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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
NA TO, RE
VALENTE MARIA MICHELA AM, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1594/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014004915 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2014004915, relativo all'imposta IMU per l'anno 2014, per un importo complessivo di € 34.190,00 comprensivo di sanzioni e interessi. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell'atto e condannando la parte ricorrente alle spese di giudizio .
Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi:
-Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, in quanto l'atto recherebbe la firma a stampa del funzionario senza l'indicazione degli estremi di un apposito provvedimento di livello dirigenziale autorizzativo, in violazione dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995.
-Intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che il termine quinquennale sarebbe decorso in quanto l'atto è stato ricevuto dal contribuente solo nel febbraio 2020, oltre il termine del
31.12.2019.
Il Comune di Vieste si è costituito nel presente grado di giudizio, contestando integralmente i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sottolineando la regolarità della notifica (avvenuta con spedizione il 27.12.2019) e la validità della sottoscrizione del Funzionario Responsabile designato con
Delibera di G.C. n. 122/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La doglianza relativa al difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento non merita accoglimento. Risulta agli atti che la Dott.ssa Nominativo_1 è stata formalmente designata quale Funzionario Responsabile IUC con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31.07.2014. Ai sensi dell'art. 1, comma 162, della
Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente, senza che la norma subordini la validità della firma a stampa a ulteriori specifici provvedimenti dirigenziali qualora l'atto sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assenza di sottoscrizione autografa non comporta l'invalidità dell'atto ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana, come nel caso di specie.
In merito all'eccezione di decadenza, il Collegio osserva che per il rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione. Per l'Ente impositore assume rilevanza la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del contribuente. Il Comune di Vieste ha fornito prova documentale che l'avviso di accertamento è stato consegnato al servizio postale per la spedizione il 27.12.2019. Essendo la spedizione avvenuta prima del termine di decadenza del 31.12.2019, l'azione impositiva è da considerarsi tempestiva.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 40543/2021, depositata il 17 dicembre
2021, in tema di notifiche e decorrenze dei termini processuali, ha statuito il seguente importante principio di diritto:“In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Per quanto concerne la prescrizione, essa non può ritenersi maturata, in quanto il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento entro i termini di legge . L'IMU si prescrive in 5 anni, come previsto dall'art. 2948 del Codice Civile per i tributi locali. Ciò significa che, trascorso questo termine senza che il Comune abbia inviato un atto interruttivo, il debito si estingue e non può più essere richiesto. Il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui l'imposta era dovuta. Nel caso in oggetto , trattandosi di IMU 2014, si prescrive entro 31 dicembre 2020, mentre l'avviso di accertamento
(atto interruttivo ) è stato notificato il 12/02/2020 .
In conclusione , la notifica è avvenuta nei termini senza che si sia verificata alcuna decadenza o prescrizione
.
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della condanna alle spese per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado - Sezione 26 di Foggia - respinge l'appello del contribuente che condanna alle spese di lite nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
NA TO, RE
VALENTE MARIA MICHELA AM, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1594/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2097/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 3
e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014004915 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2014004915, relativo all'imposta IMU per l'anno 2014, per un importo complessivo di € 34.190,00 comprensivo di sanzioni e interessi. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, confermando la legittimità dell'atto e condannando la parte ricorrente alle spese di giudizio .
Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi:
-Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, in quanto l'atto recherebbe la firma a stampa del funzionario senza l'indicazione degli estremi di un apposito provvedimento di livello dirigenziale autorizzativo, in violazione dell'art. 1 comma 87 L. 549/1995.
-Intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, sostenendo che il termine quinquennale sarebbe decorso in quanto l'atto è stato ricevuto dal contribuente solo nel febbraio 2020, oltre il termine del
31.12.2019.
Il Comune di Vieste si è costituito nel presente grado di giudizio, contestando integralmente i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sottolineando la regolarità della notifica (avvenuta con spedizione il 27.12.2019) e la validità della sottoscrizione del Funzionario Responsabile designato con
Delibera di G.C. n. 122/2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La doglianza relativa al difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento non merita accoglimento. Risulta agli atti che la Dott.ssa Nominativo_1 è stata formalmente designata quale Funzionario Responsabile IUC con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31.07.2014. Ai sensi dell'art. 1, comma 162, della
Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente, senza che la norma subordini la validità della firma a stampa a ulteriori specifici provvedimenti dirigenziali qualora l'atto sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assenza di sottoscrizione autografa non comporta l'invalidità dell'atto ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana, come nel caso di specie.
In merito all'eccezione di decadenza, il Collegio osserva che per il rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione. Per l'Ente impositore assume rilevanza la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del contribuente. Il Comune di Vieste ha fornito prova documentale che l'avviso di accertamento è stato consegnato al servizio postale per la spedizione il 27.12.2019. Essendo la spedizione avvenuta prima del termine di decadenza del 31.12.2019, l'azione impositiva è da considerarsi tempestiva.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 40543/2021, depositata il 17 dicembre
2021, in tema di notifiche e decorrenze dei termini processuali, ha statuito il seguente importante principio di diritto:“In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Per quanto concerne la prescrizione, essa non può ritenersi maturata, in quanto il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento entro i termini di legge . L'IMU si prescrive in 5 anni, come previsto dall'art. 2948 del Codice Civile per i tributi locali. Ciò significa che, trascorso questo termine senza che il Comune abbia inviato un atto interruttivo, il debito si estingue e non può più essere richiesto. Il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui l'imposta era dovuta. Nel caso in oggetto , trattandosi di IMU 2014, si prescrive entro 31 dicembre 2020, mentre l'avviso di accertamento
(atto interruttivo ) è stato notificato il 12/02/2020 .
In conclusione , la notifica è avvenuta nei termini senza che si sia verificata alcuna decadenza o prescrizione
.
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della condanna alle spese per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado - Sezione 26 di Foggia - respinge l'appello del contribuente che condanna alle spese di lite nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori.