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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO ROMEO;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. NICCOLÒ SCOPETANI;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1476/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/05/2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, così provvedere:
Nel merito:
pagina 1 di 17 - riformare la sentenza n. 1476 del 2021 emessa dal Tribunale di Firenze nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento di euro 8.677,66, oltre interessi dalla domanda ed alle relative spese del primo grado di giudizio;
- pertanto, accertare e dichiarare che non ha fornito prova della fornitura CP_1 energetica e del relativo credito che, pertanto, nulla è dovuto da parte della
[...]
. Controparte_2
- Rigettare le avverse domande spiegate in forza di appello incidentale poiché infondate in fatto ed in diritto come, peraltro, verrà meglio specificato nella comparsa conclusionale;
- Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite del doppio grado di giudizio,
In via istruttoria, si chiede di disporre l'acquisizione delle bolle di consegna della materia prima con riferimento al PDR N. 05260000032424 da parte della;
CP_1
Per la parte appellata:
Con 1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Da. ; Controparte_2
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla Gi. Da. perché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto;
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 1476/2021 pubblicata in data 28 maggio 2021 dal Tribunale di Firenze (Repert. n. 3156/2021 del 28/05/2021 e resa a definizione del giudizio R.G. n. 10267/2018) nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo n. 2427/2018 del 14 maggio 2018 (R.G. n. 6271/2018) e per l'effetto, accertata la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. CP_1
2427/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 14/05/2018;
4. In via subordinata, dichiarare la società tenuta al pagamento Parte_1 dell'eventuale diversa e/o minor somma rispett accertata come dovuta ad per le causali di cui al presente giudizio;
CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1476/2021 pubblicata il 28/05/2021, ha così deciso:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto suddetto;
-condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 8.677,66, oltre interessi dalla CP_1 domanda;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere delle spese di lite nella misura del 50 %, che si liquidano in euro CP_1
pagina 2 di 17 1.500,00 per compenso (già compensato al 50 %), oltre rimborso spese forfettario (15%), Iva
e CAP se ed in quanto dovuti per legge, come in parte motiva.
1.1 aveva chiesto e ottenuto nei confronti di (di qui innanzi CP_1 Parte_1 anche solo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2427/18 (R.G. n. PT
6271/18) di € 11.010,01, a titolo di pagamento di tre fatture emesse per il corrispettivo dovuto per erogazioni di energia elettrica nell'ambito di un contratto di somministrazione.
In particolare, si trattava delle fatture nn.:
1.1.a 516416 del 10.8.2017
1.1.b 249362 del 10.10.2017
1.1.c 200033 del 31.7.2017, la quale conteneva il ricalcolo dei dati della precedente alla luce di una effettiva lettura dei consumi.
aveva opposto l'ingiunzione, sostenendo che: CP_4
1.2.a l'importo della fattura n. 516416 per € 2.332,35 era stato già pagato al nuovo gestore, che glielo aveva addebitato a titolo di CMOR (corrispettivo morosità);
1.2.b le altre due fatture erano frutto di errori di calcolo, a partire da dati iniziali sbagliati.
aveva resistito all'opposizione. CP_5
1.4 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha parzialmente accolto l'opposizione, ossia per quanto concerne la fattura n. 516416, condannando dunque PT previa revoca dell'ingiunzione, a corrispondere gli importi residui, portati dalle altre fatture.
Secondo il Tribunale:
1.4.a Le difese del debitore opponente in merito alle fatture nn. 249362 e 200033 erano infondate:
L'opposta ha rilevato dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la fattura n. 249362 del 10.10.2017 è correttamente calcolata e quindi dovuta, essendovi in essa correttamente indicato che alla data dello switch (vale a dire di cambio gestione in favore di ) avvenuta in data 31.01.2017, i consumi di gas erano di mc 7104, CP_1 mentre quelli riportati dal precedente gestore (A2A) sono di 7901, quindi non identici, come sostenuto dalla società opponente, ma inferiori (cfr. doc. 2 produzioni dell'opponente e doc. 1 fascicolo monitorio); ha precisato che detta fattura contiene i ricalcoli del gas consumato pagina 3 di 17 dalla società . dal mese di febbraio 2017 a quello di agosto 2017 sulla base Parte_1 PT dei dati comunicati dal Distributore Locale.
L'opposta ha prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 cpc, il quadro di dettaglio delle fatture in argomento, ove è indicata la spesa per la materia prima, la spesa per il trasporto della stessa e la gestione del contatore e gli altri oneri ed imposte applicate.
Detto dettaglio, pur essendo atto di provenienza unilaterale dell'opposta non supportato dalla produzione delle bolle di consegna della materia prima del Distributore, non avendo ricevuto contestazione alcuna da parte della società opponente, che si è completamente disinteressata delle sorti del presente giudizio in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, può essere assunto pertanto, in forza di quanto disposto dall'art. 115 del nostro codice di rito, a fondamento della presente decisione.
Le contestazioni dell'opponente in ordine alle fatture nn. 200033 e 249362, in ragione di quanto precede, debbono dunque ritenersi superate e da disattendere.
1.4.b Era invece fondata l'eccezione sollevata in merito alla fattura n. 516416:
Quanto invece alla fattura n. 516416 del 10.08.2017, relativa al cd. CMOR (acronimo di
Corrispettivo Morosità), valga preliminarmente richiamare che, detto indennizzo, previsto dalla delibera ARG/elt 191/09 (e successive modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AAEG), trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica, “abbandoni” questo fornitore e stipuli un nuovo contratto con altro fornitore.
[…]
Nel caso di specie la società passava ad altro gestore ( Parte_1 CP_6
senza pagare le fatture n. 516416 del 10.08.2017, n. 200033 del 10.08.2017 e n.
[...]
249362 del 10.10.2017 ad (rectius: gestore uscente), la quale, sollecitava con CP_1 lettera pec del 13/02/2018 il pagamento dell'intero credito alla società debitrice e successivamente, stante il persistere dell'inadempimento, agiva in via monitoria.
Contestualmente attivava anche la procedura di indennizzo CMOR, per la somma di CP_1
€ 2.332,35.
ha sostenuto di aver giustamente agito in via monitoria anche per il CP_1 recupero di detto indennizzo, giacchè non aveva ricevuto il relativo pagamento dal sistema indennitario della (che si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG), e che Pt_2
pagina 4 di 17 d'altro canto la società opponente ha soltanto meramente affermato di aver provveduto al pagamento di detto indennizzo al nuovo gestore senza offrirne prova alcuna.
Dal dettato della delibera AEEG n.191/09, emerge tuttavia che, trascorsi almeno sei mesi dalla data di passaggio ad altro fornitore (cd. switch passivo) senza che sia pervenuto il pagamento della morosità accumulata con il precedente esercente, viene garantito un indennizzo relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti allo switch, per cui nel caso di specie, non spettava ad fatturare all'ex utente l'indennizzo “CMOR”, bensì al CP_1 nuovo gestore, considerato che come detto nel sistema disegnato dall'Autorità per l'Energia, il venditore entrante addebita in fattura il contributo CMOR da destinare al venditore uscente, nei confronti del quale era maturata la morosità del cliente frattanto passato ad altro fornitore.
L'opponente ha pertanto avuto ragione di contestare la duplicazione del credito per
CMOR e a contestare dunque l'illegittimità della fattura n. 516416 del 10.08.2017; il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento nei confronti di della somma di euro 8.677,66, portata dalle fatture CP_1 di fornitura nn. 200033 e 549362, oltre interessi dalla domanda.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di CP_1 seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Errata valutazione della documentazione prodotta da controparte. Carenza di prova a sostegno delle conclusioni di parte opposta.”
2.1.a Secondo l'appellante, lo stesso dettaglio della fattura 249362, fornito dalla controparte, attestava consumi e un corrispondente corrispettivo inferiori a quanto ingiunto:
«[…] Se, infatti, la predetta fattura esponeva un importo di euro 8.677,66 la somma degli importi ricalcolati mese per mese portano a consumi per un ammontare di euro 6.481,34.
[…]» (appello, pag. 5).
2.1.b Peraltro, poiché la controparte aveva asserito di essersi avvalsa dei dati comunicati dal distributore, ma non aveva documentato alcuna comunicazione del distributore relative al gruppo di misura assegnato alla opponente (o le bolle di consegna del gas fornito), mancava la pagina 5 di 17 prova della pretesa.
2.1.c Inoltre, «[…] controparte non ha mai preso posizione in merito alle fatture della
A2A, precedente fornitore, prodotte al fascicolo dell'opponente.
Dalla visione di tali fatture se ne evince che al momento dell'inizio della fornitura in favore dell'opponente (giugno 2015) il gruppo di misura (già precedentemente in uso ad altra società) registrava un consumo di 7094 mc e che, infatti già a Settembre 2016 la A2A aveva provveduto a fatturare un consumo di 2940 mc sulla base di una lettura stimata di
10034 mc. Pertanto, non si può che dubitare del dato iniziale da cui effettua il CP_1 ricalcolo dei consumi nelle già menzionate fatture. È impossibile che al momento del passaggio da A2A a (il così detto switch) il gruppo di misura indicasse un consumo CP_1 di 7104 mc. […]» (ivi, pagg. 6-7).
CP_ 2.2 “In merito all'onere della prova nel giudizio di opposizione a
In secondo luogo, si duole l'opponente che il Tribunale abbia dato valore probatorio a documenti di formazione unilaterale, malamente applicando l'art. 115 c.p.c.: «[…] si ritiene che la non contestazione non riguardi la singola prova, cui si riferisce il comma I, bensì la formazione del thema probandum che è tutt'altra cosa. I fatti contestati in modo generico sarebbero assimilabili, infatti, a quelli notori non bisognosi di prova. […]» (ivi, pag. 8).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.
Ha poi proposto appello incidentale, per ottenere l'integrale pagamento della somma in origine ingiunta.
Con unico motivo, ha censurato il primo giudice, adducendo che il CMOR ha natura indennitaria e che, dunque, siccome era passato ad altro gestore ( ) PT CP_6 CP_6 senza pagare le fatture nn. 516416 e 249362, aveva diritto all'indennizzo: «[…] La CP_1 funzione del CMOR non è dunque quella di garantire al vecchio fornitore una parte del prezzo, bensì di indennizzarlo del pregiudizio subito (a causa del passaggio del cliente finale pagina 6 di 17 ad altro operatore senza aver saldato le vecchie bollette) con la corresponsione di una minima somma, evitandogli (se lo ritiene, per ragioni di opportunità e convenienza) di intraprendere azioni legali di recupero del credito. […]» (comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 9).
Il fatto che avesse pagato l'importo del CMOR al nuove gestore era irrilevante, PT perché avrebbe dovuto farlo nelle mani di . CP_1
Ha quindi concluso come in epigrafe.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale è senz'altro ammissibile, ma infondato;
così come infondato è quello incidentale, rispetto al quale occorre integrare la motivazione del primo giudice.
5. I due motivi dell'appello principale, in quanto fra sé intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.
5.1 Merita premettere che dopo avere proposto l'opposizione e avere partecipato PT all'udienza di prima comparizione del 30.11.2018, nella quale si discusse della sospensione ex art. 649 c.p.c. e furono chiesti i termini dell'art. 183 co. 6^ c.p.c., non ha più svolto alcuna attività processuale, disertando tutte le successive udienze e omettendo di depositare qualsiasi ulteriore atto (in particolare le memorie dell'art. 183 co. 6^ c.p.c.).
Alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dimessa da sono stati allegati i Quadri CP_1 di dettaglio delle fatture nn. 249362 e 200033, così illustrati nella memoria (pagg. 1-2):
In relazione a tali documenti, si specifica (quanto alla n. 249362) che essa contiene i ricalcoli effettuati in relazione al PDR 05260000032424 dal mese di febbraio 2017 al mese di agosto 2017, effettuati alla luce della lettura finale su dato reale dei consumi di gas
pagina 7 di 17 dell'odierna opponente, come peraltro risulta dalla tabella riepilogativa a pagina 7 della suddetta fattura (documento di sintesi), ove si riporta lo storico delle letture.
Essendo i dati rappresentati nella suddetta bolletta, appunto, reali, ben si capisce la legittimità di detto documento e dell'importo in esso contenuto.
Quanto, invece, alla fattura n. 200033, essa contiene gli addebiti del mese di luglio
2017, fatturati sulla base di un dato stimato (circostanza, questa, inevitabile quando il cliente non comunichi la lettura dei consumi al fornitore) e successivamente, come sopra esposto, oggetto di ricalcolo con la fattura n. 249362.
Costituiscono fatti storici in dettaglio allegati da con quella memoria che la CP_1 fattura 200033 contiene gli addebiti di luglio 2017 sulla base di un dato stimato, mentre la fattura 249362 contiene il ricalcolo effettuati alla luce della lettura finale su dato reale dei consumi di gas; i Quadri di dettaglio allegati altro non sono se non la ulteriore specificazione, voce per voce, di questi fatti storici.
Correttamente, dunque, il Tribunale li ha considerati fatti non contestati ex art. 115
c.p.c., dal momento che, al contrario di quanto sostiene la difesa appellante (supra, § 2.2),
l'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti storici che una parte alleghi (in modo sufficientemente specifico) e che la controparte non contesti.
Per questo il Tribunale, del tutto correttamente, ha recepito il contenuto dei Quadri di dettaglio, pur se documenti di formazione unilaterale: perché essi altro non erano se non lo specchio di fatti allegati e non contestati.
5.2 Tanto premesso, è fatto pacifico che il passaggio dal precedente gestore (A2A) a avvenne il 1.2.2017. CP_1
La tesi di addotto con l'opposizione e qui pure richiamata, è che , PT CP_1 nell'operare il conguaglio nella fattura n. 249362, avrebbe considerato come consumo iniziale del periodo quello che, invece, era attestato addirittura dalla prima fattura di A2A, risalente alla data del 24.8.2015 (fattura di A2A n. 315…077).
In realtà, in quella fattura (doc. 2 Gida) si indica al 30.6.2015, quale frutto di lettura sul contatore n. 191…011, un consumo di mc 7091; mentre, nella fattura di n. 249362, CP_1 nella sezione dedicata al Riepilogo letture contatore, si espone che la lettura al 31.1.2017 era di mc 7104.
pagina 8 di 17 In tutte le altre fatture di A2A prodotte in allegato all'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., poi, i dati esposti sono meramente stimati, ossia presuntivi;
con l'eccezione della fattura n.
315…156 (doc. 3.2 , che riporta una lettura rilevata (ossia effettiva) al 30.9.2015 di mc PT
7094.
Sicché, trascurando i dati dei consumi presuntivi (che non possono che cedere rispetto a quelli dei consumi effettivamente riscontrati: sicché è ampiamente fuori bersaglio la difesa appellante nella comparsa conclusionale, laddove, a pag. 7, articola un ragionamento che presuppone come certi i consumi che sono invece indicati come presunti nelle fatture A2A)
l'unico dato che può trarsi dalle fatture di A2A è che al 30.9.2015 il consumo registrato dal contatore era arrivato a mc 7094.
Ne segue che non c'è alcuna discrasia rispetto al dato esposto da nella fattura n. CP_1
249362, ove la lettura al 31.1.2017 è di mc 7104: un consumo fisiologicamente superiore a quello di mc 7094 al 30.9.2015, se si considera il lasso di tempo trascorso fra il 30.9.2015 e il
31.1.2017.
Il dato di partenza della fattura n. 249362, pertanto, non è in alcun modo in contraddizione con quelli che si ricavano dalle fatture di A2A, ma rispetto a essi coerente.
Del resto, non ha mai allegato, men che meno documentato, il consuntivo finale PT con A2A; ossia una bolletta o altro documento equipollente che, in base a una lettura (o autolettura) effettiva alla data della fine del rapporto (31.1.2017), operasse un ricalcolo di tutte le precedenti, che, come si è già rimarcato, a partire da quella successiva alla n. 315…156 (doc.
3.2 , sono, nella produzione dell'opponente, solo fatture su consumi presunti, mai PT verificati.
5.3 La contestazione in merito all'esatta quantità di gas somministrato, in difetto di bolle di consegna o altre comunicazioni della società distributrice (supra, § 2.1.b), è tardiva, perché si tratta di fatti non contestati.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si limitò, relativamente PT alle fatture qui scrutinate, a sollevare la questione che si è appena esaminata al precedente paragrafo.
, a sua volta, sia nella costituzione, sia poi nella 2^ memoria ex art. 183 co. 2^ CP_1
c.p.c., sostenne di avere provveduto a effettuare il ricalcolo contenuto nella fattura n. 249362 in base ai dati del Distributore territorialmente competente (in difetto del quale o di pagina 9 di 17 autoletture da parte del cliente, come spiegò, aveva in precedenza fatturato in base a consumi presunti e soggetti, per l'appunto, a conguaglio); e ne fornì dettaglio nei già ricordati Quadri di dettaglio.
come si è già avuto modo di constatare, non ha contestato questi fatti, ossia che la PT fattura di ricalcolo è stata elaborata sulla base dei dati reali provenienti dal distributore e dunque non può adesso sostenere che si tratta di fatti costituitivi della domanda avversaria non provati, perché, in quanto fatti pacifici, non abbisognavano di dimostrazione.
È del tutto fuorviante l'affermazione che si legge nella comparsa conclusionale di PT laddove osserva che «[…] per quanto controparte si sforzi di sostenere che i consumi indicati siano “reali” ovvero quelli relativi all'effettivo consumo della allo stesso tempo ammette di non aver provveduto direttamente alle PT letture del gruppo di misura e non fornisce i dati comunicati dal distributore.
[…]» (pag. 6, enfasi della parte).
non ha dichiarato di avere eseguito letture dirette del contatore (che, del resto, CP_1 non spettava a lei fare), ma ha dichiarato di avere riportato nella fattura di ricalcolo i dati reali comunicati dal distributore: e anche perché si è sostanzialmente disinteressata del PT processo dopo la prima udienza, non l'ha contestato.
5.4 Non corrisponde al vero, poi, che la fattura di ricalcolo conterrebbe importi inferiori a quelli ingiunti (supra, § 2.1.a).
L'affermazione non è illustrata più in dettaglio (neppure in conclusionale), né risulta convalidata dall'esame della fattura.
6. L'appello incidentale è infondato.
6.1 In base all'art.
6.3 delle Condizioni Generali di Fornitura (prodotte da con la CP_1 sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), “… E' altresì a carico del Cliente il pagamento del corrispettivo CMOR di cui all'Allegato B della delibera ARG/elt 191/09 («Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali») …”.
La citata deliberazione dell'ARERA, a sua volta, all'articolo 2, stabilisce: “Sono approvate le disposizioni relative all'istituzione di un Sistema indennitario per l'esercente la pagina 10 di 17 vendita uscente a carico del cliente finale moroso, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato B)”.
Con
, che nulla aveva specificato nel ricorso monitorio, nel costituirsi nel giudizio CP_1 di opposizione, spiegò: «[…] Il corrispettivo di morosità, c.d. CMOR, addebitato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a partire dalla delibera ARG/elt 219/10, è in sostanza una somma che l'attuale fornitore addebita in fattura in favore di un precedente trader, al quale risulti il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente.
Tale corrispettivo è calcolato dal precedente fornitore di energia elettrica ed il suo valore è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 mesi di erogazione della fornitura del cliente finale moroso.
Questo perché, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest'ultimo può chiedere un indennizzo - appunto il cosiddetto corrispettivo
CMOR - che il nuovo fornitore addebita in fattura nella parte riservata agli oneri diversi dalla fornitura di energia elettrica.
In altri termini, è stato previsto un sistema - cosiddetto indennitario - atto a garantire all'esercente la vendita uscente un indennizzo in caso di mancato incasso del credito inerente le ultime due fatture prima della data di effettivo switching del cliente verso il nuovo trader.
Il CMOR ha dunque natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente e lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di consentirgli di recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. “turismo energetico”).
Nel caso di specie la società passava ad altro gestore ( Parte_1 CP_6
senza pagare le fatture n. 516416 del 10.08.2017, n. 200033 del 10.08.2017 e n.
[...]
249362 del 10.10.2017 ad (rectius: gestore uscente), la quale, pertanto, CP_1 sollecitava con lettera pec del 13/02/2018 il pagamento dell'intero credito alla società debitrice e successivamente, stante il persistere dell'inadempimento, agiva in via monitoria depositando in data 12/04/2018 ricorso per ingiunzione davanti al Tribunale di Firenze.
pagina 11 di 17 Contestualmente l'odierna opposta attivava anche la procedura di indennizzo CMOR, in quanto legittimata a richiederla, per una somma di € 2.332,35 inferiore al credito complessivo vantato da di €11.010,01 azionato in via monitoria. […]» CP_1
(comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 3-4; il brano è trascritto nella comparsa con appello incidentale, pagg. 8-9).
Con
ha obiettato nella comparsa conclusionale (§ 4 di pag. 10) che «[…] l'Aeegsi ha PT creato un meccanismo (abbreviato in Cmor: corrispettivo di morosità) che garantisce il recupero al fornitore uscente per l'eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione prima del passaggio effettivo del cliente al nuovo operatore.
Il corrispettivo di morosità, definito come indennizzo, viene infatti applicato in fattura dal nuovo gestore, che mantiene la facoltà di sospendere il servizio. L'indennizzo, altro sarebbe che il credito non riscosso a seguito della cessazione del contratto di fornitura.
Controparte sbaglia a teorizzare la sussistenza di una sorta di indennizzo ex legge che nulla avrebbe a che vedere con il mancato pagamento delle ultime fatture ma che trarrebbe origine da un pregiudizio non meglio qualificato. L'unico pregiudizio che il precedente fornitore può aver subito all'epoca di un subentro è il mancato pagamento delle ultimissime fatture ma ottenuto tale pagamento viene meno il diritto di esigere ciò che è stata altrimenti già pagato (come per l'appunto C.MOR.). […]»
6.4 ha replicato ribadendo l'impostazione già esplicitata e rimarcando che «[…] CP_1
l'indennizzo CMOR non viene pagato all'esercente la vendita uscente dal cliente finale (che infatti trova tale importo conteggiato come “corrispettivo CMOR” nella bolletta che riceve da parte dell'esercente la vendita entrante), bensì dal sistema indennitario della (che Pt_2 si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG), che, nel caso di specie ancora non ha provveduto ad alcun pagamento in favore di . […]» (memoria di replica, pag. CP_1
5); non senza ribadire che non ha comunque dimostrato di avere pagato la somma al PT nuovo fornitore.
6.5 Ritiene il collegio che la decisione del Tribunale, con le integrazioni di motivazione che seguono, meriti conferma.
Si premette che l'originario motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, in sostanza recepito dal Tribunale, si articola, a ben vedere, in due profili, collegati, ma distinti:
pagina 12 di 17 (-) sotto un primo profilo, esso, a valle, configura una eccezione di pagamento: il debito verso si sarebbe estinto perché pagato a nell'ambito del sistema CP_1 CP_6 indennitario CMOR;
(-) sotto un secondo profilo, esso investe, a monte, la stessa possibilità di di agire CP_1 per il recupero del suo credito una volta che l'abbia inserito nel sistema CMOR.
Mentre la prima eccezione è infondata, merita condivisione la seconda prospettazione difensiva di PT
6.5.a Occorre allora brevemente dare atto che il sistema CMOR (che pertiene non a tutte le tipologie di forniture: ma qui è pacifico fra le parti che abbia lasciato un debito verso PT
e che questo sia stato oggetto di inserimento nel CMOR e, come tale, inserito dal CP_1 nuovo gestore nella bolletta verso , per come istituito con delibera CP_6 PT
ARG/elt 191/09 (in particolare, l'Allegato B) e poi modificato con delibera ARG/elt 219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e poi integrata dalle deliberazioni n. 99 del 2012/R/EEL e n. 195/2012/R/EEL, è un meccanismo complesso che funziona intorno a un Gestore centralizzato.
Pertanto, in sintesi estrema e per quanto qui interessi:
(-) il gestore uscente (creditore) chiede al gestore del CMOR di accedere al sistema indennitario, per il singolo credito, del quale fornisce ogni dettaglio;
(-) il gestore CMOR ammette la richiesta, sì che, in ultimo, l'importo viene addebitato al cliente dal gestore entrante;
(-) il denaro recuperato viene rimborsato dal sistema indennitario (mediante l'organo all'originario titolare del credito. Pt_2
6.5.b Va in via preliminare rifiutata la tesi, che pare talora voler sostenere, che CP_1 la natura indennitaria del CMOR ne farebbe, per così dire, un debito autonomo rispetto a quello oggetto della morosità.
Infatti, al di là della peculiare nomenclatura delle regole di settore, il sistema del CMOR fa sì, semplicemente, che il debito, che il cliente uscente lasci per l'ultimo periodo del rapporto col gestore uscente, sia addebitato dal nuovo gestore nelle sue bollette. Questo meccanismo, in effetti, è volto a rafforzare la garanzia del credito, dal momento che la sua perdurante scopertura legittimerebbe il nuovo gestore, a es., a sospendere la fornitura, pur se si tratta di un debito sorto verso il vecchio gestore;
è, dunque, soprattutto un rimedio contro il fenomeno pagina 13 di 17 abusivo, denominato in gergo turismo energetico, per il quale il somministrato, cambiando frequentemente gestore lasciando debiti nei confronti di quelli vecchi, si assicura la fornitura eludendo sospensioni.
Sicché, il CMOR non può essere una sorta di indennizzo ulteriore (rispetto al credito) per il gestore uscente, ma corrisponde solo ed esclusivamente all'importo del debito residuo non saldato dal cliente uscente.
Ne segue che, se avesse pagato il debito corrispondendo al nuovo gestore PT [...]
l'importo del CMOR inserito nella bolletta prodotta (doc. 4. corrispettivo CP_6 CP_6
CMOR.pdf di , è certo che avrebbe – proprio per l'adesione dei contraenti al sistema PT
CMOR - pagato bene e, dunque, avrebbe estinto il suo debito, senza poter essere obbligato a pagare una seconda volta.
6.5.c Nel caso in esame, tuttavia, la prova del pagamento (al nuovo gestore) non c'è, perché ha prodotto solo il documento già menzionato, ossia la bolletta di inclusiva PT CP_6 del CMOR, nonché la concessione di una rateizzazione (doc.
4. Fattura on rateizzazione CP_6
CMOR.pdf di , ma nessuna quietanza o documento equipollente. PT
, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha contestato, fra l'altro, la mancata CP_1 dimostrazione del pagamento (comparsa di costituzione, pag. 4) e onerata quale PT eccipiente del pagamento, non ha integrato la prova;
a tacere del fatto che a ben vedere, PT non aveva neppure allegato con precisione di avere pagato, quanto piuttosto che l'importo le era stato addebitato come CMOR dal nuovo gestore.
6.5.d Resta quindi da stabilire se, per effetto del sistema CMOR, il gestore entrante, vale a dire sia l'unica legittimata a pretendere il pagamento del c.d. indennizzo;
e CP_6 se, dunque, il gestore uscente non possa farlo, avendo solo diritto di rivolgersi a quel sistema indennitario della (che si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG), che la Pt_2 stessa individua come soggetto deputato a far avere al creditore originario quanto a CP_1 lui dovuto, ove riscosso.
La risposta, ad avviso del collegio, è in senso negativo per le ragioni di . CP_1
6.5.d.i Il meccanismo CMOR, come si è già accennato, non è automatico, tanto è vero che sin dalla sua istituzione è previsto che il gestore uscente deve, se vuole accedervi, presentare al gestore del sistema indennitario una sua richiesta, corredata dalle informazioni del caso sul singolo credito (Allegato B alla delibera ARERA citata, art. 4).
pagina 14 di 17 Nella presente fattispecie, essendo pacifico e documentato che il gestore entrante
[...]
ha applicato il CMOR relativamente al debito residuo del cliente verso , è CP_6 CP_1 indiscutibile che ha attivato il CMOR. È importante sottolineare che questo sistema CP_1 indennitario rappresenta, come s'è già mostrato e come stessa ha più volte CP_1 riconosciuto, un meccanismo rafforzativo in vista del recupero del credito, perché consente di far pesare la morosità sul cliente anche nel nuovo rapporto, nonostante che si tratti di debiti contratti non con il nuovo gestore.
Nessuna disposizione di settore segnalata da o rintracciabile dal collegio CP_1 legittima il gestore uscente, una volta che abbia optato per l'attivazione del CMOR, a rivolgersi direttamente al cliente.
6.5.d.ii Riportando il meccanismo CMOR, per quanto interessi in questa controversia, alle figure generali, ritiene il collegio che il fenomeno cui dà vita il CMOR sarebbe, a prima vista, inquadrabile o nel mandato (all'incasso), che il gestore uscente conferisce agli organi del sistema indennitario CMOR;
o in una cessione di credito (o in una figura del tutto analoga, da regolare analogicamente secondo quella tipica), che il gestore uscente trasmetterebbe, per il tramite degli organi del CMOR, al gestore entrante.
La soluzione più corretta, ad avviso della Corte, è quella della cessione del credito, perché è l'unica in grado di giustificare il diritto del nuovo gestore di sospendere la fornitura al cliente, ove non gli paghi il corrispettivo CMOR: il debito del cliente verso il gestore uscente, infatti, è, di per sé, un debito verso un soggetto terzo rispetto al nuovo contratto di somministrazione stipulato con il gestore entrante, ossia un debito che non potrebbe certo riflettersi sul sinallagma della nuova somministrazione, legittimando la sospensione della fornitura in caso di persistente insolvenza. Lo diventa, dunque, grazie alla cessione di credito che il sistema CMOR, nel suo complesso, realizza dal gestore uscente a quello entrante: il credito diventa un credito del nuovo gestore verso il cliente relativo alla fornitura in essere.
Al contrario, se si trattasse solo di un mandato a incassare il credito, è da escludere la possibilità di una sospensione della nuova fornitura.
Nel momento, dunque, in cui il cliente, con la ricezione della bolletta del nuovo gestore che contiene l'importo del CMOR, ha adeguata notizia della cessione (art. 1264 c.c.), l'unico legittimato a ricevere il pagamento è il nuovo creditore.
Ne segue che non poteva, con l'ingiunzione notificata dopo che la bolletta di CP_1 era stata recapitata a agire per riscuotere il credito;
né, comunque, CP_6 PT pagina 15 di 17 potrebbe farlo dopo quella bolletta. Non rileva, come deduce in via subordinata , che la CP_1 rateizzazione concessa da a per il CMOR non era ancora scaduta al CP_6 PT momento del suo ricorso monitorio, perché la cessione aveva già operato i suoi effetti al momento della bolletta che pretendeva da il pagamento del CMOR. PT
I diritti di potranno, se del caso, essere tutelati nell'ambito del sistema CMOR, CP_1 che, per sua scelta, ha deciso di attivare in relazione al debito lasciato da;
ossia PT nell'ambito di quei rapporti interni fra cedente e cessionario (qui, per l'appunto, integrati dal sistema indennitario) ai quali il debitore ceduto è estraneo.
È interessante notare che ha depositato, nel costituirsi nel giudizio CP_1
d'opposizione, una lettera di posta elettronica (del 10.10.2018, a causa in corso) del suo avvocato che, rispondendo al legale di sollecitava, in relazione alla fattura 516416, «[…] PT la liberatoria del nuovo gestore che attesti l'avvenuto annullamento del CMOR CP_6
a seguito del pagamento dovuto. Solo in questo modo potrà sospendere il recupero CP_1 del credito per detta somma. […]»; questa pretesa, tuttavia, non trova giustificazione una volta che il creditore ( ), decidendo di ricorrere al meccanismo del CMOR, abbia ceduto CP_1 il suo credito al nuovo gestore;
dovendo semmai rivolgersi agli organi del sistema indennitario per far valere i suoi diritti.
7. Le spese del grado vanno poste a carico di in ragione del 50%, con PT compensazione della residua metà.
Infatti, ferma – in difetto di riforma - la regolazione operata dal Tribunale per il primo grado, in appello si registra reciproca soccombenza, ma, sul piano di causalità della lite, è prevalente la posizione di , sia perché può presumersi che sia stata la notificazione CP_1 dell'impugnazione principale a indurre la società energetica a quella incidentale, sia perché, comunque, anche sul piano patrimoniale le poste in gioco relative alle pretese di sono PT significativamente superiori a quelle della controparte;
così che, in tali termini soppesata la reciproca soccombenza ai fini dell'art. 92 co. 2^ c.c., la soluzione oche si è premessa è quella più congrua.
La liquidazione dell'intero, sul quale calcolare la frazione dovuta, si opera, vista e condivisa la nota della parte prevalentemente vittoriosa (peraltro analoga a quella della controparte), in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12,
pagina 16 di 17 parametri medi, valore di causa pari alla somma a suo tempo ingiunta (scaglione sino a
26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori di legge e oltre rimborso di spese vive per € 382,50.
Sussistono nei confronti di entrambe le parti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale PT PT proposto da avverso la sentenza n. 1476/2021 emessa dal Tribunale di Firenze CP_1
e pubblicata il 28/05/2021;
2. condanna a rimborsare a la metà delle spese Parte_1 CP_1 processuali del presente grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 6.191,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di entrambe le parti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1273/2021 promossa da:
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO ROMEO;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. NICCOLÒ SCOPETANI;
CP_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1476/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/05/2021.
CONCLUSIONI
In data 20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, così provvedere:
Nel merito:
pagina 1 di 17 - riformare la sentenza n. 1476 del 2021 emessa dal Tribunale di Firenze nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento di euro 8.677,66, oltre interessi dalla domanda ed alle relative spese del primo grado di giudizio;
- pertanto, accertare e dichiarare che non ha fornito prova della fornitura CP_1 energetica e del relativo credito che, pertanto, nulla è dovuto da parte della
[...]
. Controparte_2
- Rigettare le avverse domande spiegate in forza di appello incidentale poiché infondate in fatto ed in diritto come, peraltro, verrà meglio specificato nella comparsa conclusionale;
- Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite del doppio grado di giudizio,
In via istruttoria, si chiede di disporre l'acquisizione delle bolle di consegna della materia prima con riferimento al PDR N. 05260000032424 da parte della;
CP_1
Per la parte appellata:
Con 1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Da. ; Controparte_2
2. Rigettare nel merito il gravame proposto dalla Gi. Da. perché Controparte_2 infondato in fatto e in diritto;
3. Riformare la sentenza di primo grado n. 1476/2021 pubblicata in data 28 maggio 2021 dal Tribunale di Firenze (Repert. n. 3156/2021 del 28/05/2021 e resa a definizione del giudizio R.G. n. 10267/2018) nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo n. 2427/2018 del 14 maggio 2018 (R.G. n. 6271/2018) e per l'effetto, accertata la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. CP_1
2427/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 14/05/2018;
4. In via subordinata, dichiarare la società tenuta al pagamento Parte_1 dell'eventuale diversa e/o minor somma rispett accertata come dovuta ad per le causali di cui al presente giudizio;
CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1476/2021 pubblicata il 28/05/2021, ha così deciso:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto suddetto;
-condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 8.677,66, oltre interessi dalla CP_1 domanda;
- condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere delle spese di lite nella misura del 50 %, che si liquidano in euro CP_1
pagina 2 di 17 1.500,00 per compenso (già compensato al 50 %), oltre rimborso spese forfettario (15%), Iva
e CAP se ed in quanto dovuti per legge, come in parte motiva.
1.1 aveva chiesto e ottenuto nei confronti di (di qui innanzi CP_1 Parte_1 anche solo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2427/18 (R.G. n. PT
6271/18) di € 11.010,01, a titolo di pagamento di tre fatture emesse per il corrispettivo dovuto per erogazioni di energia elettrica nell'ambito di un contratto di somministrazione.
In particolare, si trattava delle fatture nn.:
1.1.a 516416 del 10.8.2017
1.1.b 249362 del 10.10.2017
1.1.c 200033 del 31.7.2017, la quale conteneva il ricalcolo dei dati della precedente alla luce di una effettiva lettura dei consumi.
aveva opposto l'ingiunzione, sostenendo che: CP_4
1.2.a l'importo della fattura n. 516416 per € 2.332,35 era stato già pagato al nuovo gestore, che glielo aveva addebitato a titolo di CMOR (corrispettivo morosità);
1.2.b le altre due fatture erano frutto di errori di calcolo, a partire da dati iniziali sbagliati.
aveva resistito all'opposizione. CP_5
1.4 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha parzialmente accolto l'opposizione, ossia per quanto concerne la fattura n. 516416, condannando dunque PT previa revoca dell'ingiunzione, a corrispondere gli importi residui, portati dalle altre fatture.
Secondo il Tribunale:
1.4.a Le difese del debitore opponente in merito alle fatture nn. 249362 e 200033 erano infondate:
L'opposta ha rilevato dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la fattura n. 249362 del 10.10.2017 è correttamente calcolata e quindi dovuta, essendovi in essa correttamente indicato che alla data dello switch (vale a dire di cambio gestione in favore di ) avvenuta in data 31.01.2017, i consumi di gas erano di mc 7104, CP_1 mentre quelli riportati dal precedente gestore (A2A) sono di 7901, quindi non identici, come sostenuto dalla società opponente, ma inferiori (cfr. doc. 2 produzioni dell'opponente e doc. 1 fascicolo monitorio); ha precisato che detta fattura contiene i ricalcoli del gas consumato pagina 3 di 17 dalla società . dal mese di febbraio 2017 a quello di agosto 2017 sulla base Parte_1 PT dei dati comunicati dal Distributore Locale.
L'opposta ha prodotto, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 cpc, il quadro di dettaglio delle fatture in argomento, ove è indicata la spesa per la materia prima, la spesa per il trasporto della stessa e la gestione del contatore e gli altri oneri ed imposte applicate.
Detto dettaglio, pur essendo atto di provenienza unilaterale dell'opposta non supportato dalla produzione delle bolle di consegna della materia prima del Distributore, non avendo ricevuto contestazione alcuna da parte della società opponente, che si è completamente disinteressata delle sorti del presente giudizio in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, può essere assunto pertanto, in forza di quanto disposto dall'art. 115 del nostro codice di rito, a fondamento della presente decisione.
Le contestazioni dell'opponente in ordine alle fatture nn. 200033 e 249362, in ragione di quanto precede, debbono dunque ritenersi superate e da disattendere.
1.4.b Era invece fondata l'eccezione sollevata in merito alla fattura n. 516416:
Quanto invece alla fattura n. 516416 del 10.08.2017, relativa al cd. CMOR (acronimo di
Corrispettivo Morosità), valga preliminarmente richiamare che, detto indennizzo, previsto dalla delibera ARG/elt 191/09 (e successive modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AAEG), trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica, “abbandoni” questo fornitore e stipuli un nuovo contratto con altro fornitore.
[…]
Nel caso di specie la società passava ad altro gestore ( Parte_1 CP_6
senza pagare le fatture n. 516416 del 10.08.2017, n. 200033 del 10.08.2017 e n.
[...]
249362 del 10.10.2017 ad (rectius: gestore uscente), la quale, sollecitava con CP_1 lettera pec del 13/02/2018 il pagamento dell'intero credito alla società debitrice e successivamente, stante il persistere dell'inadempimento, agiva in via monitoria.
Contestualmente attivava anche la procedura di indennizzo CMOR, per la somma di CP_1
€ 2.332,35.
ha sostenuto di aver giustamente agito in via monitoria anche per il CP_1 recupero di detto indennizzo, giacchè non aveva ricevuto il relativo pagamento dal sistema indennitario della (che si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG), e che Pt_2
pagina 4 di 17 d'altro canto la società opponente ha soltanto meramente affermato di aver provveduto al pagamento di detto indennizzo al nuovo gestore senza offrirne prova alcuna.
Dal dettato della delibera AEEG n.191/09, emerge tuttavia che, trascorsi almeno sei mesi dalla data di passaggio ad altro fornitore (cd. switch passivo) senza che sia pervenuto il pagamento della morosità accumulata con il precedente esercente, viene garantito un indennizzo relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti allo switch, per cui nel caso di specie, non spettava ad fatturare all'ex utente l'indennizzo “CMOR”, bensì al CP_1 nuovo gestore, considerato che come detto nel sistema disegnato dall'Autorità per l'Energia, il venditore entrante addebita in fattura il contributo CMOR da destinare al venditore uscente, nei confronti del quale era maturata la morosità del cliente frattanto passato ad altro fornitore.
L'opponente ha pertanto avuto ragione di contestare la duplicazione del credito per
CMOR e a contestare dunque l'illegittimità della fattura n. 516416 del 10.08.2017; il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento nei confronti di della somma di euro 8.677,66, portata dalle fatture CP_1 di fornitura nn. 200033 e 549362, oltre interessi dalla domanda.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di CP_1 seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Errata valutazione della documentazione prodotta da controparte. Carenza di prova a sostegno delle conclusioni di parte opposta.”
2.1.a Secondo l'appellante, lo stesso dettaglio della fattura 249362, fornito dalla controparte, attestava consumi e un corrispondente corrispettivo inferiori a quanto ingiunto:
«[…] Se, infatti, la predetta fattura esponeva un importo di euro 8.677,66 la somma degli importi ricalcolati mese per mese portano a consumi per un ammontare di euro 6.481,34.
[…]» (appello, pag. 5).
2.1.b Peraltro, poiché la controparte aveva asserito di essersi avvalsa dei dati comunicati dal distributore, ma non aveva documentato alcuna comunicazione del distributore relative al gruppo di misura assegnato alla opponente (o le bolle di consegna del gas fornito), mancava la pagina 5 di 17 prova della pretesa.
2.1.c Inoltre, «[…] controparte non ha mai preso posizione in merito alle fatture della
A2A, precedente fornitore, prodotte al fascicolo dell'opponente.
Dalla visione di tali fatture se ne evince che al momento dell'inizio della fornitura in favore dell'opponente (giugno 2015) il gruppo di misura (già precedentemente in uso ad altra società) registrava un consumo di 7094 mc e che, infatti già a Settembre 2016 la A2A aveva provveduto a fatturare un consumo di 2940 mc sulla base di una lettura stimata di
10034 mc. Pertanto, non si può che dubitare del dato iniziale da cui effettua il CP_1 ricalcolo dei consumi nelle già menzionate fatture. È impossibile che al momento del passaggio da A2A a (il così detto switch) il gruppo di misura indicasse un consumo CP_1 di 7104 mc. […]» (ivi, pagg. 6-7).
CP_ 2.2 “In merito all'onere della prova nel giudizio di opposizione a
In secondo luogo, si duole l'opponente che il Tribunale abbia dato valore probatorio a documenti di formazione unilaterale, malamente applicando l'art. 115 c.p.c.: «[…] si ritiene che la non contestazione non riguardi la singola prova, cui si riferisce il comma I, bensì la formazione del thema probandum che è tutt'altra cosa. I fatti contestati in modo generico sarebbero assimilabili, infatti, a quelli notori non bisognosi di prova. […]» (ivi, pag. 8).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.
Ha poi proposto appello incidentale, per ottenere l'integrale pagamento della somma in origine ingiunta.
Con unico motivo, ha censurato il primo giudice, adducendo che il CMOR ha natura indennitaria e che, dunque, siccome era passato ad altro gestore ( ) PT CP_6 CP_6 senza pagare le fatture nn. 516416 e 249362, aveva diritto all'indennizzo: «[…] La CP_1 funzione del CMOR non è dunque quella di garantire al vecchio fornitore una parte del prezzo, bensì di indennizzarlo del pregiudizio subito (a causa del passaggio del cliente finale pagina 6 di 17 ad altro operatore senza aver saldato le vecchie bollette) con la corresponsione di una minima somma, evitandogli (se lo ritiene, per ragioni di opportunità e convenienza) di intraprendere azioni legali di recupero del credito. […]» (comparsa di costituzione con appello incidentale, pag. 9).
Il fatto che avesse pagato l'importo del CMOR al nuove gestore era irrilevante, PT perché avrebbe dovuto farlo nelle mani di . CP_1
Ha quindi concluso come in epigrafe.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.6.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale è senz'altro ammissibile, ma infondato;
così come infondato è quello incidentale, rispetto al quale occorre integrare la motivazione del primo giudice.
5. I due motivi dell'appello principale, in quanto fra sé intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.
5.1 Merita premettere che dopo avere proposto l'opposizione e avere partecipato PT all'udienza di prima comparizione del 30.11.2018, nella quale si discusse della sospensione ex art. 649 c.p.c. e furono chiesti i termini dell'art. 183 co. 6^ c.p.c., non ha più svolto alcuna attività processuale, disertando tutte le successive udienze e omettendo di depositare qualsiasi ulteriore atto (in particolare le memorie dell'art. 183 co. 6^ c.p.c.).
Alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dimessa da sono stati allegati i Quadri CP_1 di dettaglio delle fatture nn. 249362 e 200033, così illustrati nella memoria (pagg. 1-2):
In relazione a tali documenti, si specifica (quanto alla n. 249362) che essa contiene i ricalcoli effettuati in relazione al PDR 05260000032424 dal mese di febbraio 2017 al mese di agosto 2017, effettuati alla luce della lettura finale su dato reale dei consumi di gas
pagina 7 di 17 dell'odierna opponente, come peraltro risulta dalla tabella riepilogativa a pagina 7 della suddetta fattura (documento di sintesi), ove si riporta lo storico delle letture.
Essendo i dati rappresentati nella suddetta bolletta, appunto, reali, ben si capisce la legittimità di detto documento e dell'importo in esso contenuto.
Quanto, invece, alla fattura n. 200033, essa contiene gli addebiti del mese di luglio
2017, fatturati sulla base di un dato stimato (circostanza, questa, inevitabile quando il cliente non comunichi la lettura dei consumi al fornitore) e successivamente, come sopra esposto, oggetto di ricalcolo con la fattura n. 249362.
Costituiscono fatti storici in dettaglio allegati da con quella memoria che la CP_1 fattura 200033 contiene gli addebiti di luglio 2017 sulla base di un dato stimato, mentre la fattura 249362 contiene il ricalcolo effettuati alla luce della lettura finale su dato reale dei consumi di gas; i Quadri di dettaglio allegati altro non sono se non la ulteriore specificazione, voce per voce, di questi fatti storici.
Correttamente, dunque, il Tribunale li ha considerati fatti non contestati ex art. 115
c.p.c., dal momento che, al contrario di quanto sostiene la difesa appellante (supra, § 2.2),
l'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti storici che una parte alleghi (in modo sufficientemente specifico) e che la controparte non contesti.
Per questo il Tribunale, del tutto correttamente, ha recepito il contenuto dei Quadri di dettaglio, pur se documenti di formazione unilaterale: perché essi altro non erano se non lo specchio di fatti allegati e non contestati.
5.2 Tanto premesso, è fatto pacifico che il passaggio dal precedente gestore (A2A) a avvenne il 1.2.2017. CP_1
La tesi di addotto con l'opposizione e qui pure richiamata, è che , PT CP_1 nell'operare il conguaglio nella fattura n. 249362, avrebbe considerato come consumo iniziale del periodo quello che, invece, era attestato addirittura dalla prima fattura di A2A, risalente alla data del 24.8.2015 (fattura di A2A n. 315…077).
In realtà, in quella fattura (doc. 2 Gida) si indica al 30.6.2015, quale frutto di lettura sul contatore n. 191…011, un consumo di mc 7091; mentre, nella fattura di n. 249362, CP_1 nella sezione dedicata al Riepilogo letture contatore, si espone che la lettura al 31.1.2017 era di mc 7104.
pagina 8 di 17 In tutte le altre fatture di A2A prodotte in allegato all'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., poi, i dati esposti sono meramente stimati, ossia presuntivi;
con l'eccezione della fattura n.
315…156 (doc. 3.2 , che riporta una lettura rilevata (ossia effettiva) al 30.9.2015 di mc PT
7094.
Sicché, trascurando i dati dei consumi presuntivi (che non possono che cedere rispetto a quelli dei consumi effettivamente riscontrati: sicché è ampiamente fuori bersaglio la difesa appellante nella comparsa conclusionale, laddove, a pag. 7, articola un ragionamento che presuppone come certi i consumi che sono invece indicati come presunti nelle fatture A2A)
l'unico dato che può trarsi dalle fatture di A2A è che al 30.9.2015 il consumo registrato dal contatore era arrivato a mc 7094.
Ne segue che non c'è alcuna discrasia rispetto al dato esposto da nella fattura n. CP_1
249362, ove la lettura al 31.1.2017 è di mc 7104: un consumo fisiologicamente superiore a quello di mc 7094 al 30.9.2015, se si considera il lasso di tempo trascorso fra il 30.9.2015 e il
31.1.2017.
Il dato di partenza della fattura n. 249362, pertanto, non è in alcun modo in contraddizione con quelli che si ricavano dalle fatture di A2A, ma rispetto a essi coerente.
Del resto, non ha mai allegato, men che meno documentato, il consuntivo finale PT con A2A; ossia una bolletta o altro documento equipollente che, in base a una lettura (o autolettura) effettiva alla data della fine del rapporto (31.1.2017), operasse un ricalcolo di tutte le precedenti, che, come si è già rimarcato, a partire da quella successiva alla n. 315…156 (doc.
3.2 , sono, nella produzione dell'opponente, solo fatture su consumi presunti, mai PT verificati.
5.3 La contestazione in merito all'esatta quantità di gas somministrato, in difetto di bolle di consegna o altre comunicazioni della società distributrice (supra, § 2.1.b), è tardiva, perché si tratta di fatti non contestati.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si limitò, relativamente PT alle fatture qui scrutinate, a sollevare la questione che si è appena esaminata al precedente paragrafo.
, a sua volta, sia nella costituzione, sia poi nella 2^ memoria ex art. 183 co. 2^ CP_1
c.p.c., sostenne di avere provveduto a effettuare il ricalcolo contenuto nella fattura n. 249362 in base ai dati del Distributore territorialmente competente (in difetto del quale o di pagina 9 di 17 autoletture da parte del cliente, come spiegò, aveva in precedenza fatturato in base a consumi presunti e soggetti, per l'appunto, a conguaglio); e ne fornì dettaglio nei già ricordati Quadri di dettaglio.
come si è già avuto modo di constatare, non ha contestato questi fatti, ossia che la PT fattura di ricalcolo è stata elaborata sulla base dei dati reali provenienti dal distributore e dunque non può adesso sostenere che si tratta di fatti costituitivi della domanda avversaria non provati, perché, in quanto fatti pacifici, non abbisognavano di dimostrazione.
È del tutto fuorviante l'affermazione che si legge nella comparsa conclusionale di PT laddove osserva che «[…] per quanto controparte si sforzi di sostenere che i consumi indicati siano “reali” ovvero quelli relativi all'effettivo consumo della allo stesso tempo ammette di non aver provveduto direttamente alle PT letture del gruppo di misura e non fornisce i dati comunicati dal distributore.
[…]» (pag. 6, enfasi della parte).
non ha dichiarato di avere eseguito letture dirette del contatore (che, del resto, CP_1 non spettava a lei fare), ma ha dichiarato di avere riportato nella fattura di ricalcolo i dati reali comunicati dal distributore: e anche perché si è sostanzialmente disinteressata del PT processo dopo la prima udienza, non l'ha contestato.
5.4 Non corrisponde al vero, poi, che la fattura di ricalcolo conterrebbe importi inferiori a quelli ingiunti (supra, § 2.1.a).
L'affermazione non è illustrata più in dettaglio (neppure in conclusionale), né risulta convalidata dall'esame della fattura.
6. L'appello incidentale è infondato.
6.1 In base all'art.
6.3 delle Condizioni Generali di Fornitura (prodotte da con la CP_1 sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), “… E' altresì a carico del Cliente il pagamento del corrispettivo CMOR di cui all'Allegato B della delibera ARG/elt 191/09 («Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali») …”.
La citata deliberazione dell'ARERA, a sua volta, all'articolo 2, stabilisce: “Sono approvate le disposizioni relative all'istituzione di un Sistema indennitario per l'esercente la pagina 10 di 17 vendita uscente a carico del cliente finale moroso, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato B)”.
Con
, che nulla aveva specificato nel ricorso monitorio, nel costituirsi nel giudizio CP_1 di opposizione, spiegò: «[…] Il corrispettivo di morosità, c.d. CMOR, addebitato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas a partire dalla delibera ARG/elt 219/10, è in sostanza una somma che l'attuale fornitore addebita in fattura in favore di un precedente trader, al quale risulti il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente.
Tale corrispettivo è calcolato dal precedente fornitore di energia elettrica ed il suo valore è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 mesi di erogazione della fornitura del cliente finale moroso.
Questo perché, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest'ultimo può chiedere un indennizzo - appunto il cosiddetto corrispettivo
CMOR - che il nuovo fornitore addebita in fattura nella parte riservata agli oneri diversi dalla fornitura di energia elettrica.
In altri termini, è stato previsto un sistema - cosiddetto indennitario - atto a garantire all'esercente la vendita uscente un indennizzo in caso di mancato incasso del credito inerente le ultime due fatture prima della data di effettivo switching del cliente verso il nuovo trader.
Il CMOR ha dunque natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente e lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di consentirgli di recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. “turismo energetico”).
Nel caso di specie la società passava ad altro gestore ( Parte_1 CP_6
senza pagare le fatture n. 516416 del 10.08.2017, n. 200033 del 10.08.2017 e n.
[...]
249362 del 10.10.2017 ad (rectius: gestore uscente), la quale, pertanto, CP_1 sollecitava con lettera pec del 13/02/2018 il pagamento dell'intero credito alla società debitrice e successivamente, stante il persistere dell'inadempimento, agiva in via monitoria depositando in data 12/04/2018 ricorso per ingiunzione davanti al Tribunale di Firenze.
pagina 11 di 17 Contestualmente l'odierna opposta attivava anche la procedura di indennizzo CMOR, in quanto legittimata a richiederla, per una somma di € 2.332,35 inferiore al credito complessivo vantato da di €11.010,01 azionato in via monitoria. […]» CP_1
(comparsa di costituzione di primo grado, pagg. 3-4; il brano è trascritto nella comparsa con appello incidentale, pagg. 8-9).
Con
ha obiettato nella comparsa conclusionale (§ 4 di pag. 10) che «[…] l'Aeegsi ha PT creato un meccanismo (abbreviato in Cmor: corrispettivo di morosità) che garantisce il recupero al fornitore uscente per l'eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione prima del passaggio effettivo del cliente al nuovo operatore.
Il corrispettivo di morosità, definito come indennizzo, viene infatti applicato in fattura dal nuovo gestore, che mantiene la facoltà di sospendere il servizio. L'indennizzo, altro sarebbe che il credito non riscosso a seguito della cessazione del contratto di fornitura.
Controparte sbaglia a teorizzare la sussistenza di una sorta di indennizzo ex legge che nulla avrebbe a che vedere con il mancato pagamento delle ultime fatture ma che trarrebbe origine da un pregiudizio non meglio qualificato. L'unico pregiudizio che il precedente fornitore può aver subito all'epoca di un subentro è il mancato pagamento delle ultimissime fatture ma ottenuto tale pagamento viene meno il diritto di esigere ciò che è stata altrimenti già pagato (come per l'appunto C.MOR.). […]»
6.4 ha replicato ribadendo l'impostazione già esplicitata e rimarcando che «[…] CP_1
l'indennizzo CMOR non viene pagato all'esercente la vendita uscente dal cliente finale (che infatti trova tale importo conteggiato come “corrispettivo CMOR” nella bolletta che riceve da parte dell'esercente la vendita entrante), bensì dal sistema indennitario della (che Pt_2 si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG), che, nel caso di specie ancora non ha provveduto ad alcun pagamento in favore di . […]» (memoria di replica, pag. CP_1
5); non senza ribadire che non ha comunque dimostrato di avere pagato la somma al PT nuovo fornitore.
6.5 Ritiene il collegio che la decisione del Tribunale, con le integrazioni di motivazione che seguono, meriti conferma.
Si premette che l'originario motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, in sostanza recepito dal Tribunale, si articola, a ben vedere, in due profili, collegati, ma distinti:
pagina 12 di 17 (-) sotto un primo profilo, esso, a valle, configura una eccezione di pagamento: il debito verso si sarebbe estinto perché pagato a nell'ambito del sistema CP_1 CP_6 indennitario CMOR;
(-) sotto un secondo profilo, esso investe, a monte, la stessa possibilità di di agire CP_1 per il recupero del suo credito una volta che l'abbia inserito nel sistema CMOR.
Mentre la prima eccezione è infondata, merita condivisione la seconda prospettazione difensiva di PT
6.5.a Occorre allora brevemente dare atto che il sistema CMOR (che pertiene non a tutte le tipologie di forniture: ma qui è pacifico fra le parti che abbia lasciato un debito verso PT
e che questo sia stato oggetto di inserimento nel CMOR e, come tale, inserito dal CP_1 nuovo gestore nella bolletta verso , per come istituito con delibera CP_6 PT
ARG/elt 191/09 (in particolare, l'Allegato B) e poi modificato con delibera ARG/elt 219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e poi integrata dalle deliberazioni n. 99 del 2012/R/EEL e n. 195/2012/R/EEL, è un meccanismo complesso che funziona intorno a un Gestore centralizzato.
Pertanto, in sintesi estrema e per quanto qui interessi:
(-) il gestore uscente (creditore) chiede al gestore del CMOR di accedere al sistema indennitario, per il singolo credito, del quale fornisce ogni dettaglio;
(-) il gestore CMOR ammette la richiesta, sì che, in ultimo, l'importo viene addebitato al cliente dal gestore entrante;
(-) il denaro recuperato viene rimborsato dal sistema indennitario (mediante l'organo all'originario titolare del credito. Pt_2
6.5.b Va in via preliminare rifiutata la tesi, che pare talora voler sostenere, che CP_1 la natura indennitaria del CMOR ne farebbe, per così dire, un debito autonomo rispetto a quello oggetto della morosità.
Infatti, al di là della peculiare nomenclatura delle regole di settore, il sistema del CMOR fa sì, semplicemente, che il debito, che il cliente uscente lasci per l'ultimo periodo del rapporto col gestore uscente, sia addebitato dal nuovo gestore nelle sue bollette. Questo meccanismo, in effetti, è volto a rafforzare la garanzia del credito, dal momento che la sua perdurante scopertura legittimerebbe il nuovo gestore, a es., a sospendere la fornitura, pur se si tratta di un debito sorto verso il vecchio gestore;
è, dunque, soprattutto un rimedio contro il fenomeno pagina 13 di 17 abusivo, denominato in gergo turismo energetico, per il quale il somministrato, cambiando frequentemente gestore lasciando debiti nei confronti di quelli vecchi, si assicura la fornitura eludendo sospensioni.
Sicché, il CMOR non può essere una sorta di indennizzo ulteriore (rispetto al credito) per il gestore uscente, ma corrisponde solo ed esclusivamente all'importo del debito residuo non saldato dal cliente uscente.
Ne segue che, se avesse pagato il debito corrispondendo al nuovo gestore PT [...]
l'importo del CMOR inserito nella bolletta prodotta (doc. 4. corrispettivo CP_6 CP_6
CMOR.pdf di , è certo che avrebbe – proprio per l'adesione dei contraenti al sistema PT
CMOR - pagato bene e, dunque, avrebbe estinto il suo debito, senza poter essere obbligato a pagare una seconda volta.
6.5.c Nel caso in esame, tuttavia, la prova del pagamento (al nuovo gestore) non c'è, perché ha prodotto solo il documento già menzionato, ossia la bolletta di inclusiva PT CP_6 del CMOR, nonché la concessione di una rateizzazione (doc.
4. Fattura on rateizzazione CP_6
CMOR.pdf di , ma nessuna quietanza o documento equipollente. PT
, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha contestato, fra l'altro, la mancata CP_1 dimostrazione del pagamento (comparsa di costituzione, pag. 4) e onerata quale PT eccipiente del pagamento, non ha integrato la prova;
a tacere del fatto che a ben vedere, PT non aveva neppure allegato con precisione di avere pagato, quanto piuttosto che l'importo le era stato addebitato come CMOR dal nuovo gestore.
6.5.d Resta quindi da stabilire se, per effetto del sistema CMOR, il gestore entrante, vale a dire sia l'unica legittimata a pretendere il pagamento del c.d. indennizzo;
e CP_6 se, dunque, il gestore uscente non possa farlo, avendo solo diritto di rivolgersi a quel sistema indennitario della (che si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG), che la Pt_2 stessa individua come soggetto deputato a far avere al creditore originario quanto a CP_1 lui dovuto, ove riscosso.
La risposta, ad avviso del collegio, è in senso negativo per le ragioni di . CP_1
6.5.d.i Il meccanismo CMOR, come si è già accennato, non è automatico, tanto è vero che sin dalla sua istituzione è previsto che il gestore uscente deve, se vuole accedervi, presentare al gestore del sistema indennitario una sua richiesta, corredata dalle informazioni del caso sul singolo credito (Allegato B alla delibera ARERA citata, art. 4).
pagina 14 di 17 Nella presente fattispecie, essendo pacifico e documentato che il gestore entrante
[...]
ha applicato il CMOR relativamente al debito residuo del cliente verso , è CP_6 CP_1 indiscutibile che ha attivato il CMOR. È importante sottolineare che questo sistema CP_1 indennitario rappresenta, come s'è già mostrato e come stessa ha più volte CP_1 riconosciuto, un meccanismo rafforzativo in vista del recupero del credito, perché consente di far pesare la morosità sul cliente anche nel nuovo rapporto, nonostante che si tratti di debiti contratti non con il nuovo gestore.
Nessuna disposizione di settore segnalata da o rintracciabile dal collegio CP_1 legittima il gestore uscente, una volta che abbia optato per l'attivazione del CMOR, a rivolgersi direttamente al cliente.
6.5.d.ii Riportando il meccanismo CMOR, per quanto interessi in questa controversia, alle figure generali, ritiene il collegio che il fenomeno cui dà vita il CMOR sarebbe, a prima vista, inquadrabile o nel mandato (all'incasso), che il gestore uscente conferisce agli organi del sistema indennitario CMOR;
o in una cessione di credito (o in una figura del tutto analoga, da regolare analogicamente secondo quella tipica), che il gestore uscente trasmetterebbe, per il tramite degli organi del CMOR, al gestore entrante.
La soluzione più corretta, ad avviso della Corte, è quella della cessione del credito, perché è l'unica in grado di giustificare il diritto del nuovo gestore di sospendere la fornitura al cliente, ove non gli paghi il corrispettivo CMOR: il debito del cliente verso il gestore uscente, infatti, è, di per sé, un debito verso un soggetto terzo rispetto al nuovo contratto di somministrazione stipulato con il gestore entrante, ossia un debito che non potrebbe certo riflettersi sul sinallagma della nuova somministrazione, legittimando la sospensione della fornitura in caso di persistente insolvenza. Lo diventa, dunque, grazie alla cessione di credito che il sistema CMOR, nel suo complesso, realizza dal gestore uscente a quello entrante: il credito diventa un credito del nuovo gestore verso il cliente relativo alla fornitura in essere.
Al contrario, se si trattasse solo di un mandato a incassare il credito, è da escludere la possibilità di una sospensione della nuova fornitura.
Nel momento, dunque, in cui il cliente, con la ricezione della bolletta del nuovo gestore che contiene l'importo del CMOR, ha adeguata notizia della cessione (art. 1264 c.c.), l'unico legittimato a ricevere il pagamento è il nuovo creditore.
Ne segue che non poteva, con l'ingiunzione notificata dopo che la bolletta di CP_1 era stata recapitata a agire per riscuotere il credito;
né, comunque, CP_6 PT pagina 15 di 17 potrebbe farlo dopo quella bolletta. Non rileva, come deduce in via subordinata , che la CP_1 rateizzazione concessa da a per il CMOR non era ancora scaduta al CP_6 PT momento del suo ricorso monitorio, perché la cessione aveva già operato i suoi effetti al momento della bolletta che pretendeva da il pagamento del CMOR. PT
I diritti di potranno, se del caso, essere tutelati nell'ambito del sistema CMOR, CP_1 che, per sua scelta, ha deciso di attivare in relazione al debito lasciato da;
ossia PT nell'ambito di quei rapporti interni fra cedente e cessionario (qui, per l'appunto, integrati dal sistema indennitario) ai quali il debitore ceduto è estraneo.
È interessante notare che ha depositato, nel costituirsi nel giudizio CP_1
d'opposizione, una lettera di posta elettronica (del 10.10.2018, a causa in corso) del suo avvocato che, rispondendo al legale di sollecitava, in relazione alla fattura 516416, «[…] PT la liberatoria del nuovo gestore che attesti l'avvenuto annullamento del CMOR CP_6
a seguito del pagamento dovuto. Solo in questo modo potrà sospendere il recupero CP_1 del credito per detta somma. […]»; questa pretesa, tuttavia, non trova giustificazione una volta che il creditore ( ), decidendo di ricorrere al meccanismo del CMOR, abbia ceduto CP_1 il suo credito al nuovo gestore;
dovendo semmai rivolgersi agli organi del sistema indennitario per far valere i suoi diritti.
7. Le spese del grado vanno poste a carico di in ragione del 50%, con PT compensazione della residua metà.
Infatti, ferma – in difetto di riforma - la regolazione operata dal Tribunale per il primo grado, in appello si registra reciproca soccombenza, ma, sul piano di causalità della lite, è prevalente la posizione di , sia perché può presumersi che sia stata la notificazione CP_1 dell'impugnazione principale a indurre la società energetica a quella incidentale, sia perché, comunque, anche sul piano patrimoniale le poste in gioco relative alle pretese di sono PT significativamente superiori a quelle della controparte;
così che, in tali termini soppesata la reciproca soccombenza ai fini dell'art. 92 co. 2^ c.c., la soluzione oche si è premessa è quella più congrua.
La liquidazione dell'intero, sul quale calcolare la frazione dovuta, si opera, vista e condivisa la nota della parte prevalentemente vittoriosa (peraltro analoga a quella della controparte), in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12,
pagina 16 di 17 parametri medi, valore di causa pari alla somma a suo tempo ingiunta (scaglione sino a
26mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori di legge e oltre rimborso di spese vive per € 382,50.
Sussistono nei confronti di entrambe le parti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale PT PT proposto da avverso la sentenza n. 1476/2021 emessa dal Tribunale di Firenze CP_1
e pubblicata il 28/05/2021;
2. condanna a rimborsare a la metà delle spese Parte_1 CP_1 processuali del presente grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 6.191,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di entrambe le parti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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