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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, 436 bis e
350, 3 co, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti Pt_1 dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto in Salerno, C.so Garibaldi n.38;
PARTE APPELLANTE-appellata incidentale
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Emilio Miglino, CP_1
con domicilio eletto in Ogliastro Cilento (SA) alla via Ferrari n.16;
PARTE APPELLATA-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1291/2024, resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di G. L., in data 10/06/2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, proponeva opposizione CP_1 avverso ordinanza-ingiunzione OI-000095250, notificata dall' il 12/07/2022, con cui Pt_1
veniva comminata sanzione amministrativa a titolo di mancato versamento di contributi relativi all'anno 2010, a seguito di un accertamento dell'aprile 2017. Parte ricorrente Pt_1
1 eccepiva, in particolare, l'omessa notifica delle sanzioni amministrative e degli avvisi di accertamento nonché la prescrizione del credito.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto il quale Pt_1 impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
3. Il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione, ravvisando la prescrizione della pretesa creditoria e compensava le spese di lite.
Osservava, in particolare, che “la notifica dell'atto di accertamento non era avvenuta entro il termine quinquennale tenuto conto che il termine per il versamento delle ritenute scadeva nella specie entro 12/2010 e da tale epoca ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione”, mentre l'atto di accertametno era stato notficato, pacificamente, in data 24.04.2017, oltre il termine quinquennale.
4. Avverso tale sentenza, interponeva appello l' con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 19/06/2024, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto, come in atti, per la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle spese secondo giustizia.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante deduceva, in particolare, l'erronea individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, da individuarsi nella data di entrata in vigore della nuova normativa dlgs 8/2016 (ovvero il 22.1.2016), in quanto prima di tale data gli illeciti erano sanzionatti solo penalmente e l' non era legittimato né Pt_1
alla contestazione dell'illecito amministrativo, né alla successiva emissione della relativa ordinanza.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto. Reiterava tutte le deduzioni difensive già formulate in primo grado, evidenziando, in particolare, che l'Istituto previdenziale era incorso nella decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981, perché aveva notificato l'ordinanza ingiunzione in questione oltre il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2017 (06.02.2016). Parte appellante proponeva, altresì, appello incidentale in ordine all'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa ai sensi degli artt. 436 bis e 350 cpc, con deposito del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
2 *****
L'appello principale proposto dall' è infondato e va rigettato per la seguente Pt_1
motivazione.
In ossequio del principio della ragione più liquida, deve rilevarsi che l'appello non può comunque trovare accoglimento atteso che, nella specie, si è verificata la decadenza contemplata nell'art 14 L. 689/81, per decorso del termine di 90 giorni per effettuare la contestazione.
La questione esaminata nella presente sede, infatti, è analoga a quella affrontata in altri precedenti di questa Corte, le cui motivazioni possono essere quivi riportate (cfr. ex plurimis
C. di Appello di Salerno, sentenza n. 452/2023 del 31.10.2023).
Nel caso di specie, a fronte di un atto di accertamento svolto nel mese di aprile 2017 (per asserite violazioni dell'annualità 2010), è stata emessa l'ordinanza opposta oggetto di causa, soltanto nel luglio 2022, a distanza di oltre 5 anni dal fatto contestato.
Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, determina l'illegittimità del sotteso atto di accertamento, formato oltre un anno dopo l'entrata in vigore del dlgs
8/2016, quando il termine di cui all'art 14 della l. 689/81 era abbondantemente spirato, e, per di conseguenza, la nullità della successiva ordinanza di ingiunzione opposta.
Ed invero, occorre rilevare che, anche nel caso in esame, non vi è stata alcuna trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all' a seguito di depenalizzazione. Pt_1
Dal verbale di accertamento del 27/04/2017 si legge: “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei Pt_1 lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”. Ne consegue che il verbale è rimasto sempre nella disponibilità dell' , che, all'esito di una autonoma verifica Pt_1 negli archivi, ha constatato un'omissione contributiva relativamente all'anno 2010, provvedendo alla contestazione oltre il termine di legge.
Sulla base dell'esame dei DM trasmessi dal datore di lavoro, custoditi presso l' , nel Pt_1 mese di aprile 2017 è stata emessa dall'ente la contestazione di infrazione, quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 14 L.nr.689/1989, dal momento che alla fattispecie non è applicabile la norma ex art. 9 D. L.vo nr.8/2016 in difetto di prova dell'avvenuta trasmissione degli atti dalla lla P.A.. CP_2
3 Parte appellante neppure ha dedotto la particolare complessità dell'accertamento – esame dei pregressi inviati D.M. – che avrebbe giustificato il decorso di un tempo così ampio per la formulazione della contestazione prodromica alla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
Occorre quindi evidenziare che “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del
1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione con la quale la Corte di Appello aveva respinto l'opposizione al provvedimento sanzionatorio della sul rilievo che solo all'esito della complessiva CP_3
attività di indagine ispettiva era apparso evidente che ci si trovasse al cospetto di una condotta unitaria volta alla manipolazione del mercato con diffusione di false e fuorvianti informazioni). (cfr Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
A fronte di un atto di accertamento dell'aprile 2017 (per asserite violazioni dell'annualità
2010), l' ha notificato l'ordinanza opposta soltanto nel luglio 2022, a distanza di oltre 5 Pt_1 anni, quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/1989, dal momento che alla fattispecie non è applicabile la norma ex art. 9 D.L.vo. nr. 8/2016, in difetto di prova dell'avvenuta trasmissione degli atti dalla lla P.A. CP_2
Ritenuta, quindi, matura la decadenza, l'appello principale va comunque rigettato.
Diversamente, deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla in quanto CP_1
non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, disposta dal primo giudice.
La domanda di parte ricorrente-odierna appellata/appellante incidentale è stata, infatti, accolta integralmente dal Giudice di prime cure.
Per il principio di causalità, doveva conseguire la condanna dell'Istituto alla refusione delle spese processuali, perché la parte vittoriosa ha dovuto attivare il giudizio per la tutela dei propri diritti, non emergendo ragioni gravi ed eccezionali per compensare le spese di lite.
4 Ed infatti, il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c, opera quale criterio di regolazione delle spese di lite nel caso in cui vi sia una parte integralmente perdente e una parte integralmente vincitrice, ed è alla prima a cui vanno imputati tutti gli oneri del processo in quanto di esso ha la completa responsabilità.
L'art 92, comma 2, c.p.c., anteriforma introdotta dalla Legge n. 69/2009, per la compensazione delle spese processuali richiedeva i "giusti motivi". I "giusti motivi" della precedente formulazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n.
69, sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Successivamente il secondo comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e per la compensazione è stata richiesta la soccombenza reciproca o l'“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n.77/2018, è divenuto possibile altresì prendere in considerazione “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ai fini della compensazione delle spese di lite, non più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. 132/2014.
Nel caso di specie, non ricorre una soccombenza reciproca o alcuna novità assoluta della questione o mutamento della giurisprudenza e non sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” atte a giustificare la compensazione delle spese di lite, sia pure parziale.
Sulla base di quanto detto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, l'
[...] Pt_1
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore della , CP_1
liquidate come in dispositivo.
Le spese del presente grado, altresì, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
1291/2024, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 10/06/2024, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte
5 appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di Pt_1 giudizio nei confronti di che liquida in € 2.540,00 oltre spese vive, oneri CP_1
accessori, rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata- Pt_1 appellante incidentale nel presente grado, liquidate in € 2.906,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 09/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, 436 bis e
350, 3 co, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti Pt_1 dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto in Salerno, C.so Garibaldi n.38;
PARTE APPELLANTE-appellata incidentale
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Emilio Miglino, CP_1
con domicilio eletto in Ogliastro Cilento (SA) alla via Ferrari n.16;
PARTE APPELLATA-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1291/2024, resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di G. L., in data 10/06/2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, proponeva opposizione CP_1 avverso ordinanza-ingiunzione OI-000095250, notificata dall' il 12/07/2022, con cui Pt_1
veniva comminata sanzione amministrativa a titolo di mancato versamento di contributi relativi all'anno 2010, a seguito di un accertamento dell'aprile 2017. Parte ricorrente Pt_1
1 eccepiva, in particolare, l'omessa notifica delle sanzioni amministrative e degli avvisi di accertamento nonché la prescrizione del credito.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto il quale Pt_1 impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
3. Il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione, ravvisando la prescrizione della pretesa creditoria e compensava le spese di lite.
Osservava, in particolare, che “la notifica dell'atto di accertamento non era avvenuta entro il termine quinquennale tenuto conto che il termine per il versamento delle ritenute scadeva nella specie entro 12/2010 e da tale epoca ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione”, mentre l'atto di accertametno era stato notficato, pacificamente, in data 24.04.2017, oltre il termine quinquennale.
4. Avverso tale sentenza, interponeva appello l' con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 19/06/2024, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto, come in atti, per la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle spese secondo giustizia.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante deduceva, in particolare, l'erronea individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, da individuarsi nella data di entrata in vigore della nuova normativa dlgs 8/2016 (ovvero il 22.1.2016), in quanto prima di tale data gli illeciti erano sanzionatti solo penalmente e l' non era legittimato né Pt_1
alla contestazione dell'illecito amministrativo, né alla successiva emissione della relativa ordinanza.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto. Reiterava tutte le deduzioni difensive già formulate in primo grado, evidenziando, in particolare, che l'Istituto previdenziale era incorso nella decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981, perché aveva notificato l'ordinanza ingiunzione in questione oltre il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2017 (06.02.2016). Parte appellante proponeva, altresì, appello incidentale in ordine all'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa ai sensi degli artt. 436 bis e 350 cpc, con deposito del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
2 *****
L'appello principale proposto dall' è infondato e va rigettato per la seguente Pt_1
motivazione.
In ossequio del principio della ragione più liquida, deve rilevarsi che l'appello non può comunque trovare accoglimento atteso che, nella specie, si è verificata la decadenza contemplata nell'art 14 L. 689/81, per decorso del termine di 90 giorni per effettuare la contestazione.
La questione esaminata nella presente sede, infatti, è analoga a quella affrontata in altri precedenti di questa Corte, le cui motivazioni possono essere quivi riportate (cfr. ex plurimis
C. di Appello di Salerno, sentenza n. 452/2023 del 31.10.2023).
Nel caso di specie, a fronte di un atto di accertamento svolto nel mese di aprile 2017 (per asserite violazioni dell'annualità 2010), è stata emessa l'ordinanza opposta oggetto di causa, soltanto nel luglio 2022, a distanza di oltre 5 anni dal fatto contestato.
Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, determina l'illegittimità del sotteso atto di accertamento, formato oltre un anno dopo l'entrata in vigore del dlgs
8/2016, quando il termine di cui all'art 14 della l. 689/81 era abbondantemente spirato, e, per di conseguenza, la nullità della successiva ordinanza di ingiunzione opposta.
Ed invero, occorre rilevare che, anche nel caso in esame, non vi è stata alcuna trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all' a seguito di depenalizzazione. Pt_1
Dal verbale di accertamento del 27/04/2017 si legge: “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei Pt_1 lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”. Ne consegue che il verbale è rimasto sempre nella disponibilità dell' , che, all'esito di una autonoma verifica Pt_1 negli archivi, ha constatato un'omissione contributiva relativamente all'anno 2010, provvedendo alla contestazione oltre il termine di legge.
Sulla base dell'esame dei DM trasmessi dal datore di lavoro, custoditi presso l' , nel Pt_1 mese di aprile 2017 è stata emessa dall'ente la contestazione di infrazione, quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 14 L.nr.689/1989, dal momento che alla fattispecie non è applicabile la norma ex art. 9 D. L.vo nr.8/2016 in difetto di prova dell'avvenuta trasmissione degli atti dalla lla P.A.. CP_2
3 Parte appellante neppure ha dedotto la particolare complessità dell'accertamento – esame dei pregressi inviati D.M. – che avrebbe giustificato il decorso di un tempo così ampio per la formulazione della contestazione prodromica alla notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
Occorre quindi evidenziare che “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del
1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione con la quale la Corte di Appello aveva respinto l'opposizione al provvedimento sanzionatorio della sul rilievo che solo all'esito della complessiva CP_3
attività di indagine ispettiva era apparso evidente che ci si trovasse al cospetto di una condotta unitaria volta alla manipolazione del mercato con diffusione di false e fuorvianti informazioni). (cfr Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
A fronte di un atto di accertamento dell'aprile 2017 (per asserite violazioni dell'annualità
2010), l' ha notificato l'ordinanza opposta soltanto nel luglio 2022, a distanza di oltre 5 Pt_1 anni, quindi oltre il termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/1989, dal momento che alla fattispecie non è applicabile la norma ex art. 9 D.L.vo. nr. 8/2016, in difetto di prova dell'avvenuta trasmissione degli atti dalla lla P.A. CP_2
Ritenuta, quindi, matura la decadenza, l'appello principale va comunque rigettato.
Diversamente, deve essere accolto l'appello incidentale proposto dalla in quanto CP_1
non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, disposta dal primo giudice.
La domanda di parte ricorrente-odierna appellata/appellante incidentale è stata, infatti, accolta integralmente dal Giudice di prime cure.
Per il principio di causalità, doveva conseguire la condanna dell'Istituto alla refusione delle spese processuali, perché la parte vittoriosa ha dovuto attivare il giudizio per la tutela dei propri diritti, non emergendo ragioni gravi ed eccezionali per compensare le spese di lite.
4 Ed infatti, il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c, opera quale criterio di regolazione delle spese di lite nel caso in cui vi sia una parte integralmente perdente e una parte integralmente vincitrice, ed è alla prima a cui vanno imputati tutti gli oneri del processo in quanto di esso ha la completa responsabilità.
L'art 92, comma 2, c.p.c., anteriforma introdotta dalla Legge n. 69/2009, per la compensazione delle spese processuali richiedeva i "giusti motivi". I "giusti motivi" della precedente formulazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n.
69, sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Successivamente il secondo comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e per la compensazione è stata richiesta la soccombenza reciproca o l'“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n.77/2018, è divenuto possibile altresì prendere in considerazione “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ai fini della compensazione delle spese di lite, non più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. 132/2014.
Nel caso di specie, non ricorre una soccombenza reciproca o alcuna novità assoluta della questione o mutamento della giurisprudenza e non sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” atte a giustificare la compensazione delle spese di lite, sia pure parziale.
Sulla base di quanto detto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1 ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, l'
[...] Pt_1
deve essere condannato alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore della , CP_1
liquidate come in dispositivo.
Le spese del presente grado, altresì, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
1291/2024, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 10/06/2024, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte
5 appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di Pt_1 giudizio nei confronti di che liquida in € 2.540,00 oltre spese vive, oneri CP_1
accessori, rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) Condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata- Pt_1 appellante incidentale nel presente grado, liquidate in € 2.906,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 09/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
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