TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata presso l'avv. ORIONE Parte_1
MAURIZIO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato presso l'avv. MALUCELLI Controparte_1
STEFANIA che lo rappresenta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso opposizione avverso l'ingiunzione Parte_1
n.48/2024 emessa nell'interesse , portante condanna a Controparte_1
carico del datore di lavoro e della esponente, quale committente ex art 29
DLVO 276/2003, al pagamento della somma di € 3812,50 per sentir respingere le domande proposte dall'ingiungente e per l'effetto revocare la predetta ingiunzione .
La opponente si è difesa allegando che per poter invocare la responsabilità solidale del committente non è sufficiente l'essere dipendenti dell'appaltatore occorrendo dimostrare che il lavoratore sia
1 stato addetto ad attività lavorative inerenti l'esecuzione dell'appalto in conseguenza delle quali ha maturato il credito retributivo;
la tesi difensiva non coglie nel segno, avendo il resistente provato attraverso la deposizione del testimone di aver Testimone_1
svolto attività lavorativa nel periodo dal gennaio a fine febbraio 2023 nel cantiere di Riva Trigoso di pertinenza della opponente Parte_1
vi è quindi coincidenza temporale tra la prestazione lavorativa del resistente e l'esecuzione dell'appalto Parte_1
Inoltre la quantificazione del credito retributivo non risulta contestata dalla società opponente salva la decurtazione dall'importo ingiunto della somma di € 13,00, erogata a titolo di rimborso spese esenti.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.
PQM
Definendo il giudizio;
revoca il DI n. 48/2024; dichiara obbligate e condanna, in via solidale, Controparte_2
in persona del legale rappresentante e al
[...] Parte_1
pagamento a della somma lorda di € 4053,00 oltre alla Controparte_1
rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1
resistente che si liquidano in € 1300,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova 17/12/2025
2 IL GIUDICE
AN EN
3
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliata presso l'avv. ORIONE Parte_1
MAURIZIO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato presso l'avv. MALUCELLI Controparte_1
STEFANIA che lo rappresenta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha promosso opposizione avverso l'ingiunzione Parte_1
n.48/2024 emessa nell'interesse , portante condanna a Controparte_1
carico del datore di lavoro e della esponente, quale committente ex art 29
DLVO 276/2003, al pagamento della somma di € 3812,50 per sentir respingere le domande proposte dall'ingiungente e per l'effetto revocare la predetta ingiunzione .
La opponente si è difesa allegando che per poter invocare la responsabilità solidale del committente non è sufficiente l'essere dipendenti dell'appaltatore occorrendo dimostrare che il lavoratore sia
1 stato addetto ad attività lavorative inerenti l'esecuzione dell'appalto in conseguenza delle quali ha maturato il credito retributivo;
la tesi difensiva non coglie nel segno, avendo il resistente provato attraverso la deposizione del testimone di aver Testimone_1
svolto attività lavorativa nel periodo dal gennaio a fine febbraio 2023 nel cantiere di Riva Trigoso di pertinenza della opponente Parte_1
vi è quindi coincidenza temporale tra la prestazione lavorativa del resistente e l'esecuzione dell'appalto Parte_1
Inoltre la quantificazione del credito retributivo non risulta contestata dalla società opponente salva la decurtazione dall'importo ingiunto della somma di € 13,00, erogata a titolo di rimborso spese esenti.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza.
PQM
Definendo il giudizio;
revoca il DI n. 48/2024; dichiara obbligate e condanna, in via solidale, Controparte_2
in persona del legale rappresentante e al
[...] Parte_1
pagamento a della somma lorda di € 4053,00 oltre alla Controparte_1
rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Condanna a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1
resistente che si liquidano in € 1300,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova 17/12/2025
2 IL GIUDICE
AN EN
3