Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1850/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1850/2021 tra
(avv. SIGHIERI DANESIN GIOVANNI)Parte_1
ATTORE e avv. COLUCCIO RAFFAELE) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 23/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Simone Spennato, in sostituzione dell'Avv. Sighieri Danesin, per e l'Avv. Coluccio per Parte_1 che richiamano le conclusioni rassegnate nelle note sostitutive della Controparte_1 presenza all'udienza del 7.11.2024. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1850/2021 R.G.
promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Sighieri Danesin come da mandato Parte_1 in atti, ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Raffaele Coluccio come da mandato in atti, CONVENUTA
Conclusioni per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma ogni contraria istanza disattesa e reietta: - accertare e dichiarare i convenuti responsabili del sinistro di cui in premessa e, pertanto, contraris rejectis, accogliere la domanda attrice e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni per la somma di euro 31.442,45 per le causali di cui in premessa (danno biologico, morale, spese vive, damnus emergens e lucrum cessans) o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad istruttoria conclusa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese ex art. 96 cpc, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA, come per legge.
Conclusioni per la convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: I) In via istruttoria A) RIGETTARE l'istanza che parte attrice dovesse riproporre diretta ad ottenere che venga disposta CTU per la valutazione attuariale del lucrum cessans e del damnus emergens, non avendo lo stesso attore dato prova di aver subito alcun danno patrimoniale e, anzi, risultando dai documenti prodotti che abbia lavorato anche nei giorni successivi al sinistro ed avendo il CTU escluso qualsiasi incidenza delle lesioni subite dal Dott. e dei Pt_1 conseguenti postumi sulla sua capacità lavorativa specifica;
B) RIGETTARE l'istanza che controparte dovesse riproporre diretta ad ottenere l'ammissione della prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6° n. 3, c.p.c. avversaria per i motivi esposti nelle Note di Trattazione Scritta per l'udienza del 5.4.2022 e per quelli che ci si riserva di esporre negli scritti conclusivi;
II) Nel merito Dato atto che la ha Controparte_1 versato prima della notifica dell'atto di citazione al Dott. la somma di € 3.048,00, Parte_1
RESPINGERE le ulteriori domande proposte dallo stesso attore perché infondate in fatto ed in diritto. Con
2 vittoria delle spese e compensi del giudizio, compresi spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. per la cui determinazione ci si rimette all'equità del Giudice ed ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche”
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005, Parte_1 Controparte_1 quale assicuratore della autovettura Kia Sportage tg. FB688CN, di proprietà di IG
[...]
, al fine di essere risarcito di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro Pt_2 occorsogli quale trasportato a bordo della predetta autovettura, il 17 marzo 2019, alle ore 21,00, in Parma su viale Mariotti. Deduceva, in particolare, che in tali circostanze di tempo e di luogo, la Kia Sportage veniva tamponata violentemente dalla Opel Meriva tg. DF471RA di
[...]
alla guida della quale si trovava;
in seguito all'urto, intervenivano i Parte_3 Parte_4
Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e operatori del 118; la vettura di proprietà Pt_5 riportava danni materiali e l'odierno attore lesioni personali date da “trauma distorsivo da contraccolpo al rachide cervicale, contusione toracica trauma da cintura”, con prognosi iniziale di 20 giorni, successivamente prolungata, con riconoscimento di postumi invalidanti permanenti del 3,5%, uniti a pregiudizio economico per spese mediche sostenute e per mancato guadagno lavorativo. Il danno complessivo era quantificato da in 31.442,45 Parte_1
Euro, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio che nulla eccepiva sulla dinamica del sinistro, Controparte_1 sull'effettivo utilizzo da parte del trasportato della cintura di sicurezza e sull'applicabilità dell'art. 141 TU Ass.ni alla fattispecie, valorizzando invece la corresponsione della somma di 3.048,00 Euro effettuata a beneficio dell'attore, ritenuta integralmente satisfattiva del danno effettivamente sofferto da riferibile alla sola invalidità permanente e temporanea, non Pt_1 anche al pregiudizio patrimoniale affermato. Nel corso del processo, veniva disposta CTU medico-legale affidata alla dott.ssa Persona_1 mentre non era dato seguito alle istanze di prova orale di Pt_1
La causa è pervenuta infine all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti di è stata Controparte_1 correttamente proposta ai sensi dell'art. 141 Codice Ass.ni (D.lgs. 209/2005), fattispecie normativa applicabile in ipotesi in cui il soggetto legittimato attivo sia il danneggiato principale e solo allorquando vi sia stato il coinvolgimento di almeno due veicoli nella causazione del sinistro, come nel caso in esame. Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
3 l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (v. Cass. civ., sezioni unite n. 35318/2022). Il presente giudizio attiene alla sola valutazione del quantum del ristoro spettante a Parte_1 per i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale accaduto il 17.03.2019, poiché non
[...] vi sono contestazioni della compagnia assicurativa circa la qualità di terzo trasportato dell'attore e sull'accadimento del sinistro come riportato da nei propri atti difensivi, comunque Pt_1 dimostrato dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Parma e prodotto come doc. 3 attoreo. Ciò posto, occorre individuare l'area del danno risarcibile a e procedere alla sua Parte_1 determinazione e liquidazione. Il danno alla persona è stato accertato dal CTU medico-legale, che ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate dall'attore e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITP al 75 per cento di 10 gg., una ITP al 50 per cento di 20 giorni e una ITP al 25% di 20 giorni;
2) una IP al 3,5% per cento, quale lieve postumo invalidante correlato a trauma distorsivo del rachide cervicale e contusione toracica certificati dalla documentazione sanitaria agli atti e immediatamente successiva al sinistro (responso di indagine radiografica del 17.03.2029 e visita specialistica ortopedica del giorno successivo) nonché del maggio 2019 (consulenza otologica, responso di esame elettromiografico, responso di risonanza magnetica, esito di visita fisiatrica); 3) non rilevate né documentate limitazioni specifiche allo svolgimento dell'attività lavorativa di medico specialista in otorinolaringoiatra, né ripercussioni residuate sulla stessa (si legge, testualmente che “non sia possibile riconoscere un'incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica dell'Esaminato”); 4) spese mediche congrue e giustificate per 412,00 Euro. Orbene, tali esiti peritali sono corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati. Del resto, non vi sono neppure contestazioni delle parti al risultato dell'accertamento peritale, reso alla stregua dei migliori criteri della scienza medica, fondato su approfondita analisi della documentazione disponibile e visitata l'interessata. Le conclusioni del CTU risultano suffragate, oltre che dalla documentazione sanitaria messa a disposizione dall'attore, da esaustiva valutazione dei dati anamnestici e accertamenti specifici sul periziato, pertanto esse sono condivise e fatte proprie dal Giudicante, che le pone alla base della valutazione del danno non patrimoniale in capo a Pt_1
La liquidazione del danno va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687). Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come
4 categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716). Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base delle disposizioni ex art. 139 Codice Ass.ni, integrate dal D.M. 22.07.2019 e aggiornate nei valori con D.M. 14.07.2024. Ritenuta pertanto corretta la valutazione del CTU, condivisa anche dai CTP, si liquida a favore di , sessantaduenne al momento dell'incidente, la somma di 4.327,31 Euro Parte_1 espressa in moneta attuale (di cui 3.084,41 per l'invalidità permanente e 1.242,90 per la temporanea, come graduata e per la durata indicata dal CTU). Quanto alla chiesta liquidazione del danno morale, inteso come sofferenza psicofisica patita dal danneggiato, non ne ha offerto minimo sostegno probatorio né, ancor prima, Parte_1 ha allegato e descritto gli elementi fattuali idonei a fornire la serie concatenata da cui desumere, eventualmente in via presuntiva, una condizioni di afflizione fisica e psicologica conseguente al sinistro. E, in caso di incidente stradale, il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito: ciò è tanto più vero nel caso qui ricorrente di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr. sulla necessità di rigorosa dimostrazione del danno morale, per tutte, v. la recente Cass. civ.
3.3.2023 n. 6444). Quanto al lucro cessante, vi è necessità di valutare le conseguenze della menomazione fisica sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e sulle conseguenti capacità di guadagno: il CTU – si ripete - ha negato ogni riflesso della lieve invalidità accertata (3,5%) sulla capacità lavorativa di né questi ha dimostrato di non avere svolto attività professionale Pt_1 nei giorni immediatamente successivi al sinistro;
al contrario, dalla documentazione prodotta emerge che tale attività sia proseguita pressoché ininterrotta, avuto riguardo alla documentazione prodotta, senza flessioni del reddito dell'attore. Le ricevute fiscali di visita degli anni 2018 e 2019, poiché redatte personalmente dallo stesso danneggiato, non sono idonee, da sole, a fornire dimostrazione della perdita o annullamento di appuntamenti con i pazienti (dunque della loro effettiva riduzione con perdita di guadagno
5 dopo il sinistro). E' peraltro ipotizzabile un differimento delle visite dopo l'aprile 2019, posto che i dati numerici delle ricevute e prospetti di raffronto 2018-2019 si fermano al 29.04.2019. Non vi sono poi elementi dimostrativi dell'annullamento delle visite già programmate e/o del mancato esercizio dell'attività di medico specialista, da parte dell'attore, dopo all'incidente, né, ancora, del fatto che, quanto meno nel primo periodo di maggiore incidenza percentuale dei postumi, fosse davvero impossibilitato a svolgere la professione di medico a Parte_1 causa della distorsione al rachide cervicale e contusione al torace riportate nell'incidente. Quanto alla prova testimoniale di cui alla memoria attorea del 4.1.2022, non ammessa, ne va rilevata la integrale valutatività, facendo essa riferimento ai concetti di diligenza, correttezza, dovuta collaborazione, perciò non rispettosa della previsione dell'art. 244 c.p.c. quanto alla necessaria specificità e oggettività delle circostanze da sottoporre al testimone. Infine, merita evidenziare che il raffronto dei dati numerici riportati nelle dichiarazioni dei redditi prodotte da permette di verificare che questi nel 2019, anno dell'incidente, Pt_1 percepì per l'attività professionale svolta un reddito addirittura maggiore rispetto al precedente: infatti il modello PF2020 (redditi 2019) al Quadro RE indica un reddito di 478.938,00, mentre il modello PF 2019 (redditi 2018) quello di 402.518,00 Euro. Conclusivamente, non può essere riconosciuta, alla luce dei precedenti elementi valutativi, la componente del danno patrimoniale riferibile al mancato guadagno lavorativo di Parte_1
[...]
Dall'importo di 4.327,31 Euro, già all'attualità, riconosciuto invece a titolo di danno non patrimoniale va detratto l'acconto di 3.048,00 Euro, corrisposto da Controparte_1 per la tale componente risarcitoria. Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, in alternativa, a quella della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione dell'acconto dalla data del pagamento (29.11.2019) ad oggi, affinché le somme siano espresse in importo attualizzato così come il danno non patrimoniale quantificato in capo a Pt_1
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità della somma ricevuta dall'attore e così i 3.048,00 Euro attualizzati ammontano a 3.581,40 Euro, da detrarre dall'importo di 4.327,31 per giungere a 745,91 Euro. Il danno patrimoniale emergente riconoscibile e riconosciuto anche dal CTU è quello per spese mediche, pari a 412,00 Euro. Sulla somma complessiva di 1.157,91 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 17.03.2019, pari a 986,36 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 1.265,00 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: la convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata in solido a corrisponderlo a . Parte_1
Non si ritengono sussistenti, alla luce della motivazione di cui sopra, i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. per alcuna delle parti contendenti.
6 Infine, le spese di lite sono liquidate sul valore dell'accolto a favore di mentre le spese Pt_1 di CTU già liquidate vengono poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria, stante la parziale soccombenza anche di avuto riguardo all'entità della pretesa economica rivolta Pt_1 all'assicuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della residua somma di Euro 1.265,00, già in moneta attuale, a titolo di integrale
[...] risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto il 17.03.2019, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la compagnia assicurativa alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
liquidate sul valore dell'accolto in Euro 2.127,00 per compenso professionale e Euro
[...]
76,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura del 50 %, le spese di CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma il 23 gennaio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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