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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/10/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9505/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione V
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2391/2023 promossa da:
Parte_1 ATTRICE Contro
Controparte_1
CONVENUTO
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA premesso che. ha promosso la causa n. 2391/2023 per l'accertamento e la declatoria di nullità della Parte_1 clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 dello Statuto della società (di cui è Controparte_2 socia al 48,46%) e conseguentemente del Lodo Parziale irrituale del 29.01.2021 e del Lodo Finale irrituale del 28.10.2021, con domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori della Contro ATP ex art. 2476 c.c. nonché, nei confronti della società ex art. 2476 co. 8 c.c. e in proprio ex art. 2497 c.c., sia per gli stessi fatti sia per fatti diversi da quelli oggetto dei Lodi di cui si chiede l'accertamento della nullità; la società attrice nella prima memoria 183 co.6 cpc ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di
ATP Esercizio e nella seconda memoria 183 co.6 c.p.c., a fronte dei rilievi svolti Controparte_1 dalla difesa del convenuto, ha confermato la rinuncia agli atti e a ogni pretesa relativa alle domande di cui al presente giudizio;
nella causa n.2391/2023 r.g. è stata dunque disposta la separazione della posizione processuale di con la creazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria (r.g.9505/2025); Controparte_1 ritenuto che:
-secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000; cass. 12953/2014) la rinuncia all'azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che per avere efficacia deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art.306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione di controparte perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata;
-conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione si raccorda a quest'ultima sulla base di un rapporto tipico causa-effetto (Cass. n.1112 del pagina 1 di 2 1982 e 5286 del 1993) e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000; cass. 12953/2014);
-effettivamente il convenuto in data 1.7.2025 nell'accettare la rinuncia agli atti, Controparte_1 dando altresì atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda, ha chiesto provvedimento di liquidazione delle spese;
-dall'esame degli atti risulta che nel lodo parziale del 29 gennaio 2021, la pozione dell'ex amministratore era stata definita con declaratoria di prescrizione delle domande di Controparte_1 responsabilità, in quanto successive di oltre cinque anni alla pubblicazione delle sue dimissioni dalla carica nel registro delle imprese con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza;
- cionondimeno è stato convenuto da nel giudizio n.2391/2023 Controparte_1 Parte_1 instaurato davanti al Tribunale di Genova con proposizione nei suoi confronti della medesima azione di responsabilità e soltanto con la prima memoria 183 co.6 n.1 c.p.c. la società attrice ha rinunciato alla pretesa nei suoi confronti;
-ritenuto che le spese del giudizio a carico della rinunziante ex lege debbano essere liquidate sulla base del valore della controversia indicato dalla parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo (Euro 2.426.100,00) ma in deroga ai parametri minimi, tenuto conto della attività difensiva concretamente svolta (Cass. sez VI n.9542/2020).
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia: € 3.000,00
Fase introduttiva del giudizio: € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.000,00
Compenso € 7.000,00
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di per rinuncia agli Controparte_1 atti e ad ogni pretesa da parte di;
Parte_1 pone le spese a carico della rinunciante che liquida in € 7.000 oltre accessori di Parte_1 legge.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA PI RI VE RAVERA
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione V
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2391/2023 promossa da:
Parte_1 ATTRICE Contro
Controparte_1
CONVENUTO
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice Dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA premesso che. ha promosso la causa n. 2391/2023 per l'accertamento e la declatoria di nullità della Parte_1 clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 dello Statuto della società (di cui è Controparte_2 socia al 48,46%) e conseguentemente del Lodo Parziale irrituale del 29.01.2021 e del Lodo Finale irrituale del 28.10.2021, con domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori della Contro ATP ex art. 2476 c.c. nonché, nei confronti della società ex art. 2476 co. 8 c.c. e in proprio ex art. 2497 c.c., sia per gli stessi fatti sia per fatti diversi da quelli oggetto dei Lodi di cui si chiede l'accertamento della nullità; la società attrice nella prima memoria 183 co.6 cpc ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di
ATP Esercizio e nella seconda memoria 183 co.6 c.p.c., a fronte dei rilievi svolti Controparte_1 dalla difesa del convenuto, ha confermato la rinuncia agli atti e a ogni pretesa relativa alle domande di cui al presente giudizio;
nella causa n.2391/2023 r.g. è stata dunque disposta la separazione della posizione processuale di con la creazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria (r.g.9505/2025); Controparte_1 ritenuto che:
-secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000; cass. 12953/2014) la rinuncia all'azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che per avere efficacia deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art.306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione di controparte perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata;
-conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione si raccorda a quest'ultima sulla base di un rapporto tipico causa-effetto (Cass. n.1112 del pagina 1 di 2 1982 e 5286 del 1993) e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000; cass. 12953/2014);
-effettivamente il convenuto in data 1.7.2025 nell'accettare la rinuncia agli atti, Controparte_1 dando altresì atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda, ha chiesto provvedimento di liquidazione delle spese;
-dall'esame degli atti risulta che nel lodo parziale del 29 gennaio 2021, la pozione dell'ex amministratore era stata definita con declaratoria di prescrizione delle domande di Controparte_1 responsabilità, in quanto successive di oltre cinque anni alla pubblicazione delle sue dimissioni dalla carica nel registro delle imprese con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza;
- cionondimeno è stato convenuto da nel giudizio n.2391/2023 Controparte_1 Parte_1 instaurato davanti al Tribunale di Genova con proposizione nei suoi confronti della medesima azione di responsabilità e soltanto con la prima memoria 183 co.6 n.1 c.p.c. la società attrice ha rinunciato alla pretesa nei suoi confronti;
-ritenuto che le spese del giudizio a carico della rinunziante ex lege debbano essere liquidate sulla base del valore della controversia indicato dalla parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo (Euro 2.426.100,00) ma in deroga ai parametri minimi, tenuto conto della attività difensiva concretamente svolta (Cass. sez VI n.9542/2020).
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia: € 3.000,00
Fase introduttiva del giudizio: € 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.000,00
Compenso € 7.000,00
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di per rinuncia agli Controparte_1 atti e ad ogni pretesa da parte di;
Parte_1 pone le spese a carico della rinunciante che liquida in € 7.000 oltre accessori di Parte_1 legge.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA PI RI VE RAVERA
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