CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1487 del R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024, vertente tra
codice fiscale rappresentato e difeso dall' avv. Renato Parte_1 C.F._1
Giuseppe Fiorentino, codice fiscale , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
in AP, Piazza G. Bovio 22, come da procura in atti
appellante
e
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Re, codice Controparte_1 P.IVA_1
fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AP, Via Cervantes n. C.F._3
55/14, come da procura in atti
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 343/2023 resa dal Tribunale di EL e pubblicata il 2/3/2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per l'appellante, “1 - accogliere l'appello e riformare la sentenza nel capo in cui ha disposto la
compensazione delle spese di lite;
2 - Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio,
ex DM 147/2022, con distrazione in favore dello scrivente difensore”.
Per la banca appellata, “1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dal dott. per le Parte_1
ragioni sopra specificate;
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
3) accertare e
dichiarare che il dott. è tenuto a restituire la somma di euro 934,92, indebitamente Parte_1
pagate dalla società in favore del medesimo in esecuzione del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
627/2021; 4) confermare la sentenza n. 343/2023 emessa dal Tribunale di EL pubblicata il 02.03.2023
e notificata in pari data, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva al Tribunale di EL di ingiungere a Parte_1
di consegnare immediatamente e senza dilazione ad esso ricorrente “la Controparte_1
documentazione elencata ai capoversi sub 3.1) e 3.2.) della narrativa” del ricorso per decreto ingiuntivo e,
segnatamente: I) gli estratti conto completi di scalari per valuta dal 01.01.2008 ad oggi, del conto corrente intrattenuto dalla sig.ra n. c/c n°041138 presso la filiale di AP 2, via dei Mille, 44 poi Parte_2
trasferito presso la filiale di EL (sportello bancario 615) Corso Vittorio Emanuele II, 35/39 (CAB 15100);
II) ogni altro atto e/o documento afferenti ulteriori posizioni intestati alla de cuius come deposito titoli e polizze assicurative.
1.1 - A sostegno della domanda, il ricorrente assumeva di essere chiamato all'eredità della madre, Parte_2
nata ad VE (Ce) in [...] 1° agosto 1936, deceduta in EL, in data 4 settembre 2020, luogo
[...]
del suo ultimo domicilio e di avere sollecitato la consegna di tale documentazione con comunicazione via pec dell'8/12/2021, rimasta senza riscontro da parte della banca.
2 - Con decreto ingiuntivo n. 627/2021 del 28 maggio 2021, il Tribunale di EL accoglieva il ricorso ed ingiungeva alla di consegnare “1) gli estratti conto completi di scalari per valuta, a far Controparte_1
data dal 1° gennaio 2008 ad oggi, del conto corrente n. 041138, intrattenuto dalla sig.ra ; 2) Parte_2
ogni altro atto e/o documento afferenti ulteriori posizioni intestati alla sig. (quali deposito Parte_2
titoli e polizze assicurative); 3) di rimborsare al ricorrente le spese del presente procedimento di ingiunzione,
liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso spese
forfettarie, IVA e CPA”. 3 - La proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo: I) che il Controparte_1
ricorrente non aveva provato la sua qualità di erede della correntista, non avendo mai consegnato alla banca il necessario atto notorio ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
II) di aver fornito tempestivo riscontro alla richiesta ex art. 119 TUB del ricorrente prospettando la carenza documentale ed indicando i documenti necessari per adempiere all'avversa richiesta;
III) di aver comunque dichiarato la propria disponibilità, all'esito della consegna da parte del ricorrente della necessaria documentazione, a consegnare tutta la documentazione bancaria inerente la sig.ra e gli estratti conto solo a far data Pt_2
dall'1/1/2011 e cioè dal decennio antecedente alla richiesta;
IV) che comunque non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c..
La banca opponente chiedeva, quindi, 1) di non concedere l'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fondandosi l'opposizione proposta su prova scritta ed essendo di pronta soluzione;
2) di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per tutte le eccezioni innanzi esposte;
3) di condannare parte opposta al pagamento delle spese del presente procedimento ai sensi dell'art. 92, I
comma c.p.c.”
4 - Si costituiva tempestivamente depositando comparsa di costituzione e risposta Parte_1
con cui contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto.
5 - All'udienza di prima comparizione del 20/3/2022 il Tribunale di EL concedeva la provvisoria esecuzione del decreto;
di conseguenza la banca opponente provvedeva con pec del 29/3/2022 a consegnare all'opposto la copia degli estratti del conto corrente n. 820128, intestato alla sig.ra Parte_2
dall1/1/2011 al 30/4/2020 e con pec del 31/3/2022 la copia degli estratti del conto corrente n.
[...]
820128, intestato alla sig.ra dall'1/6/2020 al 28/2/2022. Quindi, all'udienza del 21/11/2022 Parte_2
il Tribunale di EL riservava la causa in decisione.
6 - Con sentenza n. 343/2023, il Tribunale di EL revocava il decreto ingiuntivo n. 627/2021; dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la consegna della documentazione richiesta ad esclusione di quella ante decennio;
rigettava la domanda relativa alla consegna della documentazione ante decennio e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
6.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) per pacifico orientamento giurisprudenziale l'art. 119 TUB è interpretato nel senso di tutelare l'accesso alla documentazione bancaria non solo dell'erede ma anche del chiamato all'eredità e/o di colui che vanti una aspettativa qualificata a titolo ereditario;
nel caso di specie l'opposto, unitamente alla comparsa di costituzione, ha depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulta la propria qualità di chiamato all'eredità. 2)
Vi è prova, ed è riconosciuto dall'opposto, che la opponente ha consegnato all'opposto, nelle more CP_2
del giudizio, tutta la documentazione richiesta ed afferente le posizioni accese dalla presso Pt_2
l'istituto opponente, con la sola esclusione della documentazione ante decennio. 3) “L'opponente ha
evidenziato, inoltre, che il conto corrente n. 820128 è stato acceso dalla sig.ra nel gennaio 2009 e Pt_2
che la documentazione dal gennaio 2009 al 31.12.2010 non può essere consegnata all'odierno opposto
perché al macero, in quanto documentazione ante decennio (art. 119 TUB). Per quanto riguarda invece il
conto corrente intestato alla sig.ra recante il n. 041138 l'opponente ha chiarito che lo stesso fu Pt_2
aperto dalla in data 31.12.2007 e chiuso ed estinto in data 10.02.2009, per cui nulla può essere Pt_2
consegnato all'odierno opposto in quanto trattasi di rapporto bancario chiuso da oltre un decennio,
documentazione che la non è tenuta a conservare”. 4) L'opposto “non può dolersi della mancata CP_2
consegna degli atti che la non è obbligata a conservare, ovvero la documentazione relativa agli CP_2
estratti conto del c.c. intestato alla n. c/c n. 041138, completi di scalari per valuta dal 01.01.2008 Pt_2
al 31.12.2010, in quanto documentazione ante decennio, per cui risulta fondata l'eccezione di impossibilità
non imputabile dell'adempimento di parte opponente”. 5) Stante l'adempimento dell'obbligazione di consegna “va dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla documentazione
consegnata, con conseguente revoca del decreto impugnato;
mentre va rigettata la domanda monitoria
dell'opposto riferita alla documentazione ante decennio per impossibilità non imputabile al debitore del
relativo adempimento”. Restano compensate le spese “in ragione dell'adempimento avvenuto nel corso del
giudizio”.
7 - Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di appello notificato alla Parte_1
banca appellata in data 27.3.2023, sulla base di un unico articolato motivo.
La si è ritualmente costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex CP_1
art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'avverso appello. La Banca appellata, stante la sentenza di revoca del decreto opposto, ha, quindi, chiesto alla Corte di “accertare e dichiarare che il dott.
è tenuto a restituire la somma di euro 934,92, indebitamente pagate dalla società Parte_1
in favore del medesimo in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 627/2021”. Controparte_1 8 - All'udienza collegiale dell'11/12/2024, a seguito della discussione orale, la Corte si è riservata il deposito della sentenza ex art. 350 bis c.p.c..
9 - Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte motiva e nel capo in cui dispone la compensazione delle spese di lite per la violazione del principio sancito dall' articolo
91 e 92 c.p.c..
Assume l'appellante che il primo giudice, dopo avere accertato e dichiarato la cessazione della materia del contendere “avrebbe dovuto condannare la parte resistente che ha ottemperato al decreto ingiuntivo solo
nel corso del giudizio” al pagamento delle spese sia della fase monitoria che di quelle del giudizio di opposizione “secondo i valori medi del DM 55/2014 scaglione tra € 5.200 ed € 26.000”.
Per l'appellante, la compensazione delle spese di lite disposta “in ragione dell'adempimento avvenuto nel
corso del giudizio” vìola sia il principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c. sia il
“principio di causalità” per cui “il fondamento della condanna alle spese risiede nella antigiuridicità della
condotta posta in essere da colui (nel caso di specie la Banca) il quale, lasciando insoddisfatta una pretesa
riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo”.
Per l'appellante, poi, la “compensazione delle spese di lite disposta in ragione dell'adempimento avvenuto
nel corso del giudizio vìola anche il principio sancito dall'art.92 co II° che prevede la compensazione delle
spese solo: (i) se vi è soccombenza reciproca, ovvero;
(ii) nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Per il , invece, “nessuna Parte_1
delle due ipotesi -ritenute dalla giurisprudenza di legittimità tassative – ricorrere nel caso di specie”.
Ne consegue per l'appellante che, se il primo giudice avesse fatto buon governo dei principi di diritto sopra menzionati, “avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza virtuale della con conseguente condanna al CP_2
rimborso integrale delle spese della fase monitoria e della fase di merito ingiustamente sostenute
dall'odierno appellante”.
10 - Il motivo in esame, seppur condivisibile nella parte in cui evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'adempimento “avvenuto nel corso del giudizio” non può costituire motivo idoneo per la compensazione delle spese del giudizio, per il resto, però, non coglie nel segno e non può
condurre alla riforma della sentenza nel senso voluto dall'appellante.
L'appellante sembra non avvedersi che, nel dispositivo della sentenza gravata, il Tribunale di EL ha sì
dichiarato cessata la materia del contendere ma solo con riferimento alla domanda avente ad oggetto la consegna della documentazione bancaria della sig.ra , (afferente ad ulteriori posizioni intestate alla Pt_2
de cuius) a far data dall'1/1/2011, mentre ha, invece, rigettato la ulteriore domanda relativa alla consegna della documentazione “ante decennio”.
In parte motiva, il primo giudice ha infatti chiarito che il conto corrente intestato alla sig.ra Pt_2
recante il n. 041138 (oggetto specifico del capo di domanda di cui al punto 3.1 dell'espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo) fu aperto dalla in data 31/12/2007 e chiuso ed estinto in data 10/2/2009, Pt_2
ragion per cui la non era obbligata a conservare tale documentazione perchè anteriore al decennio. Il CP_2
non aveva quindi diritto a richiedere ed ottenere la documentazione relativa al suddetto Parte_1
conto, estinto in data anteriore al decennio, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Di contro, sempre in parte motiva, si evince che la declaratoria di cessazione della materia del contendere riguardava, con tutta evidenza, la domanda di consegna formulata al capo 3.2 dell'espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo e, cioè, quella relativa ad “ogni altro atto e/o documento afferenti ulteriori posizioni
intestate al de cuius” tra cui certamente rientrava la documentazione relativa all'ulteriore rapporto di conto corrente n. 820128 (che non era stato espressamente individuato nel ricorso monitorio) i cui estratti, a far data dall'1/1/2011, vennero poi effettivamente consegnati dalla banca al ricorrente nel corso del giudizio,
facendo dunque cessare, con riguardo al suddetto capo di domanda, la materia del contendere.
10.1 - Orbene, risulta evidente che nel caso di specie l'opposto, attore in senso sostanziale, reiterando nel giudizio di opposizione le domande contenute nei capi 3.1 e 3.2 dell'espositiva del ricorso monitorio, ha inteso proporre un'unica domanda articolata in più capi il cui parziale rigetto da parte del primo giudice -
con decisione non oggetto di gravame e, quindi passata in giudicato- integra sicuramente la fattispecie della reciproca soccombenza e, quindi, fa sorgere il presupposto previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione, anche integrale, delle spese di giudizio.
Sul punto, il Collegio intende infatti uniformarsi al principio dettato da Cass. Sez. Un. n. 32061/2022
secondo cui la fattispecie della soccombenza reciproca sussiste non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti ma è configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti.
10.2 - Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
seppure con la diversa motivazione espressa da questa Corte in punto di compensazione integrale delle spese di giudizio, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per la sussistenza di una ipotesi di soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado anziché per l'ipotesi di “adempimento avvenuto nel corso del giudizio”.
11 - Deve, a questo punto, essere esaminata la domanda formulata dalla banca appellata tesa a far
“accertare e dichiarare che il dott. è tenuto a restituire la somma di euro 934,92, Parte_1
indebitamente pagate dalla società in favore del medesimo in esecuzione del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 627/2021”.
Al riguardo mette conto evidenziare preliminarmente che, secondo la Suprema Corte, nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così
come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Cass. ord. n. 33174/2023). Ciò posto, ove la sentenza di revoca nulla disponga sul punto (come nel caso di specie), il debitore (o asserito debitore) esecutato potrà attivarsi per il recupero di quanto indebitamente corrisposto o instaurando un'autonoma azione monitoria oppure reiterando l'istanza di restituzione in sede di appello (cfr. Cass. n. 30389/2019; Cass. n. 19296/2005).
Sul punto è anche opportuno sottolineare il principio per cui la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria,
occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. n.
24482/2022). Da ultimo, si evidenzia che in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario (come nel caso di specie), tenuto alla restituzione di queste somme è
lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio (cfr. Cass. n. 9280/2019).
11.1 - Orbene, nel caso di specie risulta dagli atti di causa che la opponente in prime cure, all'esito CP_2
della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha provveduto a corrispondere al difensore dell'opposto in prime cure, avv. Renato Giuseppe Fiorentino, quale antistatario, la complessiva somma di euro 934,92, comprensiva degli accessori fiscali, a titolo di spese e compensi del procedimento di ingiunzione. Ciò posto, in applicazione dei principi sopra enucleati e tenuto conto della integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione, per soccombenza reciproca, come sopra affermato da questa Corte, si deve ritenere che il difensore antistatario sia tenuto alla restituzione in favore della banca appellata delle somme ricevute a titolo di spese e compensi portati dal decreto ingiuntivo poi revocato, oltre interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data del pagamento, effettuato il 31/3/2022 (cfr. Cass. 12/11/2021, n.
34011, secondo cui, in tema di restituzione di somme pagate in forza di una pronuncia poi caducata, gli interessi sono dovuti sempre, dal giorno del pagamento, e non è necessaria apposita domanda).
L'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, quale difensore antistatario di , va quindi Parte_1
condannato a restituire alla la complessiva somma di euro 934,92 oltre interessi al Controparte_1
tasso legale, con decorrenza dalla data del pagamento, effettuato il 31/3/2022.
12 - Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in misura prossima ai parametri minimi del 55/2014, con gli aggiornamenti del D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di valore da euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 in considerazione del ridotto numero e della contenuta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di AP, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti della così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'avv. Renato Giuseppe Fiorentino, quale difensore antistatario di
[...]
, a restituire alla la somma di euro 934,92, oltre interessi al tasso legale, Parte_1 Controparte_1
decorrenti dalla data del 31/3/2022;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in AP, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone