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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3877/2022 Ruolo gen.(vi è riunito 3890/22; 4369/22; 4476/22)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27.03.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa
D A
, , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Leperino Alfonso e Odierna Ugo;
RICORRENTI CONTRO
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Verderosa Guido e Miriano Fernando;
Controparte_1
RESISTENTE OGGETTO: diritto al computo delle voci retributive “indennità giornaliera” e “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi” nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separati ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, inquadrati come collaboratori professionali sanitari-infermieri, assumono di aver sempre svolto la propria attività lavorativa su turni rotativi presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione, lamentano lo scomputo dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di godimento delle ferie delle indennità giornaliere e delle indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi, ex art. 86 comma
3 e 6CCNL Sanità 2016-2018, domandando condanna di parte convenuta al pagamento delle somme analiticamente indicate in ciascun atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio, l'Asl convenuta concludeva per il rigetto dei ricorsi, oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il diritto alle ferie retribuite trova fondamento nell'art. 36 della Costituzione, che attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo, pieno e irrinunciabile al godimento di ferie annuali retribuite.
Secondo consolidata giurisprudenza (tra le tante, Cass. Civ., 17 maggio 2019, n. 13425), la retribuzione spettante durante il periodo feriale deve corrispondere al trattamento economico goduto dal dipendente legato non solo all'esecuzione delle mansioni, ma anche allo “status personale e professionale del lavoratore”.
Tale principio è rafforzato dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. n. 66/2003, e dall'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Già con la sentenza del 16 marzo 2006, la Corte ha chiarito che durante le ferie annuali il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria a lui spettante. In particolare, nella sentenza del 15 settembre 2011
(causa C-155/10, W. e altri), è stato affermato che, nel calcolo dell'importo da corrispondere durante le ferie, occorre tener conto anche di ogni elemento che rappresenti un onere connesso in modo intrinseco all'esecuzione delle mansioni normalmente svolte.
Al lavoratore va pertanto garantito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello percepito nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con la conseguenza percui, qualora la retribuzione ordinaria comprenda anche una componente variabile che caratterizza stabilmente lo status del lavoratore, essa non può essere esclusa dal computo della retribuzione feriale.
Nel caso in esame, i ricorrenti — dipendenti turnisti dell'amministrazione convenuta, inquadrati come
"Collaboratori professionali sanitari - infermieri" — prestano servizio su turni rotativi e contestano il mancato riconoscimento, nella retribuzione percepita durante le ferie annuali, delle "indennità giornaliere" di cui all'art. 86, comma 3, e delle indennità di cui all'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018.
L'art. 86, comma 3, del CCNL stabilisce che un'indennità giornaliera pari a € 4,49 spetta al personale sanitario e tecnico delle categorie B, C e D operante su turni articolati in tre fasce (mattino, pomeriggio, notte), a condizione che vi sia una reale rotazione tra i turni e che almeno il 20% delle prestazioni mensili avvenga in ciascuna fascia, secondo il modello adottato dall'ente.
Il comma 6 dello stesso articolo prevede ulteriori indennità, sempre a carattere giornaliero, a favore del personale infermieristico impegnato in reparti ad alta intensità assistenziale: € 4,13 per attività in terapie intensive e sale operatorie;
€ 4,13 per attività in terapie sub-intensive, nefrologia e dialisi€ 5,16 ; per attività in reparti di malattie infettive (e discipline equipollenti ai sensi del D.M. 30.01.1998). Per stabilire se tali indennità debbano essere riconosciute anche durante le ferie, è pertanto necessario analizzare la natura e la continuità delle mansioni effettivamente svolte in quanto solo in presenza di un'attività sistematica e continuativa che giustifichi l'erogazione di tali indennità, queste possono rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Nella fattispecie dai cedolini paga esibiti dai ricorrenti emerge che i lavoratori hanno effettuato abitualmente la rotazione su tutti i turni previsti, ed hanno percepito mensilmente ed in maniera costante l'indennità giornaliera di cui al comma 3 dell'art. 86 e quella di cui comma 6 correlata alle mansioni svolte nei reparti di assegnazione di Anestesia e Rianimazione.
Non si tratta, quindi, di elementi eccezionali o legati a eventi isolati, ma di compensi riconducibili a una condizione professionale continuativa e tipizzata.
Pertanto, entrambe le voci — indennità giornaliera e indennità da reparto — risultano essere parte integrante della retribuzione abituale dei ricorrenti e vanno incluse nel calcolo della retribuzione loro spettante durante le ferie. Il fatto che la norma contrattuale preveda che tali indennità non siano dovute nei giorni di assenza dal servizio "a qualsiasi titolo" deve ritenersi in contrasto con i principi espressi dalla
Corte di Giustizia Europea che impone di disapplicare le clausole contrattuali che ostacolano il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione effettiva e completa anche durante le ferie, qualora le stesse escludano invece componenti abituali della retribuzione.
Per quanto riguarda il dovuto il Tribunale fa propri i conteggi allegati agli atti introduttivi dei giudizi in quanto privi di vizi logico-matematici ed in ogni non contestati in modo specifico da parte convenuta;
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo oltre accessori come per legge e spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 3877 /2022:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di euro 1551,60 in favore del sig. di euro 1.034,40 in favore del sig. , di euro 870,60 in favore del sig. e di euro Pt_1 Pt_2 Pt_3
1.155,08 in favore del sig. oltre accessori come per legge Pt_4
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in €
1.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, e contributo unificato da distrarsi.
Nocera Inferiore, 16.4.25. Il Giudice Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 27.03.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa
D A
, , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Leperino Alfonso e Odierna Ugo;
RICORRENTI CONTRO
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Verderosa Guido e Miriano Fernando;
Controparte_1
RESISTENTE OGGETTO: diritto al computo delle voci retributive “indennità giornaliera” e “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi” nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separati ricorsi successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, inquadrati come collaboratori professionali sanitari-infermieri, assumono di aver sempre svolto la propria attività lavorativa su turni rotativi presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione, lamentano lo scomputo dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di godimento delle ferie delle indennità giornaliere e delle indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi, ex art. 86 comma
3 e 6CCNL Sanità 2016-2018, domandando condanna di parte convenuta al pagamento delle somme analiticamente indicate in ciascun atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio, l'Asl convenuta concludeva per il rigetto dei ricorsi, oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il diritto alle ferie retribuite trova fondamento nell'art. 36 della Costituzione, che attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo, pieno e irrinunciabile al godimento di ferie annuali retribuite.
Secondo consolidata giurisprudenza (tra le tante, Cass. Civ., 17 maggio 2019, n. 13425), la retribuzione spettante durante il periodo feriale deve corrispondere al trattamento economico goduto dal dipendente legato non solo all'esecuzione delle mansioni, ma anche allo “status personale e professionale del lavoratore”.
Tale principio è rafforzato dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. n. 66/2003, e dall'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Già con la sentenza del 16 marzo 2006, la Corte ha chiarito che durante le ferie annuali il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria a lui spettante. In particolare, nella sentenza del 15 settembre 2011
(causa C-155/10, W. e altri), è stato affermato che, nel calcolo dell'importo da corrispondere durante le ferie, occorre tener conto anche di ogni elemento che rappresenti un onere connesso in modo intrinseco all'esecuzione delle mansioni normalmente svolte.
Al lavoratore va pertanto garantito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello percepito nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con la conseguenza percui, qualora la retribuzione ordinaria comprenda anche una componente variabile che caratterizza stabilmente lo status del lavoratore, essa non può essere esclusa dal computo della retribuzione feriale.
Nel caso in esame, i ricorrenti — dipendenti turnisti dell'amministrazione convenuta, inquadrati come
"Collaboratori professionali sanitari - infermieri" — prestano servizio su turni rotativi e contestano il mancato riconoscimento, nella retribuzione percepita durante le ferie annuali, delle "indennità giornaliere" di cui all'art. 86, comma 3, e delle indennità di cui all'art. 86, comma 6, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018.
L'art. 86, comma 3, del CCNL stabilisce che un'indennità giornaliera pari a € 4,49 spetta al personale sanitario e tecnico delle categorie B, C e D operante su turni articolati in tre fasce (mattino, pomeriggio, notte), a condizione che vi sia una reale rotazione tra i turni e che almeno il 20% delle prestazioni mensili avvenga in ciascuna fascia, secondo il modello adottato dall'ente.
Il comma 6 dello stesso articolo prevede ulteriori indennità, sempre a carattere giornaliero, a favore del personale infermieristico impegnato in reparti ad alta intensità assistenziale: € 4,13 per attività in terapie intensive e sale operatorie;
€ 4,13 per attività in terapie sub-intensive, nefrologia e dialisi€ 5,16 ; per attività in reparti di malattie infettive (e discipline equipollenti ai sensi del D.M. 30.01.1998). Per stabilire se tali indennità debbano essere riconosciute anche durante le ferie, è pertanto necessario analizzare la natura e la continuità delle mansioni effettivamente svolte in quanto solo in presenza di un'attività sistematica e continuativa che giustifichi l'erogazione di tali indennità, queste possono rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Nella fattispecie dai cedolini paga esibiti dai ricorrenti emerge che i lavoratori hanno effettuato abitualmente la rotazione su tutti i turni previsti, ed hanno percepito mensilmente ed in maniera costante l'indennità giornaliera di cui al comma 3 dell'art. 86 e quella di cui comma 6 correlata alle mansioni svolte nei reparti di assegnazione di Anestesia e Rianimazione.
Non si tratta, quindi, di elementi eccezionali o legati a eventi isolati, ma di compensi riconducibili a una condizione professionale continuativa e tipizzata.
Pertanto, entrambe le voci — indennità giornaliera e indennità da reparto — risultano essere parte integrante della retribuzione abituale dei ricorrenti e vanno incluse nel calcolo della retribuzione loro spettante durante le ferie. Il fatto che la norma contrattuale preveda che tali indennità non siano dovute nei giorni di assenza dal servizio "a qualsiasi titolo" deve ritenersi in contrasto con i principi espressi dalla
Corte di Giustizia Europea che impone di disapplicare le clausole contrattuali che ostacolano il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione effettiva e completa anche durante le ferie, qualora le stesse escludano invece componenti abituali della retribuzione.
Per quanto riguarda il dovuto il Tribunale fa propri i conteggi allegati agli atti introduttivi dei giudizi in quanto privi di vizi logico-matematici ed in ogni non contestati in modo specifico da parte convenuta;
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo oltre accessori come per legge e spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 3877 /2022:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento di euro 1551,60 in favore del sig. di euro 1.034,40 in favore del sig. , di euro 870,60 in favore del sig. e di euro Pt_1 Pt_2 Pt_3
1.155,08 in favore del sig. oltre accessori come per legge Pt_4
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in €
1.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, e contributo unificato da distrarsi.
Nocera Inferiore, 16.4.25. Il Giudice Dott.ssa Raffaella Caporale