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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 404/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 404/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 404/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
MANDUZIO (CF ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Nuoro, Corso Garibaldi, 6/B 08100; parte attrice contro
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) , (C.F. C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(CF ) rappresentati e difesi dall'avv. Grazietta Controparte_4 C.F._6
NA ed elettivamente domiciliata in Nuoro, Via Giovanni XXIII n.8, parte convenuta
contro
(C.F. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. CP_5 CodiceFiscale_7
Su Anzu, rappresentato e difeso dall'Avv. Marinella COIANA, C.F. , e C.F._8
presso il suo studio in Oristano, via Carducci 24, elettivamente domiciliato, come da procura allegata alla comparsa di intervento;
convenuto contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_6 C.F._9 ivi residente in [...]; rapp.ta e difesa dall'avv Giovanna Calvisi
Chiamata in causa , C.F. , nata Dorgali il 18.07.1957, CP_7 C.F._10 parte convenuta contumace
Oggetto: Usucapione e accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni di scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Rinuncia all'azione con compensazione delle spese di lite.
Nell'interesse di CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura privata intervenuta il 20.01.1994 tra , , e;
CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_6 nonché accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce alle scritture private intervenute il 20.11.95, 19.02.96 e 22.12.96 tra e Controparte_6 CP_5
2. per l'effetto dichiarare unico proprietario del terreno distinto in Catasto terreni del CP_5
Comune di Dorgali al fg 49 sito in regione su Anzu ex mapp. 255, oggi mapp. 494, 393, 493 in seguito al frazionamento del 20.06.2016;
3. per l'ulteriore effetto ordinare la trascrizione delle stesse presso la Conservatoria dei RR.II, ai sensi e per gli effetti dell'art 2657 c.c.;
4. Nulla sulle spese avendo le parti già definito in via stragiudiziale i reciproci rapporti sulle stesse.”
Nell'interesse dei convenuti CP_1
“(…) si conclude perché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia:
1)- Accogliere la domanda proposta da tendente ad accertare e dichiarare l'autenticità CP_5 delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura privata intervenuta il 20.01.1994 tra CP_2
, , e decidendo secondo legge sulle altre
[...] CP_1 CP_3 Controparte_6 domande;
2) Nessuna statuizione sulle spese avendo le parti regolato i rispettivi rapporti sulle stesse.”
Nell'interesse di : Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dal e per l'effetto riconoscere CP_5 giudizialmente le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata intervenuta il 20.01.1994 tra
, , DE e , CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_6 nonché quelle di cui alle scritture private del 20.11.1995, 19.02.1996 e 22.12.1996 intervenute tra
e Controparte_6 CP_5
2) nulla sulle spese, avendo le parti definito ogni pretesa al riguardo in via stragiudiziale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il IG. citava in giudizio i IG.ri Parte_1 CP_1
e al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuto
[...] CP_3 CP_4 CP_7 acquisto per usucapione del terreno sito nel Comune di Dorgali, contraddistinto in catasto terreni al foglio 49, mappale 493 (ex f. 49, mappale 255), deducendo di essere al possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuo dello stesso da circa 28 anni, avendone curato la pulizia ed avendolo utilizzato per il pascolo del proprio bestiame.
*
In data 20.06.2019, interveniva in giudizio ex art 105 c.p.c., il IG. il quale contestava CP_5 la domanda attorea esponendo in merito quanto segue:
1. con scrittura privata non autenticata del 20.01.1994, i IGnori Controparte_1 [...]
e vendevano alla IG.ra (madre del IG. CP_3 CP_2 Controparte_6 [...]
) il terreno agrario della superficie complessiva di 3 ettari, 21 are e 20 centiare distinto Pt_1 in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu. Il suddetto terreno veniva alienato al prezzo stabilito di Lire 25.000.000 libero e franco da pesi, servitù, vincoli pregiudizievoli e diritti di terzi e ne veniva garantita la piena proprietà e la libera disponibilità. Veniva quindi trasferito il pieno possesso del suddetto terreno alla IG.ra
; CP_6
2. con scrittura privata del 20.11.1995, la IG.ra vendeva a sua volta al IG. CP_6 [...]
al prezzo stabilito di lire 19.000.000, una porzione del suddetto terreno, pari a 57 CP_5 are e 19 centiare, con accesso alla strada vicinale Dorgali-Cartoe, confinante con
[...]
e con , garantendolo libero da ipoteche e vincoli Controparte_6 Controparte_9 pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico;
Con
3. con altra scrittura privata del 19.02.1996 la cedeva al tutta la volumetria del CP_6
Con terreno, pari a 3 ettari, 21 are e 48 centiare al fine di consentire al la progettazione e la costruzione della sua abitazione;
Con
4. con l'ultima scrittura del 22.12.1996, la IG.ra vendeva al IG. a restante porzione CP_6 del terreno suddetto, di 2 ettari, 61 are e 48 centiare, al prezzo di lire 77.000.000, parimenti garantendolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico;
Con
5. sul predetto terreno il IG. in forza dei suddetti titoli, provvedeva a edificare, a propria cura e spese, un fabbricato di civile abitazione, in virtù di concessione edilizia n.106, rilasciata dal Comune di Dorgali (Nu) in data 3 novembre 2005, pratica edilizia n. 141/2000 (superficie asservita 03.00.20) intestandola poi alle figlie;
Con
6. pertanto, allo stato attuale la proprietà acquistata dal - a seguito del frazionamento richiesto dal tecnico di fiducia - è così distinta:
• catasto terreni del comune di Dorgali al Foglio 49, particelle (doc 9):
- 494, seminativo, classe 2, are 57.19, reddito dominicale euro 11,81, reddito agrario euro 4,73
- 393, Ente Urbano, di are 2.84, senza rendite;
- 493, seminativo, classe 2, ettari 2.61.17 reddito dominicale euro 53,95 reddito agrario euro
21,58; • catasto fabbricati del comune di Dorgali: foglio 49, particella 393, subalterni:
- 1, località Su Anzu, piano S1, cat. C/1, classe 1, cons. metri quadrati 83, superficie catastale metri quadrati 107, rendita euro 128,60;
- 2, località Su Anzu, piano T, cat. A/2, classe 6, vani 7, superficie catastale metri quadrati
139, rendita euro 650,74; Con
7. il quindi, sin dagli anni 1995-1996, ha esercitato il suo diritto di proprietà pienamente su tutto il fondo sopra individuato senza rivendica alcuna e senza mai consentire ad altri di esercitare sul medesimo alcun tipo di potere. Con Alla luce di tale ricostruzione fattuale, il contestava la domanda attorea e formulava domanda riconvenzionale volta, avendo specifico interesse, al riconoscimento del suo titolo di proprietà.
Perciò, stante l'impossibilità di stipulare l'atto pubblico di vendita con la IG.ra , difettando CP_6 la continuità delle trascrizioni tra quest'ultima e i IG.ri concludeva chiedendo l'accertamento CP_1
Con giudiziale delle scritture private intervenute tra i e la e tra quest'ultima e il al CP_1 CP_6 fine della successiva trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II, ai sensi e per gli effetti dell'art
2657 c.c. Con Il chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa , in qualità di suo CP_2 dante causa, insieme alle già convenute e , di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
nonché quest'ultima quale propria dante causa.
[...]
*
In data 31.10.2019, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_3
e , riconoscendo come vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte in Controparte_4 CP_2 calce alla scrittura privata del 20.01.1994, intervenuta tra , Controparte_1 CP_3
, e e chiedendo, pertanto, l'accoglimento della
[...] CP_2 CP_6 Controparte_6
Contr domanda formulata in merito dal *
In data 21.01.2020, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale Controparte_6 confermava di aver acquistato il fondo per cui è causa dai IG,ri riconoscendo pertanto la CP_1 sottoscrizione dalla stessa apposta alla scrittura privata del 20.01.1994. Inoltre, la IG.ra CP_6 confermava di aver venduto il medesimo fondo al IG con tre distinte scritture private CP_5 del 20.11.1995, 19.02.1996 e 22.12.1996, riconoscendo le sottoscrizioni dalla stessa apposte.
La IG,ra concludeva pertanto per l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata CP_6 dal IG. CP_5
*
La convenuta , pur ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_7
La causa veniva istruita documentalmente, nonché attraverso l'interrogatorio formale di alcune delle parti e l'escussione dei testimoni dalle stesse indicati.
All'udienza del 05.07.2024, il GOT incaricato di svolgere la prova, dato atto dell'esaurimento della stessa, rimetteva il fascicolo al Presidente per l'assegnazione ad altro Giudice, stante il trasferimento del Giudice titolare ad altra sede.
Il procedimento, pertanto, transitava nel ruolo della scrivente.
All'udienza del 10.10.2024, parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
dichiarava di accettare la rinuncia all'azione proposta CP_5 da a spese compensate, chiedendo che il giudice trattenesse la causa in decisione con Parte_1 riguardo alla domanda riconvenzionale di verificazione delle scritture private. Nell'interesse dei convenuti veniva chiesto un termine per pronunciarsi in ordine alla proposta formulata dall'attore di compensazione delle spese di lite. Nell'interesse della IG.ra si insisteva per l'accoglimento CP_6 delle conclusioni formulate nel ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.03.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di usucapione formulata dall'attore, il quale ha dichiarato all'udienza del 10.10.24 di voler rinunciare all'azione.
La circostanza che l'attore abbia rinunciato all'azione (e non agli atti) impedisce l'applicazione del disposto di cui all'art. 306 c.p.c. In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
La Cassazione ha, inoltre, stabilito, con motivazione che si condivide integralmente, che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
(Sez. 2 - Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)
Avuto, pertanto, riguardo al tenore della dichiarazione resa dalla parte attrice all'udienza del
10.10.2024, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia giurisdizionale in ordine alla domanda di usucapione e deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere.
*
Occorre viceversa esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dall'intervenuto, il quale ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle scritture private stipulate dalle parti in ordine alla compravendita del terreno agrario della superficie complessiva di 3 ettari, 21 are e 20 centiare distinto in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu.
In particolare, con scrittura privata non autenticata del 20.01.1994, i IGnori , Controparte_1
e , vendevano alla IG.ra il predetto terreno CP_3 CP_2 Controparte_6 trasferendone il pieno possesso a quest'ultima.
Con tre successive scritture private, il medesimo terreno veniva venduto dalla IG,ra
[...] al IG. in particolare: Controparte_6 CP_5
1. con la scrittura privata del 20.11.1995 veniva venduta una porzione del suddetto terreno, pari a 57 are e 19 centiare, con accesso alla strada vicinale Dorgali-Cartoe, confinante con e con , garantendolo libero da ipoteche e vincoli Controparte_6 Controparte_9 pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico;
Con
2. con altra scrittura privata del 19.02.1996 la cedeva al tutta la volumetria del CP_6
Con terreno, pari a 3 ettari, 21 are e 48 centiare al fine di consentire al la progettazione e la costruzione della sua abitazione impegnandosi a vendere la restante parte del terreno in un successivo momento;
Con
3. con la scrittura privata del, la IG.ra vendeva al IG. la restante porzione del CP_6 terreno suddetto, di 2 ettari, 61 are e 48 centiare, parimenti garantendolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico.
Con riguardo alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla.
Infatti, qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'onere del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è correlato con il meccanismo del riconoscimento tacito previsto dall'art. 215 c.p.c., in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) nel caso in cui la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace, salva la disposizione dell'art. 293 c.p.c. che consente al contumace, costituitosi tardivamente, di disconoscere la scrittura;
ovvero 2) nel caso in cui la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, i convenuti nell'atto di costituzione in giudizio hanno espressamente riconosciuto di aver sottoscritto le scritture private, ritualmente prodotte in giudizio dalla parte intervenuta, e hanno aderito, altresì, alla domanda di accertamento dell'autenticità delle stesse formulata dal è invece rimasta contumace, in tal modo tacitamente CP_5 CP_7 riconoscendo la propria sottoscrizione.
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni deve essere accolta.
*
Allo stato, stante la rinuncia all'azione da parte dell'attore e la mancata contestazione in ordine al Con trasferimento della proprietà in capo al deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse la domanda volta a dichiarare il IG unico proprietario del terreno agrario CP_5 sopra descritto.
Trattasi infatti di pronuncia che richiede un accertamento ulteriore e distinto rispetto a quello di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e che presuppone una contestazione del relativo diritto o quanto meno una situazione di incertezza oggettiva, non superabile se non attraverso una pronuncia del giudice, incertezza non ravvisabile nel caso di specie.
(Sez. 2, Sentenza n. 13556 del 26/05/2008; Sentenza n. 16262 del 31/07/2015).
*
Le spese di lite, come congiuntamente richiesto, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di usucapione formulata dall'attore;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal accerta e CP_5 dichiara:
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata, datata 20.01.1994, stipulata tra i IGnori , e , in qualità Controparte_1 Controparte_3 CP_2 di venditori e la IG.ra in qualità di acquirente, avente ad oggetto Controparte_6 il terreno agrario della superficie complessiva di 3 ettari, 21 are e 20 centiare distinto in
Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu;
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 20.11.1995, stipulata tra la IG.ra in qualità di venditore e il IG Controparte_6 CP_5 in qualità di acquirente, avente ad oggetto una porzione del terreno agrario, distinto in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu, pari a 57 are e 19 centiare, con accesso alla strada vicinale Dorgali-Cartoe, confinante con Controparte_6
e con;
[...] Controparte_9
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 19.02.1996, stipulata tra la IG.ra in qualità di venditore e il IG Controparte_6 CP_5 in qualità di acquirente, avente ad oggetto tutta la volumetria del terreno agrario, distinto in
Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu, pari a 3 ettari, 21 are e 48 centiare;
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 22.12.1996, stipulata tra la IG.ra in qualità di venditore e il IG Controparte_6 CP_5 in qualità di acquirente, avente ad oggetto la restante porzione del terreno distinto in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu, di 2 ettari, 61 are e 48 centiare;
2) spese compensate tra le parti.
Nuoro, 14.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 404/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 404/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
MANDUZIO (CF ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Nuoro, Corso Garibaldi, 6/B 08100; parte attrice contro
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) , (C.F. C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(CF ) rappresentati e difesi dall'avv. Grazietta Controparte_4 C.F._6
NA ed elettivamente domiciliata in Nuoro, Via Giovanni XXIII n.8, parte convenuta
contro
(C.F. nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. CP_5 CodiceFiscale_7
Su Anzu, rappresentato e difeso dall'Avv. Marinella COIANA, C.F. , e C.F._8
presso il suo studio in Oristano, via Carducci 24, elettivamente domiciliato, come da procura allegata alla comparsa di intervento;
convenuto contro
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_6 C.F._9 ivi residente in [...]; rapp.ta e difesa dall'avv Giovanna Calvisi
Chiamata in causa , C.F. , nata Dorgali il 18.07.1957, CP_7 C.F._10 parte convenuta contumace
Oggetto: Usucapione e accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni di scrittura privata
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Rinuncia all'azione con compensazione delle spese di lite.
Nell'interesse di CP_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura privata intervenuta il 20.01.1994 tra , , e;
CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_6 nonché accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni poste in calce alle scritture private intervenute il 20.11.95, 19.02.96 e 22.12.96 tra e Controparte_6 CP_5
2. per l'effetto dichiarare unico proprietario del terreno distinto in Catasto terreni del CP_5
Comune di Dorgali al fg 49 sito in regione su Anzu ex mapp. 255, oggi mapp. 494, 393, 493 in seguito al frazionamento del 20.06.2016;
3. per l'ulteriore effetto ordinare la trascrizione delle stesse presso la Conservatoria dei RR.II, ai sensi e per gli effetti dell'art 2657 c.c.;
4. Nulla sulle spese avendo le parti già definito in via stragiudiziale i reciproci rapporti sulle stesse.”
Nell'interesse dei convenuti CP_1
“(…) si conclude perché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia:
1)- Accogliere la domanda proposta da tendente ad accertare e dichiarare l'autenticità CP_5 delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura privata intervenuta il 20.01.1994 tra CP_2
, , e decidendo secondo legge sulle altre
[...] CP_1 CP_3 Controparte_6 domande;
2) Nessuna statuizione sulle spese avendo le parti regolato i rispettivi rapporti sulle stesse.”
Nell'interesse di : Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:
1) accogliere la domanda riconvenzionale avanzata dal e per l'effetto riconoscere CP_5 giudizialmente le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata intervenuta il 20.01.1994 tra
, , DE e , CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_6 nonché quelle di cui alle scritture private del 20.11.1995, 19.02.1996 e 22.12.1996 intervenute tra
e Controparte_6 CP_5
2) nulla sulle spese, avendo le parti definito ogni pretesa al riguardo in via stragiudiziale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il IG. citava in giudizio i IG.ri Parte_1 CP_1
e al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuto
[...] CP_3 CP_4 CP_7 acquisto per usucapione del terreno sito nel Comune di Dorgali, contraddistinto in catasto terreni al foglio 49, mappale 493 (ex f. 49, mappale 255), deducendo di essere al possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuo dello stesso da circa 28 anni, avendone curato la pulizia ed avendolo utilizzato per il pascolo del proprio bestiame.
*
In data 20.06.2019, interveniva in giudizio ex art 105 c.p.c., il IG. il quale contestava CP_5 la domanda attorea esponendo in merito quanto segue:
1. con scrittura privata non autenticata del 20.01.1994, i IGnori Controparte_1 [...]
e vendevano alla IG.ra (madre del IG. CP_3 CP_2 Controparte_6 [...]
) il terreno agrario della superficie complessiva di 3 ettari, 21 are e 20 centiare distinto Pt_1 in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu. Il suddetto terreno veniva alienato al prezzo stabilito di Lire 25.000.000 libero e franco da pesi, servitù, vincoli pregiudizievoli e diritti di terzi e ne veniva garantita la piena proprietà e la libera disponibilità. Veniva quindi trasferito il pieno possesso del suddetto terreno alla IG.ra
; CP_6
2. con scrittura privata del 20.11.1995, la IG.ra vendeva a sua volta al IG. CP_6 [...]
al prezzo stabilito di lire 19.000.000, una porzione del suddetto terreno, pari a 57 CP_5 are e 19 centiare, con accesso alla strada vicinale Dorgali-Cartoe, confinante con
[...]
e con , garantendolo libero da ipoteche e vincoli Controparte_6 Controparte_9 pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico;
Con
3. con altra scrittura privata del 19.02.1996 la cedeva al tutta la volumetria del CP_6
Con terreno, pari a 3 ettari, 21 are e 48 centiare al fine di consentire al la progettazione e la costruzione della sua abitazione;
Con
4. con l'ultima scrittura del 22.12.1996, la IG.ra vendeva al IG. a restante porzione CP_6 del terreno suddetto, di 2 ettari, 61 are e 48 centiare, al prezzo di lire 77.000.000, parimenti garantendolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico;
Con
5. sul predetto terreno il IG. in forza dei suddetti titoli, provvedeva a edificare, a propria cura e spese, un fabbricato di civile abitazione, in virtù di concessione edilizia n.106, rilasciata dal Comune di Dorgali (Nu) in data 3 novembre 2005, pratica edilizia n. 141/2000 (superficie asservita 03.00.20) intestandola poi alle figlie;
Con
6. pertanto, allo stato attuale la proprietà acquistata dal - a seguito del frazionamento richiesto dal tecnico di fiducia - è così distinta:
• catasto terreni del comune di Dorgali al Foglio 49, particelle (doc 9):
- 494, seminativo, classe 2, are 57.19, reddito dominicale euro 11,81, reddito agrario euro 4,73
- 393, Ente Urbano, di are 2.84, senza rendite;
- 493, seminativo, classe 2, ettari 2.61.17 reddito dominicale euro 53,95 reddito agrario euro
21,58; • catasto fabbricati del comune di Dorgali: foglio 49, particella 393, subalterni:
- 1, località Su Anzu, piano S1, cat. C/1, classe 1, cons. metri quadrati 83, superficie catastale metri quadrati 107, rendita euro 128,60;
- 2, località Su Anzu, piano T, cat. A/2, classe 6, vani 7, superficie catastale metri quadrati
139, rendita euro 650,74; Con
7. il quindi, sin dagli anni 1995-1996, ha esercitato il suo diritto di proprietà pienamente su tutto il fondo sopra individuato senza rivendica alcuna e senza mai consentire ad altri di esercitare sul medesimo alcun tipo di potere. Con Alla luce di tale ricostruzione fattuale, il contestava la domanda attorea e formulava domanda riconvenzionale volta, avendo specifico interesse, al riconoscimento del suo titolo di proprietà.
Perciò, stante l'impossibilità di stipulare l'atto pubblico di vendita con la IG.ra , difettando CP_6 la continuità delle trascrizioni tra quest'ultima e i IG.ri concludeva chiedendo l'accertamento CP_1
Con giudiziale delle scritture private intervenute tra i e la e tra quest'ultima e il al CP_1 CP_6 fine della successiva trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II, ai sensi e per gli effetti dell'art
2657 c.c. Con Il chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa , in qualità di suo CP_2 dante causa, insieme alle già convenute e , di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_6
nonché quest'ultima quale propria dante causa.
[...]
*
In data 31.10.2019, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_3
e , riconoscendo come vere ed autentiche le sottoscrizioni apposte in Controparte_4 CP_2 calce alla scrittura privata del 20.01.1994, intervenuta tra , Controparte_1 CP_3
, e e chiedendo, pertanto, l'accoglimento della
[...] CP_2 CP_6 Controparte_6
Contr domanda formulata in merito dal *
In data 21.01.2020, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale Controparte_6 confermava di aver acquistato il fondo per cui è causa dai IG,ri riconoscendo pertanto la CP_1 sottoscrizione dalla stessa apposta alla scrittura privata del 20.01.1994. Inoltre, la IG.ra CP_6 confermava di aver venduto il medesimo fondo al IG con tre distinte scritture private CP_5 del 20.11.1995, 19.02.1996 e 22.12.1996, riconoscendo le sottoscrizioni dalla stessa apposte.
La IG,ra concludeva pertanto per l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata CP_6 dal IG. CP_5
*
La convenuta , pur ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_7
La causa veniva istruita documentalmente, nonché attraverso l'interrogatorio formale di alcune delle parti e l'escussione dei testimoni dalle stesse indicati.
All'udienza del 05.07.2024, il GOT incaricato di svolgere la prova, dato atto dell'esaurimento della stessa, rimetteva il fascicolo al Presidente per l'assegnazione ad altro Giudice, stante il trasferimento del Giudice titolare ad altra sede.
Il procedimento, pertanto, transitava nel ruolo della scrivente.
All'udienza del 10.10.2024, parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
dichiarava di accettare la rinuncia all'azione proposta CP_5 da a spese compensate, chiedendo che il giudice trattenesse la causa in decisione con Parte_1 riguardo alla domanda riconvenzionale di verificazione delle scritture private. Nell'interesse dei convenuti veniva chiesto un termine per pronunciarsi in ordine alla proposta formulata dall'attore di compensazione delle spese di lite. Nell'interesse della IG.ra si insisteva per l'accoglimento CP_6 delle conclusioni formulate nel ricorso.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.03.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di usucapione formulata dall'attore, il quale ha dichiarato all'udienza del 10.10.24 di voler rinunciare all'azione.
La circostanza che l'attore abbia rinunciato all'azione (e non agli atti) impedisce l'applicazione del disposto di cui all'art. 306 c.p.c. In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
La Cassazione ha, inoltre, stabilito, con motivazione che si condivide integralmente, che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
(Sez. 2 - Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)
Avuto, pertanto, riguardo al tenore della dichiarazione resa dalla parte attrice all'udienza del
10.10.2024, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia giurisdizionale in ordine alla domanda di usucapione e deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata fra le parti la materia del contendere.
*
Occorre viceversa esaminare la domanda riconvenzionale spiegata dall'intervenuto, il quale ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle scritture private stipulate dalle parti in ordine alla compravendita del terreno agrario della superficie complessiva di 3 ettari, 21 are e 20 centiare distinto in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu.
In particolare, con scrittura privata non autenticata del 20.01.1994, i IGnori , Controparte_1
e , vendevano alla IG.ra il predetto terreno CP_3 CP_2 Controparte_6 trasferendone il pieno possesso a quest'ultima.
Con tre successive scritture private, il medesimo terreno veniva venduto dalla IG,ra
[...] al IG. in particolare: Controparte_6 CP_5
1. con la scrittura privata del 20.11.1995 veniva venduta una porzione del suddetto terreno, pari a 57 are e 19 centiare, con accesso alla strada vicinale Dorgali-Cartoe, confinante con e con , garantendolo libero da ipoteche e vincoli Controparte_6 Controparte_9 pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico;
Con
2. con altra scrittura privata del 19.02.1996 la cedeva al tutta la volumetria del CP_6
Con terreno, pari a 3 ettari, 21 are e 48 centiare al fine di consentire al la progettazione e la costruzione della sua abitazione impegnandosi a vendere la restante parte del terreno in un successivo momento;
Con
3. con la scrittura privata del, la IG.ra vendeva al IG. la restante porzione del CP_6 terreno suddetto, di 2 ettari, 61 are e 48 centiare, parimenti garantendolo libero da ipoteche e vincoli pregiudizievoli e impegnandosi alla stipula dell'atto pubblico.
Con riguardo alla procedura di verificazione, l'art. 214 c.p.c. stabilisce che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, ove intenda contestarne l'autenticità, ha l'onere di disconoscerla.
Infatti, qualora questi non neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, la scrittura viene legalmente considerata come riconosciuta, ed essa, a norma dell'art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
L'onere del disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è correlato con il meccanismo del riconoscimento tacito previsto dall'art. 215 c.p.c., in base al quale si ha per riconosciuta la scrittura privata o la sottoscrizione prodotta in giudizio: 1) nel caso in cui la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace, salva la disposizione dell'art. 293 c.p.c. che consente al contumace, costituitosi tardivamente, di disconoscere la scrittura;
ovvero 2) nel caso in cui la parte comparsa non la disconosca o non dichiari di non conoscerla nella prima udienza o risposta successiva alla produzione.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, i convenuti nell'atto di costituzione in giudizio hanno espressamente riconosciuto di aver sottoscritto le scritture private, ritualmente prodotte in giudizio dalla parte intervenuta, e hanno aderito, altresì, alla domanda di accertamento dell'autenticità delle stesse formulata dal è invece rimasta contumace, in tal modo tacitamente CP_5 CP_7 riconoscendo la propria sottoscrizione.
Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni deve essere accolta.
*
Allo stato, stante la rinuncia all'azione da parte dell'attore e la mancata contestazione in ordine al Con trasferimento della proprietà in capo al deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse la domanda volta a dichiarare il IG unico proprietario del terreno agrario CP_5 sopra descritto.
Trattasi infatti di pronuncia che richiede un accertamento ulteriore e distinto rispetto a quello di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e che presuppone una contestazione del relativo diritto o quanto meno una situazione di incertezza oggettiva, non superabile se non attraverso una pronuncia del giudice, incertezza non ravvisabile nel caso di specie.
(Sez. 2, Sentenza n. 13556 del 26/05/2008; Sentenza n. 16262 del 31/07/2015).
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Le spese di lite, come congiuntamente richiesto, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di usucapione formulata dall'attore;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal accerta e CP_5 dichiara:
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata, datata 20.01.1994, stipulata tra i IGnori , e , in qualità Controparte_1 Controparte_3 CP_2 di venditori e la IG.ra in qualità di acquirente, avente ad oggetto Controparte_6 il terreno agrario della superficie complessiva di 3 ettari, 21 are e 20 centiare distinto in
Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu;
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 20.11.1995, stipulata tra la IG.ra in qualità di venditore e il IG Controparte_6 CP_5 in qualità di acquirente, avente ad oggetto una porzione del terreno agrario, distinto in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu, pari a 57 are e 19 centiare, con accesso alla strada vicinale Dorgali-Cartoe, confinante con Controparte_6
e con;
[...] Controparte_9
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 19.02.1996, stipulata tra la IG.ra in qualità di venditore e il IG Controparte_6 CP_5 in qualità di acquirente, avente ad oggetto tutta la volumetria del terreno agrario, distinto in
Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu, pari a 3 ettari, 21 are e 48 centiare;
- l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata datata 22.12.1996, stipulata tra la IG.ra in qualità di venditore e il IG Controparte_6 CP_5 in qualità di acquirente, avente ad oggetto la restante porzione del terreno distinto in Catasto terreni del Comune di Dorgali al fg 49 mapp. 255, sito in regione su Anzu, di 2 ettari, 61 are e 48 centiare;
2) spese compensate tra le parti.
Nuoro, 14.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis