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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2471/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/05/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Giulia Spadaro ConSIliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
ConSIliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CARLONI SILVIO presente
Appellato/i ora Controparte_1 CP_2
Avv. ALBERICI FABIO avv Casto in sost.
Controparte_3
Avv. CASTO MONICA ** presente
L'avv Casto precisa che è oggi CP_1 CP_2
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - ConSIliere relatore dott. Luca Ponzillo - ConSIliere
all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2471/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Carloni (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni C.F._2
14, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
già P. IVA con sede in Milano, Controparte_2 Controparte_1 P.IVA_1
Viale Certosa n. 222, in persona del suo procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa CP_4
dall'Avv. Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3
in Roma, Via delle Fornaci n. 38, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Casto (C.F. Controparte_3 C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana n. C.F._5
101, giusta delega in atti
-APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma, n. 17541/2019, pubblicata il 17.09.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato i SI.ri e convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 [...]
e la SI.ra , rispettivamente compagnia assicuratrice e Controparte_5 Controparte_3
proprietaria/conducente dell'autovettura Smart tg. BF092BF, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 28 novembre 2012 verso le ore
18,00 circa in Roma. Deducevano che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate la SI.ra
[...]
, loro zia per parte di madre, si trovava a percorrere la Via Angelo Emo quando, giunta Pt_3 all'altezza di Via Domenico Millelire, veniva investita dalla vettura indicata, mentre attraversava la strada servendosi delle strisce pedonali. Allegavano che la loro congiunta riportava gravi lesioni, a seguito delle quali decedeva in data 22 aprile 2013. Chiedevano pertanto la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure hereditario. Si costituiva la contestando la domanda e Controparte_5 chiedendone il rigetto;
allegava in particolare l'assenza di nesso causale tra evento e decesso,
l'insussistenza del danno iure proprio e l'entità del danno richiesto iure AT, anche quanto alle spese allegate. Si costituiva altresì la che si associava alle difese della compagnia di CP_3 assicurazione e chiedeva a sua volta il rigetto della domanda…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- dichiara tenuti e condanna in solido e al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
della somma di € 26.738,15, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati Parte_1
come indicato in parte motiva ed oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna in solido e Controparte_1
al pagamento in favore di e di ½ delle spese del Controparte_3 Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in tale misura in € 843,00 di spese ed € 4.734,00 per compensi oltre accessori di legge;
-pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu”.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata
(n° 17541/2019 emessa dal Tribunale di Roma il 17.09.2019 - rep. n. 18248/2019 del 17.09.2019 –
n.R.G. 47199/2014): a) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura
Smart tg BF092BF nella causazione del sinistro di cui ai punti b) e c) delle premesse e nel conseguente decesso della SI.ra ; per l'effetto, b) condannare la Parte_3 Controparte_5
nonché, in solido, la SI.ra al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] Controparte_3 dall'appellante a causa del sinistro, in proprio e quale erede testamentaria della SI.ra , Parte_3
che si quantificano, salva minore o maggiore quantificazione (ed eventualmente detratto quanto già riconosciuto in sede di condanna di primo grado), come segue: RE proprio - €160.000,00, a titolo di danno biologico, esistenziale e morale per la perdita del rapporto con la parente, SI.ra ; Pt_3
RE AT (nei limiti della quota ereditaria dell'appellante del 50%) - €100.000,00 quale risarcimento del danno biologico terminale di competenza della SI.ra , aumentato sino al Pt_3
massimo in considerazione della particolare intensità della sofferenza fisica e morale oltre interessi per il ritardato conseguimento delle somme. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
IG.ra avverso la sentenza n. 17541/19, pubblicata il 17.09.2019, emessa dal Tribunale Parte_1
Civile di Roma perché inammissibile e comunque perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Successivamente, si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
IG.ra avverso la sentenza n.17541/19, pubblicata il 17.09.2019, emessa dal Tribunale Parte_1
Civile di Roma perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La Corte ha nominato il CTU.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Va dato atto in primis che, trattandosi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto da nei confronti di , attore assieme alla prima in primo grado, Parte_1 Parte_2 si rivela non necessaria, essendo per quest'ultimo l'impugnazione oramai preclusa per decorrenza dei termini previsti (Cass. n. 28008/2024).
L'appello di è articolato in tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “A) In ordine alla sussistenza dell'invocato nesso causale tra il sinistro occorso e la morte della SI.ra ”, parte appellante contesta la sentenza Parte_3
impugnata in quanto avrebbe negato, sulla base della CTU espletata, l'esistenza del nesso causale tra l'investimento pedonale e il decesso della . Deduce che tanto il CTU, quanto il Giudice Pt_3
avrebbero errato, posto che non avrebbero preso in considerazioni taluni documenti depositati telematicamente unitamente alla memoria istruttoria. Nello specifico, il certificato di morte e la scheda ISTAT da cui si evincerebbe che la causa del decesso era stata l'emorragia cerebrale conseguente al sinistro. Soggiunge che erroneamente il giudicante, di fronte ad evidenze di segno opposto, documentate e supportate dai pareri dei medici intervenuti, ha ritenuto che la morte fosse da attribuire ad una malattia neoplastica.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “B) Il danno “iure proprio”, l'appellante asserisce che meritava il riconoscimento del danno iure proprio attesa la peculiare situazione di strettissimo vincolo che la legava alla . Tale legame profondo era comprovato da una serie di elementi di natura Pt_3
documentale, in particolare le donazioni che la de cuius in vita aveva effettuato alla nipote;
nipote peraltro dalla stessa nominata erede universale. Inoltre, la era stata l'unica parente cui i medici Pt_1
avevano fatto riferimento nelle difficili fasi del ricovero soprattutto in ordine alle decisioni da assumere. Pertanto, lo stretto vincolo parentale ed il particolare rapporto, assimilabile in tutto e per tutto a quello tra madre e figlia, determinerebbe da un lato, la assoluta irrilevanza dell'elemento della convivenza, dall'altro giustificherebbe la richiesta di risarcimento del danno iure proprio, costituito dal dolore provocato dalla perdita umana della strettissima parente.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “C) Il danno iure AT”, parte appellante sostiene che per effetto della auspicata riforma della sentenza, e dunque del riconoscimento di un nesso causale tra la morte della ed il sinistro occorso le spetterebbe iure AT il risarcimento del danno Pt_3
biologico terminale patito dalla . Aggiunge che tale danno può essere valutato tenendo conto: Pt_3 della particolare durata dell'agonia (cinque mesi); - della consapevolezza della dell'imminente Pt_3
perdita della vita. Danno che limitatamente alla sua quota, pari al 50%, può essere valutato nella somma di €100.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La sentenza impugnata è così motivata: “La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati. Gli elementi probatori acquisiti all'esito dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provata la verificazione del sinistro con le modalità descritte dagli attori. In particolare, si rileva che la dinamica dell'incidente indicata in atto di citazione non è stata sostanzialmente contestata ed è comprovata dalle risultanze del verbale redatto nell'occorso dai
VV.UU. intervenuto nell'immediatezza (cfr. doc. in atti fasc. attoreo). In particolare, l'investimento della SI.ra sulle strisce di attraversamento è confermato dalle dichiarazioni rese agli agenti Pt_3
intervenuti dal teste oculare nonché dalle dichiarazioni di natura confessoria rese Tes_1 nell'immediatezza dalla stessa e dai rilievi effettuati dagli agenti, che rinvenivano il pedone CP_3 investito in posizione supina al centro dell'attraversamento pedonale (cfr. verbale in atti). Peraltro, non sono emersi elementi di prova idonei a vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co.
I, comunque gravando sull'autore del danno l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e neppure profili di responsabilità a carico del pedone investito tali da configurare un eventuale concorso di colpa del danneggiato valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. I c.c.. Ne consegue la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni sofferti dagli attori in conseguenza dell'incidente per cui è causa. I SIg.ri hanno richiesto la liquidazione del Pt_1
danno non patrimoniale iure proprio connesso alla perdita del congiunto, allegando di essere nipoti ex matre della defunta SI.ra ; hanno altresì richiesto iure AT il risarcimento dei danni Pt_3
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla de cuius, allegando altresì la qualità di eredi. Al riguardo, deve premettersi che sia il rapporto parentale che la qualità di eredi possono ritenersi comprovati sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti: quanto al primo profilo, la qualità di nipoti, oltre a non essere di per sé contestata –riguardando la contestazione la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per la perdita parentale per i parenti prossimi- è comprovata dalle indicazioni contenute nel testamento olografo prodotto in atti (doc. n. 8) e dalla documentazione anagrafica pure prodotta (doc. da 25 a 31). La qualità di eredi è pure provata documentalmente dal citato testamento olografo, pubblicato, ove i nipoti sono nominati eredi universali. La questione riguarda tuttavia la contestata esistenza del nesso di causalità tra il sinistro in questione e la morte della SI.ra , intervenuta in data 22 aprile 2013 e dunque 5 mesi dopo il sinistro per cui è causa. Pt_3
Con riferimento a tale profilo critico, nel corso dell'istruttoria è stata espletata ctu medico legale al fine di accertare le cause della morte sopravvenuta e la sussistenza del rapporto eziologico con le lesioni riportate a seguito del sinistro per cui è causa. Le risultanze della espletata ctu, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta e dei fatti in contestazione ed acquisite con criteri corretti ed iter logico ineccepibile, sono pienamente condivisibili. In particolare, il ctu ha accertato che a seguito dell'incidente del 28 novembre 2012, la SI.ra , all'epoca di anni 91, veniva trasportata con autoambulanza presso il P.S. Pt_3 dell'ospedale Santo Spirito ove veniva posta diagnosi d'accettazione: “… emorragie cerebrali multiple traumatiche, frattura occipitale”. La TAC cerebrale d'ingresso riportava: “frattura dell'occipitale a destra. Iperdensità cerebellare a destra da emorragia di SInificato post-contusivo.
Iperintensità a livello del tentorio in sede aracnoidea basale a destra come da emorragia subaracnoidea. Il quarto ventricolo è iperdenso come per sanguinamento ventricolare. Iperdensità della corticale in sede frontale sia a dx che a sinistra di SInificato post contusivo recente.”. Veniva quindi trasferita presso il ove, dai vari accertamenti radiologici eseguiti, non Controparte_6
risultavano altri segni traumatici al di fuori di quelli relativi al cranio. Non essendovi indicazione di terapie chirurgiche, la paziente veniva ricoverata presso il reparto di Medicina Interna del medesimo nosocomio in prognosi riservata. In data 5 dicembre 2012 una consulenza fisiatrica prescriveva progetto riabilitativo di mobilizzazione, non essendo la paziente in grado di eseguire autonomamente i passaggi posturali e di assumere la posizione seduta. Pertanto, stabilizzata la situazione clinica, in data 21.12.12 la SI.ra veniva trasferita presso la per sottoporsi a Pt_3 Controparte_7
riabilitazione neurologica con diagnosi di “atassia in paziente con emorragia cerebellare e frattura occipitale post-traumatica e prognosi di ulteriori 60 gg.”. In costanza di ricovero si verificava un episodio di insufficienza respiratoria come da consulenza in cartella e venivano pertanto eseguite prima due rx torace (in data 5 e 13 febbraio 2013) e quindi una TC torace del 14.02.13, che refertava:
“… presenza di abbondante quota di versamento pleurico a sinistra con associata atelettasia … del lobo inferiore omolaterale. Ispessimento nodulariforme e mammellonato del rivestimento pleurico del polmone di destra con interessamento della grande scissura anch'essa con aspetto mammellonato. Si associa la presenza di multiple formazioni nodulari del diametro compreso tra pochi millimetri e 10 mm a livello del parenchima polmonare del polmone di destra e del lobo superiore dei segmenti linguari del polmone di sinistra. I reperti sono sospetti per localizzazioni secondarie ...”. La SI.ra veniva quindi dimessa in data 15.02.13 con la seguente diagnosi: Pt_3
“atassia della marcia da emorragia cerebellare post-traumatica. Frattura osso occipitale destro.
Fibrillazione atriale. Ipertensione arteriosa. Insufficienza respiratoria ipossiemicoipercapnica.
Sospette lesioni ripetitive polmonari. Pregressa neoformazione mammaria” e trasportata al proprio domicilio ove veniva assistita dal personale della , specializzata in Cure Palliative Controparte_8
e Hospice fino al 22.04.13, giorno del decesso. Così ricostruita la storia clinica, ha rilevato il ctu che nel caso di specie trattasi di sinistro con dinamica maggiore che ha determinato un trauma cranico con emorragia cerebellare in soggetto di età avanzata, novantunenne all'epoca del sinistro.
L'emorragia cerebrale non ha richiesto l'evacuazione chirurgica ma ha determinato una condizione di atassia cerebellare con necessità di riabilitazione neurologica e di assistenza continuativa nello svolgimento delle attività quotidiane in soggetto autonomo fino all'epoca del sinistro. Ha precisato l'ausiliario, quanto alla possibilità di configurare la sussistenza di esiti permanenti delle lesioni conseguenti al sinistro, che le lesioni neurologiche, come quelle del caso di specie, normalmente si considerano definitivamente stabilizzate a circa un anno dalla loro insorgenza;
ne consegue, che essendo il decesso della SI.ra intervenuto a distanza di 5 mesi dal sinistro, non può ritenersi Pt_3
che vi sia stato alcun consolidamento di postumi di carattere definitivo. Per quanto riguarda l'individuazione della causa del decesso, ha ritenuto l'Ausiliario, sulla scorta dei dati clinici esaminati, che tale evento sia avvenuto per causa diversa dal sinistro del 28.11.12. Ha rilevato infatti il ctu che conseguenza del sinistro è stata un'emorragia cerebellare che ha, comunque, permesso la dimissione della paziente, prima per la riabilitazione neuromotoria in data 21 dicembre 2012, poi con rientro al proprio domicilio in data 15 febbraio 2013. In particolare, ha chiarito l'Ausiliario, anche con riferimento alle note critiche formulate da parte attrice, che il trauma subito di certo determinò per la SI. la perdita dell'autonomia deambulatoria e posturale con necessità di Pt_3 assistenza continuativa, che è continuata anche in ambito domiciliare, dopo la dimissione dalla Casa di cura del 15.02.13. Tuttavia, è altrettanto vero che il suddetto evento emorragico non CP_7
ebbe conseguenze immediate e dirette che abbiano messo in pericolo di vita la SI.ra , quali ad Pt_3
esempio una condizione di ipertensione endocranica maligna con necessità di evacuazione chirurgica dell'ematoma. Tale condizione non ha neanche comportato la necessità di ricovero della ricorrente in ambiente ospedaliero intensivo, ma semplicemente presso un normale reparto di degenza, prima presso il poi presso la . Inoltre, nel Controparte_6 Controparte_7 caso di specie è evidente che l'evento traumatico ha sì determinato l'allettamento della SI.ra Pt_3
per la conseguente atassia cerebellare, ma ha interessato una persona ultranovantenne e già affetta da varie problematiche cardio-respiratorie (fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa, insufficienza respiratoria ipossiemicoipercapnica). Al fine di poter dare risposta al quesito formulato dal giudice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità con l'evento morte, il CTU ha chiesto di poter visionare, oltre al certificato ISTAT, anche le immagini relative alla TC torace eseguita in data
14.02.13. La visione delle immagini –relative al referto già contenuto nella prodotta cartella clinica relativa al ricovero presso è stata autorizzata anche in considerazione della specifica CP_7
istanza di esibizione in tal senso formulata dalla compagnia assicuratrice convenuta. Ebbene risulta confermata dalla lettura dell'esame in parola quanto contenuto nel referto già riportato più sopra, e cioè che la SI.ra era affetta da una neoplasia mammaria con ripetizioni polmonari (“… si Pt_3
associa la presenza di multiple formazioni nodulari del diametro compreso tra pochi millimetri e 10 mm a livello del parenchima polmonare del polmone di destra e del lobo superiore dei segmenti linguari del polmone di sinistra. I reperti sono sospetti per localizzazioni secondarie ...”). Inoltre, risulta dal certificato Istat che il decesso della SI.ra si è verificato a circa cinque mesi di Pt_3 distanza dal sinistro in oggetto non per un evento acuto ma per una condizione di “cachessia”. Ha chiarito il ctu che la cachessia indica uno stato morboso caratterizzato da estrema magrezza, riduzione delle masse muscolari e assottigliamento della cute ed è dovuta a malattie croniche e consuntive, quali ad esempio i tumori, l'AIDS nella fase cachetticoterminale, le malattie autoimmuni e le infezioni generalizzate. In particolare, si definisce come cachessia neoplastica una sindrome multifattoriale, caratterizzata dalla perdita progressiva di massa muscolare che non può essere completamente corretta con un supporto nutrizionale e che porta ad un progressivo danno funzionale. Tale stato è nella maggioranza dei casi conseguente ad una condizione neoplastica che, nel caso di specie, appare ben definita sulla scorta degli esami strumentali effettuati. Ne consegue che seppure è plausibile che l'atassia conseguente all'emorragia cerebrale abbia contribuito al repentino peggioramento delle condizioni di salute della SI.ra , un quadro di cachessia Pt_3
responsabile del decesso di una paziente ultranovantenne è del tutto verosimilmente attribuibile ad una condizione di neoplasia con diffusione metastatica, come nel caso di che trattasi, in presenza di ripetizioni secondarie a livello polmonare. Conclusivamente, alla luce delle complessive risultanze della documentazione medica come sopra esaminata, la patologia neoplastica ha costituito con ogni probabilità la causa del decesso della SI.ra , causa indipendente dalle lesioni traumatiche Pt_3 derivate dall'investimento del giorno 28 novembre 2012 e da sola idonea a determinare l'evento morte. Non può pertanto trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti “iure proprio” per la perdita del congiunto. Compete invece agli odierni ricorrenti il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla SI.ra a Pt_3
seguito del sinistro in questione, dagli stessi acquisito “iure AT”. Con riferimento alle cartelle cliniche prodotte in atti risulta che la SI.ra , soggetto autonomo sino all'epoca Pt_3 dell'incidente, a seguito delle descritte lesioni riportate in conseguenza del sinistro del 28 novembre
2012 rimase ininterrottamente degente prima presso il sino al 21 dicembre 2012, Controparte_6
poi presso la casa di cura Villa Silvana per il periodo di riabilitazione sino al 15 febbraio 2013; ritornata presso il domicilio ivi rimase con persistente necessità di riabilitazione neurologica e di assistenza continuativa nello svolgimento delle attività quotidiane, senza mai riacquistare la piena abilità sino all'epoca del decesso, verificatosi in data 22 aprile 2013. Le lesioni riportate determinarono quindi un lungo periodo di inabilità temporanea computabile come segue: inabilità temporanea assoluta di 60 gg;
inabilità temporanea relativa al 75% di 30 gg;
inabilità temporanea relativa al 50% di 60 gg. Si condivide, poi, quanto indicato dal ctu in ordine alla non configurabilità di esiti permanenti, essendo sopraggiunto il decesso per altra causa a distanza di soli 5 mesi dal trauma, dal momento che la natura delle lesioni riportate comporta la necessità del decorso di un periodo di tempo di 1 anno per addivenire ad un consolidamento di esiti valutabili per natura ed entità quali esiti a carattere permanente. Per la liquidazione del danno biologico relativo alla invalidità temporanea, sebbene non connesso ad una invalidità permanente consolidatasi, ma verosimilmente accompagnata da postumi gravemente invalidanti, ritiene questo giudicante di fare riferimento alle tabelle in uso presso questo Tribunale aggiornate al 2019, che hanno fissato in €
110,60 l'importo relativo ad ogni giorno di invalidità assoluta;
si liquida pertanto in via meramente equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, la somma di € 12.442,5. Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte SS.UU. n. 26972 del 2008 ed al fine di garantire un risarcimento integrale e personalizzato del danno non patrimoniale nella sua accezione unitaria, comprensivo anche dei pregiudizi che integrano il danno morale - senz'altro dovuto al danneggiato ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., integrando il fatto in esame un illecito penale e comunque una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti quale il diritto alla salute- inteso quale dolore, disagio, sofferenza e patimenti d'animo conseguenti alla malattia ed alla perdita dell'integrità fisica ed adeguato all'effettivo grado di afflittività del danno nel caso concreto quale può desumersi dal periodo di malattia sofferto, dal lunghissimo periodo di riabilitazione sopportato, dal grave deficit delle funzioni motorie, sebbene non consolidato in lesioni di carattere permanente, dall'età avanzata della danneggiata, che ha reso particolarmente gravose le conseguenze delle lesioni, avendo queste comportato il definitivo allettamento dell'anziana donna sino alla morte, sebbene intervenuta per altra causa, si liquida in via meramente equitativa la ulteriore somma di € 8.000,00. Il ctu ha infine riconosciuto come congrue e necessarie le spese di cura allegate e comprovate dagli attori nella misura di € 2.409,00, somma comprensiva delle spese per l'assistenza infermieristica specializzata
(cfr. fattura doc. n. 19). A tale importo va aggiunta l'ulteriore somma di € 3.886,65 corrisposta ad una badante: l'esborso è comprovato dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 23 fasc. attoreo) e deve ritenersi pienamente giustificato in considerazione della assoluta incapacità della SI.ra Pt_3
di attendere alla cura di sé (cfr. scheda della casa di cura Villa Silvana relativa ai test di autonomia cui la paziente veniva sottoposta, in cartella clinica). In totale per i titoli su indicati spetta ai ricorrenti la somma di € 26.738.15 al valore attuale, acquisita pro quota “iure ereditario” dai congiunti e i. Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo Parte_1 Pt_1
complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2° c.c., si ritiene di determinare l'ulteriore somma dovuta a titolo di lucro cessante facendo riferimento -in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma- al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 2,5% annuo, calcolato dalla data dell'evento dannoso (novembre 2012)
e sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7- 2008 n. 19499). In applicazione dei criteri sopra indicati tale tasso deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento alla valore medio tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito (novembre 2012), provvedendo ad adeguare il valore del capitale utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo in questione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di ½ in favore degli attori, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, restando compensata la restante metà. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido”.
Il primo motivo di gravame non coglie nel segno.
Va premesso in iure che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, in tema di nesso di causalità, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., sez. lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui "In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione"). Ed ancora sempre con riguardo con riguardo all'illecito civile:
“si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022 (Rv. 665185 - 01). Orbene, e venendo al caso che ci occupa vanno svolte le seguenti considerazioni.
In linea di fatto è emerso dalle due consulenze tecniche svolte che di 91 anni, in seguito Parte_3
ad investimento stradale del 28.11.2012, riportava un trauma cranico con emorragie cerebrali multiple.
A seguito di tale evento, veniva dapprima trasportata presso il P.S. dell'Ospedale S. Spirito (Cartella clinica 2012072684 del 28.11.2012) con diagnosi di: “Emorragie cerebrali multiple traumatiche, frattura occipitale. Prognosi riservata”. Successivamente, veniva trasferita presso il Policlinico
Universitario A. Gemelli ove rimaneva degente dal 30.11.20 12 sino al 22.12.2012.
Durante la degenza venivano richieste consulenze neurochirurgiche che non ponevano indicazione all'intervento chirurgico.
In corso di ricovero, si verificava la presenza di fibrillazione atriale alternata a fasi di ritmo sinusale.
Presso il P.S. del dai vari accertamenti radiologici eseguiti, non risultavano altri Controparte_6 segni traumatici al di fuori di quelli relativi al cranio: “TC toraco-addominale negativa per patologie di pertinenza di chirurgia d'urgenza (no PNX n.d.r.) … TC cranio ... discreta contusione cerebellare emisferica destra e minima bifrontopolare;
emoventricolo. Non indicata terapia chirurgica ...”. Di tal che veniva ricoverata presso il reparto di Medicina Interna del medesimo nosocomio in prognosi riservata.
La consulenza fisiatrica del 5.12.12 recava “… non è in grado di eseguire autonomamente i passaggi posturali e di assumere la posizione seduta … si prescrive progetto riabilitativo di mobilizzazione attiva assistita dei 4 arti, rieducazione ai passaggi posturali ed al controllo del tronco…”.
In data 22.12.2012, veniva dimessa con la seguente diagnosi: “Emorragia cerebellare e subaracnoidea, emoventricolo e frattura basi occipitale destra post traumatica. Fibrillazione atriale.
Ipertensione arteriosa. Infezione delle vie urinarie da Staphy lococcus aureus. Condropatia degenerativa acromion claveare destra. Dilatazione della via biliare in corso di definizione diagnostica”.
In pari data veniva trasferita presso la ove rimaneva degente sino Controparte_7
15.2.2013.
L'esame obiettivo all'ingresso in reparto evidenziava: “paziente vigile, orientata e collaborante.
Modesta depressione del tono dell'umor. Lieve rallentamento ideo-motorio. Marcata astenia generalizzata. Disfagia. …necessita di sostegno per tutti i passaggi posturali. Non adeguato controllo del tronco in posizione seduta. Stazione eretta e deambulazione al momento non possibile per marcata faticabilità e instabilità posturale. Deficit di forza degli arti di destra..dismetria degli arti di destra in particolare di quello superiore. Riflessi osteotendinei normo-evocabili ai quattro arti.
Riflesso cutaneo-plantare bilateralmente. Paziente con catetere vescicale”.
In costanza di ricovero si verificava un grave episodio di insufficienza respiratoria tale da meritare la somministrazione di osSIeno, come da consulenza pneumologica del 12.02.13: “… insufficienza respiratoria ipossiemico-ipercapnica. OsSIenoterapia …”. Rx torace del 13.02.13: “… in entrambi i lati il versamento pleurico occupa i seni costofrenici ... in campo medio-inferiore di dx immagini rotondeggianti di incerta interpretazione: ulteriori informazioni potranno essere fornite da un esame
TC”.
La TAC del torace del 14.02.13 evidenziava “… presenza di abbondante quota di versamento pleurico a sinistra con associata atelettasia … del lobo inferiore omolaterale. Ispessimento nodulariforme e mammellonato del rivestimento pleurico del polmone di destra con interessamento della grande scissura anch'essa con aspetto mammellonato. Si associa la presenza di multiple formazioni nodulari del diametro compreso tra pochi millimetri e 10 mm a livello del parenchima polmonare del polmone di destra e del lobo superiore dei segmenti linguari del polmone di sinistra.
I reperti sono sospetti per localizzazioni secondarie ...”.
La veniva infine dimessa in data 15.02.13 con la seguente diagnosi: “atassia della marcia da Pt_3 emorragia cerebellare post-traumatica. Frattura osso occipitale destro. Fibrillazione atriale.
Ipertensione arteriosa. Insufficienza respiratoria ipossiemico-ipercapnica. Sospette lesioni ripetitive polmonari. Pregressa neoformazione mammaria” e trasportata al proprio domicilio ove veniva assistita dal personale della specializzata in Cure Palliative e Hospice fino al Controparte_8
22.04.13, giorno del decesso.
Ciò detto in linea di fatto sostiene l'appellante che la tesi del ctu di prime cure sia stata falsata dall'errore consistito nel non aver preso visione di tutti gli atti che erano stati depositati telematicamente unitamente alla memoria istruttoria ivi compreso il certificato di morte e la scheda
ISTAT che il CTU stesso aveva chiesto di acquisire e che, poi, non avrebbe valutato non essendosi accorto dell'avvenuto deposito.
Sicchè sia il certificato che la scheda ISTAT di morte, contrariamente a quanto asserito dall'appellante sono stati certamente esaminati dal CTU;
ed in vero è agli atti che la scheda ISTAT non veniva depositata da parte attrice ma acquisita, unitamente all'esame TAC del 14.02.2013, su ordine del giudice a seguito di espressa richiesta della compagnia e dello stesso CTU.
L'appellante censura ancora la valutazione fornita dal primo CTU, assumendo che l'esistenza della neoplasia “era meramente ipotizzata e da verificare con esami mai effettuati”.
Epperò, la doglianza non merita di essere condivisa atteso che, unitamente alla scheda ISTAT di morte, è stata acquisita nel corso del giudizio di primo grado anche la TAC toracica (immagine e referto) del 14.02.2013 da cui risulta inequivocabilmente la presenza della neoplasia mammaria, con ripetizioni polmonari. Né corrisponde al vero che il certificato ISTAT indichi nella emorragia cerebrale “la causa primaria del decesso” perchè nella scheda ISTAT che è stata acquisita su espressa istanza della parte convenuta e del CTU, la causa del decesso è stata individuata in una condizione di
“cachessia” che, come motivatamente indicato dal primo CTU, è perfettamente compatibile con malattie consuntive quali appunto il tumore.
La stessa consulenza tecnica di ufficio espletata in grado di appello riferisce, quanto alla patologia tumorale, che: L'unico dato riferito alla pregressa malattia oncologica è la presenza di un versamento pleurico sn, controlaterale alla sede della mammella operata, strutturato, con mammellonature e presenza di noduli polmonari bilaterali. Questo dato non presente e non descritto nelle indagini radiologiche effettuate all'Ospedale S. Spirito ed al rilevato in Controparte_6
una TAC effettuata durante il ricovero presso la struttura di riabilitazione di CP_7
rappresentava una possibile sede di ripetizione metastatica.
Lo stesso consulente del grado, dunque, pur dando atto che non venivano eseguite indagini istologiche riscontrava in ogni caso una “alterazione radiologica” ed una possibile ripetizione metastatica (cfr pag 7 ctu). La ctu del grado in ogni caso, a fronte del risultato oncologico riferito dal primo perito, non è stata in grado di chiarire quale sarebbe potuta essere la diversa diagnosi da attribuire a tali lesioni polmonari secondarie essendosi la stessa limitata da un lato a prendere atto dell'assenza di esami istologici, dall'altro ad escludere la compartecipazione della malattia neoplastica all'evento morte della , e ciò sulla base del certificato Istat che nella causa di morte riportava “emorragia Pt_3
cerebrale, sindrome da allettamento e cachessia”; la detta perizia ha omesso in breve di esprimere alcun parere diagnostico in merito sia all'immagine dell'esame tac eseguito in cui si evidenziava “la presenza di multiple formazioni nodulari del diametro compreso tra pochi millimetri e 10 mm a livello del parenchima polmonare del polmone di destra e del lobo superiore dei segmenti linguari del polmone di sinistra. I reperti sono sospetti per localizzazioni secondarie”, sia alla diagnosi di dimissioni del 15.2.2013 in cui si evidenziava oltre a tali sospette lesioni una “pregressa neoformazione mammaria”.
La ctu del grado, ancora, conferma che la “cachessia” indicata nel certificato di morte della sia: Pt_3 da definire come “stato di profondo deperimento… che.. può essere dovuto da una riduzione dell'assunzione di cibo associata ad un aumentato dispendio energetico a riposo scatenato dall'attivazione di citochine proinfiammatorie che hanno un effetto diretto sul metabolismo muscolare…confermando che la cachessia può essere scatenata da una malattia neoplastica (pag 9 ctu del grado). Tale conclusione è del tutto compatibile con quella raggiunta dal primo ctu che ha puntualmente argomentato in punto di cachessia che la stessa è dovuta “a malattie croniche e consuntive, quali ad esempio i tumori, l'AIDS nella fase cachettico-terminale, le malattie autoimmuni e le infezioni generalizzate….
La cachessia, dunque, in nessuna delle due ctu viene associata ad uno stato di emorragia cerebrale ma viceversa a malattie organiche ed infettive che determinano un generale indebolimento della massa muscolare fino a condurre il paziente al decesso;
e tale stato patologico (cachessia) è risultato, invece, essere del tutto compatibile con la presenza di una patologia tumorale.
Si è poi visto come sia stata proprio una crisi respiratoria della a rendere necessaria la indagine Pt_3
tomografica per immagini del torace presso , sicchè non corrisponde al vero quanto CP_7 sostenuto dai consulenti secondo cui vi sarebbe stata l'assenza di una SInificativa sintomatologia respiratoria che escluderebbe la presenza di una patologia neoplastica attiva. Lo stesso certificato di dimissione della datato 15.2.2013 evidenzia: “Insufficienza respiratoria ipossiemico- Pt_3 ipercapnica”, segno questo evidente che, invece, la soffriva proprio di tale patologia Pt_3
polmonare.
Conclude, quindi, condivisibilmene il primo CTU che “un quadro di cachessia responsabile del decesso di una paziente ultranovantenne è del tutto verosimilmente attribuibile ad una condizione di neoplasia con diffusione metastatica, come nel caso di che trattasi”. Nessuna connessione tra l'emorragia e la cachessia veniva in vero accertata dai medici intervenuti al momento della redazione del certificato e della scheda ISTAT, atteso che il sanitario che ha redatto il certificato non ha affatto posto in relazione la cachessia con la emorragia cerebrale ma ha indicato la cachessia come una delle cause dell'evento morte, così escludendo alcuna interrelazione concausale tra la emorragia e la detta cachessia, interrelazione che neppure è stata ravvisata, come già visto, da nessuna delle due ctu espletate.
Assume ancora l'appellante che le dimissioni della siano avvenute solo ed esclusivamente per Pt_3
“ragioni organizzative” e che l'emorragia conseguente al sinistro non è stata trattata chirurgicamente non perché non grave ma evidentemente per via dell'età avanzata della . Pt_3
E tuttavia le condizioni della non sono mai state gravi in quanto esse neppure hanno comportato Pt_3
la necessità di ricovero in ambiente ospedaliero intensivo, ma semplicemente presso un ordinario reparto di degenza, né risulta che il prima e la struttura dopo abbiano Controparte_6 CP_7
dimesso la paziente, con rientro infine al proprio domicilio, per ragioni meramente organizzative.
Neppure ha trovato riscontro l'assunto dell'appellane secondo il quale la , dopo mesi di agonia Pt_3
moriva senza essersi mai ripresa;
la documentazione medica in atti in verità smentisce tale assunto.
Da essa si ricava invece che la è deceduta per una condizione progressiva di cachessia Pt_3
“conseguente ad una condizione neoplastica che, nel caso di specie, appare ben definita sulla scorta degli esami strumentali effettuati” (ctu primo grado).
E non vi è dubbio che l'episodio di emorragia cerebrale conseguente al sinistro in questione abbia determinato per la la perdita dell'autonomia deambulatoria e posturale con necessità di Pt_3
assistenza continuativa che è continuata anche in ambito domiciliare, dopo la dimissione dalla
[...]
del 15.02.13. Controparte_7
Tuttavia, è altrettanto vero che le indagini peritali svolte in entrambi i gradi hanno consentito alla
Corte di ritenere che il suddetto evento emorragico non ha avuto conseguenze immediate e dirette che abbiano messo in pericolo di vita la , quali ad esempio una condizione di ipertensione Pt_3 endocranica con necessità di evacuazione chirurgica dell'ematoma. Tale condizione non ha neanche comportato la necessità di ricovero della ricorrente in ambiente ospedaliero intensivo, ma semplicemente presso un ordinario reparto di degenza, prima presso il e poi Controparte_6
presso la . CP_7 Controparte_7
Il decesso della si è verificato infatti a circa cinque mesi di distanza dal sinistro in oggetto e non Pt_3
per un evento acuto ma, come specificato anche nel certificato ISTAT, per una condizione di
“cachessia” che è nella maggioranza dei casi conseguente ad una condizione neoplastica che, nel caso di specie, appare ben definita (cfr risposta alla richiesta di chiarimenti ctu del primo grado).
In definitiva, i riscontri clinici in atti come esposti sin qui diacronicamente, unitamene ad entrambe le ctu espletate, hanno consentito di accertare, come il quadro di cachessia responsabile del decesso di una paziente ultranovantenne quale era la sia, con ogni probabilità logica, attribuibile ad una Pt_3
condizione di neoplasia con diffusione metastatica, come è avvenuto nel caso di che trattasi.
Si è trattato dunque di una causa autonoma rispetto alla concatenazione degli eventi riconducibili alla caduta ed alla conseguente emorragia cerebrale e di per sé ed autonomamente idonea a causare il decesso della . Pt_3
Il rigetto del primo motivo determina l'assorbimento delle questioni ulteriori e così la reiezione del gravame complessivamente proposto.
Quanto alle spese, la complessa evoluzione degli eventi verificatisi e di cui è dato atto in motivazione inducono la Corte a ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del grado. Le spese di ctu vanno poste in pari quota a carico di entrambe le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del tribunale di Roma n. 17541/2019, pubblicata il 17.09.2019 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
3) pone definitivamente a carico di ciascuna parte per pari quota le spese della ctu svolta nel grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 6.5.2025
Il conSIliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-