Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3178 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. C.F._1
51, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu che la rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), alla Via Tarconte n. 12, presso lo stu- dio dell'Avv. Leonardo Montini Paciotta che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 28 febbraio e 3 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli nati fuori dal matrimonio: Per_1
a Viterbo il 18 luglio 2012, e , a Viterbo il 18 febbraio 2019.
[...] Persona_2
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Esercizio della responsabilità genitoriale e affidamento dei minori. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: Persona_1 Persona_2
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genito- riale potrà essere esercitata separatamente.
2. Diritti di visita del padre e relative modalità. I figli minori saranno collocati in via prevalente presso la madre e ivi risiederanno stabilmente presso l'abitazione della predetta, sita in Viterbo alla Via S. Maria Dell'Elce n. 39, int.
6. Il padre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno due pomeriggi a settimana ed un week end alternato (da intendersi da sabato mattina a domenica sera con relativo pernotto che dovrà essere inserito in modo graduale per dare la possibilità ai minori di potersi abituare serenamente). A tal riguardo, le parti convengono sin d'ora che il week end alternato con pernottamento presso il padre sarà possibile solo quando
(e non appena) i avrà reperito abitazione ove andare a vivere sta- Parte_2
bilmente, non essendo possibile, anche per motivi logistici, la permanenza notturna dei minori presso l'abitazione della nonna paterna, IG.ra Controparte_1
Pertanto, sino a detto momento, i minori trascorreranno con il padre i giorni di sabato e domenica, dovendo tuttavia essere riaccompagnati la sera presso la dimora materna. Nel caso in cui il padre, per esigenze lavorative, dovesse avere difficoltà a prendere i bambini durante i giorni infrasettimanali, la madre si rende sin da ora pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
disponibile a consentire allo stesso di trascorrere con i figli anche tutti i week end ovvero a recuperare i giorni durante le settimane successive. Il padre potrà, altresì tenere con sé i bambini durante le vacanze estive per n. 15 giorni non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno;
le vacanze natalizie e le maggiori festività di inte- resse nazionale saranno trascorse dai minori con i genitori secondo il criterio dell'al- ternanza e quindi il giorno di Natale con un genitore, NT NO con l'altro e così via;
lo stesso dicasi per le festività scolastiche pasquali ovvero il giorno di pasque e del lunedì dell'Angelo. Il compleanno dei bambini un anno con un genitore e un giorno con l'altro. I genitori si impegneranno comunque a collaborare e mantenere uno dialogo costruttivo nell'interesse dei minori. Le modalità di visita sopra speci- ficate potranno subire modifiche e variazioni in base agli accordi dei genitori ed ai desideri, necessità ed impegni dei minori.
3. Obbligo di contribuzione al mantenimento. Le parti convengono espressamente la percezione e ripartizione in parti uguali dell'importo mensile, pari ad Euro
480,00, percepito dal IG a titolo di “assegno unico”, nel senso che la somma Pt_2
(mensile) di Euro 240,00 (pari, appunto, alla metà) verrà versata dal predetto a fa- vore della IG.ra ai fini dell'impiego nell'interesse dei figli;
oltre a ciò, il Parte_1
corrisponderà alla stessa un contributo mensile di Euro 460,00 (quattrocen- Pt_2
tosessanta) per il mantenimento dei figli e da versarsi a mezzo Per_3 Per_2
bonifico entro il giorno cinque del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Pertanto, in ragione dell'intervenuto accordo in punto di riparti- zione dell'assegno unico, il IG provvederà nel complesso a versare all Pt_2 [...]
la somma mensile di euro 700,00 (settecento) così calcolata: quanto ad euro Pt_3
460,00 quale contributo per il mantenimento dei minori, quanto ad euro 240,00 quale quota del 50 % dell'assegno unico accreditato. Importo annualmente rivalu- tabile come per legge. La IG.ra inoltre, continuerà ad incas- Parte_1
sare e percepire interamente il contributo mensile versato dal a favore del CP_2
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figli a titolo di indennità c.d. di frequenza scolastica, pari ad euro 309,00 Per_1
al mese.
Oltre a quanto sopra deciso, le parti convengono di regolamentare i pendenti ulte- riori rapporti patrimoniali nei seguenti termini: il pagamento delle rate mensili del mutuo e connesse spese periodiche (assicurazioni e voci accessorie) a favore di In- tesa San PA S.p.A. (a fronte del mutuo fondiario intestato ai IG.r Pt_2 [...]
, per un importo totale di Euro 360,00 al mese, saranno sostenute integral- Pt_3
mente dalla IG.ra (che si obbliga espressamente sul punto) con versa- Parte_1
menti mensili da operare sul conto cointestato che rimarrà acceso solo per detti incombenti;
ciò fino alla scadenza ed integrale adempimento di tutte le rate previste, dando prova mensile del relativo pagamento;
la IG.r quindi, libera sin Parte_1
d'ora il IG da ogni obbligo ed onere sul punto, obbligandosi altresì al versa- Pt_2
mento puntuale delle rate future nonché manlevando il da ogni eventuale Pt_2
pregiudizio per possibili ritardi e/o per quanto il predetto dovesse essere chiamato a corrispondere per l'inadempimento e/o ritardo da parte della stessa IG.ra
[...]
in ragione di quanto sopra, la IG.r i impegna ed obbliga sin d'ora Pt_3 Parte_1
a non vendere e/o cedere a terzi la proprietà dell'immobile sito Viterbo alla Via S.
Maria Dell'Elce n. 39, int. 6, fino a quando non sarà estinto il mutuo;
quanto, in- vece, al versamento della rata periodica relativa al finanziamento contratto dal IG.
per l'acquisto del depuratore (bene al servizio dell'unità immobi- Parte_2
liare di proprietà esclusiva della IG.r , pari circa ad euro 140,00 mensili, Parte_4
verrà effettuato e suddiviso tra le parti nella misura del 50 % ciascuno, fino alla relativa scadenza;
saranno, inoltre, ad integrale onere ed esclusivo carico della IG.ra le rate residue relative all'acquisto del folletto con onere della stessa di Parte_1
provvedere direttamente al pagamento dei relativi bollettini, le cui ricevute – quie- tanze dovranno essere prontamente trasmesse al Malè; inoltre, in merito alle somme sinora corrisposte da ai fini del pagamento del mutuo fon- Parte_2
diario acceso per l'acquisto e che insiste sull'immobile di proprietà esclusiva di le parti convengono quanto segue: Parte_1
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a) la IG.r si obbliga e provvederà a versare a favore de in restitu- Parte_1 Pt_2
zione di quanto dallo stesso pagato, le rate di mutuo pagate dal mese di novembre
2023 a ottobre 2024, per una somma concordata di euro 1.500,00, da corrispon- dersi in unica soluzione al momento della sottoscrizione della presente, che costi- tuisce relativa quietanza;
b) per le somme invece pagate a tal titolo da dalla contrazione del Parte_2
mutuo e fino alla rata di ottobre 2024, il predetto dichiara sin d'ora di rinunciare alla relativa richiesta di restituzione a condizione che la IG.ra provveda Parte_1
all'integrale versamento delle somme, per euro 1.500,00, di cui all'obbligo contratto al punto che precede (lett. a) e che soprattutto la stessa operi e provveda in via integrale all'esatto e puntuale adempimento del mutuo residuo ed all'estinzione dello stesso (di cui dovrà dare prova documentale al cointestatario);
c) con il puntuale adempimento da parte della IG.r delle pattuizioni ed Parte_1
obblighi tutti di cui ai punti a) e b) che precedono (e, quindi, previa verifica dell'in- tegrale estinzione del mutuo fondiario di cui sopra) le parti nulla avranno più reci- procamente a pretendere in merito alla questione del mutuo fondiario anzidetto;
in difetto, i potrà agire ed agirà ai fini del recupero e della richiesta Parte_2
di restituzione di tutto quanto negli anni versato a titolo di pagamento del mutuo citato dal momento della stipula, nonché per tutto quanto dovesse versare in sosti- tuzione della signora nel caso di inadempimento della stessa e fino Parte_1
all'estinzione del mutuo. Si precisa che qualora la signora dovesse ren- Parte_1
dersi inadempiente nel pagamento dei ratei di mutuo e da tale inadempimento ne derivasse un pregiudizio a ciò costituirà motivo di richiesta di revisione delle Pt_2
condizioni di cui al presente accordo.
4. Spese straordinarie. Le spese straordinarie necessarie per i minori (stabilite come da relativo protocollo applicato presso Codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere) di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricrea- tiva da concordarsi preventivamente (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno sostenute dai pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
genitori in parti uguali e quindi ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno. Le suddette spese dovranno essere rimborsate dall'altro entro sette giorni dalla comu- nicazione delle stesse.
5. Esecuzione immediata delle condizioni convenute”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
A seguito di richiesta di chiarimenti, le parti hanno precisato che la clausola n. 3 (in particolare le intese tutte ivi raggiunte ai fini del pagamento dei debiti e voci speci- ficate) costituisce elemento essenziale onde garantire l'assetto patrimoniale conve- nuto tra loro e, quindi, condizione imprescindibile ai fini della sussistenza e perma- nenza dei presupposti per la sottoscrizione di ricorso congiunto e per la regolamen- tazione degli aspetti tutti ivi disciplinati.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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