Sentenza 28 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09195/2025REG.PROV.COLL.
N. 08370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8370 del 2024, proposto da Apollo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Starace, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole e Fabrizio Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Poggiorsini, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 15979/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy , del Ministero dello Sviluppo Economico e del G.S.E.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere CA DE e uditi per il G.S.E. l’avvocato Francesco Pignatiello su delega dell’avvocato Stefano D'Ercole;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. GSE/P20180110640 del 17 dicembre 2018 di decadenza dai benefici di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129 (c.d. salva Alcoa) in relazione all’impianto fotovoltaico di potenza pari a 990 kW sito nel Comune di Poggiorsini, di cui è titolare la società Apollo s.r.l.
2. Con il provvedimento sopra indicato il GSE ha disposto la decadenza dell’impianto dall’ammissione alle tariffe incentivanti del d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo Conto Energia), prorogate per effetto della l. 129/2010, in ragione dell’assenza della prova dell’effettiva conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, con contestuale ammissione alle tariffe meno favorevoli del d.m. 6 agosto 2010 (c.d. terzo Conto Energia).
3. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 15979 del 28 agosto 2024, respingeva il ricorso proposto da Apollo s.r.l. avverso il sopra indicato provvedimento, rilevando, in sintesi, che la ricorrente non aveva provato l’effettiva conclusione dei lavori entro il termine di legge poiché il confronto tra la “foto di qualifica” e la foto effettuata nel corso del sopralluogo restituisce con evidenza il dettaglio della mancanza del quadro di stringa al di sotto della vela fotovoltaica.
3.1. Il giudice di primo grado respingeva, inoltre, le ulteriori censure proposte dalla ricorrente, relative alla violazione di principi di legalità degli atti amministrativi e di tassatività delle misure afflittive per violazioni rilevanti, al difetto di ragionevolezza e di istruttoria, al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e alla violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990.
4. Apollo s.r.l. ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione del d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia), della legge 129 del 13 agosto 2010 (Salva Alcoa), dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (Decreto Controlli) e del d.m. MISE 31 gennaio 2014, n. 73297, nonchè della “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici”. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà.
II. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione della Legge n. 129/2010 (c.d. salva-Alcoa). Eccesso di potere per carenza dei presupposti vista la ricorrenza delle condizioni di legge per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia).
III. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2014, artt. 11 e all. 1. Violazione principi di legalità degli atti amministrativi e di tassatività delle misure afflittive per violazioni rilevanti. Insussistenza di una norma di legge che commini la decadenza dalle tariffe incentivanti nel caso di specie.
IV. Error in iudicando: Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
V. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione del d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. secondo conto energia), della legge 129 del 13 agosto 2010 (Salva Alcoa), dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (Decreto Controlli) e del d.m. MISE 31 gennaio 2014, n. 73297. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di istruttoria. Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
VI. Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di legittimo affidamento.
5. In data 19 dicembre 2024 si è costituito in resistenza il GSE che, con successiva memoria ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. In data 23 ottobre 2025 si sono costituiti il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dello sviluppo economico.
7. All’udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce che erroneamente il T.a.r. e il GSE hanno assegnato rilievo dirimente alla documentazione fotografica, ignorando completamente il resto della documentazione inviata in sede di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, dalla quale emerge l’avvenuta conclusione dei lavori prima del 31 dicembre 2010, ivi compresa la dichiarazione di CE (all’epoca proprietaria dell’impianto) di aver concluso i lavori di installazione il 16 dicembre 2010 e l’asseverazione, redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori in conformità alle norme.
10. Le censure sono infondate.
11. La giurisprudenza amministrativa ha più volte rimarcato il rilievo dirimente che la normativa di settore (segnatamente, il combinato disposto dell’art. 1 -septies , comma 1, l. 129/2010, dell’art. 5, comma 4, e dell’allegato n. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 nonché dell’art. 3.1 delle procedure operative) assegna, ai fini dell’ammissione ai benefici del c.d. salva Alcoa, al dossier fotografico raffigurante l’impianto completato entro la data del 31 dicembre 2010 (cfr., tra le tante, le sentenze di questa sezione n. 2343 del 21 marzo 2025, n. 7070 del 19 agosto 2025, n. 3268 del 16 aprile 2025, n. 7105 del 20 luglio 2023; cfr, anche, Cons. Stato sez. IV n. 8803 del 24 dicembre 2019).
12. E’ stato in particolare osservato che il rinvio ad opera del citato art. 1 septies l.n. 129/2010 alla procedura indicata all’art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007 determina il cumulo degli adempimenti procedurali prescritti dal decreto c.d. salva Alcoa con quelli previsti dal secondo Conto Energia, sicché, ai fini dell’ammissione allo speciale regime incentivante di cui alla legge n. 129/2010, è necessario ottemperare agli obblighi imposti da entrambe le normative di riferimento.
13. In particolare, l’art. 5, comma 4, del citato decreto prevede che “ entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1 ”. La medesima disposizione ha cura di precisare che il mancato rispetto dei termini ivi indicati comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
13.1. L’allegato 4 del decreto sancisce che la documentazione finale di progetto deve essere corredata, oltre che dagli elaborati grafici di dettaglio, da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce.
13.2. La trasmissione della documentazione fotografica relativa all’impianto fotovoltaico ultimato in tutte le sue parti, sia strutturali che elettriche, è, quindi, espressamente richiesta dalla legge 129/2010 e dall’art. 5 d.m. 19 febbraio 2007.
14. Come chiarito da questa sezione, il legislatore ha assegnato valenza probatoria privilegiata al dossier fotografico, in quanto idoneo a consentire un agevole accertamento, mediante immediato riscontro visivo, di quanto dichiarato dal soggetto responsabile in sede di richiesta di incentivo.
15. Per tale ragione, la documentazione fotografica non può essere surrogata né dall’asseverazione del tecnico abilitato di cui al comma 1 bis dell’art. 1 septies l. 129/2010 - che costituisce una documentazione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto quella prescritta dal secondo Conto Energia - né dalle prove documentali (dichiarazione della ditta installatrice, fatture e bonifico bancario relativi ai materiali di raccordo) che sono atipiche rispetto a quelle prescritte dalla disciplina di riferimento (Cons. Stato, sez. II, n. 7105 del 20/07/2023).
16. Deve, dunque, ribadirsi che l’allegazione di un completo e corretto dossier fotografico è necessaria per comprovare l’effettiva conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola dichiarazione di asseverazione di fine lavori, redatta dal tecnico abilitato, considerato che lo stesso legislatore l’ha ritenuta necessaria ma non sufficiente e che essa, provenendo dalla parte interessata, non può assumere una specifica rilevanza probatoria, ove non accompagnata da elementi idonei a comprovare sul piano oggettivo il requisito essenziale per l’attribuzione dei benefici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2019, n. 8803).
17. Il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato smentisce l’assunto di parte appellante in ordine alla mera “ possibilità ” ( rectius , facoltà) di trasmissione della documentazione in questione, come emergerebbe dalle procedure operative del GSE che, a pag. 5, prevedono la possibilità-e non l’obbligo- di caricare le fotografie dell’impianto e dei suoi principali componenti.
18. Al riguardo, è sufficiente osservare che, per un verso, le regole operative dettate dal gestore non possono certo legittimare deroghe contra legem ai requisiti normativi di ammissione e che, per altro verso, la previsione operativa contempla una facoltà relativa (non all’ an bensì) al quomodo della trasmissione che può avvenire anche tramite il portale GSE.
19. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la regola in questione non incide minimamente sull’obbligo di comunicazione del dossier fotografico che ha la sua fonte nel d.m. 19 febbraio 2007 (Cons. Stato, sez. IV n. 8803 del 24 dicembre 2019).
20. Nel caso di specie è pacifico e non contestato che la documentazione trasmessa in sede di richiesta di ammissione non attesta l’avvenuto completamento dell’impianto alla data del 31 dicembre 2010 poiché dal confronto con le foto scattate in sede di sopralluogo del 29 settembre 2016 è emersa l’assenza dei quadri di stringa.
21. Per tali ragioni, correttamente il GSE ha disposto la decadenza dall’incentivo, non avendo l’istante fornito la prova della sussistenza di un requisito per l’ammissione la beneficio, costituito dalla conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010.
22. La giurisprudenza ha chiarito che l’esecuzione degli adempimenti comunicativi previsti dalla norma in argomento ai fini dell’accesso al beneficio, che è onere dell’istante provare di avere posto in essere, lungi dal rappresentare un’irragionevole formalità, costituisce piuttosto lineare verifica, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli riferiti alle medesime finalità (cfr., ex multis , Cons. di Stato, sez. II 25 marzo 2022 n. 2195; sez. II 21 marzo 2025 n. 2343).
23. In altri termini, la norma pone, quale condizione e requisito di accesso agli incentivi, non soltanto l’effettiva conclusione dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010, ma anche l’intervenuto adempimento dell’onere formale di comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente, sicché l’omissione dello stesso nel termine perentorio del 31 dicembre 2010, riferita all’approntamento dell’impianto nella sua completezza, costituisce violazione di un obbligo di legge, che condiziona l’accesso agli incentivi. La fattispecie che si discosti da tale paradigma normativo, cioè, non consente l’erogazione degli incentivi e ne implica la decadenza (Cons. Stato, sez. II 9 gennaio 2023 n. 22).
24. La documentazione richiamata dalla ricorrente non è idonea a superare l’omissione dell’obbligo comunicativo normativamente previsto ed è, in ogni caso, inidonea a surrogare il dossier fotografico non rivestendo la medesima valenza probatoria atteso che:
-la dichiarazione asseverata, redatta dal tecnico di parte, non cristallizza visivamente, al pari delle fotografie, lo stato dei luoghi alla data del 31 dicembre 2010. Siffatta cristallizzazione visiva, che solo il dossier fotografico è in grado di fornire, è funzionale al successivo confronto con le fotografie scattate in occasione delle verifiche in loco sull’impianto;
-i documenti di trasporto delle cassette di stringa ne attestano il trasporto in cantiere, ma non anche il montaggio entro i termini di legge;
- le fotografie di Google Earth , restituendo una visione complessiva, dall’alto e da un unico angolo di visuale, dell’intero impianto, sono idonee a documentarne l’esistenza ad una certa data, ma non anche l’avvenuto completamento- a quella data- in tutte le sue componenti.
25. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
26. Con il secondo motivo di appello si deduce l’erroneità della sentenza, poiché la prassi applicativa che richiede la comunicazione di documentazione ulteriore, quale quella fotografica, costituisce, al più, un incombente meramente formale, la cui eventuale carenza non mette in alcun modo in discussione la sussistenza dei requisiti di sostanza richiesti dalla normativa ai fini dell’ammissione alla tariffa incentivante.
27. L’infondatezza del motivo in esame discende da quanto più sopra osservato in ordine a: i) la natura sostanziale e non meramente procedurale dell’obbligo di allegazione del fascicolo fotografico, stante il rinvio dell’art. 1-s epties , comma 1, l. 129/2010, al d.m. 19 febbraio 2007; ii) la rilevanza, ai fini dell’accesso all’incentivo in questione, degli adempimenti comunicativi imposti dal legislatore in quanto dallo stesso ritenuti maggiormente idonei alla verifica dei presupposti normativamente previsti; iii) il principio di autoresponsabilità- che costituisce il limite naturale di quello dell’affidamento- in forza del quale l’operatore è tenuto a garantire la completezza e la veridicità delle proprie dichiarazioni e della documentazione prodotta, assumendosi il rischio delle eventuali omissioni o irregolarità (Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594); iv) l’oggettiva discrasia tra la documentazione fotografica che, a norma di legge, avrebbe dovuto attestare il completamento dell’impianto alla data del 31 dicembre 2010 e quanto rilevato in sede di sopralluogo del 29 settembre 2016.
28. Il motivo deve essere respinto.
29. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce che il provvedimento è in contrasto con il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni afflittive poiché tra le violazioni rilevanti previste dal d.m. 31 gennaio 2014 non è prevista anche quella relativa all’omessa o non corretta trasmissione delle fotografie dell’impianto.
30. La censura è priva di pregio.
31. L’art. 1- septie s della l. 129/2010 consente eccezionalmente l’ammissione alle più favorevoli tariffe incentivanti del d.m. 19 febbraio 2007 degli impianti completati entro il 31 dicembre 2010 ed entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011.
32. L’omissione dell’obbligo comunicativo -previsto espressamente dal legislatore e non surrogabile con prove atipiche- non consente di accertare l’effettiva sussistenza del requisito temporale sopra indicato.
33. A seguito di verifica presso l’impianto, disposta ai sensi dell’art. 42 comma 1, d. lgs 28/2001, è emerso che le fotografie trasmesse in sede di domanda di ammissione non raffiguravano l’impianto completo anche dei quadri di stringa, presenti invece in sede di sopralluogo.
34. Sulla base di quanto accertato, il gestore ha disposto la decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2001, poiché la conclusione dei lavori alla data del 31 dicembre 2010, alla cui verifica è funzionale la trasmissione del dossier fotografico, non è stata provata dalla società richiedente il beneficio, come era, invece, suo onere.
35. Il sistema di incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiesti (cfr., fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 5 maggi 2025 n. 3813).
36. In difetto di prova della sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici c.d. salva Alcoa, il GSE non poteva che disporre la decadenza, ai sensi del già citato art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 nella versione ratione temporis vigente (prima delle modifiche introdotte dall’art. 56 comma 7 d.l. 76/2020).
37. Infondata è, al riguardo, la doglianza relativa alla violazione del principio di tassatività delle sanzioni amministrative, in quanto l’estraneità dei provvedimenti di decadenza adottati al GSE al paradigma sanzionatorio costituisce ormai un punto fermo nel panorama giurisprudenziale a partire dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 18/2020. E’ stato, infatti, a più riprese rimarcato che “ La decadenza non presenta nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere “(cfr., ex multis , Cons. Stato sez. II, n. 5116 del 12 giugno 2025).
38. Non è, dunque, nemmeno possibile ricondurre la decadenza alla nozione convenzionale di “pena”, nemmeno alla luce dei c.d. Engel criteria (Cons. Stato sez. II 5 settembre 2025 n. 7212).
39. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
40. Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto l’omissione contestata non ha comunque leso il bene giuridico tutelato dalle norme sopra richiamate.
41. La censura è priva di pregio.
42. Giova ribadire che la prova della sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi, nel rispetto delle modalità normativamente stabilite, grava sul soggetto che quegli incentivi mira a conseguire, alla luce del più volte richiamato principio di autoresponsabilità.
43. In caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio il gestore è tenuto a negare il beneficio, disponendo la decadenza ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 nella versione ratione temporis vigente.
44. A quanto sopra osservato occorre ancora aggiungere che con il provvedimento impugnato il GSE ha disposto, contestualmente alla decadenza dai benefici c.d. salva Alcoa, anche l’ammissione ai benefici del terzo Conto Energia, sicché l’impianto risulta comunque incentivato, risolvendosi il pregiudizio nella perdita di un “delta tariffario ” direttamente riconducibile alla condotta dell’operatore (Cons. Stato, sez. II n. 7070/2025, cit.).
45. Anche il quarto motivo deve, quindi, essere respinto.
46. Con il quinto motivo di appello l’appellante ripropone le censure di primo grado relative al difetto di motivazione e di violazione del termine procedimentale che sarebbero state erroneamente respinte dal T.a.r. Nel provvedimento non sarebbero state, infatti, indicate le previsioni normative che sono state ritenute violate, né le ragioni che hanno indotto il GSE a rivedere, a distanza di oltre sette anni dal suo rilascio, il provvedimento di riconoscimento degli incentivi adottato a suo tempo.
47. Il motivo è infondato.
48. Il provvedimento impugnato, dopo aver dato atto dell’istruttoria svolta e delle osservazioni presentate dalla società: a) constata la discrasia esistente tra le fotografie caricate in sede di istanza di accesso all’incentivo, che avrebbero dovuto attestare la situazione dell’impianto alla data del 31 dicembre 2010, e quelle scattate in sede di sopralluogo del 29 settembre 2016; b) sottolinea la cogenza dell’obbligo di trasmissione del dossier fotografico attestante la fine dei lavori al 31 dicembre 2010, rimasto inadempiuto; c) conclude nel senso dell’impossibilità di valutare “ in modo inequivocabile ” la sussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi.
49. Si tratta di una motivazione esauriente in quanto non solo conforme al paradigma normativo più sopra richiamato (art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 e art. 1 septies l. 219/2010), ma anche coerente con gli esiti dell’istruttoria, avendo la società riconosciuto che le foto caricate non raffigurano l’impianto completato, indipendentemente dall’affermata imputabilità della circostanza ad un errore materiale della propria dante causa.
50. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla violazione del termine procedimentale di 180 giorni, trattandosi di un termine di natura meramente ordinatoria, dal cui superamento non può scaturire alcuna illegittimità provvedimentale (Cons Stato sez. II 10 settembre 2025 n. 7278 e la giurisprudenza ivi richiamata).
51. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il motivo deve essere respinto.
52. Con il sesto motivo di appello si deduce che il provvedimento di decadenza è da ricondurre al genus dell’autotutela ed è stato adottato in violazione dei presupposti di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990.
53. Il motivo è infondato.
54. L’inidoneità della documentazione trasmessa ad attestare il completamento dell’impianto entro il termine di legge per l’ammissione al beneficio salva Alcoa è emersa solo a seguito del sopralluogo presso l’impianto del 29 settembre 2016. E’, infatti, dal confronto tra le fotografie scattate in quella sede e quelle trasmesse in sede di richiesta di incentivazione, che è emersa l’assenza dei quadri di stringa, presenti nelle prime ma non nelle seconde.
55. Non è, quindi, configurabile alcun ripensamento postumo del gestore essendo la discrasia emersa solo a seguito dell’attività di verifica e controllo. Non è, infatti, contestato che la documentazione presentata in sede di ammissione - che per legge dovrebbe attestare visivamente l’ultimazione dei lavori alla data del 31 dicembre 2010 - raffiguri un impianto privo dei quadri di stringa e, quindi, incompleto.
56. Il provvedimento in questione è, peraltro, espressione del potere di decadenza e non di autotutela.
57. Sul punto, si richiama l’ormai granitica giurisprudenza amministrativa che esclude la riconducibilità dei provvedimenti di decadenza del GSE al paradigma dell’autotutela (cfr. ex multis e tra le più recenti, Cons. Stato sez. II 5 novembre 2025 n. 8616; id. 14 ottobre 2025 n. 8031 e 7 ottobre 2025 n. 7857).
58. Non è, peraltro, configurabile alcun legittimo affidamento della società alla conservazione degli incentivi in misura piena tenuto conto che era onere dell’interessata dimostrare la sussistenza di un requisito essenziale per l’accesso al regime incentivante di natura eccezionale e temporalmente circoscritto.
59. Anche il sesto motivo di appello deve, quindi, essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
60. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IL AR, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
CA DE, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE | GI IL AR |
IL SEGRETARIO