TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con provvedimento del 24.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione dell'11.3.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2541 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Liliana Vicedomini in virtù di mandato in calce al ricorso ed elett.te dom.ta presso e nel di lei studio sito in Montecorvino Rovella (Sa) al Corso Umberto I n. 17;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Bove, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites in atti, unitamente al quale elettivamente domicilia in C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale
CP_1
1 PEC: t Email_2
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU
nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi la domanda previo accertamento della sussistenza del suo diritto al beneficio invocato, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale. Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l in data 11.9.2024, il quale concludeva per l'improcedibilità CP_1
e la nullità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al CTU che aveva operato in fase di ATP per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volto ad attualizzare la
2 valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione dell'11.3.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa e successiva rispetto a quella della domanda amministrativa.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito, nel dare atto che la ricorrente è affetta da:
<Encefalopatia vascolare cronica degenerativa come da severo declino cognitivo.
Catetere vescicale a permanenza dopo episodio nel 2022 di insufficienza renale acuta
(IRA) per ostruzione. Ipertensione arteriosa. Poliartrosi con discreto impegno funzionale.
3 Obesità.>>, ha concluso nel senso che le dette patologie sono a tal punto invalidanti da soddisfare i requisiti per il riconoscimento delle invocate prestazioni assistenziali.
Ed invero, l'ausiliario del giudice, sulla base dell'esame clinico-anamnestico effettuato, ha riscontrato che la situazione patologica della ricorrente si è evoluta in senso assai peggiorativo rispetto alla precedente.
In particolare, il Consulente ha concluso nel senso che:
precedente valutazione diagnostica del 27.11.2023, assume interesse medico-legale ai
fini della concessione dell'indennità di accompagnamento la patologia afferente
all'apparato cerebrovascolare, vale a dire la “Encefalopatia vascolare cronica
degenerativa con severo declino cognitivo”, determinatasi in questi ultimi mesi in termini
tali da condizionare l'autonomia della paziente, influenzando negativamente le materiali
capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le minime funzioni
vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale e interrelazione con
l'ambiente domestico.
Queste considerazioni derivano dalla visita Geriatrica del 27.3.24, esibita nel corso di
questo giudizio dalla parte ricorrente e praticata in epoca successiva al deposito della
precedente CTU del sottoscritto, avvenuto quindici giorni prima, il 12.03.24, su nomina del
G.U.L. Dr. (visita peritale del 27.11.23). Persona_1
Dalla succitata visita Geriatrica: “Dall'esame obiettivo e dalla somministrazione del test si
evidenzia bradipsichismo, deficit dell'attenzione e della memoria, non risponde in modo
congruo alle domande circa I'orientamento temporo-spaziale, non è possibile il richiamo
differito di tre parole proposta dall'esaminatore, deficit esecutivo, ipomimia, aprassia
costruttiva, acalculia. rallentamento ideo-motorio. Il tono dell'umore mostra al momento
stato depressivo, a tratti si astrae dal contesto sociale. MMSE 12.7/30. Non autonoma
nelle AVQ, necessita di aiuto nell'igiene personale e nell'assunzione della terapia
farmacologica. Riferiti disturbi del ritmo sonno-veglia. Bradicinesia, instabilità posturale
4 con stazione eretta incerta per facile stancabilità muscolare, deambulazione con base
d'appoggio allargata necessitante di appoggio e sostegno e assistenza continua per
elevato rischio cadute. ADL 1/6; IADL 1/8”.
Ebbene questa recente visita Geriatrica riporta le risultanze dei tests MMSE (Mini Mental
State Examination) con punteggio pari a 12.7/30, inferiore a 18, indice di una grave
compromissione delle abilità cognitive, delle ADL (activities of daily living, attività della vita
quotidiana) che sono pari a 1/6, e delle IADL (instrumental activities of daily living, attività
strumentali della vita quotidiana) che sono 1/8, espressione di una pressoché totale
dipendenza nelle attività della vita quotidiana e strumentali della vita quotidiana. Vogliamo
anche ricordare che tali tests del tipo “a domanda-risposta” presuppongono da parte
dell'esaminando una volontà di collaborazione non sempre presente, trattandosi di
questionari svolti quasi sempre ad uso medico-legale, che potrebbero essere attendibili
solo in caso di risposte credibili e collaborative.
D'altra parte la della Geriatria di Battipaglia del Distretto Sanitario Persona_2
5 della , ha riportato in diagnosi una serie di sintomi e disturbi quali Parte_2
“bradipsichismo, deficit dell'attenzione e della memoria, non risponde In modo congruo
alle domande circa I'orientamento temporo-spaziale, non possibile richiamo differito di tre
parole proposte dall'esaminatore, deficit esecutivo, ipomimia, aprassia costruttiva,
acalculia. rallentamento ideo-motorio”, e pur rimanendo il rilievo obiettivo dell'esame
clinico la base fondante del nostro giudizio medico-legale, non possiamo ignorare e
disconoscere quanto è scritto nella visita Geriatrica, ove sono riportati elementi patologici
che dimostrano una perdita di autonomia, sia negli spostamenti che per muoversi,
esprimersi e per soddisfare i bisogni elementari di vita, con una “probabile” modificazione
evolutiva in “peius”, con un netto peggioramento negli ultimi mesi delle sue condizioni
generali, derivanti dal processo di decadimento cognitivo e riassumibile clinicamente in un
progressivo “severo rallentamento ideo-motorio”.
5 Tali disturbi sono inquadrabili come una forma di avanzata vasculopatia cerebrale cronica
che hanno quali sintomi alterazione della personalità, comportamenti associati a perdita
della memoria, disturbi dell'umore, linguaggio e abilità motoria deficitari. (...)
Alla luce di queste considerazioni di ordine clinico e medico-legale, e sulla base della visita
geriatrica del 27.03.2024, esibita dalla parte attrice, successiva alla nostra precedente
CTU, ne deriva che la paziente non possiede attualmente una sufficiente autonomia nelle
comuni funzioni vegetative e di relazione, non riuscendo pienamente a farsi intendere
nell'ambito dell'ambiente familiare, non essendo in grado di potersi spostare da un
ambiente all'altro, ed incontrando severe difficoltà e bisogno d'aiuto da parte di terzi nel
poter accudire ai propri bisogni personali.
Circa la decorrenza, riteniamo di essere nel giusto nel fissare nel Febbraio 2024 la data
di inizio del diritto all'indennità di accompagnamento, presentando presumibilmente da
allora una sostanziale perdita di autonomia nelle attività della vita quotidiana>>.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte
qua accolta.
Quanto alle spese del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della domanda, per effetto della ritenuta decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla valutazione tecnica opposta, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti delle medesime.
Per quanto attiene, invece, alle spese della CTU espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, esse, stante il sostanziale accoglimento della prospettazione di parte ricorrente, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2541 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
contro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza da febbraio 2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone in via definitiva a carico dell' il pagamento delle spese della CTU, da CP_1
liquidarsi, quanto alla presente fase, con separato decreto.
Salerno, 7.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
7