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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18709 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1967, con il patrocinio dell'avv. LUCCONE MARIA CLEMENTINA, con elezione di domicilio in Giustiniano 04011 Aprilia Italia, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/03/1967, con il patrocinio dell'avv. SALVI PAOLA, con elezione di domicilio in VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE, 7 00196 ROMA presso lo Studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.02.2024 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
02.05.1999 con , precisando che dall'unione non erano nati figli Controparte_1
e che con sentenza n. 4689/2022 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, in particolare, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento.
1 , nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda formulata dalla Controparte_1
controparte.
All'udienza cartolare del 21.11.2024, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, le quali chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “cessazione dell'obbligo del ricorrente di corresponsione dell'assegno mensile in favore della resistente stabilito in sede di separazione;
- intervenuta definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
che, dunque, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
[...]
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Le condizioni di divorzio proposte dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime, possono essere recepite.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 6122/2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti integralmente riportato in parte motiva, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 02.05.1999 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00232, parte 2, serie
A01);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1967, con il patrocinio dell'avv. LUCCONE MARIA CLEMENTINA, con elezione di domicilio in Giustiniano 04011 Aprilia Italia, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/03/1967, con il patrocinio dell'avv. SALVI PAOLA, con elezione di domicilio in VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE, 7 00196 ROMA presso lo Studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.02.2024 chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
02.05.1999 con , precisando che dall'unione non erano nati figli Controparte_1
e che con sentenza n. 4689/2022 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, in particolare, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento.
1 , nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda formulata dalla Controparte_1
controparte.
All'udienza cartolare del 21.11.2024, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, le quali chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “cessazione dell'obbligo del ricorrente di corresponsione dell'assegno mensile in favore della resistente stabilito in sede di separazione;
- intervenuta definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
che, dunque, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
[...]
Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Le condizioni di divorzio proposte dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle medesime, possono essere recepite.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 6122/2024, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti integralmente riportato in parte motiva, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 02.05.1999 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 00232, parte 2, serie
A01);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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