Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 270
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione

    La Dott.ssa Nominativo_1 è stata formalmente designata quale Funzionario Responsabile IUC con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 31.07.2014. Ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente, senza che la norma subordini la validità della firma a stampa a ulteriori specifici provvedimenti dirigenziali qualora l'atto sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati. L'assenza di sottoscrizione autografa non comporta l'invalidità dell'atto ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria

    Per il rispetto del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione. Per l'Ente impositore assume rilevanza la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del contribuente. L'avviso di accertamento è stato consegnato al servizio postale per la spedizione il 27.12.2019, prima del termine di decadenza del 31.12.2019. L'IMU si prescrive in 5 anni, e il termine quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento entro i termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 270
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 270
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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