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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1428 del 2019 R.G.A.C. promossa da:
(P.I , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pinna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Roma 40,
Parte appellante
CONTRO
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Puddu ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Georgia, Geovillage Torre 1,
Parte appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice di Pace di Olbia in data 25.1.2017 chiedeva l'annullamento delle CP_1 seguenti cartelle esattoriali: Cartella n. 10220020008589806000, Comune di Cagliari – Polizia municipale;
Cartella n. 10220020031116022000, Prefettura di Sassari;
Cartella n.
10220030037220946000, Prefettura di Sassari;
Cartella n. 10220030040829043000, Comune di San
Casciano municipale;
Cartella n. 10220070009803056000, Prefettura di Sassari;
Cartella n. CP_2
10220070036448566000, Prefettura di Sassari;
Cartella n. 10220080013489475000, Comune di
Cagliari – Polizia stradale;
Cartella n. 10220090030313057000, Prefettura di Sassari;
Cartella n.
10220130008070924000, Comune di Arzachena Ufficio Tributi;
Cartella n.
1 10220140010730707000, Prefettura Di Vicenza;
Cartella n. 10220140023040768000, Comune di
Arzachena Ufficio Tributi.
Esponeva che, in data 13 aprile 2016, aveva presentato all' Controparte_3 istanza in autotutela per l'annullamento per prescrizione delle predette cartelle, senza ricevere tuttavia risposta alcuna dagli enti impositori, in violazione della disciplina di cui ai commi 537 e seguenti della l. n. 228 del 2012.
Riteneva pertanto che si fossero prodotti gli effetti di cui al comma 540 della predetta legge, secondo cui “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma
539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi….”, e concludeva come in atti.
L si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso. Parte_1
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 94 del 2019, depositata l'1.3.2019, in accoglimento del ricorso, annullava le cartelle impugnate.
L impugnava tale pronuncia e, in via preliminare, osservava che, Parte_1 relativamente alle cartelle nn. 10220020008589806000, 10220020031116022000,
10220030037220946000, 10220030040829043000, 10220050028797940000,
10220070009803056000, 10220070036448566000, 10220080013489475000,
10220090030313057000 e 10220140010730707000, si era verificata la cessazione della materia del contendere, atteso che esse, in applicazione della disciplina di cui al Dl n. 119/2018, del Dl n. 41/2021
e della legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 222 a 230, l. n. 197/2022), erano state interamente annullate, come da estratti di ruolo aggiornati al 18.09.23, che produceva.
Nel corso del giudizio, osservava che, per le medesime ragioni, era stata annullata la cartella n.10220140010730707000, come da documentazione che produceva.
Con riferimento alle residue cartelle, ribadiva l'insussistenza della violazione della disciplina di cui ai commi 537 e seguenti della l. n. 228 del 2012, atteso che l'istanza dell' volta a far valere la CP_1 prescrizione dei crediti, doveva considerarsi inammissibile, poiché priva dei requisiti minimi previsti dalla legge, ed in particolare di documentazione allegata.
Rilevava che, in ogni caso, l'agente della riscossione, all'epoca aveva Controparte_3 tempestivamente risposto, con PEC in data 21.6.2016, alla missiva inviata dall' il 13.4.2016. CP_1
Osservava infine che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' era infondata, in considerazione CP_1 dell'esistenza di atti interruttivi della stessa e di riconoscimento del debito da parte dell'appellato, e concludeva per la riforma, in parte qua, dell'impugnata sentenza.
L'appellato si costituiva in giudizio ed insisteva per il rigetto della domanda dell'
[...]
. Parte_1
2 La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note in atti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle sopra indicate, essendo stata prodotta in giudizio la prova del loro annullamento ex lege, e non essendovi contestazione sul punto.
Con riferimento alle residue cartelle di pagamento, l'appello è invece infondato e va dunque respinto.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione, sollevata dalla parte appellante, d'inammissibilità dell'istanza avanzata dall' il 13.4.2016, atteso che “non spetta…al Concessionario la verifica e CP_1 la valutazione della dichiarazione e della documentazione ad essa allegata, dovendo limitarsi a trasmettere l'istanza nei tempi e modi previsti…costituisce, pertanto, un mancato riscontro dell'ente creditore, con conseguente discarico di diritto delle partite contestato, anche l'ipotesi in cui il concessionario, erroneamente sostituendosi all'ente creditore, deliberi di rigettare l'istanza di annullamento in autotutela, avendo tale condotta del concessionario determinato l'interruzione della procedura dianzi illustrato, impedendo all' di valutare la fondatezza della Parte_1 dichiarazione e l'idoneità della documentazione allegata e di comunicare gli esiti” (Cass., sez. tributaria, n. 32054 del 2024).
Avendo l' eccepito la prescrizione, non si vede quale documentazione egli potesse allegare CP_1 all'istanza, spettando invece all'ente creditore, come espressamente stabilito dal comma 539 della n.
228 del 2012, comunicare al debitore le proprie valutazioni in proposito.
Anche le allegazioni dell'appellante circa la tempestiva risposta all'istanza avanzata dall' non CP_1 possono essere condivise.
Infatti, la PEC inviata da al difensore dell' in data 21.6.2016 non solo non può CP_3 CP_1 sostituire le valutazioni degli enti impositori, ma neppure è stata prodotta in giudizio, e di essa non può dunque tenersi conto, anche in considerazione delle specifiche contestazioni sollevate in proposito dalla difesa dell'appellato, secondo cui tale missiva costituisce una “comunicazione automatica di semplice presa in carico…tant'è che riporta la tipica dicitura “la informiamo che la sua richiesta di non potrà produrre gli effetti previsti dallo stesso articolo 1, commi da Parte_2
537 a 543 della legge 228/2012 (ovvero la sospensione). PROVVEDEREMO IA a trasmettere la documentazione che ci ha inviato all'ente di cui lei risulta debitore, affinché lo stesso/gli stessi possa/possano eventualmente adottare i provvedimenti di competenza”.
Deve ritenersi, infine, l'irrilevanza delle argomentazioni svolte dall'appellante circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' atteso che l'annullamento delle cartelle CP_1 impugnate dipende dal verificarsi del semplice fatto, non contestato, della mancata risposta all'istante, da parte degli enti impositori, nel termine di 220 giorni, secondo l'espressa previsione del comma
540 della l. n. 228 del 2012.
Per quanto sin qui esposto, con riferimento alle cartelle di pagamento in ordine alle quali non deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario della parte appellata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 10220020008589806000,
10220020031116022000, 10220030037220946000, 10220030040829043000,
10220050028797940000, 10220070009803056000, 10220070036448566000,
10220080013489475000, 10220090030313057000 e 10220140010730707000 e
10220140010730707000;
respinge l'appello relativamente alle altre cartelle impugnate;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in €. 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 1.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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