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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4722/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 20 marzo 2025.
E' presente il procuratore di parte attrice, avv. Massimo Corrotti, il quale insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 702/bis c.p.c. la IG.ra , C.F. ricorreva nei Parte_1 C.F._1 confronti del IG. , C.F. per sentir condannare Parte_2 C.F._2 quest'ultimo al pagamento, in favore di essa ricorrente, dell'importo complessivo di € 5.902.36, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto fino al saldo effettivo.
Motivava il ricorso adducendo di essere è sorella del resistente IG. e che Parte_2 entrambi sono gli unici figli, nonché coeredi, del IG. , deceduto il 15/4/2013 . Persona_1
Allegava di essere ancora comproprietaria per 1/2, con il fratello , di un immobile sito in Per_1
Ripa di Seravezza, posto tra via Mignano e via De Gasperi, e che il 18/8/22 il muro della suddetta abitazione crollava all'improvviso. A seguito di tale crollo intervennero delle comunicazioni tra l'odierna ricorrente e il resistente, che però non trovarono riscontro in quest'ultimo. Di conseguenza la ricorrente, vista l'urgenza di provvedere alle riparazioni, decise di intraprenderle a proprie spese, chiedendo al fratello, una volta eseguite, di provvedere al pagamento di metà dell'esborso. Non avendo ricevuto riscontro neppure in tale occasione la IG.ra si vedeva Parte_1 costretta ad agire in sede giudiziale, domandando il pagamento della cifra anzidetta, con vittoria di spese.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, che concedeva su istanza della ricorrente un nuovo termine per il rinnovo della notifica del ricorso. Rinnovata la notificazione all'udienza del
21 marzo 2024 nessuno compariva per parte resistente e il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte ricorrente con i testi indicati in ricorso, prova che si svolgeva alla successiva udienza del 3 ottobre 2024, dopo un breve rinvio e il subentro del sottoscritto Giudice. All'esito della prova il Giudice disponeva rinvio per p.c. e quindi rinvio all'udienza odierna per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., concesso termine per il deposito di conclusionale e nota spese.
1 Nel merito si osserva che i fatti allegati da parte ricorrente corrispondono alla realtà, come emerge sia dalla documentazione allegata, sia dalle prove orali espletate.
In particolare sono stati sentiti il marito della ricorrente, che ha confermato lo stato dei luoghi dopo il crollo e i lavori di cui alle foto prodotte e rammostrategli, così come il teste Ing. Tes_1 tecnico nominato da parte ricorrente per la verifica dello stato dei luoghi dopo il crollo del muro, che ha confermato altresì di aver supervisionato e diretto i lavori di ripristino e di essere stato pagato dalla ricorrente come da fattura rammostratagli. Le circostanze e i pagamenti sono stati altresì confermati dal teste geom. dal teste CP_1 Tes_2
In mancanza di prova contraria deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle prove espletate, fondata la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente, risultando provati da parte ricorrente la pari contitolarità con il proprio fratello dell'immobile in oggetto, i danni al muro di contenimento dimostrata sia tramite documentazione fotografica sia tramite le relazioni tecniche del Geom. e dell'Ing. prodotte in giudizio, l'urgenza e CP_1 Tes_1
l'indifferibilità nell'esecuzione dei lavori di contenimento e di messa in sicurezza dei luoghi,
l'effettiva esecuzione di tutti i lavori da parte del personale tecnico intervenuto, ed infine e)la prova di aver proceduto al pagamento dei detti lavori per l'intero ammontare indicato in ricorso.
La mancanza di collaborazione del fratello della ricorrente, nonostante avesse ricevuto più inviti a collaborare per cercare ditte e preventivi e gli fosse stata rappresentata l'urgenza dei lavori, legittima l'applicazione dell'art. 1134 c.c. e quindi l'intervento riparatorio autonomo della ricorrente e il suo diritto al rimborso.
In sintesi la domanda dovrà essere accolta e parte resistente dovrà esser condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.902,36 oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna parte resistente, IG. , a pagare a parte ricorrente, IG.ra Parte_2
, la complessiva somma di € 5.902,36 oltre rivalutazione e interessi nella Parte_1 misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in € 4.227,00 per compenso ed € 183,25 per spese esenti, oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 20 marzo 2025.
E' presente il procuratore di parte attrice, avv. Massimo Corrotti, il quale insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con ricorso ex art. 702/bis c.p.c. la IG.ra , C.F. ricorreva nei Parte_1 C.F._1 confronti del IG. , C.F. per sentir condannare Parte_2 C.F._2 quest'ultimo al pagamento, in favore di essa ricorrente, dell'importo complessivo di € 5.902.36, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto fino al saldo effettivo.
Motivava il ricorso adducendo di essere è sorella del resistente IG. e che Parte_2 entrambi sono gli unici figli, nonché coeredi, del IG. , deceduto il 15/4/2013 . Persona_1
Allegava di essere ancora comproprietaria per 1/2, con il fratello , di un immobile sito in Per_1
Ripa di Seravezza, posto tra via Mignano e via De Gasperi, e che il 18/8/22 il muro della suddetta abitazione crollava all'improvviso. A seguito di tale crollo intervennero delle comunicazioni tra l'odierna ricorrente e il resistente, che però non trovarono riscontro in quest'ultimo. Di conseguenza la ricorrente, vista l'urgenza di provvedere alle riparazioni, decise di intraprenderle a proprie spese, chiedendo al fratello, una volta eseguite, di provvedere al pagamento di metà dell'esborso. Non avendo ricevuto riscontro neppure in tale occasione la IG.ra si vedeva Parte_1 costretta ad agire in sede giudiziale, domandando il pagamento della cifra anzidetta, con vittoria di spese.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, che concedeva su istanza della ricorrente un nuovo termine per il rinnovo della notifica del ricorso. Rinnovata la notificazione all'udienza del
21 marzo 2024 nessuno compariva per parte resistente e il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte ricorrente con i testi indicati in ricorso, prova che si svolgeva alla successiva udienza del 3 ottobre 2024, dopo un breve rinvio e il subentro del sottoscritto Giudice. All'esito della prova il Giudice disponeva rinvio per p.c. e quindi rinvio all'udienza odierna per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., concesso termine per il deposito di conclusionale e nota spese.
1 Nel merito si osserva che i fatti allegati da parte ricorrente corrispondono alla realtà, come emerge sia dalla documentazione allegata, sia dalle prove orali espletate.
In particolare sono stati sentiti il marito della ricorrente, che ha confermato lo stato dei luoghi dopo il crollo e i lavori di cui alle foto prodotte e rammostrategli, così come il teste Ing. Tes_1 tecnico nominato da parte ricorrente per la verifica dello stato dei luoghi dopo il crollo del muro, che ha confermato altresì di aver supervisionato e diretto i lavori di ripristino e di essere stato pagato dalla ricorrente come da fattura rammostratagli. Le circostanze e i pagamenti sono stati altresì confermati dal teste geom. dal teste CP_1 Tes_2
In mancanza di prova contraria deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle prove espletate, fondata la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente, risultando provati da parte ricorrente la pari contitolarità con il proprio fratello dell'immobile in oggetto, i danni al muro di contenimento dimostrata sia tramite documentazione fotografica sia tramite le relazioni tecniche del Geom. e dell'Ing. prodotte in giudizio, l'urgenza e CP_1 Tes_1
l'indifferibilità nell'esecuzione dei lavori di contenimento e di messa in sicurezza dei luoghi,
l'effettiva esecuzione di tutti i lavori da parte del personale tecnico intervenuto, ed infine e)la prova di aver proceduto al pagamento dei detti lavori per l'intero ammontare indicato in ricorso.
La mancanza di collaborazione del fratello della ricorrente, nonostante avesse ricevuto più inviti a collaborare per cercare ditte e preventivi e gli fosse stata rappresentata l'urgenza dei lavori, legittima l'applicazione dell'art. 1134 c.c. e quindi l'intervento riparatorio autonomo della ricorrente e il suo diritto al rimborso.
In sintesi la domanda dovrà essere accolta e parte resistente dovrà esser condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.902,36 oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna parte resistente, IG. , a pagare a parte ricorrente, IG.ra Parte_2
, la complessiva somma di € 5.902,36 oltre rivalutazione e interessi nella Parte_1 misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in € 4.227,00 per compenso ed € 183,25 per spese esenti, oltre a rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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