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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6000 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 482 /2024 da:
L'avv. BONA ANDREA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CIVALE FABIO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 482 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto risarcimento del danno da attività di intermediazione finanziaria e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Bona C.F._2
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Civale
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori, hanno convenuto la deducendo: a) di aver Controparte_2 sottoscritto dal 2014 al 2015, 900 azioni proprie della banca per un totale di euro 8.710,00 ciascuno;
b) che la banca ha presentato le proprie azioni come sicurissime, an che in virtù del fatto che nella scheda prodotto era indicato che “il prezzo di emissione delle azioni rappresenta il limite, al di sotto del quale, sulla piattaforma di negoziazione, non può scendere il prezzo di scambio delle azioni”; c) che i questionari di rischio, peraltro adulterati, indicano un profilo conservativo, per cui l'operazione di acquisto di azioni non quotate doveva ritenersi inadeguata;
d) che, invece, detta operazione è stata ritenuta adeguata
1 dalla banca;
e) che, dall'acquisto, le azioni sono passate da euro 19,322 all'attuale valore di euro 9,00.
Hanno chiesto, quindi, il risarcimento del danno per euro 10.660,82. (euro 5.330,41 ciascuno), o, in subordine, la declaratoria di nullità, annullamento, risoluzione degli ordini di acquisto.
1.2. Si è costituita parte convenuta, eccependo la prescrizione e deducendo l'avvenuta percezione da parte degli attori di complessivi euro 1.884,00 a titolo di dividendi, cui si aggiungono ulteriori euro 233,52 ciascuno, percepiti nell'anno 2024 come da docum entazione depositata con la seconda memoria istruttoria.
Ha, altresì, affermato la correttezza del proprio operato e di aver fornito tutte le informazioni necessaria per l'operazione compiuta, da ritenersi adeguata, invocando anche il concorso degli attori ex art. 1227 c.c.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
2. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che gli attori, il 28 maggio 2014, vale a dire nella medesima data dell'esecuzione del primo ordine di acquisto per cui è causa, hanno stipulato con la banca un contratto quadro avente ad oggetto la trasmissione di ordini, la negoziazione per conto proprio, la consulenza in materia di investimenti, il deposto titoli a custodia e amministrazione.
Tale contratto è logicamente antecedente all'ordine di acquisto coevo, posto in essere evidentemente nell'ambito dello stesso, tant'è che nell'ordine di acquisto è chiaramente indicato che i titoli sarebbero stati immessi nel conto titoli n . 1128130887, vale a dire quello aperto con il contratto quadro, come desumibile chiaramente dal medesimo numero riportato nell'intestazione di quest'ultimo.
Al riguardo, si osserva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a resp onsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratt o quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro” (Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 2014, n. 8462).
2 Pertanto, nel caso di specie, avente ad oggetto l'inadempimento in relazione ad ordini di investimento eseguiti nell'ambito di un contratto quadro, la responsabilità ha natura contrattuale e il termine di prescrizione a pplicabile è decennale.
Di conseguenza, considerato che i primi ordini di acquisto recano la data del 28 maggio 2014
e che il giudizio è stato introdotto il 9 gennaio 2024, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione.
3. Passando al merito della vicenda, deve essere affermato l'inadempimento della convenuta in relazione agli obblighi di condotta gravanti sugli intermediari finanziari e la sua conseguente responsabilità contrattuale.
Al riguardo, si osserva che la controversia è insorta con riferime nto a degli acquisti di azioni della effettuati dagli attori nell'ambito di un contratto quadro di Controparte_1 intermediazione finanziaria, tra il 2014 e il 2015.
Gli attori, poi, in epoca antecedente al primo di detti acquisti, precisamente il 27 maggio
2014, sono stati sottoposti a profilatura, il cui esito, per entrambi, è quello di un investitore
“conservativo” con propensione al rischio medio -bassa (cfr. punto n. 8 dei questionari).
Di contro, lo strumento finanziario sottoscritto (azioni della non Controparte_1 quotate su mercati regolamentati) deve essere considerato chiaramente un prodotto a rischio elevato.
Infatti, non soltanto, come evidenziato dall'arbitro bancario adito dagli attori prima dell'introduzione del presente giudizio, un simile prodotto è inappropriato rispetto alla propensione al rischio risultante dai questionari e all'orizzonte di investimento (da 18 mesi a
3 anni), ma, con specifico riferimento agli strumenti non quotati su mercati regolamentati, la loro natura di strumenti ad alto rischio si desumeva già dall'art. 44 reg. consob 11522/98, il quale dettava una serie di cautele particolari a tutela dell'investitore, segno che si tratta, appunto, di prodotti particolarmente rischiosi (cfr. anche Corte appello Trento, 4 agosto
2025, n. 143, che, proprio con riferimento alle azioni della banca convenuta, in considerazione del loro carattere illiquido derivante dalla circostanza per cui le stesse non sono quotate su mercati regolamentati, ha ritenuto inadeguata l 'operazione di acquisto da parte di un cliente con profilo “conservativo”, affermando che “è possibile pertanto concludere che non solo in occasione dell'acquisto in questione non venne fornita al cliente alcuna informazioni circa le caratteristiche del ti tolo, ma che lo stesso non fosse coerente con le informazioni fornite dal cliente circa il suo profilo di investitore”).
Ciò chiarito, si osserva che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, reg. Consob n. 16190/2007, vigente all'epoca degli ordini di acquisto per cui è causa, “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito,
3 gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del ser vizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilm ente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di intermediazione mobiliare, la banca inter mediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2020, n. 18121).
Per tali ragioni, è del tutto evidente che, acclarata l'inadeguatezza dell'investimento al profilo di rischio degli opposti, la banca avrebbe dovuto astenersi dal consigliare simili prodotti o, in ogni caso, dall'eseguire gli ordini di investim ento senza prima aver informato gli investitori di tale inadeguatezza e delle relative ragioni, ottenendo un ordine impartito per iscritto.
Una tale condotta non è stata posta in essere nel caso di specie, in cui dalla documentazione prodotta risulta che l'intermediario ha ritenuto adeguata l'operazione.
Per tale ragione, parte opponente deve ritenersi inadempiente rispetto agli obblighi di condotta imposti agli intermediari dalla normativa vigente.
4. Passando, quindi, alla determinazione del danno, in pr imo luogo merita evidenziare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della n ullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro” (Cass. civ., Sez. U, 4 novembre 2019, n. 28314; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, 27 agosto 2020, n. 17948, secondo cui “in tema di intermediazione mobiliare, ove
l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso
a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informat ivi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si
4 deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", da lla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse”).
Per tale ragione, nella determinazione del danno subito si deve tener conto di eventuali somme percepite dagli investitori.
Inoltre, va ricordato che “questa Corte (Cass. n. 4037/2016), nell'occuparsi della eventuale limitazione o esonero di responsabilità dell'intermediario per gli illeciti compiuti da l promotore finanziario con l'eventuale concorso del fatto colposo dell'investitore, ha statuito che le disposizioni regolamentari emanate dalla "sono dirette unicamente a porre a CP_3 carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore, sicchè non possono tradursi in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore pre senti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.)” (Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28362).
4.1. Ciò chiarito, in primo luogo deve escludersi qualsiasi concorso colposo degli opposti rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto non è configurabile un onere di diligenza a carico del cliente che, soprattutto nel caso di erronea convinzione, determina ta dalla violazione degli obblighi incombenti sull'intermediario in relazione all'adeguatezza delle operazioni di investimento, di aver acquistato un prodotto finanziario a basso rischio, in linea con il proprio profilo di rischio, imponga allo stesso il c ontrollo dell'andamento del mercato e del proprio investimento, potendo e dovendo egli confidare nel corretto operato dell'intermediario.
Una simile circostanza certamente non configura quella condotta collusiva o di fattiva acquiescenza alla violazione de lle regole idonea a determinare l'applicazione dell'art. 1227
c.c.
4.2. A questo punto, considerato che il valore delle azioni era pari ad euro 8.710,00 per ciascuno dei due attori, per un totale di euro 17.420,00 per 900 azioni, e che l'attuale valore della singola azione, secondo quanto dedotto da parte attrice e non contestato da parte convenuta, è pari ad euro 9,00, per un totale di euro 8.100,00, il danno subito è pari ad euro
9.320,00, da cui vanno detratti euro 1.884,00 ed euro 467,04, percepiti da gli attori a titolo di dividendi nel corso degli anni, per un totale di euro 6.968,96, oltre interessi al tasso legale dal 29 settembre 2022, data della proposizione del ricorso Abf al saldo.
5 5. Le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere po ste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltr e spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AE AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezi one e difesa, così provvede:
1. Condanna parte convenuta al pagamento di euro 6.968,96 (metà per ciascuno degli attori) in favore di parte attrice, oltre interessi al tasso legale dal 29 settembre 2022 al saldo;
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE AV
6
L'avv. BONA ANDREA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CIVALE FABIO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE AV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 482 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto risarcimento del danno da attività di intermediazione finanziaria e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Bona C.F._2
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Fabio Civale
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori, hanno convenuto la deducendo: a) di aver Controparte_2 sottoscritto dal 2014 al 2015, 900 azioni proprie della banca per un totale di euro 8.710,00 ciascuno;
b) che la banca ha presentato le proprie azioni come sicurissime, an che in virtù del fatto che nella scheda prodotto era indicato che “il prezzo di emissione delle azioni rappresenta il limite, al di sotto del quale, sulla piattaforma di negoziazione, non può scendere il prezzo di scambio delle azioni”; c) che i questionari di rischio, peraltro adulterati, indicano un profilo conservativo, per cui l'operazione di acquisto di azioni non quotate doveva ritenersi inadeguata;
d) che, invece, detta operazione è stata ritenuta adeguata
1 dalla banca;
e) che, dall'acquisto, le azioni sono passate da euro 19,322 all'attuale valore di euro 9,00.
Hanno chiesto, quindi, il risarcimento del danno per euro 10.660,82. (euro 5.330,41 ciascuno), o, in subordine, la declaratoria di nullità, annullamento, risoluzione degli ordini di acquisto.
1.2. Si è costituita parte convenuta, eccependo la prescrizione e deducendo l'avvenuta percezione da parte degli attori di complessivi euro 1.884,00 a titolo di dividendi, cui si aggiungono ulteriori euro 233,52 ciascuno, percepiti nell'anno 2024 come da docum entazione depositata con la seconda memoria istruttoria.
Ha, altresì, affermato la correttezza del proprio operato e di aver fornito tutte le informazioni necessaria per l'operazione compiuta, da ritenersi adeguata, invocando anche il concorso degli attori ex art. 1227 c.c.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda.
2. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che gli attori, il 28 maggio 2014, vale a dire nella medesima data dell'esecuzione del primo ordine di acquisto per cui è causa, hanno stipulato con la banca un contratto quadro avente ad oggetto la trasmissione di ordini, la negoziazione per conto proprio, la consulenza in materia di investimenti, il deposto titoli a custodia e amministrazione.
Tale contratto è logicamente antecedente all'ordine di acquisto coevo, posto in essere evidentemente nell'ambito dello stesso, tant'è che nell'ordine di acquisto è chiaramente indicato che i titoli sarebbero stati immessi nel conto titoli n . 1128130887, vale a dire quello aperto con il contratto quadro, come desumibile chiaramente dal medesimo numero riportato nell'intestazione di quest'ultimo.
Al riguardo, si osserva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a resp onsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratt o quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro” (Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 2014, n. 8462).
2 Pertanto, nel caso di specie, avente ad oggetto l'inadempimento in relazione ad ordini di investimento eseguiti nell'ambito di un contratto quadro, la responsabilità ha natura contrattuale e il termine di prescrizione a pplicabile è decennale.
Di conseguenza, considerato che i primi ordini di acquisto recano la data del 28 maggio 2014
e che il giudizio è stato introdotto il 9 gennaio 2024, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione.
3. Passando al merito della vicenda, deve essere affermato l'inadempimento della convenuta in relazione agli obblighi di condotta gravanti sugli intermediari finanziari e la sua conseguente responsabilità contrattuale.
Al riguardo, si osserva che la controversia è insorta con riferime nto a degli acquisti di azioni della effettuati dagli attori nell'ambito di un contratto quadro di Controparte_1 intermediazione finanziaria, tra il 2014 e il 2015.
Gli attori, poi, in epoca antecedente al primo di detti acquisti, precisamente il 27 maggio
2014, sono stati sottoposti a profilatura, il cui esito, per entrambi, è quello di un investitore
“conservativo” con propensione al rischio medio -bassa (cfr. punto n. 8 dei questionari).
Di contro, lo strumento finanziario sottoscritto (azioni della non Controparte_1 quotate su mercati regolamentati) deve essere considerato chiaramente un prodotto a rischio elevato.
Infatti, non soltanto, come evidenziato dall'arbitro bancario adito dagli attori prima dell'introduzione del presente giudizio, un simile prodotto è inappropriato rispetto alla propensione al rischio risultante dai questionari e all'orizzonte di investimento (da 18 mesi a
3 anni), ma, con specifico riferimento agli strumenti non quotati su mercati regolamentati, la loro natura di strumenti ad alto rischio si desumeva già dall'art. 44 reg. consob 11522/98, il quale dettava una serie di cautele particolari a tutela dell'investitore, segno che si tratta, appunto, di prodotti particolarmente rischiosi (cfr. anche Corte appello Trento, 4 agosto
2025, n. 143, che, proprio con riferimento alle azioni della banca convenuta, in considerazione del loro carattere illiquido derivante dalla circostanza per cui le stesse non sono quotate su mercati regolamentati, ha ritenuto inadeguata l 'operazione di acquisto da parte di un cliente con profilo “conservativo”, affermando che “è possibile pertanto concludere che non solo in occasione dell'acquisto in questione non venne fornita al cliente alcuna informazioni circa le caratteristiche del ti tolo, ma che lo stesso non fosse coerente con le informazioni fornite dal cliente circa il suo profilo di investitore”).
Ciò chiarito, si osserva che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, reg. Consob n. 16190/2007, vigente all'epoca degli ordini di acquisto per cui è causa, “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito,
3 gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del ser vizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilm ente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di intermediazione mobiliare, la banca inter mediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2020, n. 18121).
Per tali ragioni, è del tutto evidente che, acclarata l'inadeguatezza dell'investimento al profilo di rischio degli opposti, la banca avrebbe dovuto astenersi dal consigliare simili prodotti o, in ogni caso, dall'eseguire gli ordini di investim ento senza prima aver informato gli investitori di tale inadeguatezza e delle relative ragioni, ottenendo un ordine impartito per iscritto.
Una tale condotta non è stata posta in essere nel caso di specie, in cui dalla documentazione prodotta risulta che l'intermediario ha ritenuto adeguata l'operazione.
Per tale ragione, parte opponente deve ritenersi inadempiente rispetto agli obblighi di condotta imposti agli intermediari dalla normativa vigente.
4. Passando, quindi, alla determinazione del danno, in pr imo luogo merita evidenziare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della n ullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro” (Cass. civ., Sez. U, 4 novembre 2019, n. 28314; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, 27 agosto 2020, n. 17948, secondo cui “in tema di intermediazione mobiliare, ove
l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso
a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informat ivi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si
4 deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", da lla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse”).
Per tale ragione, nella determinazione del danno subito si deve tener conto di eventuali somme percepite dagli investitori.
Inoltre, va ricordato che “questa Corte (Cass. n. 4037/2016), nell'occuparsi della eventuale limitazione o esonero di responsabilità dell'intermediario per gli illeciti compiuti da l promotore finanziario con l'eventuale concorso del fatto colposo dell'investitore, ha statuito che le disposizioni regolamentari emanate dalla "sono dirette unicamente a porre a CP_3 carico del promotore finanziario un obbligo di comportamento a tutela dell'interesse del risparmiatore, sicchè non possono tradursi in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da risolversi in un addebito di colpa nei confronti del danneggiato dall'altrui atto illecito, salvo che la condotta dell'investitore pre senti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (diventando, così, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.)” (Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28362).
4.1. Ciò chiarito, in primo luogo deve escludersi qualsiasi concorso colposo degli opposti rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto non è configurabile un onere di diligenza a carico del cliente che, soprattutto nel caso di erronea convinzione, determina ta dalla violazione degli obblighi incombenti sull'intermediario in relazione all'adeguatezza delle operazioni di investimento, di aver acquistato un prodotto finanziario a basso rischio, in linea con il proprio profilo di rischio, imponga allo stesso il c ontrollo dell'andamento del mercato e del proprio investimento, potendo e dovendo egli confidare nel corretto operato dell'intermediario.
Una simile circostanza certamente non configura quella condotta collusiva o di fattiva acquiescenza alla violazione de lle regole idonea a determinare l'applicazione dell'art. 1227
c.c.
4.2. A questo punto, considerato che il valore delle azioni era pari ad euro 8.710,00 per ciascuno dei due attori, per un totale di euro 17.420,00 per 900 azioni, e che l'attuale valore della singola azione, secondo quanto dedotto da parte attrice e non contestato da parte convenuta, è pari ad euro 9,00, per un totale di euro 8.100,00, il danno subito è pari ad euro
9.320,00, da cui vanno detratti euro 1.884,00 ed euro 467,04, percepiti da gli attori a titolo di dividendi nel corso degli anni, per un totale di euro 6.968,96, oltre interessi al tasso legale dal 29 settembre 2022, data della proposizione del ricorso Abf al saldo.
5 5. Le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere po ste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltr e spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
AE AV, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezi one e difesa, così provvede:
1. Condanna parte convenuta al pagamento di euro 6.968,96 (metà per ciascuno degli attori) in favore di parte attrice, oltre interessi al tasso legale dal 29 settembre 2022 al saldo;
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE AV
6