Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Parere definitivo 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01522/2025REG.PROV.COLL.
N. 01617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2024, proposto da
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Radio Telemolise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17897/2023, resa tra le parti, della sentenza n. 17897/2023, pubblicata in data 29 novembre 2023, resa nel procedimento recante RG n. 10553/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Radio Telemolise S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti l’avvocato Massimo Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato in prime cure, la delibera n. 134/17/CSP, l’Agcom ha sanzionato la Radio Telemolise S.r.l. per la violazione dell’art. 4, co. 3, del D.M. n. 581/93 e ha ordinato il pagamento della sanzione amministrativa di euro 7.231.
2. Con la sentenza n. 17897 del 2023, oggetto del presente gravame, il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla stessa società odierna appellata, limitatamente alla quantificazione – con rideterminazione in euro 1.500,00 – per applicazione del cumulo giuridico in luogo di quello materiale.
3. Avverso tale sentenza l’Autorità proponeva l’appello in esame, deducendo i seguenti motivi:
- error in judicando, erroneità della sentenza in parte qua, violazione dell’art. 8 l. n. 689/1981 e dell’art. 4, comma 3, d.m. n. 581/1993, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti.
4. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità per mancata intimazione del Corecom Molise ed il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato, con conseguente irrilevanza della eccepita mancata intimazione della parte di prime cure.
6.1 Anche per l'appello vale la regola secondo cui al fine della regolare instaurazione del contraddittorio è sufficiente la notifica ad almeno una parte avversa, salva la successiva integrazione; tale integrazione, tuttavia, non è necessaria, laddove l'impugnazione sia ritenuta manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
7. Passando al merito della controversia, in linea di fatto, la consistenza della violazione accertata è pacifica fra le parti, né l’originaria ricorrente ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui la stessa ha confermato la sussistenza della violazione.
7.1 La società Radio Telemolise S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telemolise”, ha posto in essere la violazione dell’art. 4, comma 3, del D. M. 9 dicembre 1993, n. 581, recante “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico” , in quanto nel corso della trasmissione del programma televisivo “In cucina con lo chef”, di durata inferiore a quaranta minuti, è stata riscontrata, dal 20 al 26 novembre 2016, la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo dei loghi degli sponsor del programma televisivo stesso
8. In linea di diritto, relativamente al tema residuo controverso, va ribadito che, in linea generale, l’art. 8 della l. 689/981, nel prevedere l’applicabilità dell'istituto del cd. cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, ovvero per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione, non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale, ossia di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 06/02/2024, n.1195).
9. Peraltro, nel caso di specie sussistono i presupposti dell’applicato cumulo giuridico, stante l’unicità della condotta in cui la reiterazione è dipesa unicamente dalla circostanza per cui il medesimo programma (cioè l’unica condotta), risulta essere stata oggetto di successive repliche, come da programmazione unitaria della stessa rete.
9.1 Risulta quindi provato come le violazioni amministrative successive alla prima siano state oggetto di mera reiterazione della stessa, in quanto commesse in tempi ravvicinati (pochi giorni seguenti) e riconducibili ad una programmazione unitaria (unicità del programma mandato in replica nei giorni successivi; trattasi quindi di una unica violazione (inserimento della sponsorizzazione nella trasmissione), reiterata per la replica della stessa trasmissione come previsto dalla programmazione unitaria interne della rete.
10. La pluralità evocata dall’appello va esclusa, sia dal punto di vista oggettivo della unicità della condotta meramente reiterata in sede di pura e semplice replica televisiva, sia dal punto di vista soggettivo dell’unicità del beneficiario della contestata sponsorizzazione.
Va fatta quindi altresì applicazione dell’art. 8 bis comma 2 l. 689 del 1981, a mente del quale si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
11. L’appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO