allora di tutta evidenza come non residui più alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di merito da parte del Tribunale, essendo indubbio che la rinuncia al pignoramento avverso il quale era stata proposta opposizione ha fatto venir meno la necessità di pronuncia giudiziale con conseguente carenza dell'interesse ad agire dell'opponente (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5207 del 25/05/1998 “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.”; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023; v. Cass. civile sez. I, 05/02/2009, (ud. 18/12/2008, dep. 05/02/2009), n.2794 “siccome l'opposizione con cui si fa valere l'impignorabilità dei beni è un'azione di accertamento negativo, è volta a far dichiarare che i beni staggiti (o i crediti) non possono essere oggetto di esecuzione, in presenza di una rinuncia al pignoramento che elimina in radice ogni controversia sul punto, operando la caducazione del vincolo di pignoramento, il relativo accertamento appare del tutto ultroneo, giustificando la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. sez. un. 3933/1987 e succ.; da ultimo: Cass. 23084/2005).”).
4 R.G. n. 1340/2021
La pronuncia di cessazione della materia del contendere determina, quindi, che la regolamentazione delle spese debba essere operata con il criterio della soccombenza virtuale sulla scorta del principio per cui “la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (così Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478). Circa la soccombenza virtuale va poi rammentato che “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ. sez. II, 29/11/2016, n.24234). Nella fattispecie concreta, la parte attrice/opponente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite in proprio favore, mentre le parti convenute/opposte hanno chiesto disporsi la compensazione. Vi è da rilevare che la tesi prospettata dalla difesa opponente circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007, per omessa contabilizzazione della somma derivante dalla cessione di credito tra e la ha trovato Parte_2 Pt_1 riscontro nell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 25.2.2020 n. 16170, che, al punto 7.12, dichiarava che la sentenza del CTR n. 753/2012, su cui era stata fondata la pretesa creditoria, andava cassata per avere ritenuto legittimo l'accertamento impugnato. Difatti, a fondamento dell'atto di citazione in opposizione, parte attrice poneva, quale motivo sopravvenuto, proprio l'Ordinanza della Suprema Corte e chiedeva che fossero dichiarati nulli od inefficaci gli atti della procedura esecutiva per la mancanza di presupposto e del diritto dell' Controparte_1 ad agire e proseguire in executivis. Se tanto è, vi è pure da rilevare che la Suprema Corte emetteva, in data 25-2/28-7-2020, l'Ordinanza di accoglimento con rinvio nel giudizio in cui era ricorrente la Pt_1 Conseguentemente il GE, anche in forza dell'annullamento della sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale, operata dalla Suprema Corte, sulla quale il creditore procedente aveva agito in executivis, con provvedimento del 20.1.2021, comunicato alle parti in data 21.1.2021 sospendeva il processo esecutivo (RGE 1171/2018) ed onerava l'opponente della introduzione del giudizio di merito. La provvedeva alla notifica della Parte_1 citazione in data 20.3.2021 ed alla pedissequa iscrizione a ruolo il 29.3.2021. E' da ritenersi, pertanto, che l'attrice, prima di procedere alla introduzione del giudizio di merito, essendo a conoscenza delle antecedenti vicende giudiziarie, avrebbe potuto diligentemente procedere a previe verifiche, accedendo al fascicolo della procedura esecutiva, ove avrebbe potuto apprendere che, in data 4.2.2021, l' aveva Controparte_1 già depositato la rinuncia al pignoramento. Pertanto, se, per un verso, ricorrerebbe la soccombenza “virtuale” delle parti convenute nel merito, per altro verso, ed a ben vedere, non può sottacersi che parte attrice avrebbe potuto acquisire conoscenza della rinuncia senza introdurre il presente giudizio di merito. Pertanto, sulla scorta di tutte le superiori osservazioni svolte, considerato il necessario bilanciamento tra le esposte circostanze, ovvero, da un lato, la rilevata soccombenza virtuale e, dall'altro lato, la superfluità del presente giudizio, ritiene il Tribunale che ricorrano le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. come risultante dalla pronuncia della Corte
5 R.G. n. 1340/2021
Cost., sent. 19.4.2018, n. 77, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per la rinuncia al pignoramento n. 12/2018/11353, formalizzata dall . Controparte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in data 06/08/2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1340/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare” e vertente TRA
con sede in Avellino, p. Iva in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t. , elettivamente domiciliata in Avellino alla via Serafino Soldi 38, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Rossi ( ), giusta mandato in C.F._1 calce all'atto di opposizione;
Attore E
(già Controparte_1 Controparte_2
, subentrante a titolo universale nei rapporti di
[...] Controparte_2 incorporante di e ai sensi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.tep.t., P.IVA e c.f. con sede in P.IVA_2 Avellino alla via Moccia n. 68, elett.te dom.ta in Avellino alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli, c.f. , che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
- Convenuto E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_6 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, alla Via Armando Diaz n.11 c.f. ; P.IVA_3
- convenuta
Conclusioni: per parte attrice Conclusioni: parte opponente: “L'avv. Rossi, per l'opponente si riporta a tutto quanto in precedenza dedotto, prodotto ed eccepito”. “Il Parte_1 Tribunale, dunque, qualora, per sue ragioni, ritenga di pronunciarsi nel merito, voglia accogliere l'opposizione, in quanto pienamente fondata, così come corroborata dalle sentenze della Suprema Corte e del Giudice del rinvio;
diversamente, dichiarerà cessata la materia del contendere. In ogni caso, con vittoria di spese, onorario, rimborso del 15%, oltre accessori da attribuirsi al procuratore antistatario. Assegnarsi la causa a sentenza”. Per parte convenuta (già Controparte_1 Controparte_2
“Il sottoscritto procuratore reitera tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito
[...] nel proprio atto costitutivo, ribadendo le istanze e difese ivi formalizzate. Insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante la rinuncia al pignoramento n. 12/2018/11353 posto a base della procedura esecutiva segnata con rg 1171-2018 con conseguente venir meno dell'interesse ad agire. Tale circostanza determina il venire meno dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma
1 R.G. n. 1340/2021
anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. lav. 04.05.2012 n. 6749; Ord. 27.01.2011 n. 2015; Ord. 28.06.2010 n. 15355). Reitera, quindi, le conclusioni come rassegnate in atti e chiede che la causa venga introitata a sentenza.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con Atto di citazione adiva questo Tribunale esponendo, in sintesi: che Parte_1 l' aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi in proprio danno per CP_1 CP_1 la somma di € 334.159,38, ma di fatto bloccando la somma di €145.367,54 pervenuti per altre causali e delle quali era debitore il terzo attraverso il tesoriere Banca d'Italia; di avere CP_7 proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, con richiesta di sospensione dell'esecutività, nel procedimento n. 1171/2018 RGE, deducendo i motivi di seguito indicati, cui si aggiungevano anche quelli conseguenti agli accadimenti intervenuti successivamente:
“improcedibilità del pignoramento;
inesistenza o nullità della notifica al debitore” deducendo che l'atto di pignoramento fosse stato notificato presso il luogo di residenza del rappresentante legale della società, , anziché presso la sede legale della società debitrice, in Parte_2 violazione delle formalità di notifica previste per le persone giuridiche;
“necessità della sospensione della procedura”, contestando che la pretesa del credito prendesse le mosse da una illegittima applicazione della tassazione rispetto ad un introito di essa mai avvenuto Pt_1 per il mancato verificarsi del presupposto, consistente in una cessione di credito solo potenziale, in quanto futura e incerta, tra l'altro poi revocata dal disponente, tutti eventi portati a conoscenza dell' , precisando che con lettera del 30.4.2007 Controparte_1 Pt_2
avesse comunicato all'Agenzia la cessione in favore di della metà delle
[...] Parte_1 somme che gli sarebbero spettate da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della sentenza n. 31709/ 2003 del Tribunale di Roma, che con successiva lettera del 08.07.2007 essi contraenti comunicavano al Ministero dello Sviluppo Economico e ad CP_1
l'annullamento dell'atto di cessione, poiché redatto in semplice scrittura privata senza
[...] le forme dell'atto pubblico;
nonostante l'annullamento dell'atto di cessione relativa al credito futuro ed incerto nell'ammontare, nell'anno 2010 l' notificava un avviso Controparte_1 di accertamento, avverso il quale essa opponente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che, con Sentenza n.1285/2010, accoglieva il ricorso;
avverso detta Sentenza, l' proponeva appello, che veniva accolto dalla Controparte_1
con Sentenza n. 573/5/2012; Controparte_8 avverso tale Sentenza, essa opponente aveva proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza del 25/02/2020 n. 16170, cassava la sentenza impugnata e rinviava dinanzi alla per nuovo esame;
nelle more il G.E. Controparte_8 nel procedimento n.r.g.e.1171/2018 disponeva la sospensione dell'esecuzione; essa Pt_1 riassumeva il giudizio dinanzi alla;
che sarebbe risultata Controparte_8 nulla l'intimazione anche per l'omessa allegazione dell'atto presupposto, oltre che per omissione del tentativo di notifica presso la sede e mancata indicazione del responsabile del procedimento;
che, in seguito alla pronuncia della Cassazione, era venuto meno il titolo in base al quale l' aveva fondato la propria pretesa ed erano stati travolti anche gli atti impositivi;
che CP_1 con il provvedimento del 20/01/2021 il G.E. disponeva anche che fosse incardinato il giudizio di merito. L'opponente concludeva “Voglia l'adito Tribunale, considerato quanto posto a fondamento dell'opposizione introdotta nel procedimento esecutivo (1171/2018 RGE), nonché le situazioni sopravvenute, in particolare la sentenza della Cassazione n. 16170/2020, voglia dichiarare la mancanza di presupposto e del diritto dell' ad Controparte_1 agire e proseguire in executivis;
voglia dichiarare nulli od inefficaci gli atti posti in essere nelle
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predetta procedura;
riconoscere e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, dell'avviso di mora, dell'estratto di ruolo, nonché la nullità od inefficacia sopravvenuta della iscrizione del debito nel ruolo, nonché ogni atto presupposto e conseguente. In via meramente gradata, sospendere il procedimento per pregiudizialità dipendenza del giudizio di rinvio riassunto dinanzi alla competente CTR. Con vittoria di spese, onorario, rimborso spese generali del 15%, iva e Cassa da attribuirsi”. Con Comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.05.2021, si costituiva in giudizio parte opposta , eccependo: in via preliminare, la Controparte_1
“cessazione materia del contendere e carenza di interesse ad agire”, conseguente alla rinuncia dell'atto di pignoramento depositata da essa opposta in data 05.02.2021, che doveva ritenersi a conoscenza delle parti prima dell'introduzione del giudizio di merito. In particolare, parte opposta deduceva che, per effetto di tale rinuncia, parte opponente non era più titolare di un interesse ad agire, con la conseguenza che, venuto meno l'interesse a conseguire una pronuncia nel merito, doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
“Sulla nullità della notifica del pignoramento: infondatezza”, deducendo che il pignoramento fosse stato regolarmente notificato al legale rappresentante della società debitrice, per l'esito negativo della notifica presso la sede legale, rilevando, poi, che l'eventuale vizio di notifica doveva ritenersi sanato con la costituzione in giudizio del debitore per il raggiungimento dello scopo;
“Sull'omessa notifica delle cartelle. Infondatezza”, deducendo l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento poste a base della procedura esecutiva: cartella n. 0120100017134245000, notificata in data 20.01.201, cartella n. 01220150000051062000 notificata in data 07.07.2015, cartella n. 01220130004182728000, notificata in data 26.04.2013; cartella n. n. 01220100006761008000, notificata in data 02.10.2010, come da avvisi di ricevimento allegati;
“Sull'intervenuta prescrizione del credito. Infondatezza”, contestando la maturata prescrizione del diritto alla riscossione tra la data dell'atto dell'accertamento e le notifiche delle cartelle di pagamento, rilevando che doveva trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e che tale termine era stato interrotto con le notifiche delle intimazioni di pagamento n. 01220169004133133000 e n. 01220189002431603000 del 16.07.2018; “Sull'inesistenza del titolo esecutivo. Infondatezza”, deducendo che il diritto di procedere ad esecuzione forzata trovava la propria legittimità nel ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602/1973, quale titolo di formazione amministrativa, dotato, per espressa previsione di legge, di idoneità esecutiva senza necessità di comunicazione o notificazione al debitore;
“Sull'inesistenza della pretesa creditoria. Infondatezza”, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa creditoria, per la sua estraneità rispetto al procedimento di formazione del ruolo, quale procedimento di esclusiva competenza dell'Ente impositore, dal quale doveva essere garantita e manlevata, per effetto della chiamata in giudizio, anche con riferimento all'eventuale condanna in ordine alle spese di lite;
“Sul regime delle spese”, chiedendo la declaratoria di compensazione delle spese di lite, per effetto della rinuncia dell'atto di pignoramento, depositata prima dell'introduzione del giudizio di merito da parte dell'opponente. Parte opposta concludeva: “Affinché il Giudice adito voglia così provvedere:
1. dichiarare la cessazione della materia del contendere;
2. dichiarare, quindi, inammissibile la domanda per la carenza di interesse ad agire;
3. in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni che riguardati la debenza del credito e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
4. rigettare, in ogni caso, la domanda per tutti i motivi innanzi esposti;
5. compensare le spese di lite”. Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.02.2023, si costituiva in giudizio l' , che eccepiva: il difetto di legittimazione Controparte_6 passiva con riferimento alle censure relative ai vizi del procedimento di notifica, poiché relative ad atti di competenza del Concessionario;
nel merito, premettendo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16170 /2020, aveva cassato la sentenza n. 573/5/2012 della CP_8
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Tributaria ma non annullato l'atto impositivo, rinviando per la valutazione del CP_8 merito alla in diversa composizione, deduceva che, ai fini della Controparte_8 riscossione in attesa del giudizio di rinvio, doveva farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 68, comma 1, c-bis D.lgs. 546/92, che prevede la riscossione frazionata del tributo per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado, in analogia a quanto previsto per la riscossione provvisoria nei casi di impugnazione dell'atto impositivo, quando il giudizio di rinvio sia stato tempestivamente riassunto. Parte interventrice concludeva: “Voglia il giudice adito comunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le censure relative agli atti esecutivi e comunque CP_1 respingere la domanda proposta in quanto inammissibile ed infondata”. In corso di causa, la difesa opponente depositava copia della Sentenza n. 8589 del 24.11.2021 della , che, decidendo in sede di Controparte_8 rinvio, rigettava l'appello proposto da avverso la sentenza n. 359/04/2011 Controparte_1 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, dichiarando non fondato l'accertamento impositivo. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.11.2023, l' Controparte_6
aderiva alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere,
[...] attesa la rinuncia del pignoramento da parte dell' , con Controparte_1 compensazione delle spese. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni come sopra riportate, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Reputa il Tribunale che vada dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalle stesse parti.
Difatti, come sopra riportato, nel costituirsi in giudizio, la parte convenuta
[...]
deduceva, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere e Controparte_1 relativa carenza di interesse ad agire, precisando che, in data 05.02.2021, essa, pur dopo la pronuncia dell'ordinanza di sospensione, depositava, nell'ambito del giudizio esecutivo, atto di rinuncia al pignoramento n. 12/2018/11353 posto a base della procedura esecutiva segnata con rg 1171-2018, eccependo che conseguentemente la controparte non fosse più portatore di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio. Nelle note depositate per l'udienza di precisazione conclusioni insisteva nella declaratoria di cessazione Controparte_1 della materia del contendere, stante la rinuncia al pignoramento e l' di Controparte_1 Avellino aderiva alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, stante la rinuncia del pignoramento di CP_9 Sulla scorta delle risultanze in atti, è allora di tutta evidenza come non residui più alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di merito da parte del Tribunale, essendo indubbio che la rinuncia al pignoramento avverso il quale era stata proposta opposizione ha fatto venir meno la necessità di pronuncia giudiziale con conseguente carenza dell'interesse ad agire dell'opponente (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5207 del 25/05/1998 “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.”; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023; v. Cass. civile sez. I, 05/02/2009, (ud. 18/12/2008, dep. 05/02/2009), n.2794 “siccome l'opposizione con cui si fa valere l'impignorabilità dei beni è un'azione di accertamento negativo, è volta a far dichiarare che i beni staggiti (o i crediti) non possono essere oggetto di esecuzione, in presenza di una rinuncia al pignoramento che elimina in radice ogni controversia sul punto, operando la caducazione del vincolo di pignoramento, il relativo accertamento appare del tutto ultroneo, giustificando la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. sez. un. 3933/1987 e succ.; da ultimo: Cass. 23084/2005).”).
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La pronuncia di cessazione della materia del contendere determina, quindi, che la regolamentazione delle spese debba essere operata con il criterio della soccombenza virtuale sulla scorta del principio per cui “la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (così Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478). Circa la soccombenza virtuale va poi rammentato che “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ. sez. II, 29/11/2016, n.24234). Nella fattispecie concreta, la parte attrice/opponente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese di lite in proprio favore, mentre le parti convenute/opposte hanno chiesto disporsi la compensazione. Vi è da rilevare che la tesi prospettata dalla difesa opponente circa l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007, per omessa contabilizzazione della somma derivante dalla cessione di credito tra e la ha trovato Parte_2 Pt_1 riscontro nell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 25.2.2020 n. 16170, che, al punto 7.12, dichiarava che la sentenza del CTR n. 753/2012, su cui era stata fondata la pretesa creditoria, andava cassata per avere ritenuto legittimo l'accertamento impugnato. Difatti, a fondamento dell'atto di citazione in opposizione, parte attrice poneva, quale motivo sopravvenuto, proprio l'Ordinanza della Suprema Corte e chiedeva che fossero dichiarati nulli od inefficaci gli atti della procedura esecutiva per la mancanza di presupposto e del diritto dell' Controparte_1 ad agire e proseguire in executivis. Se tanto è, vi è pure da rilevare che la Suprema Corte emetteva, in data 25-2/28-7-2020, l'Ordinanza di accoglimento con rinvio nel giudizio in cui era ricorrente la Pt_1 Conseguentemente il GE, anche in forza dell'annullamento della sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale, operata dalla Suprema Corte, sulla quale il creditore procedente aveva agito in executivis, con provvedimento del 20.1.2021, comunicato alle parti in data 21.1.2021 sospendeva il processo esecutivo (RGE 1171/2018) ed onerava l'opponente della introduzione del giudizio di merito. La provvedeva alla notifica della Parte_1 citazione in data 20.3.2021 ed alla pedissequa iscrizione a ruolo il 29.3.2021. E' da ritenersi, pertanto, che l'attrice, prima di procedere alla introduzione del giudizio di merito, essendo a conoscenza delle antecedenti vicende giudiziarie, avrebbe potuto diligentemente procedere a previe verifiche, accedendo al fascicolo della procedura esecutiva, ove avrebbe potuto apprendere che, in data 4.2.2021, l' aveva Controparte_1 già depositato la rinuncia al pignoramento. Pertanto, se, per un verso, ricorrerebbe la soccombenza “virtuale” delle parti convenute nel merito, per altro verso, ed a ben vedere, non può sottacersi che parte attrice avrebbe potuto acquisire conoscenza della rinuncia senza introdurre il presente giudizio di merito. Pertanto, sulla scorta di tutte le superiori osservazioni svolte, considerato il necessario bilanciamento tra le esposte circostanze, ovvero, da un lato, la rilevata soccombenza virtuale e, dall'altro lato, la superfluità del presente giudizio, ritiene il Tribunale che ricorrano le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. come risultante dalla pronuncia della Corte
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Cost., sent. 19.4.2018, n. 77, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per la rinuncia al pignoramento n. 12/2018/11353, formalizzata dall . Controparte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Così deciso in data 06/08/2025 Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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