Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5852 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PORTA MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato CORRADI CORRADO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte così come indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025.
pagina 1 di 6
1. Le parti hanno contratto matrimonio in TUNISI (TUNISIA) in data 24/12/2010,
e dalla loro unione sono nati i figli in data 28/08/2011, Persona_1 [...]
in data 03/01/2016 e in data 06/12/2019. Persona_2 Persona_3
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale in data
18/05/2021 e si sono separati con sentenza n. 1466/2021 del 27/10/2021, pubblicata in data 29/10/2021, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 1534/2021 R.G.
2. Con ricorso depositato in data 11/10/2023, parte ricorrente ha chiesto: di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre;
di assegnare l'abitazione familiare al padre;
di regolamentare il diritto di visita della madre nelle modalità ivi indicate;
di disporre che la madre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di 300,00 euro, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
3. All'udienza del 14/02/2024, presente solo la parte ricorrente, il Giudice si è riservato.
4. Con provvedimento del 21/02/2024, il Giudice, ritenuta la necessità di procedere al rinnovo della notifica alla resistente, ha fissato nuova udienza per la comparizione delle parti al 05/06/2024 ed ha, altresì, delegato il Servizio Sociale territorialmente competente a svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori-figli.
5. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 03/06/2024, la resistente, associandosi alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio e chiedendo, invece, una differente regolamentazione per le altre questioni di carattere accessorio.
6. All'udienza del 05/06/2024, presenti entrambe le parti, il Giudice ha rinviato all'udienza del 16/10/2024 per consentire alle stesse di rassegnare conclusioni congiunte.
7. All'udienza del 16/10/2024, il procuratore di parte resistente ha riportato le modalità con cui le parti si sono organizzate per collocamento e visite dei figli, dando pagina 2 di 6 atto che non vi è contestazione sull'affido condiviso. I procuratori hanno, altresì, rappresentato che le parti di fatto hanno attuato un mantenimento in via diretta con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e che il nucleo è seguito dal 2012 dal servizio sociale, onde sarebbe opportuno disporre che la vigilanza continui. Il
Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/02/2025, da svolgersi mediante trattazione scritta, invitando le parti a raggiungere un accordo sulla scorta della situazione di fatto esistente e riportata a verbale dai legali, nonché ha rinnovato l'incarico al Servizio Sociale per una vigilanza sul nucleo familiare, con deposito di una relazione aggiornata entro il 30/01/2025.
8. In data 04/02/2025, il Servizio Sociale ha provveduto al deposito della predetta relazione di aggiornamento.
9. In data 11/02/2025, le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione di udienza, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniug Parte_1
il 24.12.2010 in Tunisia.
[...] CP_1
2) Affidare i figli minorenn (nato a [...] [...]) Persona_1 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), ad Persona_2 Per_3 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale.
3) Collocare i due figli masch presso il padre e la figli Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre, con ampio diritto per ciascun genitore incontrare i figli o la figlia collocati presso l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di vita sociale degli stessi.
4) Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, i due figli maschi resteranno con il padre e la figlia femmina con la madre.
Per favorire l'incontro e la permanenza dei tre figli insieme, il sabato e la domenica,
a settimane alterne, i tre figli staranno con il padre e il fine settimana successivo con la madre.
5) I tre figli inoltre resteranno insieme:
- con il padre per una intera settimana durante le vacanze natalizie e una settimana con la madre, alternando ogni anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
pagina 3 di 6 - tre giorni durante le vacanze pasquali con uno e tre giorni con l'altro genitore alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- due intere settimane, anche non consecutive, durate le vacanze estive, con l'uno e con l'altro genitore.
6) La madr continuerà a percepire integralmente l'assegno unico CP_1 per i figli, ma verserà ogni mese al sig la somma di €. 300,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei due figli maschi. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese medico-sanitarie, scolastiche, ricreative-sportive e straordinarie di cui i figli necessiteranno sono poste a carico di entrambi i genitori per il 50%..
Per stabilire quando le spese straordinarie debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non essere concordate, si osserverà quanto stabilito dal Protocollo predisposto dal Tribunale di Modena per i giudizi di separazione, divorzio e affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio e più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato e dopo scuola;
b) mensa;
c) centro ricreativo estivo;
pagina 4 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze senza i genitori;
d) alloggio presso sede universitaria.
Tutte le altre spese di natura straordinaria diverse da quelle sopra indicate saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
8) La casa familiare, posta in Carpi, via Morselli n. 10, resta assegna alla moglie con i mobili e gli arredi che la compongono.
9) Posto che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa, nessuno deve versare alcun contributo a titolo di mantenimento.
10) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica.
11) Le spese ed i compensi professionali relativi alla presente procedura sono interamente compensati tra le parti”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Vanno recepite le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Il Tribunale reputa inoltre necessario, a fronte di quanto emerge dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali il 04/02/2025 in ordine alle fragilità rilevate nei minori, che i Servizi proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, relazionando direttamente al Giudice Tutelare in sede entro il 30.12.2025, e segnalando tempestivamente al medesimo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
P . Q . M .
pagina 5 di 6 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/12/2010 in TUNISI
(TUNISIA) da (nato in [...] il [...]) con Parte_1 nata in [...] il [...]); CP_1
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio e supporto del nucleo familiare, relazionando direttamente al Giudice Tutelare in sede entro il
30.12.2025, e segnalando tempestivamente al medesimo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
18/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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