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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 943/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. MANZO MARIO, OGGETTO: Parte_1
Opposizione a precetto elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 80121 NAPOLI
(art. 615, l' comma presso il suo studio
APPELLANTE c.p.c.)
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. TONDINI FRANCA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA S. LUIGI 14 46043 CASTIGLIONE
D/STIVIERE presso il suo studio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
In punto: appello a sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di Brescia quarta sezione in pagina 1 di 8 data 04/07/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in accoglimento del proposto gravame, per tutti i motivi sopra
indicati, riformare la sentenza N 1684/2023 emessa dal tribunale di Brescia, 4°
sezione civile dott. Melani, in data 04.07.2023, pubblicata in data 05.07.2023 e
notificata in data 05.09.2023
Il tutto con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
Dell'appellato: In via principale, rigettare l'impugnazione avversaria e confermare
la sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di Brescia.
In via incidentale condizionata, condannare l'appellante, in ragione del
comportamento processuale, al pagamento di una somma equitativamente
determinata dal Giudice ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata condizionata all'accoglimento dell'appello avversario, accertato
e dichiarato comunque che è debitore nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 14.526,83 portata dall'assegno bancario di cui al precetto
05/06/18, condannarsi lo stesso al pagamento della predetta somma, oltre interessi
legali dalla data dell'assegno all'introduzione della domanda giudiziale, oltre
interessi ex art. 1284, c 4 c.c., dall'introduzione della domanda giudiziale al saldo.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado con i relativi
atti d'ufficio anche in relazione alla espletata consulenza tecnica curata dalla
dott.ssa che ha accertato l'appartenenza alla mano del sig. Persona_1
delle firme apposte sull'assegno per cui è causa nonché sulla scrittura del Parte_1
05/07/206. pagina 2 di 8 Con vittoria integrale di spese e onorari di causa di primo e di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il precetto su assegno di € Parte_1
14.526,83 (del 05/06/18) notificatogli da protestando la sua carenza Controparte_1
di legittimazione passiva.
Deduceva che:
detto assegno bancario (n. 0020269881-08), non pagato e protestato, tratto sulla
Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese, Filiale di Dogana era spiccato sul c/c (estinto) n. 13/01/62616 intestato alla società
[...]
rispetto alla quale era totalmente estraneo;
Controparte_2
disconosceva la sottoscrizione apposta sull'assegno;
l'eventuale pagamento di tale somma poteva configurare indebito oggettivo o in subordine ingiustificato arricchimento.
Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla data dell'assegno alla domanda giudiziale, oltre interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., dalla stessa al saldo, formulando altresì istanza di verificazione della sottoscrizione.
Argomentava che:
era legittimato passivo in quanto traente dell'assegno bancario protestato Parte_1
che costituiva titolo giuridico;
pagina 3 di 8 risponde del pagamento il soggetto firmatario dell'assegno, senza che rilevi la distinzione tra chi sia l'effettivo intestatario del conto corrente, tantopiù che sottoscriveva l'assegno senza l'apposizione di alcun timbro e/o altra Parte_1
indicazione che potesse far supporre che il conto corrente fosse intestato ad altro soggetto e/o a società;
le parti in causa sottoscrivevano in data 05/07/2016 una convenzione privata (doc.2)
in forza della quale si obbligava a corrispondere a entro il Parte_1 CP_1
31/12/20, la somma di euro 50.000 con rate annuali di un importo minimo di euro
10.000;
l'opponente nulla versava nel 2017 e solo a marzo del 2018 consegnava l'assegno oggetto di causa.
La causa era istruita documentalmnte e con espletamento di ctu calligrafica.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
rigettava la domanda proposta da di condanna di
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di euro 14.526,83, oltre agli Parte_1
interessi; compensava parzialmente tra le parti le spese processuali nella misura di un decimo con condanna dell'opponente a rimborsare a la restante Controparte_1
parte delle spese processuali.
Rilevava il giudice che :
l'eccezione di merito volta a negare la titolarità passiva del rapporto obbligatorio era infondata non avendo l'attore mai in modo specifico contestato di essere debitore del convenuto, né la ricostruzione fattuale prospettata da limitandosi solo a CP_1
pagina 4 di 8 disconoscere sull'assegno e sulla scrittura privata del 05/07/2016 la sua firma, che in entrambi i documenti è stata al contrario riconosciuta dal ctu (p. 28 come autografa;
l'autenticità della sottoscrizione e l'assenza di elementi da cui desumere la spendita del nome di altro soggetto fanno ritenere l'attore il traente quale obbligato cartolare al pagamento;
il rigetto dell'opposizione comportava il rigetto (in rito) per mancata di interesse dell'ulteriore domanda del convenuto di condanna dell'attore al pagamento del credito già azionato con il titolo a sue mani.
Avverso la sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, proponendo appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del gravame.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice rigettava la sua opposizione per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 R.D. 21.12.1933 n. 1736.
Deduce di non avere inteso agire in rappresentanza di altro soggetto ( l'intestatario del conto corrente) non avendone il potere.
Specifica di aver “inteso, soltanto, sottoscrivere, al più, un riconoscimento di debito
nei confronti di altro soggetto creditore ( non certo un titolo esecutivo e CP_3
l'assegno bancario, pertanto non può ritenersi idoneo ad assurgere a titolo esecutivo pagina 5 di 8 bensì, al limite, a promessa di pagamento”
***
L'appello va rigettato.
Con lacunosa motivazione l'appellante censura la sentenza ritenendo che, nel sottoscrivere l'assegno, la sua volontà non era quella di precostituire un titolo esecutivo, ma eventualmente una semplice promessa di pagamento.
Tale ragionamento è infondato, dato che la disciplina degli assegni e la sua natura cartolare trova applicazione indipendentemente dalle intenzioni che muovono il sottoscrittore.
La giurisprudenza della Suprema Corte (28219/2008) ha chiarito a tal proposito che:
“L'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento dell'azione cartolare
del prenditore contro il traente, anche se emesso senza indicazione della causa
dell'ordine, cioè in difetto di convenzione di assegno, la cui mancanza lascia
permanere il valore del titolo come assegno bancario e non può produrre gli effetti
contemplati nell'art. 2, comma primo, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dal legislatore
riferiti soltanto al difetto dei requisiti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto (fra cui
la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare e
l'indicazione del nome del trattario); mentre del rapporto fra traente e trattario si
occupa l'art. 3 del decreto stesso, il quale pone norme di comportamento e non
requisiti del titolo, disponendo esplicitamente che il titolo vale come assegno
bancario anche se le prescrizioni ivi contenute (secondo cui l'assegno è tratto su un
banchiere e non può essere emesso se manchino i fondi disponibili) non vengano
pagina 6 di 8 rispettate; pertanto l'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento
dell'azione cautelare del prenditore contro il traente”.
Ed ancora: “In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di
traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale
che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio
dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di
elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione
di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta
aver emesso l'assegno” (Cass 16617/2010; 25910/2024; 6006/2003).
Alla luce di quanto detto va quindi confermata la sentenza.
Il rigetto dell'appello fa ritenere assorbito l'appello incidentale condizionato.
Considerato che la Corte di Cassazione (245446/14) ha espressamente statuito che:
“Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi
dell'art. 96, terzo comma, cpc, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi
giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in
censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto
essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”, e rilevato che parte appellante si è limitata per lo più a reiterare le domande già svolte in primo grado, con argomentazioni lacunose ed inconsistenti, si condanna l'appellante a pagare a parte appellata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc, un importo che viene determinato in via equitativa, in € 1.983 pari alla metà delle spese processuali di seguito liquidate pagina 7 di 8 Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro 14.981,32)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di
Brescia quarta sezione in data 04/07/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1. per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96 3 comma cpc, al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.983, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 943/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. MANZO MARIO, OGGETTO: Parte_1
Opposizione a precetto elettivamente domiciliato in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 80121 NAPOLI
(art. 615, l' comma presso il suo studio
APPELLANTE c.p.c.)
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. TONDINI FRANCA, Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA S. LUIGI 14 46043 CASTIGLIONE
D/STIVIERE presso il suo studio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
In punto: appello a sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di Brescia quarta sezione in pagina 1 di 8 data 04/07/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in accoglimento del proposto gravame, per tutti i motivi sopra
indicati, riformare la sentenza N 1684/2023 emessa dal tribunale di Brescia, 4°
sezione civile dott. Melani, in data 04.07.2023, pubblicata in data 05.07.2023 e
notificata in data 05.09.2023
Il tutto con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
Dell'appellato: In via principale, rigettare l'impugnazione avversaria e confermare
la sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di Brescia.
In via incidentale condizionata, condannare l'appellante, in ragione del
comportamento processuale, al pagamento di una somma equitativamente
determinata dal Giudice ex art. 96 c.p.c.
In via subordinata condizionata all'accoglimento dell'appello avversario, accertato
e dichiarato comunque che è debitore nei confronti di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 14.526,83 portata dall'assegno bancario di cui al precetto
05/06/18, condannarsi lo stesso al pagamento della predetta somma, oltre interessi
legali dalla data dell'assegno all'introduzione della domanda giudiziale, oltre
interessi ex art. 1284, c 4 c.c., dall'introduzione della domanda giudiziale al saldo.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado con i relativi
atti d'ufficio anche in relazione alla espletata consulenza tecnica curata dalla
dott.ssa che ha accertato l'appartenenza alla mano del sig. Persona_1
delle firme apposte sull'assegno per cui è causa nonché sulla scrittura del Parte_1
05/07/206. pagina 2 di 8 Con vittoria integrale di spese e onorari di causa di primo e di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il precetto su assegno di € Parte_1
14.526,83 (del 05/06/18) notificatogli da protestando la sua carenza Controparte_1
di legittimazione passiva.
Deduceva che:
detto assegno bancario (n. 0020269881-08), non pagato e protestato, tratto sulla
Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese, Filiale di Dogana era spiccato sul c/c (estinto) n. 13/01/62616 intestato alla società
[...]
rispetto alla quale era totalmente estraneo;
Controparte_2
disconosceva la sottoscrizione apposta sull'assegno;
l'eventuale pagamento di tale somma poteva configurare indebito oggettivo o in subordine ingiustificato arricchimento.
Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla data dell'assegno alla domanda giudiziale, oltre interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., dalla stessa al saldo, formulando altresì istanza di verificazione della sottoscrizione.
Argomentava che:
era legittimato passivo in quanto traente dell'assegno bancario protestato Parte_1
che costituiva titolo giuridico;
pagina 3 di 8 risponde del pagamento il soggetto firmatario dell'assegno, senza che rilevi la distinzione tra chi sia l'effettivo intestatario del conto corrente, tantopiù che sottoscriveva l'assegno senza l'apposizione di alcun timbro e/o altra Parte_1
indicazione che potesse far supporre che il conto corrente fosse intestato ad altro soggetto e/o a società;
le parti in causa sottoscrivevano in data 05/07/2016 una convenzione privata (doc.2)
in forza della quale si obbligava a corrispondere a entro il Parte_1 CP_1
31/12/20, la somma di euro 50.000 con rate annuali di un importo minimo di euro
10.000;
l'opponente nulla versava nel 2017 e solo a marzo del 2018 consegnava l'assegno oggetto di causa.
La causa era istruita documentalmnte e con espletamento di ctu calligrafica.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
rigettava la domanda proposta da di condanna di
[...] Controparte_1
al pagamento della somma di euro 14.526,83, oltre agli Parte_1
interessi; compensava parzialmente tra le parti le spese processuali nella misura di un decimo con condanna dell'opponente a rimborsare a la restante Controparte_1
parte delle spese processuali.
Rilevava il giudice che :
l'eccezione di merito volta a negare la titolarità passiva del rapporto obbligatorio era infondata non avendo l'attore mai in modo specifico contestato di essere debitore del convenuto, né la ricostruzione fattuale prospettata da limitandosi solo a CP_1
pagina 4 di 8 disconoscere sull'assegno e sulla scrittura privata del 05/07/2016 la sua firma, che in entrambi i documenti è stata al contrario riconosciuta dal ctu (p. 28 come autografa;
l'autenticità della sottoscrizione e l'assenza di elementi da cui desumere la spendita del nome di altro soggetto fanno ritenere l'attore il traente quale obbligato cartolare al pagamento;
il rigetto dell'opposizione comportava il rigetto (in rito) per mancata di interesse dell'ulteriore domanda del convenuto di condanna dell'attore al pagamento del credito già azionato con il titolo a sue mani.
Avverso la sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, proponendo appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del gravame.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice rigettava la sua opposizione per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 R.D. 21.12.1933 n. 1736.
Deduce di non avere inteso agire in rappresentanza di altro soggetto ( l'intestatario del conto corrente) non avendone il potere.
Specifica di aver “inteso, soltanto, sottoscrivere, al più, un riconoscimento di debito
nei confronti di altro soggetto creditore ( non certo un titolo esecutivo e CP_3
l'assegno bancario, pertanto non può ritenersi idoneo ad assurgere a titolo esecutivo pagina 5 di 8 bensì, al limite, a promessa di pagamento”
***
L'appello va rigettato.
Con lacunosa motivazione l'appellante censura la sentenza ritenendo che, nel sottoscrivere l'assegno, la sua volontà non era quella di precostituire un titolo esecutivo, ma eventualmente una semplice promessa di pagamento.
Tale ragionamento è infondato, dato che la disciplina degli assegni e la sua natura cartolare trova applicazione indipendentemente dalle intenzioni che muovono il sottoscrittore.
La giurisprudenza della Suprema Corte (28219/2008) ha chiarito a tal proposito che:
“L'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento dell'azione cartolare
del prenditore contro il traente, anche se emesso senza indicazione della causa
dell'ordine, cioè in difetto di convenzione di assegno, la cui mancanza lascia
permanere il valore del titolo come assegno bancario e non può produrre gli effetti
contemplati nell'art. 2, comma primo, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dal legislatore
riferiti soltanto al difetto dei requisiti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto (fra cui
la denominazione di assegno bancario, l'ordine incondizionato di pagare e
l'indicazione del nome del trattario); mentre del rapporto fra traente e trattario si
occupa l'art. 3 del decreto stesso, il quale pone norme di comportamento e non
requisiti del titolo, disponendo esplicitamente che il titolo vale come assegno
bancario anche se le prescrizioni ivi contenute (secondo cui l'assegno è tratto su un
banchiere e non può essere emesso se manchino i fondi disponibili) non vengano
pagina 6 di 8 rispettate; pertanto l'assegno bancario insoluto può essere posto a fondamento
dell'azione cautelare del prenditore contro il traente”.
Ed ancora: “In tema di protesto di assegno bancario, nel caso in cui la firma di
traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare del conto corrente, tale
che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio
dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, non vi è ragione di
elevare il protesto a suo nome, giacché è sufficiente, al fine di conservare l'azione
di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta
aver emesso l'assegno” (Cass 16617/2010; 25910/2024; 6006/2003).
Alla luce di quanto detto va quindi confermata la sentenza.
Il rigetto dell'appello fa ritenere assorbito l'appello incidentale condizionato.
Considerato che la Corte di Cassazione (245446/14) ha espressamente statuito che:
“Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi
dell'art. 96, terzo comma, cpc, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi
giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in
censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto
essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”, e rilevato che parte appellante si è limitata per lo più a reiterare le domande già svolte in primo grado, con argomentazioni lacunose ed inconsistenti, si condanna l'appellante a pagare a parte appellata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cpc, un importo che viene determinato in via equitativa, in € 1.983 pari alla metà delle spese processuali di seguito liquidate pagina 7 di 8 Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato euro 14.981,32)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di
Brescia quarta sezione in data 04/07/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1. per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 96 3 comma cpc, al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.983, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8