Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende – Consigliere-
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 333/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(Cod. Fisc. , (Cod. Fisc.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
, , nella qualità di tutrice di CodiceFiscale_3 Parte_3
Cod. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_4 Parte_4
(Cod. Fisc. ,
[...] CodiceFiscale_5 Parte_5
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via CodiceFiscale_6
Spagnolio n. 1/H, presso lo studio dell'avv. Antonino Priolo che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellanti-
E
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via P.
Pellicano n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Manuel Maresca che lo rappresenta
-appellato-
oggetto: usucapione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
578/2014, pubblicata il 5.10.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 26.09.2024, il procuratore degli appellanti così precisava le conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1. Nel merito in via principale dichiarare, a favore degli odierni attori ed in riferimento ai terreni siti in Agro di Salice – località Arghillà (RC), identificati al Catasto Terreni al foglio di mappa n.3, particelle n.1100 e 1001, originate dal frazionamento della particella n.338, identificata al Catasto Terreni al foglio di mappa n.3, l'intervenuto usucapione per decorso del termine previste dall'art. 1158 e 1159 c.c., avendo esercitato sui predetti terreni un potere di fatto sul bene in virtù di possesso pacifico, continuo e pubblico, protrattosi per oltre venti anni.
2. Conseguentemente per l'effetto ordinare al competente
, in persona del Controparte_3
Responsabile p.t., di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 e 1159 c.c. a favore dell'odierno attore sul bene sopra descritto, nonché autorizzare l' ad effettuare le Controparte_4 opportune variazioni catastali dei mappali.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente 3.10.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “1) Rigettare perché inammissibile e comunque infondato, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello,
l'appello proposto dai Sigg.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e n.q. di tutrice di nei
[...] Parte_5 Parte_3 Controparte_1 confronti dell' , con atto Controparte_5 notificato in data 08 aprile 2019 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1451/2018, emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria –Seconda Sezione Civile –Presidente Dott.ssa Patrizia Morabito in data
04 ottobre 2018 e pubblicata in data 05.10.2018; 2) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfetario come per legge”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e in proprio e nella Parte_4 Parte_5 Parte_3 qualità di tutrice di , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Reggio Calabria, l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, in favore degli istanti, dei terreni agricoli siti in agro di Salice di Reggio Calabria, località
Arghillà, identificati al Catasto terreni al foglio di mappa n. 3, particelle 1100 e 1001, originate dal frazionamento della particella n. 338, in virtù di possesso pacifico, continuo e pubblico, protrattosi ininterrottamente per oltre vent'anni; conseguentemente ordinare al competente
[...]
, in persona del responsabile pro- Controparte_3 tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione, ex art. 1158 e 1159 c.c., a favore dell'odierno attore sul bene sopra descritto, nonché autorizzare ad effettuare le Controparte_4 opportune variazioni catastali dei mappali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esponevano gli attori:
-di possedere, uti dominus, i terreni siti in agro di Salice di Reggio Calabria, località
Arghillà - identificati al Catasto terreni al foglio di mappa n. 3, particelle 1100 e 1001, originate dal frazionamento della particella n. 338 – e di avere esercitato, sui medesimi, un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico da più di vent'anni;
-che tale compendio immobiliare era loro pervenuto, da e SO
, per successione mortis causa con conseguente successione nel Controparte_1 possesso ex art. 1146 c.c.;
-che, infatti, con rogito notarile di compravendita del 3.03.1972, e SO
avevano acquistato, in buona fede e libero da ogni peso e/o Controparte_1 vincolo e diritto di terzi, dai Sig.ri il terreno identificato al foglio di mappa Pt_6
n.3, particella n. 338, (oggi particelle n. 1100 e 1101);
-che, dalle visure catastali allegate, le particelle 1100 e 1101 risultavano intestate ad essi attori - nella qualità di proprietari pro-quota - ed al Capitolo dei Canonici della Cattedrale di
Maria SS della Consolazione di Reggio Calabria, quale soggetto concedente livellario;
-che, però, il c.d. diritto di livello non era loro opponibile in quanto, tale rapporto, era intercorso tra i precedenti proprietari ed il concedente. Pt_6
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 22.03.2018 gli attori precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice.
Avverso tale decisione proponevano appello , Parte_1 Parte_2
, e in proprio e nella Parte_4 Parte_5 Parte_3 qualità di tutrice di , chiedendone l'integrale riforma con vittoria Controparte_1 di spese giudiziali. Si costituiva, ritualmente, l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, insistendo per il
[...] rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata e vittoria spese legali del presente grado.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Lamentano, sostanzialmente, gli appellanti “l'erronea ricostruzione dei fatti, l'erronea interpretazione e applicazione delle norme di diritto e l'erronea contraddittoria e carente motivazione in ordine alla sussistenza del diritto attoreo” sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare l'atto di compravendita del 9.03.1972 dal quale si evinceva che il loro dante causa aveva acquistato, in buona fede, a non domino i terreni oggetto della domanda di usucapione. Precisano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1153 c.c., “il trasferimento della proprietà avviene a titolo originario attraverso il possesso purché il possessore sia in buona fede, cioè ignori che il dante causa non fosse proprietario e che sussista un titolo” e che il giudicante avrebbe “omesso di dare rilievo all'istituto dell'acquisto in buona fede a non domino dando per provato che, con il suddetto atto, veniva traslato il c.d. diritto di livello e non il diritto di proprietà”. Adducono, infine, che ai sensi dell'art. 1159 c.c. “il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini”.
Sulla scorta di tali motivi insistono per l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado.
Le doglianze sono destituite di fondamento.
In via preliminare, preme osservare che, con la novella apportata all'art. 342 c.p.c. dal
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è necessario, a pena di inammissibilità, che l'appellante indichi "1) le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che "il principio di specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico" (cfr., ex multis, C.C.,13.10.2015 n. 20496).
Tali requisiti non sembrano ricorrere nel caso di specie. Infatti, con l'atto di impugnazione introduttivo del presente giudizio, gli appellanti si sono limitati a fornire una sommaria ricostruzione dei fatti di causa identica a quella già proposta in primo grado, nulla aggiungendovi e, allo stesso tempo, mirante semplicemente ad una non condivisione della valutazione del Giudice di prime cure che, tuttavia, non appare in grado di consentire a questo Corte di pervenire ad una differente conclusione.
Tuttavia, alla luce di una valutazione sostanzialistica dell'atto di appello, pur a voler ritenere che gli appellanti abbia adempiuto a quanto richiesto dall'art. 342 c.p.c., devono, in ogni caso, essere condivise le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale.
Ed invero, malgrado una esposizione dei motivi di appello alquanto ripetitivi e non del tutto lineari, punto decisivo per la soluzione della presente controversia risiedeva nell'accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore degli attori, dei terreni agricoli
- siti in agro di Salice di Reggio Calabria, località Arghillà, identificati al Catasto Terreni, al foglio di mappa n. 3, particelle nn. 1100 e 1101 – in virtù dell'asserito possesso pacifico, continuo e pubblico ventennale.
Orbene è, in linea generale, noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n.
19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n.
3151).
Tant'è che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991,
n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980,
7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587).
Sicché anche la contumacia in primo grado del convenuto – contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti - non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere “né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c.” (cfr. Cass. 11.07.2003, n.
10947).
Non può, quindi, che condividersi il ragionamento del Giudice di prime cure laddove, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di usucapione secondo la quale “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva” (in questi termini si esprime la Suprema Corte, Sez. 2, nella sentenza n. 14092 dell'11 giugno 2010) ha, di seguito, rigettato la domanda attrice alla luce evidenti deficienze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria così motivando “la documentazione prodotta contraddice espressamente le asserzioni degli attori di avere curato e goduto del terreno oggetto di causa. Come emerge, infatti, dalle fotografie allegate alla relazione sullo stato dei luoghi (pp. 2-3), predisposta, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10.12.2015, dal Tecnico, Geom. Per_2
, ed acquisita al presente giudizio per produzione da parte degli stessi attori, il terreno de quo
[...]
è, all'evidenza totalmente abbandonato, incolto, non recintato né chiuso da struttura idonea ad impedire l'ingresso a terzi. Dalla documentazione fotografica in atti si evince come il fondo indicato come oggetto di causa appare totalmente privo di qualsiasi forma colturale e ricco di fitta vegetazione spontanea. La documentazione fotografica in atti è già da sé sufficiente ad escludere la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 1158 c.c., e la condizione oggettiva dei luoghi non potrebbe essere contraddetta da una mera prova testimoniale, per di più generica, non supportata da alcun documento che attesti, ad esempio i costi effettivamente affrontati per la coltivazione e cura del terreno, il reddito tratto dai frutti, ecc. …”.
Deve, parimenti, condividersi il ragionamento del primo Giudice laddove – tenuto conto della domanda come proposta con l'atto introduttivo – ha ritenuto che gli attori non attribuissero “alcuna efficacia traslativa all'atto di compravendita del 22.02.1972 con il quale e avrebbero acquistato dai sig.ri in buona fede e SO Controparte_1 Pt_6 libero da ogni peso e/o vincolo e diritto di terzi, il terreno identificato al foglio di mappa n.3, particella n. 338, oggi particelle n. 1100 e 1101” altrimenti “non avrebbero avuto alcun interesse a chiedere di usucapire un bene che già fosse loro”.
D'altra parte, la circostanza che tale atto fosse del tutto inidoneo a trasferire la proprietà dei terreni oggetto di causa è pacifica considerato che “i venditori” erano meri “livellari” dei fondi de quo - in realtà appartenenti al Capitolo dei Canonici nella Cattedrale di Maria SS della Consolazione in – sicché non poteva trovare applicazione Controparte_3 né l'art. 1159 c.c., non avendo gli attori fornito la prova “dell'avvenuta trascrizione del titolo per perfezionare l'usucapione” né, tantomeno, l'art. 1153 c.c. che disciplina altra e diversa ipotesi di acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo.
Ed invero, seppure la domanda di usucapione ex art. 1159 c.c., formulata dagli appellanti nel presente grado, sia da ritenere ammissibile alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (C.C. n. 5307/2025 e n. 40/2015) non può non rilevarsi che la documentazione attestante l'avvenuta trascrizione del titolo è stata prodotta solo in questa sede e, quindi, tardivamente in violazione dell'art. 345 c.p.c..
A ciò si aggiunga che le medesime deficienze probatorie, già evidenziate con riferimento all'usucapione ordinaria, in ordine agli altri elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva avrebbero, comunque, imposto il rigetto della domanda.
Ovvia conseguenza è che l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n.
147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del
4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del
10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: fino ad €. 1.100
Fase studio controversia €. 142,00
Fase introduttiva del giudizio €. 142,00
Fase trattazione €. 179,00
Fase decisoria €. 210,00
Totale compenso tabellare €. 673,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e in proprio e nella qualità di tutrice di Parte_5 Parte_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Controparte_1
578/2014, pubblicata il 5.10.2018, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e in proprio e nella qualità di tutrice di
[...] Parte_3 CP_1
, al pagamento delle spese legali del presente grado, in favore dell'
[...] [...]
in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, quantificate in €. 673,00 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.05.2025. La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca (dr. Natalino Sapone)