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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
26, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara PIGATO
contro
, nato a [...] il [...], ultima residenza nota Controparte_1
in Bassano del Grappa (VI), via Cima Portule 9, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi e disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 9.6.2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Bassano del Grappa il 3.7.2020; che Controparte_1
dall'unione non erano nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
formulava altresì
ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 18.2.2025 fissata (dopo vari rinvii) avanti il Giudice Relatore
per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata da va accolta in Parte_1
conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di
2 intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo Parte_1
tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio civile in Bassano del Grappa il 3.7.2020, con atto CP_1
trascritto al n. 23, parte I, anno 2020;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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