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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - GiudiceRelatore- dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1943 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Chiappinelli
Giuseppe
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. di
Girolamo Mario
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.04.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da nota scritta congiunta, ex art. 127 ter c.p.c., in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 05.05.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2024 ha convenuto, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, delli all'uopo Controparte_1
deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Foggia (FG), in data 09.08.2021 (atto n. 193, parte II, serie A, anno 2021), optando per il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
- che con sentenza non definitiva n. 793/2023 del 22.03.2023 il Tribunale di
Foggia pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970;
- che i coniugi vivono in due immobili separati in quanto la resistente, dopo aver abbandonato la casa coniugale, si trasferiva nuovamente dalla propria madre mentre il ricorrente si trasferiva presso la nonna paterna;
- che nel giudizio di separazione con ordinanza presidenziale del 10.01.2023, nessuna statuizione economica veniva disposta in favore della moglie, in considerazione della brevissima durata del rapporto matrimoniale insuscettibile di far sorgere alcun diritto al mantenimento in capo alla moglie, soggetto peraltro in giovane età ed abile al lavoro;
- che tutt'ora pendente il giudizio di separazione dinanzi al Tribunale
Ordinario di Foggia, Giudice istruttore dott.ssa Potito Concetta, la quale, all'udienza dell'11.03.2024 ha rinviato la causa per la verifica dell'accettazione della proposta conciliativa di cui all'ordinanza presidenziale.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna statuizione economica in favore della moglie.
Si costituiva in giudizio delli la quale, dopo aver Controparte_1
evidenziato i reali motivi che avevano portato i coniugi alla separazione, non
2 si opponeva all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 10.07.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025, per la decisione.
All'udienza del 02.04.2025, pervenuta d'ufficio, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni concludendo entrambe per la pronuncia di divorzio, e preso atto del parere del PM, pervenuto favorevole, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi si sono separati in forza di sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.
793/2023 del 22.03.2023; È, inoltre, decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e la chiara impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, onde per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
2. Sulle spese di lite.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite, stante la natura congiunta delle conclusioni di cui le parti hanno chiesto l'accoglimento al Collegio.
3
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia
(FG), in data 09.08.2021 (atto n. 193, parte II, serie A, anno 2021) tra nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione della presente sentenza dopo il suo passaggio in giudicato;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - GiudiceRelatore- dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1943 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Chiappinelli
Giuseppe
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. di
Girolamo Mario
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.04.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da nota scritta congiunta, ex art. 127 ter c.p.c., in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 05.05.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2024 ha convenuto, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, delli all'uopo Controparte_1
deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Foggia (FG), in data 09.08.2021 (atto n. 193, parte II, serie A, anno 2021), optando per il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
- che con sentenza non definitiva n. 793/2023 del 22.03.2023 il Tribunale di
Foggia pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970;
- che i coniugi vivono in due immobili separati in quanto la resistente, dopo aver abbandonato la casa coniugale, si trasferiva nuovamente dalla propria madre mentre il ricorrente si trasferiva presso la nonna paterna;
- che nel giudizio di separazione con ordinanza presidenziale del 10.01.2023, nessuna statuizione economica veniva disposta in favore della moglie, in considerazione della brevissima durata del rapporto matrimoniale insuscettibile di far sorgere alcun diritto al mantenimento in capo alla moglie, soggetto peraltro in giovane età ed abile al lavoro;
- che tutt'ora pendente il giudizio di separazione dinanzi al Tribunale
Ordinario di Foggia, Giudice istruttore dott.ssa Potito Concetta, la quale, all'udienza dell'11.03.2024 ha rinviato la causa per la verifica dell'accettazione della proposta conciliativa di cui all'ordinanza presidenziale.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna statuizione economica in favore della moglie.
Si costituiva in giudizio delli la quale, dopo aver Controparte_1
evidenziato i reali motivi che avevano portato i coniugi alla separazione, non
2 si opponeva all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 10.07.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.03.2025, per la decisione.
All'udienza del 02.04.2025, pervenuta d'ufficio, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni concludendo entrambe per la pronuncia di divorzio, e preso atto del parere del PM, pervenuto favorevole, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi si sono separati in forza di sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.
793/2023 del 22.03.2023; È, inoltre, decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e la chiara impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, onde per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
2. Sulle spese di lite.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite, stante la natura congiunta delle conclusioni di cui le parti hanno chiesto l'accoglimento al Collegio.
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P.Q.M
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Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia
(FG), in data 09.08.2021 (atto n. 193, parte II, serie A, anno 2021) tra nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione della presente sentenza dopo il suo passaggio in giudicato;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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