Art. 13.
Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denuncie di cui ai precedenti articoli 7 e 10 entro il mese di settembre del 1939-XVII.
Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denuncie di cui ai precedenti articoli 7 e 10 entro il mese di settembre del 1939-XVII.