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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 30 luglio 2021 al numero 6345 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Eboli contrassegnata da numero 26 del 2021, pubblicata in data 22
gennaio 2021 nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 al numero 1692 avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
elettivamente domiciliato in Mercato San Parte_1
NO (Salerno) al corso Diaz n.209, presso lo studio dell'avv. Domenico
Iannone, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale di
[...]
Salerno, presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 58, è
elettivamente domiciliato;
APPELLATO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Controparte_2
Mariniello in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Via G. Filangieri n.48;
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, le cui conclusioni sono integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_3 Controparte_4
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Parte_1
Eboli, il per ottenerne Controparte_1
la condanna al risarcimento del danno patito da , Parte_1
all'epoca minore. In particolare, i riferiti attori hanno dedotto che: 1) in data
28 novembre 2016, verso le ore 09,00, il minore si era Parte_1
ritrovato all'interno della Scuola Media Statale “Alfonso Gatto”, con sede nel comune di Battipaglia (Salerno) alla via Capone n. 2 e che, durante il percorso sulla scalinata d'ingresso alla scuola, all'improvviso si era imbattuto uno scalino insidioso, non visibile né segnalato, a causa del quale era caduto a terra;
2) il minore aveva subito gravi lesioni personali, tanto da dover ricorrere alle
2 cure dei sanitari del presidio ospedaliero di Battipaglia, ove gli era stata diagnosticata una frattura al radio destro, con apposizione di gesso per trenta giorni, e relativa terapia.
Sulla scorta di siffatte premesse, gli attori hanno preteso la condanna del convenuto al risarcimento del danno, attraverso il pagamento di una CP_1
somma “da definirsi in corso di causa, comunque nei limiti degli € 5.000,00”.
L'Avvocatura dello Stato ha accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, evidenziando la responsabilità dell'ente locale in ordine alla manutenzione degli edifici scolastici e l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Il ministero ha, poi, preteso il differimento dell'udienza al fine di evocare in giudizio al fine di Controparte_5
essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Instaurato il contraddittorio, la riferita impresa di assicurazione si è costituita nel giudizio di primo grado, sviluppando una linea difensiva in larga parte sovrapponibile a quella eretta dalla convenuta compagine ministeriale.
Svolta l'istruttoria orale, il giudice di pace ha respinto la domada, convinto dell'inadeguatezza della piattaforma istruttoria a supportare gli assunti attorei,
valorizzando, in particolare, l'inattendibilità del testimone escusso, fratello del danneggiato, alla luce della lettura dei documenti prodotti e del maggiore peso attribuito ai testimoni ascoltati nell'interesse del convenuto, scilicet i collaboratori scolastici.
Avverso la sentenza – depositata il 22 gennaio 2021 e contrassegnata dal numero 26 del 2021 -, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2021,
[...]
(costituitosi il 30 luglio 2021), divenuto maggiorenne ha Parte_1
proposto tempestivo appello, dolendosi della non corretta valutazione delle
3 dichiarazioni testimoniali resa da e dell'irrilevanza, ai fini del CP_6
giudizio d'inattendibilità, dei contributi narrativi offerti dai testimoni ascoltati nell'interesse della parte convenuta e della “circostanza che l'appellante,
all'epoca minore, non si sia recato a scuola per tutto il mese di novembre (…)”.
Il , costituitosi dinanzi a questo giudice in data 4 agosto 2021, ha CP_1
preteso il rigetto dell'appello, valorizzando, ancora una volta, l'infondatezza della domanda risarcitoria ed evidenziando, all'uopo – previa riconduzione del fatto entro la fattispecie del danno cd. auto cagionato, rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1218 c.c. -
dall'imprevedibilità e la non evitabilità dell'evento lesivo (“Nella fattispecie
che ci occupa, infatti, è proprio la dinamica dell'incidente che dimostra
l'assoluta accidentalità e imprevedibilità dell'infortunio, per cui l'insegnante,
proprio a causa della repentinità del fatto, nulla avrebbe potuto fare per
prevenirlo od evitarlo.
È di palmare evidenza che nessun addebito possa essere mosso nei confronti
dell'insegnante di turno: difatti, l'incidente è stato talmente repentino da
impedire qualsiasi manovra correttiva da parte dell'insegnante - giova
ribadirlo, presente al momento dell'infortunio - che, pur usando la massima
diligenza possibile, in alcun modo avrebbe potuto evitare la caduta del
minore”).
Dal canto suo, ha accettato il contraddittorio in data 24 Controparte_2
novembre 2021, rappresentando la correttezza dell'impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure e ribadendo le difese già proposte dinanzi a quest'ultimo. L'assicuratore ha, quindi, preteso il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio in ragione di quanto provato.
4 Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata assegnata allo scrivente, che,
acquisito il fascicolo del giudizio svolto dinanzi al giudice di pace di Eboli,
all'esito della discussione orale svolta nel corso dell'udienza del 27 novembre
2025, ha depositato la sentenza che segue.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 22 gennaio 2021 (termine ultimo fissato per il giorno 22 luglio
2021).
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione dinanzi a questo Tribunale in data 30 luglio 2021, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile, in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
5 Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alle controparti di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Tanto puntualizzato, questo Tribunale ritiene l'appello sia infondato.
Ed invero, la sentenza resa dal giudice di pace appare adeguatamente motivata in ordine al profilo tematico della valutazione degli esiti delle dichiarazioni testimoniali.
Sul punto, giova rammentare che “il giudice, nel caso sussista un contrasto
fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le
deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi
soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca
congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali
elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a
ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la
credibilità di entrambe” (Cass. n. 15270 del 2024; Cass. n.1547 del 2015;
Cass. n. 4763 del 2015).
Orbene, il giudice di pace ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento della Corte di cassazione, valutando l'inattendibilità del
6 testimone ascoltato nell'interesse degli attori sulla scorta della ponderata valutazione: a) delle dichiarazioni testimoniali rese dai collaboratori scolastici, id est e , i quali hanno dato atto di Testimone_1 Tes_2
non aver avuto contezza del sinistro narrato dalla parte attorea;
b) del
“certificato per la riammissione a scuola”, dal quale risulta che il minore era
“assente da scuola”, tra l'altro, il giorno 28 novembre 2016.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, tra le pieghe argomentative dell'atto di appello, l'attore si è limitato a dedurre quanto segue: “Tuttavia la circostanza
che l'appellante, all'epoca minore, non si sia recato a scuola per tutto il mese
di novembre (dell'anno 2016 – n.d.r.) non è certamente elemento che può in
qualche modo rendere inattendibile il teste e le sue dichiarazioni rese in
udienza”.
Sviluppando siffatta deduzione argomentativa, la parte appellante non ha contestato, a ben vedere, la circostanza dell'assenza, ma ha (solo) evidenziato come tale circostanza sia inidonea di per sé a minare la credibilità della testimone ascoltata.
L'argomentazione spesa non convince il Tribunale, il quale ritiene che,
invero, la mancata partecipazione dell'odierno appellante alle attività
scolastiche durante tutto il mese di novembre dell'anno 2016 costituisca un fatto convergente con gli esiti delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nell'interesse del , le cui dichiarazioni esibiscono, dunque, un CP_1
maggiore grado di attendibilità rispetto a quelle espresse da CP_6
sorella dell'attore, e orientano verso il convincimento dell'infondatezza della pretesa esperita dinanzi al giudice di pace di Eboli.
A ciò si aggiunga che il certificato rilasciato è stato elaborato in data 30
novembre 2016 all'esito della rappresentata visita medica e, attraverso di
7 esso, il sanitario ha valutato la guarigione clinica del minore al precipuo fine di consentirgli il rientro a scuola. Nel documento, poi, non viene fatto alcun riferimento alle gravi lesioni patite dal minore, del quale viene, peraltro,
evidenziata l'idoneità allo svolgimento della “normale attività scolastica”.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure, sulla scorta della complessiva ponderazione della piattaforma istruttoria e valutata, in particolare, la divergenza tra gli elementi di convincimento ritraibili dalle dichiarazioni testimoniali di - sorella dell'appellante – CP_6
(dichiarazioni neppure allineate alla narrazione fatta dalla parte attorea che non ha specificamente rappresentato la presenza di “liquido incolore” sugli scalini impegnati per l'accesso alla classe) e quanto ricavabile dalla lettura del certificato medico innanzi evocato e delle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, ha ritenuto infondata la pretesa di risarcimento del danno.
In definitiva, l'appello non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
La conclusione che precede rende intangibile, chiaramente, il regolamento delle spese adottato dal primo giudice, in difetto di appello incidentale. Ed
infatti, al cospetto della compensazione delle spese afferenti al primo grado di giudizio, senza una specifica doglianza sul punto delle parti vittoriose nel merito (doglianza che non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado), il semplice rigetto dell'appello del soccombente non autorizza il giudice del gravame a regolare diversamente le spese del primo grado (si veda Cass. n. 18533 del 2009).
Non resta, allora, che statuire (solo) sulle spese di lite di questo giudizio di appello, le quali seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti delle parti appellate e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto
8 conto del valore della presente controversia, applicando i valori prossimi ai minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti)
e delle questioni, non di particolare complessità, oggetto di trattazione
[peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte dell'appellante, del cd. doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, nella funzione del giudice unico,
definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del giudice di
pace di Eboli contrassegnata da numero 26 del 2021, pubblicata in data
9 22 gennaio 2021, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto nell'interesse di ; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dal in questo Controparte_7
giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.280,00, per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Pt_1 Parte_1
in questo giudizio Controparte_5
di appello, che si liquidano in euro 1.280,00, per competenze della difesa,
oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte di , a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-
bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
10
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 il 30 luglio 2021 al numero 6345 avente per oggetto una controversia in materia di appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Eboli contrassegnata da numero 26 del 2021, pubblicata in data 22
gennaio 2021 nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 al numero 1692 avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
elettivamente domiciliato in Mercato San Parte_1
NO (Salerno) al corso Diaz n.209, presso lo studio dell'avv. Domenico
Iannone, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale di
[...]
Salerno, presso i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 58, è
elettivamente domiciliato;
APPELLATO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Controparte_2
Mariniello in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Via G. Filangieri n.48;
APPELLATA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, le cui conclusioni sono integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_3 Controparte_4
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su
[...] [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Parte_1
Eboli, il per ottenerne Controparte_1
la condanna al risarcimento del danno patito da , Parte_1
all'epoca minore. In particolare, i riferiti attori hanno dedotto che: 1) in data
28 novembre 2016, verso le ore 09,00, il minore si era Parte_1
ritrovato all'interno della Scuola Media Statale “Alfonso Gatto”, con sede nel comune di Battipaglia (Salerno) alla via Capone n. 2 e che, durante il percorso sulla scalinata d'ingresso alla scuola, all'improvviso si era imbattuto uno scalino insidioso, non visibile né segnalato, a causa del quale era caduto a terra;
2) il minore aveva subito gravi lesioni personali, tanto da dover ricorrere alle
2 cure dei sanitari del presidio ospedaliero di Battipaglia, ove gli era stata diagnosticata una frattura al radio destro, con apposizione di gesso per trenta giorni, e relativa terapia.
Sulla scorta di siffatte premesse, gli attori hanno preteso la condanna del convenuto al risarcimento del danno, attraverso il pagamento di una CP_1
somma “da definirsi in corso di causa, comunque nei limiti degli € 5.000,00”.
L'Avvocatura dello Stato ha accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace, evidenziando la responsabilità dell'ente locale in ordine alla manutenzione degli edifici scolastici e l'infondatezza della pretesa risarcitoria.
Il ministero ha, poi, preteso il differimento dell'udienza al fine di evocare in giudizio al fine di Controparte_5
essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Instaurato il contraddittorio, la riferita impresa di assicurazione si è costituita nel giudizio di primo grado, sviluppando una linea difensiva in larga parte sovrapponibile a quella eretta dalla convenuta compagine ministeriale.
Svolta l'istruttoria orale, il giudice di pace ha respinto la domada, convinto dell'inadeguatezza della piattaforma istruttoria a supportare gli assunti attorei,
valorizzando, in particolare, l'inattendibilità del testimone escusso, fratello del danneggiato, alla luce della lettura dei documenti prodotti e del maggiore peso attribuito ai testimoni ascoltati nell'interesse del convenuto, scilicet i collaboratori scolastici.
Avverso la sentenza – depositata il 22 gennaio 2021 e contrassegnata dal numero 26 del 2021 -, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2021,
[...]
(costituitosi il 30 luglio 2021), divenuto maggiorenne ha Parte_1
proposto tempestivo appello, dolendosi della non corretta valutazione delle
3 dichiarazioni testimoniali resa da e dell'irrilevanza, ai fini del CP_6
giudizio d'inattendibilità, dei contributi narrativi offerti dai testimoni ascoltati nell'interesse della parte convenuta e della “circostanza che l'appellante,
all'epoca minore, non si sia recato a scuola per tutto il mese di novembre (…)”.
Il , costituitosi dinanzi a questo giudice in data 4 agosto 2021, ha CP_1
preteso il rigetto dell'appello, valorizzando, ancora una volta, l'infondatezza della domanda risarcitoria ed evidenziando, all'uopo – previa riconduzione del fatto entro la fattispecie del danno cd. auto cagionato, rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1218 c.c. -
dall'imprevedibilità e la non evitabilità dell'evento lesivo (“Nella fattispecie
che ci occupa, infatti, è proprio la dinamica dell'incidente che dimostra
l'assoluta accidentalità e imprevedibilità dell'infortunio, per cui l'insegnante,
proprio a causa della repentinità del fatto, nulla avrebbe potuto fare per
prevenirlo od evitarlo.
È di palmare evidenza che nessun addebito possa essere mosso nei confronti
dell'insegnante di turno: difatti, l'incidente è stato talmente repentino da
impedire qualsiasi manovra correttiva da parte dell'insegnante - giova
ribadirlo, presente al momento dell'infortunio - che, pur usando la massima
diligenza possibile, in alcun modo avrebbe potuto evitare la caduta del
minore”).
Dal canto suo, ha accettato il contraddittorio in data 24 Controparte_2
novembre 2021, rappresentando la correttezza dell'impianto motivazionale costruito dal giudice di prime cure e ribadendo le difese già proposte dinanzi a quest'ultimo. L'assicuratore ha, quindi, preteso il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la riduzione del quantum risarcitorio in ragione di quanto provato.
4 Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata assegnata allo scrivente, che,
acquisito il fascicolo del giudizio svolto dinanzi al giudice di pace di Eboli,
all'esito della discussione orale svolta nel corso dell'udienza del 27 novembre
2025, ha depositato la sentenza che segue.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 22 gennaio 2021 (termine ultimo fissato per il giorno 22 luglio
2021).
Ancora, l'appello è certamente procedibile in quanto l'attore ha curato la propria costituzione dinanzi a questo Tribunale in data 30 luglio 2021, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della prima notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del 2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Tanto chiarito, il gravame è ammissibile, in quanto costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
5 Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alle controparti di dispiegare le proprie difese.
L'appello che ci impegna è, poi, senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Tanto puntualizzato, questo Tribunale ritiene l'appello sia infondato.
Ed invero, la sentenza resa dal giudice di pace appare adeguatamente motivata in ordine al profilo tematico della valutazione degli esiti delle dichiarazioni testimoniali.
Sul punto, giova rammentare che “il giudice, nel caso sussista un contrasto
fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le
deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi
soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca
congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali
elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a
ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la
credibilità di entrambe” (Cass. n. 15270 del 2024; Cass. n.1547 del 2015;
Cass. n. 4763 del 2015).
Orbene, il giudice di pace ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento della Corte di cassazione, valutando l'inattendibilità del
6 testimone ascoltato nell'interesse degli attori sulla scorta della ponderata valutazione: a) delle dichiarazioni testimoniali rese dai collaboratori scolastici, id est e , i quali hanno dato atto di Testimone_1 Tes_2
non aver avuto contezza del sinistro narrato dalla parte attorea;
b) del
“certificato per la riammissione a scuola”, dal quale risulta che il minore era
“assente da scuola”, tra l'altro, il giorno 28 novembre 2016.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, tra le pieghe argomentative dell'atto di appello, l'attore si è limitato a dedurre quanto segue: “Tuttavia la circostanza
che l'appellante, all'epoca minore, non si sia recato a scuola per tutto il mese
di novembre (dell'anno 2016 – n.d.r.) non è certamente elemento che può in
qualche modo rendere inattendibile il teste e le sue dichiarazioni rese in
udienza”.
Sviluppando siffatta deduzione argomentativa, la parte appellante non ha contestato, a ben vedere, la circostanza dell'assenza, ma ha (solo) evidenziato come tale circostanza sia inidonea di per sé a minare la credibilità della testimone ascoltata.
L'argomentazione spesa non convince il Tribunale, il quale ritiene che,
invero, la mancata partecipazione dell'odierno appellante alle attività
scolastiche durante tutto il mese di novembre dell'anno 2016 costituisca un fatto convergente con gli esiti delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nell'interesse del , le cui dichiarazioni esibiscono, dunque, un CP_1
maggiore grado di attendibilità rispetto a quelle espresse da CP_6
sorella dell'attore, e orientano verso il convincimento dell'infondatezza della pretesa esperita dinanzi al giudice di pace di Eboli.
A ciò si aggiunga che il certificato rilasciato è stato elaborato in data 30
novembre 2016 all'esito della rappresentata visita medica e, attraverso di
7 esso, il sanitario ha valutato la guarigione clinica del minore al precipuo fine di consentirgli il rientro a scuola. Nel documento, poi, non viene fatto alcun riferimento alle gravi lesioni patite dal minore, del quale viene, peraltro,
evidenziata l'idoneità allo svolgimento della “normale attività scolastica”.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure, sulla scorta della complessiva ponderazione della piattaforma istruttoria e valutata, in particolare, la divergenza tra gli elementi di convincimento ritraibili dalle dichiarazioni testimoniali di - sorella dell'appellante – CP_6
(dichiarazioni neppure allineate alla narrazione fatta dalla parte attorea che non ha specificamente rappresentato la presenza di “liquido incolore” sugli scalini impegnati per l'accesso alla classe) e quanto ricavabile dalla lettura del certificato medico innanzi evocato e delle dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, ha ritenuto infondata la pretesa di risarcimento del danno.
In definitiva, l'appello non merita accoglimento, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
La conclusione che precede rende intangibile, chiaramente, il regolamento delle spese adottato dal primo giudice, in difetto di appello incidentale. Ed
infatti, al cospetto della compensazione delle spese afferenti al primo grado di giudizio, senza una specifica doglianza sul punto delle parti vittoriose nel merito (doglianza che non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado), il semplice rigetto dell'appello del soccombente non autorizza il giudice del gravame a regolare diversamente le spese del primo grado (si veda Cass. n. 18533 del 2009).
Non resta, allora, che statuire (solo) sulle spese di lite di questo giudizio di appello, le quali seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti delle parti appellate e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto
8 conto del valore della presente controversia, applicando i valori prossimi ai minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti)
e delle questioni, non di particolare complessità, oggetto di trattazione
[peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del pagamento, da parte dell'appellante, del cd. doppio contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, nella funzione del giudice unico,
definitivamente pronunciando sull' appello avverso la sentenza del giudice di
pace di Eboli contrassegnata da numero 26 del 2021, pubblicata in data
9 22 gennaio 2021, proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto nell'interesse di ; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1
dal in questo Controparte_7
giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.280,00, per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Pt_1 Parte_1
in questo giudizio Controparte_5
di appello, che si liquidano in euro 1.280,00, per competenze della difesa,
oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore importo, da parte di , a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-
bis dell'art. 13 di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Salerno, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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