CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di EN, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 21.5.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 834/2024 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO SALUSTRI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO TASSI;
CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 325/2024 emessa dal Tribunale di EN e pubblicata il 30.1.2024.
CONCLUSIONI
In data 21.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dello spiegato appello e per i motivi sopra esposti, A) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 325/2024 emessa e pubblicata il 30/01/2024 dal Tribunale di EN;
B) riformare e
pagina 1 di 13 annullare la sentenza n. 325/2024 emessa e pubblicata il 30/01/2024 dal Tribunale di EN, rigettando tutte le domande della ed in particolare la domanda di CP_1 accertamento e declaratoria di cessazione del contratto di sublocazione per scadenza del contratto di locazione del 23/04/2008 alla data del 30/03/2018, la domanda di convalida di sfratto intimato per finita (sub)locazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008 e la conseguente domanda di condanna di al rilascio dell'immobile sito in Parte_1
EN via Mario Castelnuovo Tedeschi n.12; con condanna di , in p.l.r.p.t., CP_1 alla refusione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e, in ogni caso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di sublocazione del 04/06/2008 stipulato da con il di EN in forza Parte_1 CP_2 dell'invocata applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto e, per l'effetto convalidare lo sfratto intimato da , condannando CP_1 Parte_1
a rilasciare immediatamente l'immobile detenuto e a rimborsare l'attrice della
[...] di € 6.626,91 a titolo di oneri accessori scaduti, non pagati e anticipati dalla proprietaria;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di sublocazione del 04/06/2008 stipulato da con il di Parte_1 CP_2
EN per violazione degli obblighi di cui agli artt. 1587 c.c., e 3 e 4 del contratto di sublocazione e, per l'effetto convalidare lo sfratto intimato da , condannando CP_1
a rilasciare immediatamente l'immobi via di estremo Parte_1 subordine, accertare e dichiarare che l'intimazione di convalida di sfratto per finita locazione sia valsa quale formale disdetta del contratto di sublocazione del 04/06/2008 e, per l'effetto, condannare a rilasciare l'immobile detenuto alla Parte_1 prossima scadenza contrattuale.
In ogni caso: in vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di EN, con sentenza n. 325/2024 pubblicata il 30.1.2024, ha così deciso:
- DICHIARA la cessazione del contratto di sublocazione per scadenza del contratto di locazione alla data del 30.3.2018;
- CONDANNA al rilascio dell'immobile, meglio descritto in atti, Parte_1 libero e vacuo da persone o cose nella piena disponibilità della parte attrice;
- Visto l'art. 56 L. n. 392/78 FISSA per l'esecuzione la data del 30.4.2024;
- CONDANNA a rifondere a e spese di lite, Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 13 liquidate in Euro 919/00 per studio della controversia, Euro 777/00 per fase introduttiva,
Euro 1.000/00 per fase istruttoria e/o trattazione ed Euro 1.200,00 per fase decisionale, €
500,00 per la mediazione oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva di legge ed € 171,00 per esborsi.
1.1 (anche solo ) aveva intimato ad con atto CP_1 CP_1 Parte_1 di citazione notificato il 24.3.2023, sfratto per finita locazione.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
1.1.a era divenuta proprietaria dell'immobile a uso abitativo sito in EN Via Mario
Castelnuovo Tedesco 12, stabile 8777 unità 8, piano 2^: il bene, infatti, a suo tempo acquistato da era poi stato acquisito da a seguito della fusione per Controparte_3 CP_1 incorporazione di stipulata per atto pubblico rogato il 15.11.2009 dal Controparte_3
Notaio di Modena;
Persona_1
1.1.b anteriormente all'acquisto di la dante causa Controparte_3 CP_4 aveva locato l'immobile al Comune di EN (contratto del 23.4.2008) per
[...] destinarlo alla sublocazione a prezzo calmierato, con gestione del rapporto sublocativo affidato a CP_5
1.1.c il 4.6.2008 in nome e per conto del Comune di EN, aveva sublocato CP_5
l'immobile ad per la durata di quattro anni dal 1.5.2008; Parte_1
1.1.d d'altra parte, «[…] il contratto di locazione principale tra il Comune di EN e la soc. (cui è subentrata ) è cessato in data 31/03/2018 CP_4 Controparte_4 CP_3
e, di conseguenza, pure il contratto di sublocazione stipulato dal Comune con la sig.ra
[…]» (intimazione, pag. 3); Parte_1
1.1.e il Comune di EN, con lettera raccomandata del 30.8.2018, aveva intimato alla di rilasciare l'immobile sublocato entro il 30.9.2018, ma inutilmente, sì che era PT necessario l'intervento del giudice.
Aveva dunque intimato sfratto per finita locazione, chiedendo dichiararsi cessato il contratto di sublocazione e ordinare il rilascio.
1.2 non senza avere rimarcato la sua avanzata età (classe 1931), Parte_1 aveva opposto lo sfratto.
1.2.a In primo luogo, aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in pagina 3 di 13 quanto subconduttrice, rispetto all'azione di risoluzione del contratto di locazione: «[…]
L'azione è infatti esercitabile e la domanda proponibile da parte del locatore esclusivamente nei confronti del proprio locatario e quindi , assumendo di essere subentrata in CP_1 tutti i rapporti attivi e passivi di , avrebbe dovuto presentare la domanda Controparte_3 di risoluzione del contratto di locazione al proprio conduttore e quindi il Comune di EN
o Casa SpA […]» (comparsa di costituzione in opposizione, pag. 3).
1.2.b Nel merito, aveva dedotto che:
1.2.b.i non aveva ricevuto disdetta del rinnovo del contratto di sublocazione: esso era stato stipulato con (procuratrice del Comune) per la durata di quattro anni e si era CP_5 rinnovato tacitamente di quattro anni in quattro anni, come previsto dall'art. 1 punto 1 del negozio scritto: «[…] La raccomandata citata dall'intimante, ma suppostamente proveniente dal Comune di EN, non è mai stata ricevuta dalla NO infatti non ne è stata PT data prova non avendo la proprietà prodotto la cartolina di ritorno né la ricevuta di invio.
[…]» (ivi);
1.2.b.ii ella aveva continuato a pagare il canone e non era receduta dal contratto, continuando ad abitare ininterrottamente nei locali di Via Tedesco 12;
1.2.b.iii il contratto si era dunque rinnovato sino al 30.4.2024: «[…] La data di cessazione del contratto indicata dall'intimante del 31.3.2018 non ha connessione né con la realtà contrattuale inter partes né con il tacito rinnovamento che è intervenuto per la mancata disdetta. Si tratta di data che attiene ai rapporti dell'originario rapporto di locazione di cui la NO non è stata parte e che quindi rilevano eventualmente fra Pt_2 le parti di quel contratto. […]» (ivi, pag. 4);
1.2.b.iv dal 2018 in poi, del resto, aveva consentito tacitamente la prosecuzione CP_1 del rapporto.
Aveva pertanto concluso per l'inammissibilità dell'intimazione o, comunque, per il suo rigetto.
1.3 Mutato il rito all'udienza di prima comparizione, nelle memorie integrative:
1.3.a aveva invocato in suo favore l'art. 1595 c.c.; e aveva chiesto, in subordine, la CP_1 risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 8, per via del mancato pagamento degli oneri condominiali pari ad Euro 6.626,91; nonché, in via ulteriormente gradata, accertare che l'intimazione di convalida di sfratto equivaleva a una pagina 4 di 13 formale disdetta del contratto di sublocazione, con condanna in ogni caso della a PT rilasciare l'immobile alla prossima scadenza contrattuale.
1.3.b aveva ribadito tutte le proprie precedenti difese, eccezioni e richieste;
PT contestando, in una successiva memoria, la tardività delle domande nuove contenute nella memoria integrativa avversaria.
1.4 Il Tribunale, mutato il rito, sulla scorta dei documenti offerti, ha accolto la domanda su questi rilievi:
1.4.a L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata, perché l'art. 1495 co.
1^ c.c. legittima il locatore a far valere le sue ragioni direttamente nei confronti del subconduttore.
In particolare, fra le obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione rientrava di sicuro quella di riconsegna dell'immobile alla data di cessazione del contratto.
1.4.b Sempre in forza dell'art. 1595 c.c., la cessazione del contratto di locazione si ripercuote automaticamente su quello di sublocazione, ponendovi fine.
Sicché: «[…] Venendo alla presente fattispecie, non è in contestazione che il contratto di locazione stipulato fra la proprietà e il di EN sia andato a scadenza il CP_2
30.03.2018, con termine per il rilascio al 30.9.2018.
La non ha quindi più alcun titolo per continuare ad occupare l'immobile in PT questione.
D'altronde, a nulla rileva che il contratto di sublocazione si fosse, formalmente, tacitamente rinnovato per mancata comunicazione della disdetta.
Il contratto di sublocazione è risolto quindi, non già in forza del mancato rinnovo del medesimo, ma per intervenuta scadenza del contratto principale che – stante il collegamento funzionale esistente fra il negozio derivante e quello derivato – ha analogamente determinato l'estinzione del rapporto ad esso subordinato. […]» (pag. 4).
2. Con ricorso depositato il 18.4.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di seguito anche appellante) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellata), CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 5 di 13 2.1 “I) Violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 125 cpc per inesistenza della procura alle liti conferita per la domanda di accertamento e declaratoria della cessazione del contratto di sublocazione, per l'intimazione di sfratto per finita (sub)locazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008 e la conseguente condanna della subconduttrice al rilascio dell'immobile detenuto.”
In primo luogo, l'appellante, sotto questo titolo, eccepisce la carenza di ius postulandi dell'avvocato che ha spiccato l'intimazione per , poiché la procura alle liti era stata CP_1 rilasciata per “… intimare lo sfratto per morosità in danno di ” e non Persona_2 per accertare e dichiarare la cessazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008 ed ottenere la conseguente condanna della subconduttrice al rilascio dell'immobile.
L'inesistenza della procura alle liti determinava l'inammissibilità della domanda.
2.2 “II) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1595 comma 1 e 3 cc per carenza di legittimazione attiva della locatrice e per carenza di legittimazione passiva CP_1 della subconduttrice ” Parte_1
In via subordinata di merito, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1595 c.c.,
2.2.a sia al suo primo comma, «[…] che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice del primo grado, non concede al locatore azione diretta nei confronti del subconduttore per accertare e dichiarare la cessazione del contratto di sublocazione, per intimare lo sfratto per finita (sub)locazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008, e per ottenere la conseguente condanna della subconduttrice al rilascio dell'immobile detenuto
[…]» (appello, pag. 4);
2.2.b sia al suo terzo comma, «[…] che prescrive che il locatore deve proporre
l'intimazione dello sfratto per finita locazione e la conseguente azione di condanna al rilascio dell'immobile esclusivamente nei confronti del conduttore […]» (ivi, pag. 5): CP_1 avrebbe dovuto prima far accertare la cessazione o risoluzione del contratto di locazione nei confronti della conduttrice e solo dopo avrebbe potuto far valere nei confronti del subconduttore tale evento, non potendo invece chiedere l'accertamento della caducazione del contratti di locazione nei confronti del subconduttore.
2.3 “III) Violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cpc per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di EN.”
Se mai si dovesse reputare consentita l'azione di per l'accertamento della CP_1
pagina 6 di 13 cessazione del contratto di locazione – prosegue l'appellante con autonomo mezzo – il
Comune di EN, in quanto locatario e sublocatore, sarebbe stato parte necessarie del processo, erroneamente e irrimediabilmente svoltosi in sua assenza.
2.4 “IV) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, per omessa prova della risoluzione del contratto di locazione del 27/03/2008 per la scadenza del 30/03/2018.”
Infine, l'appellante denuncia che non esisteva alcuna prova – che non aveva CP_1 fornito, pur essendone onerata – che il contratto di locazione del 27.3.2008 fosse cessato al
30.3.2018: «[…] Invero, avendo, la , introdotto la domanda di sfratto per CP_1 finita locazione solo in data 5/04/2023 (doc.4 All. A), a distanza di oltre 5 anni dalla asserita scadenza del contratto di locazione (30/03/2018), era onere della stessa
[...]
, ex art. 2697 cc, provare la risoluzione del contratto di locazione del 27/03/2008 CP_1 per la scadenza del 30/03/2018 attraverso la produzione di ordinanza di sfratto per finita locazione o di sentenza che accertasse e dichiarasse la risoluzione del suddetto contratto di locazione.
Infatti, posto che il contratto di locazione del 27/03/208 è stato stipulato per una durata di 10 anni e che, ai sensi dell'art. 2 della l. 431/1998, esso si è rinnovato tacitamente per ugual periodo, e cioè fino al 31/03/2028, non potendo il locatore ed il conduttore derogare ai limiti temporali imposti dalla predetta legge se non in forza del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, unica prova che avrebbe dovuto fornire CP_1 era la produzione di ordinanza di sfratto per finita locazione o di sentenza di risoluzione del suddetto contratto di locazione.
Tale prova non è stata affatto fornita in giudizio dalla che, anzi, con CP_1 la propria condotta tesa a lasciare la subconduttrice, per ben oltre 5 anni dall'asserita scadenza del contratto di locazione, nella detenzione dell'immobile, tesa a percepire i canoni di locazione dalla subconduttrice, tesa a non promuovere sfratto per finita locazione fino alla notifica dell'intimazione avvenuta il 5/4/2023 per introdurre il presente giudizio, tesa a rilasciare procura alle liti per procedere allo sfratto per morosità della subconduttrice, ha provato la rinnovazione del contratto di locazione. […]» (ivi, pag. 9).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 13 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.1 Ha resistito all'eccezione sulla procura alle liti, rimarcando che questa non era affatto inesistente; e che il suo contenuto era tale da doversi considerare riferito anche a qualsiasi questione collegata e connessa con il rilascio dell'immobile.
3.2 Nel merito, eccepita la novità (e conseguente inammissibilità) dell'eccezione ex art. 1595 c.c., ha sostenuto, in sostanza, la correttezza della motivazione del primo giudice.
3.3 Ha informato, documentandolo, l'avvenuto rilascio in data 3.12.2024.
3.4 Ha riproposto le domande subordinate, assorbite in prime cure.
4. La causa è stata decisa, mediante emissione e lettura del dispositivo, all'udienza del
21.5.2025, a seguito di discussione orale, come da relativo verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1 Innanzitutto, va smentita, anche in astratto, l'affermazione dell'appellante, secondo la quale ci si troverebbe dinanzi a un caso di inesistenza della procura alle liti.
Se anche si recepisse acriticamente la tesi della secondo la quale, poiché la PT procura alle liti (regolarmente depositata) è stata rilasciata “per intimare lo sfratto per morosità in danno di ”, essa non attribuiva ius postulandi per Parte_1
l'intimazione di sfratto per finita locazione in concreto proposta, non per questo la procura alle liti sarebbe inesistente, categoria da riservare solo o alla materiale inesistenza della procura ovvero alla sua totale estraneità all'affare trattato.
pagina 8 di 13 La volontà di di dare mandato all'avvocato affinché facesse cessare la sublocazione CP_1
e ottenesse il rilascio dell'immobile non è seriamente dubitabile, sicché, se fosse corretta l'eccezione, saremmo dinanzi a un vizio che non potrebbe andare oltre la nullità.
5.2 In secondo luogo, trascura l'appellante che il presente processo, in quanto iniziato con intimazione notificata il 24.3.2023, soggiace alle norme processuali risultanti dalla riforma apportata dal D. Lgs 149/2022.
L'attuale testo dell'art. 182 co. 2^ c.p.c., d'altra parte, ammette sanatoria anche in caso di mancanza della procura al difensore, ossia di inesistenza (Cass. sez. 3^ civ.
9.10.2023 n.
28251 rv 669047-01), il che significa che la conseguenza dell'eventuale difetto non sarebbe, neppure in caso di inesistenza, quello preteso dalla bensì la necessità di concedere a PT
un termine perentorio per la sanatoria;
termine che, non concesso in prime cure, CP_1 dovrebbe essere concesso in questo grado, del che non vi sarebbe necessità, posto che la procura alle liti rilasciata al medesimo difensore all'espresso fine di resistere all'appello della vale quale ratifica dell'operato del difensore culminato con la sentenza impugnata, che PT la appellata vuole vedere confermata.
5.3 In terzo luogo, ma prioritariamente sul piano logico, la procura alle liti rilasciata in prime cure va considerata sufficiente a conferire all'avvocato lo ius postulandi per l'azione promossa.
l'ha rilasciata sì “per intimare lo sfratto per morosità in danno di CP_1 Parte_1
, ma anche, come di seguito prosegue il testo della procura, per “… assumere ogni
[...] ulteriore iniziativa giudiziaria correlata e necessaria alla miglior tutela degli interessi della banca …”.
Del resto, la scelta del rimedio processuale più idoneo a difendere la parte è di competenza esclusiva dell'avvocato, così che, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che ha incaricato l'avvocato affinché avviasse contro la iniziative giudiziarie utili per CP_1 PT recuperare l'immobile in sublocazione, a nulla rilevando che sia stato indicato un rimedio processuale (sfratto per morosità) leggermente difforme da quello, più appropriato alla fattispecie, usato (sfratto per finita locazione).
5.4 È appena il caso di osservare, a chiusura, che l'eventuale nullità o inefficacia della procura, in quanto comunque esistente, sarebbe stata sanabile anche sotto il vigore del precedente testo dell'art. 182 c.p.c. (come novellato dalla L. 69/2009: Cass. SSUU 21.12.2022
n. 37434) e a fortiori lo sarebbe alla luce del testo vigente e applicabile. pagina 9 di 13 6. Il secondo motivo è ammissibile, ma infondato.
6.1 È, contrariamente all'eccezione di , ammissibile, perché, contestando la CP_1 legittimazione attiva della società, attiene a questione rilevabile di ufficio, che non soggiace al divieto di nova in appello.
6.2 È però infondata, in entrambe le partizioni nelle quali si articola.
6.2.a La prima contestazione è riferita all'art. 1595 co. 1^ c.c. (supra, § 2.2.a).
6.2.a.i Essa potrebbe addirittura considerarsi inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con il punto nodale della motivazione data dal Tribunale, il quale ha chiaramente dato rilievo, per applicare la norma, all'affermazione che nel novero di “… tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione” (art. 1595 c.c.), che legittimano il locatore ad agire per l'adempimento direttamente contro il subconduttore, rientra anche quella di restituire l'immobile alla scadenza del contratto (supra, § 1.4.a).
L'appellante si limita a rilevare, saltando l'argomento del Tribunale, che la norma non legittima il locatore ad agire contro il subconduttore per far dichiarare la cessazione del contratto di sublocazione, ma, così facendo, lascia intatto, a monte, che la domanda di rilascio concerne una obbligazione che il subconduttore è tenuto ad adempiere.
6.2.a.ii In ogni caso, la tesi è da disattendere anche nel merito, proprio per la stessa ragione indicata dal Tribunale: non può esservi dubbio alcuno che, così come avviene per il conduttore in relazione al contratto di locazione, il subconduttore, in forza delle obbligazioni che attengono al subcontratto, è obbligato a rilasciare l'immobile quando il contratto di sublocazione sia cessato, così che l'adempimento di tale obbligazione può essere chiesta direttamente dal locatore, ai sensi dell'art. 1595 co. 1^ c.c., quando assuma che la sublocazione sia cessata.
Nel caso di specie, ha dedotto a titolo della propria domanda – e la sua tesi è stata CP_1 convalidata dal Tribunale – che il contratto di sublocazione era cessato per effetto della cessazione del contratto di locazione e che, dunque, la era tenuta al rilascio (supra, § PT
1.1.d).
La circostanza che l'azione sia stata promossa con intimazione di sfratto per finita locazione e che sia stato chiesto anche l'accertamento della cessazione della sublocazione non snatura la domanda di merito che, a seguito di mutamento del rito, è stata scrutinata e accolta pagina 10 di 13 dal Tribunale, che è, nella sua essenza e se rettamente interpretata, una domanda di rilascio del locatore contro il subconduttore, fondata sul previo accertamento, in quanto presupposto logico indispensabile, che la sublocazione era venuta meno, esponendo la subconduttrice all'obbligo di rilasciare il bene.
6.2.b La seconda contestazione è riferita all'art. 1595 co. 3^ c.c. (supra, § 2.2.b).
Essa va disattesa.
, come già motivato, non ha proposto un'azione intesa a far dichiarare cessata la CP_1 locazione;
ma, avvalendosi della legittimazione dell'art. 1595 co. 1^ c.c., ha agito contro la subconduttrice per il rilascio, sul presupposto che la locazione fosse cessata e che essa, di conseguenza, avesse fatto venir meno anche il subcontratto.
L'art. 1595 co. 3^ c.c., invero, non postula che il locatore debba previamente far accertare giudizialmente la cessazione della locazione;
l'effetto caducatorio del subcontratto previsto dalla norma discende dalla legge stessa, per il solo fatto che la locazione sia cessata o risolta.
Il venir meno della locazione, insomma, costituisce – nel rapporto fra locatore e subconduttore delineato dall'art. 1595 cc. - solo un presupposto del diritto del locatore al rilascio.
7. Il terzo motivo, relativo al litisconsorzio necessario con il conduttore/sublocatore
Comune di EN, è, di conseguenza, infondato.
Discende da quanto si è appena osservato che il Comune di EN non era parte necessaria della domanda che ha promosso contro il subconduttore per ottenerne il CP_1 rilascio: la cessazione del contratto di locazione è solo un presupposto dei diritti fatti valere contro la e il suo accertamento è dunque meramente incidentale e inidoneo a PT coinvolgere nel processo il ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- CP_2
8. Neppure il quarto motivo merita accoglimento.
8.1 In prime cure, sin dall'atto introduttivo, ha in modo chiaro e preciso affermato CP_1 che il contratto di locazione con il Comune di EN (doc. 2 ) era cessato il 30.3.2018 CP_1
(supra, § 1.1.d).
pagina 11 di 13 Poiché, come si è già chiarito, la cessazione del contratto di locazione costituisce un presupposto del diritto azionato in giudizio da , essa rileva qui quale fatto storico e, CP_1 come tale, soggiace alla disciplina dell'art. 115 c.p.c.-
Né nella comparsa in opposizione, né nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., la risulta avere contestato quel dato di fatto, con la conseguenza che esso, come PT giustamente sostiene l'appellata, era un fatto pacifico, che, dunque, non abbisognava di prova.
È dunque inibito alla metterlo in discussione per la prima volta in appello: non PT già, beninteso, perché la sua negazione sia inibita dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di mera difesa;
ma perché il fatto, non contestato a tempo debito, si ha irretrattabilmente per pacifico.
8.2 Il motivo pare anche riaffermare la tesi secondo la quale avrebbe, con l'inerzia CP_1 serbata dal 2018 (cessazione della locazione) al 2023 (azione contro la , tacitamente PT consentito a un rinnovo della sublocazione.
Non si può concordare.
non era la parte sublocatrice, sicché non poteva esprimere alcuna volontà, tacita o CP_1 espressa, per rinnovare la sublocazione.
A parte ciò, pur vero che non ha dimostrato né l'avvenuta spedizione, né la CP_1 ricezione della lettera raccomandata del di EN alla datata 30.8.2018 (suo CP_2 PT doc. 6) e che la ha tempestivamente negato di averla mai ricevuta (supra, § 1.2.b.i), PT resta fermo che l'avere la società omesso azioni nei confronti della sino al 2023 non PT pare un comportamento concludente sul piano negoziale, tanto più che la lettera del CP_2 era indirizzata per conoscenza anche a (ed essa l'ha sicuramente Controparte_3 ricevuta, visto che è stata in grado di depositarla in causa) e, dunque, l'odierna CP_1 appellata, riponendo legittimo affidamento sulla ricezione della missiva da parte della PT
(missiva che, a sua volta, ne richiamava una del 2016), contava sul fatto che la subconduttrice avesse ricevuto inequivocabile comunicazione dell'obbligo di rilascio dell'immobile alla data del 30.9.2018.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, esclusa la fase 3 in difetto di attività di trattazione o istruttoria, valore di causa da individuare, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel valore del canone di pagina 12 di 13 sublocazione dalla data della intimazione (aprile 2023) a quella della scadenza successiva
(aprile 2024), ossia in € (622,94 x 12=) 7.475,28.
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 3.966,00, oltre accessori di legge.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 325/2024 emessa dal Tribunale di EN e pubblicata il
[...]
30.1.2024, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
EN, 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di EN, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato all'udienza del 21.5.2025, mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 834/2024 promossa da:
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO SALUSTRI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MATTEO TASSI;
CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 325/2024 emessa dal Tribunale di EN e pubblicata il 30.1.2024.
CONCLUSIONI
In data 21.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dello spiegato appello e per i motivi sopra esposti, A) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 325/2024 emessa e pubblicata il 30/01/2024 dal Tribunale di EN;
B) riformare e
pagina 1 di 13 annullare la sentenza n. 325/2024 emessa e pubblicata il 30/01/2024 dal Tribunale di EN, rigettando tutte le domande della ed in particolare la domanda di CP_1 accertamento e declaratoria di cessazione del contratto di sublocazione per scadenza del contratto di locazione del 23/04/2008 alla data del 30/03/2018, la domanda di convalida di sfratto intimato per finita (sub)locazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008 e la conseguente domanda di condanna di al rilascio dell'immobile sito in Parte_1
EN via Mario Castelnuovo Tedeschi n.12; con condanna di , in p.l.r.p.t., CP_1 alla refusione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e, in ogni caso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di sublocazione del 04/06/2008 stipulato da con il di EN in forza Parte_1 CP_2 dell'invocata applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto e, per l'effetto convalidare lo sfratto intimato da , condannando CP_1 Parte_1
a rilasciare immediatamente l'immobile detenuto e a rimborsare l'attrice della
[...] di € 6.626,91 a titolo di oneri accessori scaduti, non pagati e anticipati dalla proprietaria;
in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di sublocazione del 04/06/2008 stipulato da con il di Parte_1 CP_2
EN per violazione degli obblighi di cui agli artt. 1587 c.c., e 3 e 4 del contratto di sublocazione e, per l'effetto convalidare lo sfratto intimato da , condannando CP_1
a rilasciare immediatamente l'immobi via di estremo Parte_1 subordine, accertare e dichiarare che l'intimazione di convalida di sfratto per finita locazione sia valsa quale formale disdetta del contratto di sublocazione del 04/06/2008 e, per l'effetto, condannare a rilasciare l'immobile detenuto alla Parte_1 prossima scadenza contrattuale.
In ogni caso: in vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di EN, con sentenza n. 325/2024 pubblicata il 30.1.2024, ha così deciso:
- DICHIARA la cessazione del contratto di sublocazione per scadenza del contratto di locazione alla data del 30.3.2018;
- CONDANNA al rilascio dell'immobile, meglio descritto in atti, Parte_1 libero e vacuo da persone o cose nella piena disponibilità della parte attrice;
- Visto l'art. 56 L. n. 392/78 FISSA per l'esecuzione la data del 30.4.2024;
- CONDANNA a rifondere a e spese di lite, Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 13 liquidate in Euro 919/00 per studio della controversia, Euro 777/00 per fase introduttiva,
Euro 1.000/00 per fase istruttoria e/o trattazione ed Euro 1.200,00 per fase decisionale, €
500,00 per la mediazione oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva di legge ed € 171,00 per esborsi.
1.1 (anche solo ) aveva intimato ad con atto CP_1 CP_1 Parte_1 di citazione notificato il 24.3.2023, sfratto per finita locazione.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
1.1.a era divenuta proprietaria dell'immobile a uso abitativo sito in EN Via Mario
Castelnuovo Tedesco 12, stabile 8777 unità 8, piano 2^: il bene, infatti, a suo tempo acquistato da era poi stato acquisito da a seguito della fusione per Controparte_3 CP_1 incorporazione di stipulata per atto pubblico rogato il 15.11.2009 dal Controparte_3
Notaio di Modena;
Persona_1
1.1.b anteriormente all'acquisto di la dante causa Controparte_3 CP_4 aveva locato l'immobile al Comune di EN (contratto del 23.4.2008) per
[...] destinarlo alla sublocazione a prezzo calmierato, con gestione del rapporto sublocativo affidato a CP_5
1.1.c il 4.6.2008 in nome e per conto del Comune di EN, aveva sublocato CP_5
l'immobile ad per la durata di quattro anni dal 1.5.2008; Parte_1
1.1.d d'altra parte, «[…] il contratto di locazione principale tra il Comune di EN e la soc. (cui è subentrata ) è cessato in data 31/03/2018 CP_4 Controparte_4 CP_3
e, di conseguenza, pure il contratto di sublocazione stipulato dal Comune con la sig.ra
[…]» (intimazione, pag. 3); Parte_1
1.1.e il Comune di EN, con lettera raccomandata del 30.8.2018, aveva intimato alla di rilasciare l'immobile sublocato entro il 30.9.2018, ma inutilmente, sì che era PT necessario l'intervento del giudice.
Aveva dunque intimato sfratto per finita locazione, chiedendo dichiararsi cessato il contratto di sublocazione e ordinare il rilascio.
1.2 non senza avere rimarcato la sua avanzata età (classe 1931), Parte_1 aveva opposto lo sfratto.
1.2.a In primo luogo, aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in pagina 3 di 13 quanto subconduttrice, rispetto all'azione di risoluzione del contratto di locazione: «[…]
L'azione è infatti esercitabile e la domanda proponibile da parte del locatore esclusivamente nei confronti del proprio locatario e quindi , assumendo di essere subentrata in CP_1 tutti i rapporti attivi e passivi di , avrebbe dovuto presentare la domanda Controparte_3 di risoluzione del contratto di locazione al proprio conduttore e quindi il Comune di EN
o Casa SpA […]» (comparsa di costituzione in opposizione, pag. 3).
1.2.b Nel merito, aveva dedotto che:
1.2.b.i non aveva ricevuto disdetta del rinnovo del contratto di sublocazione: esso era stato stipulato con (procuratrice del Comune) per la durata di quattro anni e si era CP_5 rinnovato tacitamente di quattro anni in quattro anni, come previsto dall'art. 1 punto 1 del negozio scritto: «[…] La raccomandata citata dall'intimante, ma suppostamente proveniente dal Comune di EN, non è mai stata ricevuta dalla NO infatti non ne è stata PT data prova non avendo la proprietà prodotto la cartolina di ritorno né la ricevuta di invio.
[…]» (ivi);
1.2.b.ii ella aveva continuato a pagare il canone e non era receduta dal contratto, continuando ad abitare ininterrottamente nei locali di Via Tedesco 12;
1.2.b.iii il contratto si era dunque rinnovato sino al 30.4.2024: «[…] La data di cessazione del contratto indicata dall'intimante del 31.3.2018 non ha connessione né con la realtà contrattuale inter partes né con il tacito rinnovamento che è intervenuto per la mancata disdetta. Si tratta di data che attiene ai rapporti dell'originario rapporto di locazione di cui la NO non è stata parte e che quindi rilevano eventualmente fra Pt_2 le parti di quel contratto. […]» (ivi, pag. 4);
1.2.b.iv dal 2018 in poi, del resto, aveva consentito tacitamente la prosecuzione CP_1 del rapporto.
Aveva pertanto concluso per l'inammissibilità dell'intimazione o, comunque, per il suo rigetto.
1.3 Mutato il rito all'udienza di prima comparizione, nelle memorie integrative:
1.3.a aveva invocato in suo favore l'art. 1595 c.c.; e aveva chiesto, in subordine, la CP_1 risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 8, per via del mancato pagamento degli oneri condominiali pari ad Euro 6.626,91; nonché, in via ulteriormente gradata, accertare che l'intimazione di convalida di sfratto equivaleva a una pagina 4 di 13 formale disdetta del contratto di sublocazione, con condanna in ogni caso della a PT rilasciare l'immobile alla prossima scadenza contrattuale.
1.3.b aveva ribadito tutte le proprie precedenti difese, eccezioni e richieste;
PT contestando, in una successiva memoria, la tardività delle domande nuove contenute nella memoria integrativa avversaria.
1.4 Il Tribunale, mutato il rito, sulla scorta dei documenti offerti, ha accolto la domanda su questi rilievi:
1.4.a L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata, perché l'art. 1495 co.
1^ c.c. legittima il locatore a far valere le sue ragioni direttamente nei confronti del subconduttore.
In particolare, fra le obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione rientrava di sicuro quella di riconsegna dell'immobile alla data di cessazione del contratto.
1.4.b Sempre in forza dell'art. 1595 c.c., la cessazione del contratto di locazione si ripercuote automaticamente su quello di sublocazione, ponendovi fine.
Sicché: «[…] Venendo alla presente fattispecie, non è in contestazione che il contratto di locazione stipulato fra la proprietà e il di EN sia andato a scadenza il CP_2
30.03.2018, con termine per il rilascio al 30.9.2018.
La non ha quindi più alcun titolo per continuare ad occupare l'immobile in PT questione.
D'altronde, a nulla rileva che il contratto di sublocazione si fosse, formalmente, tacitamente rinnovato per mancata comunicazione della disdetta.
Il contratto di sublocazione è risolto quindi, non già in forza del mancato rinnovo del medesimo, ma per intervenuta scadenza del contratto principale che – stante il collegamento funzionale esistente fra il negozio derivante e quello derivato – ha analogamente determinato l'estinzione del rapporto ad esso subordinato. […]» (pag. 4).
2. Con ricorso depositato il 18.4.2024, regolarmente notificato con il decreto di fissazione udienza, (di seguito anche appellante) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche appellata), CP_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 5 di 13 2.1 “I) Violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 125 cpc per inesistenza della procura alle liti conferita per la domanda di accertamento e declaratoria della cessazione del contratto di sublocazione, per l'intimazione di sfratto per finita (sub)locazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008 e la conseguente condanna della subconduttrice al rilascio dell'immobile detenuto.”
In primo luogo, l'appellante, sotto questo titolo, eccepisce la carenza di ius postulandi dell'avvocato che ha spiccato l'intimazione per , poiché la procura alle liti era stata CP_1 rilasciata per “… intimare lo sfratto per morosità in danno di ” e non Persona_2 per accertare e dichiarare la cessazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008 ed ottenere la conseguente condanna della subconduttrice al rilascio dell'immobile.
L'inesistenza della procura alle liti determinava l'inammissibilità della domanda.
2.2 “II) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1595 comma 1 e 3 cc per carenza di legittimazione attiva della locatrice e per carenza di legittimazione passiva CP_1 della subconduttrice ” Parte_1
In via subordinata di merito, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1595 c.c.,
2.2.a sia al suo primo comma, «[…] che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice del primo grado, non concede al locatore azione diretta nei confronti del subconduttore per accertare e dichiarare la cessazione del contratto di sublocazione, per intimare lo sfratto per finita (sub)locazione del contratto di sublocazione del 4/06/2008, e per ottenere la conseguente condanna della subconduttrice al rilascio dell'immobile detenuto
[…]» (appello, pag. 4);
2.2.b sia al suo terzo comma, «[…] che prescrive che il locatore deve proporre
l'intimazione dello sfratto per finita locazione e la conseguente azione di condanna al rilascio dell'immobile esclusivamente nei confronti del conduttore […]» (ivi, pag. 5): CP_1 avrebbe dovuto prima far accertare la cessazione o risoluzione del contratto di locazione nei confronti della conduttrice e solo dopo avrebbe potuto far valere nei confronti del subconduttore tale evento, non potendo invece chiedere l'accertamento della caducazione del contratti di locazione nei confronti del subconduttore.
2.3 “III) Violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cpc per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di EN.”
Se mai si dovesse reputare consentita l'azione di per l'accertamento della CP_1
pagina 6 di 13 cessazione del contratto di locazione – prosegue l'appellante con autonomo mezzo – il
Comune di EN, in quanto locatario e sublocatore, sarebbe stato parte necessarie del processo, erroneamente e irrimediabilmente svoltosi in sua assenza.
2.4 “IV) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cc, per omessa prova della risoluzione del contratto di locazione del 27/03/2008 per la scadenza del 30/03/2018.”
Infine, l'appellante denuncia che non esisteva alcuna prova – che non aveva CP_1 fornito, pur essendone onerata – che il contratto di locazione del 27.3.2008 fosse cessato al
30.3.2018: «[…] Invero, avendo, la , introdotto la domanda di sfratto per CP_1 finita locazione solo in data 5/04/2023 (doc.4 All. A), a distanza di oltre 5 anni dalla asserita scadenza del contratto di locazione (30/03/2018), era onere della stessa
[...]
, ex art. 2697 cc, provare la risoluzione del contratto di locazione del 27/03/2008 CP_1 per la scadenza del 30/03/2018 attraverso la produzione di ordinanza di sfratto per finita locazione o di sentenza che accertasse e dichiarasse la risoluzione del suddetto contratto di locazione.
Infatti, posto che il contratto di locazione del 27/03/208 è stato stipulato per una durata di 10 anni e che, ai sensi dell'art. 2 della l. 431/1998, esso si è rinnovato tacitamente per ugual periodo, e cioè fino al 31/03/2028, non potendo il locatore ed il conduttore derogare ai limiti temporali imposti dalla predetta legge se non in forza del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, unica prova che avrebbe dovuto fornire CP_1 era la produzione di ordinanza di sfratto per finita locazione o di sentenza di risoluzione del suddetto contratto di locazione.
Tale prova non è stata affatto fornita in giudizio dalla che, anzi, con CP_1 la propria condotta tesa a lasciare la subconduttrice, per ben oltre 5 anni dall'asserita scadenza del contratto di locazione, nella detenzione dell'immobile, tesa a percepire i canoni di locazione dalla subconduttrice, tesa a non promuovere sfratto per finita locazione fino alla notifica dell'intimazione avvenuta il 5/4/2023 per introdurre il presente giudizio, tesa a rilasciare procura alle liti per procedere allo sfratto per morosità della subconduttrice, ha provato la rinnovazione del contratto di locazione. […]» (ivi, pag. 9).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 7 di 13 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3.1 Ha resistito all'eccezione sulla procura alle liti, rimarcando che questa non era affatto inesistente; e che il suo contenuto era tale da doversi considerare riferito anche a qualsiasi questione collegata e connessa con il rilascio dell'immobile.
3.2 Nel merito, eccepita la novità (e conseguente inammissibilità) dell'eccezione ex art. 1595 c.c., ha sostenuto, in sostanza, la correttezza della motivazione del primo giudice.
3.3 Ha informato, documentandolo, l'avvenuto rilascio in data 3.12.2024.
3.4 Ha riproposto le domande subordinate, assorbite in prime cure.
4. La causa è stata decisa, mediante emissione e lettura del dispositivo, all'udienza del
21.5.2025, a seguito di discussione orale, come da relativo verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1 Innanzitutto, va smentita, anche in astratto, l'affermazione dell'appellante, secondo la quale ci si troverebbe dinanzi a un caso di inesistenza della procura alle liti.
Se anche si recepisse acriticamente la tesi della secondo la quale, poiché la PT procura alle liti (regolarmente depositata) è stata rilasciata “per intimare lo sfratto per morosità in danno di ”, essa non attribuiva ius postulandi per Parte_1
l'intimazione di sfratto per finita locazione in concreto proposta, non per questo la procura alle liti sarebbe inesistente, categoria da riservare solo o alla materiale inesistenza della procura ovvero alla sua totale estraneità all'affare trattato.
pagina 8 di 13 La volontà di di dare mandato all'avvocato affinché facesse cessare la sublocazione CP_1
e ottenesse il rilascio dell'immobile non è seriamente dubitabile, sicché, se fosse corretta l'eccezione, saremmo dinanzi a un vizio che non potrebbe andare oltre la nullità.
5.2 In secondo luogo, trascura l'appellante che il presente processo, in quanto iniziato con intimazione notificata il 24.3.2023, soggiace alle norme processuali risultanti dalla riforma apportata dal D. Lgs 149/2022.
L'attuale testo dell'art. 182 co. 2^ c.p.c., d'altra parte, ammette sanatoria anche in caso di mancanza della procura al difensore, ossia di inesistenza (Cass. sez. 3^ civ.
9.10.2023 n.
28251 rv 669047-01), il che significa che la conseguenza dell'eventuale difetto non sarebbe, neppure in caso di inesistenza, quello preteso dalla bensì la necessità di concedere a PT
un termine perentorio per la sanatoria;
termine che, non concesso in prime cure, CP_1 dovrebbe essere concesso in questo grado, del che non vi sarebbe necessità, posto che la procura alle liti rilasciata al medesimo difensore all'espresso fine di resistere all'appello della vale quale ratifica dell'operato del difensore culminato con la sentenza impugnata, che PT la appellata vuole vedere confermata.
5.3 In terzo luogo, ma prioritariamente sul piano logico, la procura alle liti rilasciata in prime cure va considerata sufficiente a conferire all'avvocato lo ius postulandi per l'azione promossa.
l'ha rilasciata sì “per intimare lo sfratto per morosità in danno di CP_1 Parte_1
, ma anche, come di seguito prosegue il testo della procura, per “… assumere ogni
[...] ulteriore iniziativa giudiziaria correlata e necessaria alla miglior tutela degli interessi della banca …”.
Del resto, la scelta del rimedio processuale più idoneo a difendere la parte è di competenza esclusiva dell'avvocato, così che, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che ha incaricato l'avvocato affinché avviasse contro la iniziative giudiziarie utili per CP_1 PT recuperare l'immobile in sublocazione, a nulla rilevando che sia stato indicato un rimedio processuale (sfratto per morosità) leggermente difforme da quello, più appropriato alla fattispecie, usato (sfratto per finita locazione).
5.4 È appena il caso di osservare, a chiusura, che l'eventuale nullità o inefficacia della procura, in quanto comunque esistente, sarebbe stata sanabile anche sotto il vigore del precedente testo dell'art. 182 c.p.c. (come novellato dalla L. 69/2009: Cass. SSUU 21.12.2022
n. 37434) e a fortiori lo sarebbe alla luce del testo vigente e applicabile. pagina 9 di 13 6. Il secondo motivo è ammissibile, ma infondato.
6.1 È, contrariamente all'eccezione di , ammissibile, perché, contestando la CP_1 legittimazione attiva della società, attiene a questione rilevabile di ufficio, che non soggiace al divieto di nova in appello.
6.2 È però infondata, in entrambe le partizioni nelle quali si articola.
6.2.a La prima contestazione è riferita all'art. 1595 co. 1^ c.c. (supra, § 2.2.a).
6.2.a.i Essa potrebbe addirittura considerarsi inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con il punto nodale della motivazione data dal Tribunale, il quale ha chiaramente dato rilievo, per applicare la norma, all'affermazione che nel novero di “… tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione” (art. 1595 c.c.), che legittimano il locatore ad agire per l'adempimento direttamente contro il subconduttore, rientra anche quella di restituire l'immobile alla scadenza del contratto (supra, § 1.4.a).
L'appellante si limita a rilevare, saltando l'argomento del Tribunale, che la norma non legittima il locatore ad agire contro il subconduttore per far dichiarare la cessazione del contratto di sublocazione, ma, così facendo, lascia intatto, a monte, che la domanda di rilascio concerne una obbligazione che il subconduttore è tenuto ad adempiere.
6.2.a.ii In ogni caso, la tesi è da disattendere anche nel merito, proprio per la stessa ragione indicata dal Tribunale: non può esservi dubbio alcuno che, così come avviene per il conduttore in relazione al contratto di locazione, il subconduttore, in forza delle obbligazioni che attengono al subcontratto, è obbligato a rilasciare l'immobile quando il contratto di sublocazione sia cessato, così che l'adempimento di tale obbligazione può essere chiesta direttamente dal locatore, ai sensi dell'art. 1595 co. 1^ c.c., quando assuma che la sublocazione sia cessata.
Nel caso di specie, ha dedotto a titolo della propria domanda – e la sua tesi è stata CP_1 convalidata dal Tribunale – che il contratto di sublocazione era cessato per effetto della cessazione del contratto di locazione e che, dunque, la era tenuta al rilascio (supra, § PT
1.1.d).
La circostanza che l'azione sia stata promossa con intimazione di sfratto per finita locazione e che sia stato chiesto anche l'accertamento della cessazione della sublocazione non snatura la domanda di merito che, a seguito di mutamento del rito, è stata scrutinata e accolta pagina 10 di 13 dal Tribunale, che è, nella sua essenza e se rettamente interpretata, una domanda di rilascio del locatore contro il subconduttore, fondata sul previo accertamento, in quanto presupposto logico indispensabile, che la sublocazione era venuta meno, esponendo la subconduttrice all'obbligo di rilasciare il bene.
6.2.b La seconda contestazione è riferita all'art. 1595 co. 3^ c.c. (supra, § 2.2.b).
Essa va disattesa.
, come già motivato, non ha proposto un'azione intesa a far dichiarare cessata la CP_1 locazione;
ma, avvalendosi della legittimazione dell'art. 1595 co. 1^ c.c., ha agito contro la subconduttrice per il rilascio, sul presupposto che la locazione fosse cessata e che essa, di conseguenza, avesse fatto venir meno anche il subcontratto.
L'art. 1595 co. 3^ c.c., invero, non postula che il locatore debba previamente far accertare giudizialmente la cessazione della locazione;
l'effetto caducatorio del subcontratto previsto dalla norma discende dalla legge stessa, per il solo fatto che la locazione sia cessata o risolta.
Il venir meno della locazione, insomma, costituisce – nel rapporto fra locatore e subconduttore delineato dall'art. 1595 cc. - solo un presupposto del diritto del locatore al rilascio.
7. Il terzo motivo, relativo al litisconsorzio necessario con il conduttore/sublocatore
Comune di EN, è, di conseguenza, infondato.
Discende da quanto si è appena osservato che il Comune di EN non era parte necessaria della domanda che ha promosso contro il subconduttore per ottenerne il CP_1 rilascio: la cessazione del contratto di locazione è solo un presupposto dei diritti fatti valere contro la e il suo accertamento è dunque meramente incidentale e inidoneo a PT coinvolgere nel processo il ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- CP_2
8. Neppure il quarto motivo merita accoglimento.
8.1 In prime cure, sin dall'atto introduttivo, ha in modo chiaro e preciso affermato CP_1 che il contratto di locazione con il Comune di EN (doc. 2 ) era cessato il 30.3.2018 CP_1
(supra, § 1.1.d).
pagina 11 di 13 Poiché, come si è già chiarito, la cessazione del contratto di locazione costituisce un presupposto del diritto azionato in giudizio da , essa rileva qui quale fatto storico e, CP_1 come tale, soggiace alla disciplina dell'art. 115 c.p.c.-
Né nella comparsa in opposizione, né nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., la risulta avere contestato quel dato di fatto, con la conseguenza che esso, come PT giustamente sostiene l'appellata, era un fatto pacifico, che, dunque, non abbisognava di prova.
È dunque inibito alla metterlo in discussione per la prima volta in appello: non PT già, beninteso, perché la sua negazione sia inibita dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di mera difesa;
ma perché il fatto, non contestato a tempo debito, si ha irretrattabilmente per pacifico.
8.2 Il motivo pare anche riaffermare la tesi secondo la quale avrebbe, con l'inerzia CP_1 serbata dal 2018 (cessazione della locazione) al 2023 (azione contro la , tacitamente PT consentito a un rinnovo della sublocazione.
Non si può concordare.
non era la parte sublocatrice, sicché non poteva esprimere alcuna volontà, tacita o CP_1 espressa, per rinnovare la sublocazione.
A parte ciò, pur vero che non ha dimostrato né l'avvenuta spedizione, né la CP_1 ricezione della lettera raccomandata del di EN alla datata 30.8.2018 (suo CP_2 PT doc. 6) e che la ha tempestivamente negato di averla mai ricevuta (supra, § 1.2.b.i), PT resta fermo che l'avere la società omesso azioni nei confronti della sino al 2023 non PT pare un comportamento concludente sul piano negoziale, tanto più che la lettera del CP_2 era indirizzata per conoscenza anche a (ed essa l'ha sicuramente Controparte_3 ricevuta, visto che è stata in grado di depositarla in causa) e, dunque, l'odierna CP_1 appellata, riponendo legittimo affidamento sulla ricezione della missiva da parte della PT
(missiva che, a sua volta, ne richiamava una del 2016), contava sul fatto che la subconduttrice avesse ricevuto inequivocabile comunicazione dell'obbligo di rilascio dell'immobile alla data del 30.9.2018.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, esclusa la fase 3 in difetto di attività di trattazione o istruttoria, valore di causa da individuare, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel valore del canone di pagina 12 di 13 sublocazione dalla data della intimazione (aprile 2023) a quella della scadenza successiva
(aprile 2024), ossia in € (622,94 x 12=) 7.475,28.
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 3.966,00, oltre accessori di legge.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 325/2024 emessa dal Tribunale di EN e pubblicata il
[...]
30.1.2024, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
EN, 21 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13