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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8389/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8389/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Riccardo Fragalà.
- per parte convenuta l'avv. Pia Alessandra Vitale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da memoria conclusiva depositata telematicamente, considerato il ritardo delle memorie conclusive di controparte, chiede che non si tenga conto della richiesta di revoca del gratuito patrocinio.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da memoria conclusiva, che si chiede di ammettere nonostante il deposito oltre il termine indicato dal giudice in quanto ritenuto da pagina 1 di 9 questa difesa non perentorio, si riporta integralmente a quanto dedotto negli scritti difensivi ed in modo particolare aggiunge che la CTU ha risposta in modo esaustivo ai quesiti posti dal giudice e quindi insiste nella richiesta di respingere le domande di controparte
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 19,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,09.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,02,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 8389/2023
promossa da
Parte_1
C.F. C.F._1
Attore con l'avv.to Riccardo Fragalà
contro
CP_1
P.IVA P.IVA_1
Convenuta con gli avv.ti Ferdinando Nicotra e Pia Alessandra Vitale
OGGETTO: inadempimento contrattuale in materia informatica
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale odierno:
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione, istanza
e deduzione, così giudicare
In via Principale:
pagina 3 di 9 1) accertare la risoluzione del Contratto del 21 maggio/15 settembre 2021 per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e, conseguentemente, condannare la CP_1 al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.,
[...]
per un importo non inferiore ad euro 7.350,00, ovvero per la maggior somma individuata nell'istruttoria di giudizio.
Con vittoria di spese, spese generali, iva e cpa anche in ragione dell'espletanda CTU.
In via istruttoria:
2) procedere all'escussione dei seguenti testi, sui fatti di causa:
− (capo redattore dal mese di settembre 2021 e già redattrice Tes_1 Parte_3 all'epoca dei fatti, tel. +39/3476843302),
− (responsabile marketing e fotografa di , tel. +39/3270191318), Testimone_2 Parte_4
− (tecnico ausiliario all'implementazione dei banner pubblicitari, tel. Testimone_3
+39/3920702469),
− (redattore blog , tel. +39/3402949175), Testimone_4 Parte_4
− (redattore blog , tel. +39/3402949175), Testimone_5 Parte_4
− responsabile ufficio stampa di , +39/3884379759); Testimone_6 Parte_4
− (capo redattore sino al mese di settembre 2021, tel. Testimone_7 Parte_3
+39/3476843302); sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha collaborato/collabora con il blog “ ” di titolarità del sig. Parte_4 Parte_1
;
[...]
2) “Vero che nell'esecuzione del rapporto di collaborazione con il blog “ ” conosceva Parte_4
del rapporto instauratosi tra il titolare sig. e la società e volto Parte_1 Controparte_1 all'implementazione dei banner nel sito internet ai fini di data monetization”?
3) “Vero che, in ragione della sua posizione all'interno della redazione, era a conoscenza del fatto che il servizio reso dalla – ovvero l'implementazione di banner pubblicitari Controparte_2 all'interno del blog – non è mai intervenuta poiché la è risultata Parte_4 Controparte_1 inadempiente ai suoi obblighi per non aver fornito l'implementazione di idonei strumenti tecnici ed informatici oggetto del rapporto”. nonché, per quanto riguarda, nello specifico, il sig. (consulente commerciale Tes_8
tel. +39/3474346324), sui seguenti capitoli di prova: CP_1
pagina 4 di 9 1) “Vero che in ragione del rapporto di dipendenza con la era il responsabile CP_3
assieme alla dott.ssa della cura del rapporto contrattuale con il sig. Persona_1 Parte_1 er l'implementazione di banner pubblicitari all'interno del blog ”;
[...] Parte_4
2) “Vero che non ha mai implementato detti banner all'interno del blog Controparte_1 Pt_4
?
[...]
6. Infine, disporsi CTU tecnico/contabile sui seguenti quesiti:
A) “Dica il CTU, esaminati i documenti di causa ed effettuata ogni più opportuna indagine laddove ritenuta necessaria, se la mancata implementazione dei banner pubblicitari nel sito
sia da addebitarsi alla condotta negligente della ed alla carenza Parte_4 Controparte_1 della fornitura di idonei strumenti e/o risorse tecnico-informatiche”;
B) “Quantifichi il CTU, all'esito del primo quesito, svolto ogni più opportuno accertamento in relazione al conteggio di accessi al blog di cui al sito Parte_4
https://www.artistanews.com, e, adoperato ogni più opportuno metodo di quantificazione dei proventi pubblicitari in conseguenza al rapporto accesso/visualizzazione, il valore del lucro cessante derivante dall'inadempimento della , Controparte_1
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via principale, respingere tutte le domande formulate dal Sig. n quanto totalmente Pt_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate né in relazione all'an né in relazione al quantum per le ragioni meglio precisate in atti e come emerso dalla CTU.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, escludere o limitare l'eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2.
- In via riconvenzionale, nel merito, accertare il sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti in relazione all'esecuzione del contratto, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto del
15.09.2021 per mutuo dissenso.
- In ogni caso, condannare il Sig. i sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Pt_1 da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In via istruttoria, si chiede che non vengano ammesse le ulteriori richieste istruttorie di controparte in quanto del tutto inconferenti e prive di pregio, ed in particolare, si chiede il rigetto della richiesta di riapertura della fase istruttoria con riferimento alla nomina di ulteriore
CTU. Nella non temuta ipotesi di riapertura dell'istruttoria, si chiede di ammettersi prova contraria con i testi:
pagina 5 di 9 - (Cell. 3474346324, C.F. Customer Success Specialist Tes_8 C.F._2
- Account Manager di PaperLit S.r.l.)
- (Cell. 3494996922, C.F. , Technical Account Manager Tes_9 C.F._3
di PaperLit S.r.l.).
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese di CTU”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
a evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, allegando un Parte_1 CP_1
grave inadempimento di controparte, per non avere erogato il servizio concordato e chiedendo la risoluzione del contratto del 21 maggio/15 settembre 2021 per inadempimento ex art. 1453
c.c., nonché la condanna di al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, CP_1 ai sensi dell'art. 1223 c.c., per un importo non inferiore ad € 7.350,00=, ovvero per la maggior somma individuata nell'istruttoria di giudizio, nonché.
La società opposta, costituendosi, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, negando qualsivoglia responsabilità in merito all'asserito inadempimento;
in particolare, ha evidenziato:
- che sin dall'inizio del rapporto contrattuale, il sig. ha riscontrato difficoltà tecniche Pt_1 nell'inserimento all'interno del proprio sito internet, degli “script” forniti, necessari per l'adempimento delle restanti attività concordate, tanto che il contratto non generava alcun guadagno per le parti con conseguente impossibilità di proseguire nella collaborazione,
- che è pertanto venuto meno l'interesse al contratto,
- l'inesistenza del danno emergente e del lucro cessante lamentati da controparte,
- la temerarietà della lite.
La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto delle domande di controparte ed, in via riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto del 15.09.2021.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. ed espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di breve nota conclusiva.
* * * * *
Va preliminarmente evidenziato che il termine concesso alle parti per il deposito di breve memoria conclusiva è ordinatorio in quanto non indicato a pena di decadenza;
pertanto, a nulla rileva il deposito tardivo dell'atto di parte convenuta, eccepito da parte attrice. pagina 6 di 9 Andando ad analizzare il merito della causa, il Tribunale osserva che le domande di Parte_1 vanno rigettate in quanto, a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento di
[...]
la convenuta ha asserito e compiutamente dimostrato il proprio adempimento. CP_1
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Unite, n° 13533/2001).
Ciò detto va rilevato che è pacifico, oltre a risultare per tabulas (doc. 8 del fascicolo di parte attrice), che le parti in causa hanno sottoscritto due contratti per la monetizzazione del sito internet www.artistanews.com di parte attrice, attraverso l'installazione di banner pubblicitari.
Dall'esame della documentazione versata in atti e dall'esito della disposta CTU, emerge che ha iniziato a dare esecuzione al contratto;
tuttavia, non è stato in CP_1 Parte_1 grado di operare tecnicamente sul proprio sito, impedendo così l'esecuzione delle restanti obbligazioni contrattuali.
È infatti documentale (docc. 2, 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta), la consegna al Cliente degli “script”, necessari per l'erogazione delle prestazioni.
È provata documentalmente anche la difficoltà di webmaster del sito Parte_1 internet in possesso delle password necessarie, di far fronte all'implementazione dei codici ricevuti da (docc. 8, 10, 11, 15 e 17 del fascicolo di parte convenuta), altrettanto i CP_1
ripetuti tentativi di supporto gratuito da parte di (docc. 9, 12, 13, 14 e 15 e 17 del CP_1
fascicolo di parte convenuta).
Lo stesso CTU, Ing. nell'elaborato peritale, ha dapprima esplicato il meccanismo Persona_2 dei “data monetization”:
pagina 7 di 9 Il consulente ha poi evidenziato che l'inserimento dei banner pubblicitari è un'attività standard e che on è stato in grado di fare funzionare i codici forniti da Parte_1 CP_1
Poiché da contratto (punto 2.1, terzo comma), era onere dell'attore attivare le parti di codice necessarie per la fruizione del servizio, si deve concludere per l'insussistenza dell' inadempimento contrattuale lamentato da e per la dichiarazione di Parte_1
risoluzione del contratto del 15.09.2021 che non ha generato alcun guadagno per le parti.
Le spese di CTU e di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e della nota spese depositata da parte vittoriosa.
Il contenuto delle allegazioni attoree, contrarie alle evidenze fattuali, configura le condizioni per la condanna di al pagamento, in aggiunta alle spese di lite, di una somma Parte_1 ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., equitativamente determinata in € 1.000,00= in proporzione
(1/4) all'importo liquidato a titolo di spese processuali.
Visto l'art.126 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115, alla stregua del quale costituisce requisito fondamentale per l'ammissione al gratuito patrocinio la ricorrenza della non manifesta infondatezza delle pretese di chi lo richiede e risultando le pretese di Parte_1
manifestamente infondate, ex art. 130 del predetto D.P.R. dispone la revoca ex tunc dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta, in via provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto del 15.09.2021,
- rigetta le domande di parte attrice,
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese processuali del presente procedimento, che liquida in € 4.227,00= per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge,
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice,
- condanna parte attrice al pagamento a parte convenuta di € 1.000,00= ex art. 96, c. 3
c.p.c.,
pagina 8 di 9 - revocaex tunc l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Milano, lì 27 marzo 2025
Il GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8389/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Riccardo Fragalà.
- per parte convenuta l'avv. Pia Alessandra Vitale,
dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da memoria conclusiva depositata telematicamente, considerato il ritardo delle memorie conclusive di controparte, chiede che non si tenga conto della richiesta di revoca del gratuito patrocinio.
Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da memoria conclusiva, che si chiede di ammettere nonostante il deposito oltre il termine indicato dal giudice in quanto ritenuto da pagina 1 di 9 questa difesa non perentorio, si riporta integralmente a quanto dedotto negli scritti difensivi ed in modo particolare aggiunge che la CTU ha risposta in modo esaustivo ai quesiti posti dal giudice e quindi insiste nella richiesta di respingere le domande di controparte
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 19,00 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori Pt_2 delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,09.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,02,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 8389/2023
promossa da
Parte_1
C.F. C.F._1
Attore con l'avv.to Riccardo Fragalà
contro
CP_1
P.IVA P.IVA_1
Convenuta con gli avv.ti Ferdinando Nicotra e Pia Alessandra Vitale
OGGETTO: inadempimento contrattuale in materia informatica
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale odierno:
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione, istanza
e deduzione, così giudicare
In via Principale:
pagina 3 di 9 1) accertare la risoluzione del Contratto del 21 maggio/15 settembre 2021 per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e, conseguentemente, condannare la CP_1 al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.,
[...]
per un importo non inferiore ad euro 7.350,00, ovvero per la maggior somma individuata nell'istruttoria di giudizio.
Con vittoria di spese, spese generali, iva e cpa anche in ragione dell'espletanda CTU.
In via istruttoria:
2) procedere all'escussione dei seguenti testi, sui fatti di causa:
− (capo redattore dal mese di settembre 2021 e già redattrice Tes_1 Parte_3 all'epoca dei fatti, tel. +39/3476843302),
− (responsabile marketing e fotografa di , tel. +39/3270191318), Testimone_2 Parte_4
− (tecnico ausiliario all'implementazione dei banner pubblicitari, tel. Testimone_3
+39/3920702469),
− (redattore blog , tel. +39/3402949175), Testimone_4 Parte_4
− (redattore blog , tel. +39/3402949175), Testimone_5 Parte_4
− responsabile ufficio stampa di , +39/3884379759); Testimone_6 Parte_4
− (capo redattore sino al mese di settembre 2021, tel. Testimone_7 Parte_3
+39/3476843302); sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha collaborato/collabora con il blog “ ” di titolarità del sig. Parte_4 Parte_1
;
[...]
2) “Vero che nell'esecuzione del rapporto di collaborazione con il blog “ ” conosceva Parte_4
del rapporto instauratosi tra il titolare sig. e la società e volto Parte_1 Controparte_1 all'implementazione dei banner nel sito internet ai fini di data monetization”?
3) “Vero che, in ragione della sua posizione all'interno della redazione, era a conoscenza del fatto che il servizio reso dalla – ovvero l'implementazione di banner pubblicitari Controparte_2 all'interno del blog – non è mai intervenuta poiché la è risultata Parte_4 Controparte_1 inadempiente ai suoi obblighi per non aver fornito l'implementazione di idonei strumenti tecnici ed informatici oggetto del rapporto”. nonché, per quanto riguarda, nello specifico, il sig. (consulente commerciale Tes_8
tel. +39/3474346324), sui seguenti capitoli di prova: CP_1
pagina 4 di 9 1) “Vero che in ragione del rapporto di dipendenza con la era il responsabile CP_3
assieme alla dott.ssa della cura del rapporto contrattuale con il sig. Persona_1 Parte_1 er l'implementazione di banner pubblicitari all'interno del blog ”;
[...] Parte_4
2) “Vero che non ha mai implementato detti banner all'interno del blog Controparte_1 Pt_4
?
[...]
6. Infine, disporsi CTU tecnico/contabile sui seguenti quesiti:
A) “Dica il CTU, esaminati i documenti di causa ed effettuata ogni più opportuna indagine laddove ritenuta necessaria, se la mancata implementazione dei banner pubblicitari nel sito
sia da addebitarsi alla condotta negligente della ed alla carenza Parte_4 Controparte_1 della fornitura di idonei strumenti e/o risorse tecnico-informatiche”;
B) “Quantifichi il CTU, all'esito del primo quesito, svolto ogni più opportuno accertamento in relazione al conteggio di accessi al blog di cui al sito Parte_4
https://www.artistanews.com, e, adoperato ogni più opportuno metodo di quantificazione dei proventi pubblicitari in conseguenza al rapporto accesso/visualizzazione, il valore del lucro cessante derivante dall'inadempimento della , Controparte_1
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via principale, respingere tutte le domande formulate dal Sig. n quanto totalmente Pt_1 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate né in relazione all'an né in relazione al quantum per le ragioni meglio precisate in atti e come emerso dalla CTU.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, escludere o limitare l'eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2.
- In via riconvenzionale, nel merito, accertare il sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti in relazione all'esecuzione del contratto, e per l'effetto dichiarare risolto il contratto del
15.09.2021 per mutuo dissenso.
- In ogni caso, condannare il Sig. i sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Pt_1 da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In via istruttoria, si chiede che non vengano ammesse le ulteriori richieste istruttorie di controparte in quanto del tutto inconferenti e prive di pregio, ed in particolare, si chiede il rigetto della richiesta di riapertura della fase istruttoria con riferimento alla nomina di ulteriore
CTU. Nella non temuta ipotesi di riapertura dell'istruttoria, si chiede di ammettersi prova contraria con i testi:
pagina 5 di 9 - (Cell. 3474346324, C.F. Customer Success Specialist Tes_8 C.F._2
- Account Manager di PaperLit S.r.l.)
- (Cell. 3494996922, C.F. , Technical Account Manager Tes_9 C.F._3
di PaperLit S.r.l.).
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese di CTU”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
a evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, allegando un Parte_1 CP_1
grave inadempimento di controparte, per non avere erogato il servizio concordato e chiedendo la risoluzione del contratto del 21 maggio/15 settembre 2021 per inadempimento ex art. 1453
c.c., nonché la condanna di al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, CP_1 ai sensi dell'art. 1223 c.c., per un importo non inferiore ad € 7.350,00=, ovvero per la maggior somma individuata nell'istruttoria di giudizio, nonché.
La società opposta, costituendosi, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, negando qualsivoglia responsabilità in merito all'asserito inadempimento;
in particolare, ha evidenziato:
- che sin dall'inizio del rapporto contrattuale, il sig. ha riscontrato difficoltà tecniche Pt_1 nell'inserimento all'interno del proprio sito internet, degli “script” forniti, necessari per l'adempimento delle restanti attività concordate, tanto che il contratto non generava alcun guadagno per le parti con conseguente impossibilità di proseguire nella collaborazione,
- che è pertanto venuto meno l'interesse al contratto,
- l'inesistenza del danno emergente e del lucro cessante lamentati da controparte,
- la temerarietà della lite.
La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto delle domande di controparte ed, in via riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto del 15.09.2021.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c. ed espletata la CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di breve nota conclusiva.
* * * * *
Va preliminarmente evidenziato che il termine concesso alle parti per il deposito di breve memoria conclusiva è ordinatorio in quanto non indicato a pena di decadenza;
pertanto, a nulla rileva il deposito tardivo dell'atto di parte convenuta, eccepito da parte attrice. pagina 6 di 9 Andando ad analizzare il merito della causa, il Tribunale osserva che le domande di Parte_1 vanno rigettate in quanto, a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento di
[...]
la convenuta ha asserito e compiutamente dimostrato il proprio adempimento. CP_1
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Unite, n° 13533/2001).
Ciò detto va rilevato che è pacifico, oltre a risultare per tabulas (doc. 8 del fascicolo di parte attrice), che le parti in causa hanno sottoscritto due contratti per la monetizzazione del sito internet www.artistanews.com di parte attrice, attraverso l'installazione di banner pubblicitari.
Dall'esame della documentazione versata in atti e dall'esito della disposta CTU, emerge che ha iniziato a dare esecuzione al contratto;
tuttavia, non è stato in CP_1 Parte_1 grado di operare tecnicamente sul proprio sito, impedendo così l'esecuzione delle restanti obbligazioni contrattuali.
È infatti documentale (docc. 2, 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta), la consegna al Cliente degli “script”, necessari per l'erogazione delle prestazioni.
È provata documentalmente anche la difficoltà di webmaster del sito Parte_1 internet in possesso delle password necessarie, di far fronte all'implementazione dei codici ricevuti da (docc. 8, 10, 11, 15 e 17 del fascicolo di parte convenuta), altrettanto i CP_1
ripetuti tentativi di supporto gratuito da parte di (docc. 9, 12, 13, 14 e 15 e 17 del CP_1
fascicolo di parte convenuta).
Lo stesso CTU, Ing. nell'elaborato peritale, ha dapprima esplicato il meccanismo Persona_2 dei “data monetization”:
pagina 7 di 9 Il consulente ha poi evidenziato che l'inserimento dei banner pubblicitari è un'attività standard e che on è stato in grado di fare funzionare i codici forniti da Parte_1 CP_1
Poiché da contratto (punto 2.1, terzo comma), era onere dell'attore attivare le parti di codice necessarie per la fruizione del servizio, si deve concludere per l'insussistenza dell' inadempimento contrattuale lamentato da e per la dichiarazione di Parte_1
risoluzione del contratto del 15.09.2021 che non ha generato alcun guadagno per le parti.
Le spese di CTU e di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e della nota spese depositata da parte vittoriosa.
Il contenuto delle allegazioni attoree, contrarie alle evidenze fattuali, configura le condizioni per la condanna di al pagamento, in aggiunta alle spese di lite, di una somma Parte_1 ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., equitativamente determinata in € 1.000,00= in proporzione
(1/4) all'importo liquidato a titolo di spese processuali.
Visto l'art.126 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115, alla stregua del quale costituisce requisito fondamentale per l'ammissione al gratuito patrocinio la ricorrenza della non manifesta infondatezza delle pretese di chi lo richiede e risultando le pretese di Parte_1
manifestamente infondate, ex art. 130 del predetto D.P.R. dispone la revoca ex tunc dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta, in via provvisoria, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Milano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto del 15.09.2021,
- rigetta le domande di parte attrice,
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese processuali del presente procedimento, che liquida in € 4.227,00= per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge,
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice,
- condanna parte attrice al pagamento a parte convenuta di € 1.000,00= ex art. 96, c. 3
c.p.c.,
pagina 8 di 9 - revocaex tunc l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Milano, lì 27 marzo 2025
Il GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
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