Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1003/2020
All'udienza collegiale del giorno 19/03/2025 ore 12:40
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FAFONE CLEMENTINA avv. Di Nocera in sost.
Avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE
VA AR
Avv. FAFONE CLEMENTINA
Avv. MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GAMBARDELLA VINCENZO
Avv. FRATTO GIUSEPPE presente
Avv. MAMMONE EGIDIO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Di Nocera insiste nella istanza di rinnovazione della CTU
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1003 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(figlio), (c.f.: ) - VA AR Parte_1 C.F._1
(figlia), (c.f.: ) entrambi in proprio e quali eredi del de cuius C.F._2 [...]
nato a [...] [...] ed ivi deceduto il 3.3.09, nonché quali eredi della de cuius Per_1 [...]
(moglie del de cuius), nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 6.6.09, rappresentati e Per_2 difesi dall'Avv. Clementina Fafone (c.f.: ) e dall'Avv. Giuseppe CodiceFiscale_3
Mazzucchiello (c.f.: – PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio Email_1 in Roma alla Via Catone n. 15, giusta procura in atti;
- APPELLANTI -
e
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore nonché Direttore Generale Dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avvocati Vincenzo Gambardella (C.F.
PEC: ), Giuseppe Fratto CodiceFiscale_5 Email_2
(C.F. ) ed Egidio Mammone (C.F. con domicilio C.F._6 C.F._7 eletto presso la sede legale in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/02/2020 e BA NN, in Pt_1
proprio e nella qualità di eredi del Sig. e della Sig.ra hanno Persona_1 Persona_2
proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
14734/2019, pubblicata in data 11/07/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 73028/2014, promosso dagli odierni appellanti nei confronti dell' Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori evocavano in giudizio innanzi a questo
Tribunale l' al fine di sentirla condannare al pagamento Controparte_1
risarcitorio di tutti i pregiudizi subiti a seguito del decesso del sig. occorso a Persona_1
causa delle carenti ed omissive prestazioni rese dai sanitari della struttura convenuta in occasione degli accessi al P.S. del 2.3.2009 e 3.3.2009. Deducevano in particolare che i sanitari della struttura, pur conoscendo la storia anamnestica del paziente -già ricoverato nel gennaio del 200 presso il medesimo nosocomio a seguito di epistassi con diagnosi di ipertensione- sottovalutavano i suoi sintomi ovvero la perdita di sangue dal naso in occasione degli accessi anzidetti e dunque non lo tenevano in osservazione, non eseguivano alcun monitoraggio pressorio, omettevano gli approfondimenti necessari ad eseguire la diagnosi, non prestavano le cure necessarie atte a migliorare le condizioni pressorie del paziente e non fornivano allo stesso alcuna informazione circa il proprio stato di salute, limitandosi a constatare l'epistassi. Rilevavano che a causa di dette omissioni e al peggioramento delle condizioni egli veniva sottoposto in data 4.3.2009 ad un intervento di "tamponamento anteriore e posteriore" in anestesia totale - scelta anestesiologica ed interventistica spropositata, inadeguata e comunque tardiva, peraltro in assenza di adeguato consenso informato - a seguito del quale avveniva il decesso del paziente. Chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dell convenuta e la condanna al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, in proprio e n.q. di eredi del sig. e Parte_1
della di lui moglie sig.ra Si costituiva l' Per_2 Controparte_1
resistendo, negando l'omissione e/o carenza delle cure prestate dai sanitari i quali in occasione del primo accesso eseguivano opportuno tamponamento nasale, in occasione del terzo accesso - per epistassi dalla narice opposta - riscontravano rialzo pressorio e somministravano immediatamente adeguato farmaco diuretico con conseguente abbassamento della pressione arteriosa, tuttavia - nonostante il miglioramento delle condizioni pressorie - a causa del persistere dell'epistassi eseguivano un intervento di "tamponamento nasale posteriore", eseguito in anestesia generale al fine di controllare i valori pressori ed evitare stress emotivi al paziente. Deduceva altresì che il decesso del paziente era avvenuto a causa di "edema polmonare acuto" come dimostrato dall'autopsia eseguita, evento non correlabile alla patologia per cui il paziente si recava al P.s., e che lo stesso esame autoptico avrebbe evidenziato "cuore ipertrofico con grave coronaropatia", che all'atto della crisi cardiaca non sarebbe stato in grado di rispondere ai farmaci somministrati. Chiedeva pertanto respingersi la domanda”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “respinge la domanda di e NN BA e per l'effetto li condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore della che liquida complessivamente in Controparte_1
€10.00000 oltre accessori come per legge;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico, degli attori”.
§ 4. — Con l'atto di appello BA NN, in proprio e nella qualità di eredi Pt_1
del Sig. e della Sig.ra hanno chiesto di accogliersi le seguenti Persona_1 Persona_2 conclusioni: “ (…) affinché l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, voglia: 1) accogliere l'appello sulla base dei predetti motivi di gravame, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare, riconoscere e declarare, quale Peritus Peritorum - disattendendo la CTU e/o rinnovando le indagini peritali mediante la nomina di un altro Collegio, ed in ogni caso ammettendo le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c. del 25.11.15, ossia la prova testi e la CTU psichica sugli appellanti- la responsabilità contrattuale, o in subordine extracontrattuale, della in p.l.r.p.t., nella produzione dell'evento dannoso Controparte_1
de quo;
2) e, per l'effetto, condannare la suddetta struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.) che non patrimoniali (danno da perdita della vita, danno biologico, temporaneo e permanente, alla salute, relazionale, esistenziale, morale, parentale, alla sicurezza delle cure, da compromissione delle chances terapeutiche, danno da lesione dell'autodeterminazione e del danno alla salute ad esso connesso, etc.), subiti dagli appellanti, in proprio e quali eredi del de cuius e della de cuius , così come Persona_1 Persona_2
indicati, imputati e specificati negli scritti attorei, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto dell'evidenza disponibile, esclusivamente con liquidazione una tantum, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate dall'Ecc.mo Tribunale adìto considerati gli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comunque non inferiori a quelli legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di Controparte_1 risposta depositata in data 30/04/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, l' come in Controparte_1 atti rappresentata e difesa, confida pertanto affinché l'adita l'Ecc.ma Corte d'Appello Sezione VI°
Civile di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria disattesa voglia così
DECIDERE In via principale e nel merito: - rigettare l'avverso gravame proposto dalle parti appellanti Sig.ri BA VA, in proprio e nella loro spiegata qualità di eredi Pt_1
del Sig. e della Sig.ra avverso la sentenza emessa dalla XIII° Persona_1 Persona_2
Sezione del Tribunale Civile di Roma n. 14734/19 pubblicata il 11/07/2019, Giudice dott.ssa Fanelli ed emessa a seguito di giudizio che veniva iscritto a R.G. n. 73028/14, essendo la predetta statuizione giudiziale corretta nell'aver ravvisato come radicalmente infondate e destituite del benché minimo fondamento le molteplici richieste risarcitorie avanzate in danno dell'
[...]
, essendo stato causato il decesso del loro dante causa Sig. Controparte_3 [...]
non dai trattamenti sanitari praticati dai sanitari curanti della struttura nosocomiale, Per_1
bensì da una grave patologia di carattere cardiaco asintomatica di cui era portatore il paziente inconsapevolmente, confermando quindi integralmente e per tutte le ragioni tecniche esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta la decisione gravata con cui il Tribunale di Roma aveva respinto ogni richiesta risarcitoria, vinte le spese di lite del presente grado di giudizio ex D.M. n.
37/2018”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata
CTU, riconosciuto la responsabilità dell' nella causazione dell'evento Controparte_4 dannoso de quo, escludendo la rilevanza dell'omessa esecuzione di ecocuore”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Egli poi decedeva durante l'intervento non per epistassi ma per patologia cardiaca asintomatica, non avendo mai accusato dolori precordiali o dispnea né l'elettrocardiogramma pre operazione mostrato segni di ischemia o ipertrofia cardiaca, non essendoci stati dunque segni che avrebbero potuto indirizzare i medici ad esami più approfonditi quali test da sforzo o scintigrafia miocardica basale e da sforzo. La circostanza poi che in occasione del ricovero del 2008 il paziente non era stato sottoposto a ecocardiogramma non incide nel caso di specie, atteso non è molto probabile che vi sarebbero stati oltre un anno prima del decesso evidenze di segni patologici che avrebbero permesso di cambiare l'evoluzione della patologia coronarica su paziente fumatore (anamnesi cartella cliniche), specie considerando che l'elettrocardiogramma del
2009 era nella norma. In conclusione il paziente è stato correttamente trattato per recidiva di epistassi in iperteso, in assenza di segni clinici deponenti per problematica cardiologica che avrebbero potuto indirizzare a indagini aggiuntive” (cfr. da pag. 4 penultimo cpv. a pag. 5 2° cpv.).
Deduce l'appellante che “La parte attrice, nelle rituali note del 5.9.16, redatte dai CCTTPP prof. , medico legale, e prof. cardiochirurgo, ha mosso puntuali e Persona_3 Persona_4 decisive censure alla “bozza” di CTU in relazione al punto dell'omessa esecuzione di ecocuore quale causa del decesso del paziente, affermando che tale esame avrebbe con sicurezza diagnosticato l'ipertrofia cardiaca e quindi si sarebbero eseguiti ulteriori accertamenti (test da sforzo, scintigrafia, etc.) ed effettuate le conseguenti terapie che avrebbero evitato il decesso del sig. il Parte_1
3.3.09”.
Il motivo è infondato.
Si rileva in primo luogo che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice in una relazione dalla medesima prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio e nelle note critiche depositate all'esito dell'istruttoria, nelle quali sarebbero state evidenziate le carenze dell'elaborato peritale.
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte degli appellanti, essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni svolte dai
CCTTPP prof. e prof. come si evince dalla lettura della relazione Persona_3 Persona_4 depositata in data 06.10.2016.
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure.
Si legge infatti nella CTU “Si prende atto delle note critiche a firma del CT di parte attrice a firma del Prof. e si procede alla risposta delle stesse. Per_3
I C.T. di parte affermano:” 1. Il Sig. in data 4.1.2008, veniva ricoverato presso l'Ospedale San Camillo-Forlanini a Parte_1 causa di epistassi recidivante bilaterale. Durante i 18 giorni di ricovero venivano eseguiti ripetuti tamponamenti nasali bilaterali e verosimilmente (mancando il diario operatorio) una elettrocauterizzazione in anestesia locale di un'ipotetica varice nasale a destra, mai diagnosticata.
Proprio a causa del recidivare dell'epistassi, venivano messe in atto valutazioni cliniche che portavano all'individuazione di un quadro ipertensivo e alla necessità di trattamento farmacologico.
In una delle visite cardiologiche (13.1.2008), veniva evidenziata la correlazione tra l'ipertensione e l'epistassi: “Instabilità dei valori di PA, con rialzi ipertensivi e conseguenti epistassi recidivanti. pressorio”. Veniva, altresì, richiesta una ecografia cardiaca, che, però, non venne mai CP_5 eseguita. Peraltro, non furono effettuati esami clinici e strumentali di tipo neurologico e vascolare, specie a tutto il cranio ed ai relativi vasi. Pertanto, il percorso diagnostico, volto ad accertare le cause primarie dell'epistassi, non fu completato. Ciò non consentì di diagnosticare, ab initio, la patologia cardiaca da cui era affetto il paziente. Ci si limitò, sin dal 2008, a curare i sintomi, senza indagare adeguatamente le cause dell'epistassi, che comunque, lo si ripete, non fu ritenuta 'primaria, bensì 'secondaria' quantomeno alla accertata ipertensione.
2. Dopo un anno, si ripresentarono episodi di epistassi, accompagnati da ipertensione sisto- diastolica. Il 2.3.2009 alle ore 7,04, il Sig. si recò al P.S. dell'Ospedale , ove Parte_1 CP_1 veniva eseguito un tamponamento nasale (narice sinistra) e veniva dimesso dopo solo un'ora, alle ore 8,07, SENZA ALCUNA INDAGINE SULLA NATURA, QUALITA' E MODALITA'
DELL'EPISTASSI. Non venne eseguito alcun controllo pressorio, né fu somministrata alcuna terapia farmacologica, né tantomeno furono prescritti esami diagnostici, benché si fosse in presenza di un codice 'verde'.
3. Il giorno successivo, 3.3.2009 all'1,13, il Sig. si ripresentava spontaneamente al P.S. Parte_1 per epistassi recidivante, accompagnata da concomitante pressione arteriosa elevata (160/107 mm
Hg). Si eseguiva, ancora una volta, solo il tamponamento anteriore (narice destra), rimandando il paziente a casa dopo un'ora e mezza, alle ore 2,44, senza alcun approfondimento diagnostico e senza alcuna prescrizione diagnostico-terapeutica. Ed ancora una volta, non venne predisposta alcuna osservazione, né verificata l'efficacia del tamponamento, né somministrata alcuna terapia antiipertensiva.
4. Dopo pochi minuti, ovvero alle 2,59, il Sig. era costretto a ritornare al P.S., per Parte_1 epistassi recidivante e con contestuali sbalzi pressori (PA 185/120 mm Hg). Veniva ricoverato e dopo vari tentativi, non riusciti, di ritamponamento anteriore, veniva avviato verso le 5,00 alla procedura in sala operatoria con anestesia generale, che si concludeva con l'arresto cardiaco ed il decesso alle
7,20 circa. Anche in questa occasione, il quadro clinico del Sig. fu assolutamente Parte_1 sottovalutato. Prima dell'intervento chirurgico per bloccare l'epistassi, eseguito peraltro senza adeguato consenso informato, sarebbe stato necessario stabilizzare la pressione arteriosa con una terapia parenterale efficace, tenere in osservazione il paziente, verificare la possibilità di eseguire l'intervento chirurgico in sedazione e non in anestesia generale, considerando, dunque, la condizione di grave stress cui era stato sottoposto nelle ultime 24 ore il Sig. Eseguire poi una visita Parte_1 cardiologica, neurologica e vascolare, nonché valutare le accertate alterazioni ematologiche e dell'emogasanalisi. Nulla di ciò fu fatto.
5. Il Sig. decedeva in sala operatoria, durante l'intervento di tamponamento antero- Parte_1 posteriore, alle ore 7,20 del 3.3.2009. Fu predisposto l'immediato esame autoptico dallo stesso
Ospedale San Camillo-Forlanini e non dalla Autorità Giudiziaria. L'autopsia mostrò: “Edema polmonare acuto, ipertrofia totale di cuore marcata e concentrica a livello del ventricolo sinistro, grave aterosclerosi dei rami principali delle arterie coronarie con marcata stenosi dell'arteria discendente anteriore e della coronaria destra”.
Come si evidenzia dalla bozza di relazione, la correlazione tra ipertensione e epistassi, punto sul quale i C.T. di parte insistono particolarmente, non è mai stata dimostrata, anzi il monitoraggio della
PA delle 24 ore così refertava :” valori medi alterati della diastolica nelle 24 ore ed anche della sistolica nelle prime ore del mattino;
carico pressorio alterato della diastolica nelle 24 ore ed anche della sistolica nelle prime ore del mattino;
ritmo circadiano conservato;
max picco pressorio 159/132 alle ore 07.21. Gli episodi di epistassi descritti in diario corrispondono ad una PA normale (131/82
e 128/86)”.
Quindi non risultava nessuna correlazione tra gli episodi di epistassi, registrati durante il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore e le crisi ipertensive, mentre risultava che fosse un iperteso con necessità di trattamento e pertanto fu dimesso con una terapia antiipertensiva a base di ace-inibitori (Coversyl 5 mg 1 cpr die) e non come scrivono i consulenti di parte, senza nessuna terapia antiipertensiva. Il 19.01.08 Consulenza Internistica che richiede rx torace, ecografia addominale ed ecocardiogramma. I primi due vennero eseguiti e sono negativi (cuore nei limiti), dell'ecocardiogramma non vi è traccia. La radiografia del torace evidenziava:” Non evidenti alterazioni pleuro-parenchimali in atto. Immagine cardiaca di dimensioni nei limiti”.
Il 16.01.08 fu sottoposto a intervento di elettrocausticazione varice nasale dx.
La correlazione tra ipertensione e epistassi, citata dai C.T. di parte attrice, si riferisce a una richiesta di consulenza del 13.01.08, che:” Instabilità dei valori di pressione arteriosa, con rialzi ipertensivi e conseguenti epistassi recidivanti. Holter pressorio” che il 15.01.08 successivo fu eseguito e dimostrava l'assenza di correlazione, come sopra descritto, tra ipertensione e epistassi. Mentre alla consulenza cardiologica del 05.01.08 Consulenza Cardiologica:” …Epistassi dal 24/12 dopo assunzione di aspirina ...”, pertanto correlavano l'assunzione di un antiaggregante come l'aspirina con l'epistassi.
Il 22.01.08 veniva dimesso con la diagnosi di Epistassi, sottoposto a ripetuti tamponamenti. Al controllo del 30.01.08 risultava: “Condizioni generali buone. PA 120/80”.
Quindi la pressione era perfettamente controllata dal Coversyl 5 mg.
Al ricovero del 03.03 alle ore 02.59 ricovero presso il PS dell'Ospedale San Camillo-Forlanini con
Note:” Paziente dimesso poco fa per epistassi, torna in PS per sanguinamento in atto. Ore 02.59 PA
185/120 e veniva somministrata alle ore 03.04 IX fl 1 fl im. e non come riferiscono i consulenti di parte che non fu somministrata nessuna terapia.
Si ribadisce pertanto, che mancata esecuzione dell'ecocardiogramma, al ricovero del gennaio 2008,
è stata una omissione, ma non è assolutamente presumibile che da allora fino al successivo ricovero, oltre un anno dopo, si potessero trovare segni patologici, che avrebbero potuto cambiare l'evoluzione della patologia aterosclerotica delle coronarie, in un paziente fumatore di circa 20 sigarette die e discreto bevitore (vedi PS del 04.01.2008 e la cartella anestesiologica del 03.03.2009); inoltre l'elettrocardiogramma eseguito il 09.01.08 era nei limiti della norma.
Purtroppo il non ha mai accusato i segni della cardiopatia ischemica di cui soffriva e che Pt_2 fu la causa del decesso, ovvero i dolori precordiali e la dispnea, i quali avrebbero potuto indirizzare i medici all'esecuzione di esami più approfonditi come test da sforzo o scintigrafia miocardica basale e da sforzo, solo l'ecocardiogramma non avrebbe potuto cambiare l'evoluzione della patologia coronarica che ha portato all'edema polmonare acuto”.
Osserva la Corte che “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili” (Cass. Sez. 3,
31/07/2024, n. 21511, Rv. 672043 - 01).
Nel caso di specie è mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emersa l'assenza di relazione tra l'intervento di epitassi cui è stato sottoposto e la Persona_1 patologia cardiaca che ne ha provocato la morte.
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “Omessa e/o apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost.
e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata CTU e con omesso esame di rilevanti elementi di giudizio, riconosciuto la responsabilità dell' nella causazione dell'evento dannoso de quo, per la Controparte_4 carente diagnosi e cura dell'epistassi, della sua causa e dell'ipertensione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “la ctu medico legale espletata -completa nella valutazione della documentazione clinica prodotta dalle parti e condivisibile nelle conclusioni logico scientifiche dal Tribunale- ha escluso profili di censura da parte dei sanitari che ebbero in cura il sig. in data 2.3.e 3.3.09. Parte_1
Invero i sanitari -a fronte di diagnosi nota di ipertensione trattata farmacologicamente con Ace inibitori come accertato in precedente ricovero (4.1.08) per frequenti epistassi e ove constatato come gli stessi fossero presenti anche con valori pressori normali dunque non legati alle crisi ipertensive
(pag. 32 cartella clinica 2008 "gli episodi di epistassi corrispondono ad una PA normale, con holter pressorio”) in data 2.3.09 diagnosticavano correttamente epistassi in iperteso con valore PA 160/100
e procedevano a tamponamento nasale ant.
Tornato il paziente il giorno dopo -3.3.09- per medesimo problema veniva ripraticato il tamponamento e dimesso.
Pochi minuti dopo a fronte di sanguinamento in atto veniva monitorata PA 185/120 e somministrato perciò IX (diuretico) osservando un abbassamento dei valori pressori.
Persistendo l'epistassi nonostante i tamponamenti anteriori e la idonea terapia in corso per ipertensione i sanitari correttamente decidevano di eseguire in camera operatoria tamponamento posteriore.
In tale frangente si verificava bradi-sistolia con scomparsa della pressione e nonostante le manovre rianimatorie si verificava l'exitus.
Da autopsia si accertava come il decesso era avvenuto per scompenso cardiaco acuto, dovuto a coronaropatia (80% stenosi discendente ant e della coronaria dx) e ipertrofia cardiaca (cfr. descrizione esame autoptico).
Ciò premesso il paziente era consumatore di anti infiammatori (fans) potenzialmente idonei a determinare ridotta aggregazione piastrinica e maggiore insorgenza di epistassi, evidentemente primaria come nel caso di specie in quanto non collegata come sopra osservato alla ipertensione.
In particolare aveva assunto aspirina sia prima del ricovero del 4.01.08 e Ketoprofene in quello del
3.3.09, peggiorando la patologia di epistassi di cui soffriva”.
Deducevano gli appellanti che “l'epistassi presente durante i tre accessi del marzo 2009 presso il PS dell'Osp. non era primaria, ma era collegata all'ipertensione (come peraltro Controparte_6 accertato durante il precedente ricovero ivi del gennaio 2008), e non poteva essere peggiorata con la mera assunzione una tantum di antiaggreganti e fans … Pertanto, onde evitare l'evoluzione sfavorevole (per il prevedibile sottostante problema cardiaco correlato all'ipertensione e quindi all'epistassi), era necessario, sin dal primo accesso del 2.3.09, ricoverare il paziente (o, almeno, attuare un periodo di osservazione di almeno sei ore, la cd. Osservazione Breve Intensiva, come peraltro ammesso da controparte nei suoi scritti), eseguire poi esami clinici e strumentali per escludere un danno sistemico (posto che la natura primaria dell'epistassi è una diagnosi di esclusione), e somministrare farmaci antipertensivi per via parenterale con betabloccanti al fine di abbassare la pressione arteriosa progressivamente ma in modo efficace. - Invece i sanitari, durante i primi due accessi del 2-3.3.09, non descrivevano la tipologia quantitativa e qualitativa dell'epistassi, si limitavano ad effettuare solo dei tamponamenti nasali e a rimandare il paziente a casa, senza diagnosi, senza monitorare la pressione e senza somministrare né prescrivere alcuna terapia antiipertensiva.
- Anche durante l'ultimo accesso al P.S. del 3.3.09, i sanitari sottovalutavano la situazione clinica del paziente ed omettevano qualsivoglia approfondimento diagnostico ed una terapia antipertensiva parenterale, mentre si limitavano a somministrare il mero diuretico IX e ad eseguire un ECG pressoché contestualmente all'intervento di tamponamento posteriore ed anteriore, che oltretutto veniva eseguito addirittura in anestesia generale anziché in sedazione come di norma, esponendo così il paziente ad un rischio aggiuntivo. - Infine, l'esame necroscopico effettuato proprio dalla stessa Co ( ) era incompleto in quanto manchevole proprio dell'esame Controparte_7 sull'encefalo e dei relativi vasi venosi ed arteriosi, circostanza a dir poco anomala in un caso di intervento al naso per epistassi recidivante in soggetto iperteso e aterosclerotico, per cui ciò non consente alla struttura sanitaria di escludere la possibile insorgenza di un riflesso naso-vagale durante la procedura di tamponamento ed ogni altra lesione iatrogena intraoperatoria”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede in quanto il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni dei CTP.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “Omessa pronuncia, in violazione degli art. 112 e 132 c.p.c., e dell'art. 111 6° co. Cost., in ordine alla domanda di risarcimento danni per carente consenso informato, con conseguente omesso riconoscimento della responsabilità dell' per la lesione del diritto alla salute causativa dell'evento dannoso Controparte_4
de quo -poiché il carente consenso informato ha inficiato la validità del contratto di cui costituisce presupposto ineludibile-, nonché per la lesione del diritto all'autodeterminazione in sé del sig.
. Parte_1
In effetti la domanda era stata proposta in primo grado e non vi è stata pronuncia sulla stessa nella sentenza impugnata.
Tuttavia si legge nella consulenza che era in atti il “Consenso firmato dall'Operatore e dal paziente per intervento di tamponamento antero-posteriore in narcosi in urgenza”.
Merita inoltre evidenziare come le due prospettive risarcitorie - secondo acquisizioni ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte, delle quali occorre qui di seguito far cenno - rispondano a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori. Esse vanno pertanto separatamente esaminate.
Nella prima (danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario) il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 05/07/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. 09/02/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.
In questa prospettiva (danno alla salute) il giudice deve dunque interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico - dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato - ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo. Infatti, se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento, dichiarandosi disposto a subirlo quali che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una incompleta informazione nei termini poc'anzi indicati, sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute, proprio perché il paziente avrebbe, in ogni caso, consapevolmente subito quella incolpevole lesione, all'esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte del sanitari.
Ciò si riflette sul riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, occorrendo al riguardo ribadire che: da un lato, il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita (presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass. 27/11/2012, n. 20984); dall'altro, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute "solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (Cass. n. 2847 del 2010, cit.).
Orbene, tale prova non sussiste invero in relazione al danno alla salute sulla base dell'assorbente rilievo della mancata prova del fatto che, ove fosse stato correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi ai trattamenti eseguiti non potendo tale rilievo essere contrastato alla stregua della mera contraria asserzione secondo cui, in sostanza, in presenza di conseguenze lesive prevedibili, non spetterebbe al paziente provare che, ove correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento, senza che però siano offerti argomenti che possano indurre a ribaltare il diverso indirizzo sopra esposto.
Quanto ai danni derivanti dalla diversa lesione del diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato, comunque discendente dall'inadempimento del relativo obbligo da parte del medico e/o della struttura sanitaria, va detto che pure in tale prospettiva, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, si dia prova del pregiudizio patito conseguente alla mancata possibilità di autodeterminarsi. Nella specie, tale allegazione e prova è del tutto mancata essendosi limitati gli appellanti a richiamare principi di diritto sull'omesso consenso informato ma senza tuttavia dedurre in concreto il danno conseguenza patito. Né può condividersi l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui
“l'inadempimento del correlativo obbligo dei sanitari di somministrargli le informazioni necessarie per formarlo - abbia allegato implicitamente il danno.” trattandosi di profili della fattispecie invocata, quello dell'inadempimento e quello del danno conseguente, del tutto autonomi e diversi ed entrambi necessariamente oggetto di prova da parte del danneggiato.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
§ 7.4. — Con il quarto motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha regolato le spese di lite.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Spese di lite e di ctu come da soccombenza”. Deducono gli appellanti che “Corollario dei motivi di appello è la ingiusta condanna ad un esoso importo per le spese di lite che, proprio in un caso così delicato e complesso riguardante il decesso di un uomo ad appena 60 anni, avrebbe meritato ben altra statuizione”.
Il motivo è fondato.
Invero il decesso di nel corso di un intervento semplice poteva indurre a ritenere Persona_1 un'imperizia dei sanitari che lo avevano operato.
Dubbi che sono stati risolti solo con la CTU.
Attesa l'opinabilità della questione le spese dovevano essere compensate.
§ 8. — In conclusione l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma le spese di lite del primo grado possono essere compensate tra le parti.
§ 9. — Per analoghe ragioni ed anche in considerazione della parziale soccombenza possono altresì compensarsi le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e BA NN, in Pt_1
proprio e nella qualità di eredi del Sig. GI NN e della Sig.ra nei Persona_2 confronti dell' avverso la sentenza definitiva del Controparte_1
Tribunale ordinario di Roma n. 14734/2019, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, compensa le spese di lite del primo grado tra le parti;
2. spese del grado compensate.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli