CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 969/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 969/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Botteghi, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché contro
(c.f./p.iva ), non costituito. CP_2 P.IVA_2 - PARTE APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza n. 925/2021 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 10.11.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, e dunque del relativo decreto ingiuntivo opposto stanti i gravi motivi descritti in narrativa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 925/2021 emessa dal
Tribunale di Arezzo, Dott. Fabrizio Pieschi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4431/2017 pubblicata in data 10.11.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- “ Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. (CF.P.iva CP_2 P.IVA_2
residente in [...]. Pocaia di Monterchi -52035- (AR) per i danni subiti dal Sig. Parte_1
(CF. ) residente in [...] -06012- C.F._1
(PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Dichiarare che i convenuti (Cf/P.iva residente in [...]. Pocaia di CP_2 P.IVA_2
Monterchi -52035- (AR) e (P.VA ) con sede in via Tazio Controparte_3 P.IVA_1
Nuvolari, n.1 sono responsabili in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni P.IVA_3
subiti e subendi in favore dell'attore (CF. ) residente in [...]C.F._1
Città di Castello, Via E.Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e per l'effetto - Condannare i convenuti (Cf/P.iva residente in [...]. Pocaia di CP_2 P.IVA_2
Monterchi -52035- (AR) e (P.VA ) con sede in via Tazio Controparte_3 P.IVA_1
Nuvolari, n.1 in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi P.IVA_3
in favore dell'attore (CF. ) residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Castello, Via E. Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale e accessori come per legge.
Con riserva di dedurre, eccepire e contestare alla luce delle avverse difese, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Arezzo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammissione della CTU medico legale la fine di valutare
l'entità dei danni subiti e subendi dal Sig. in rapporto causale con il sinistro occorso Parte_1
in data 21.4.2015”.
Per l'appellata “Voglia la Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
925/2021, pubblicata il 10.11.2021 nel procedimento r.g.n. 4431/2017 del Tribunale di
Arezzo, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la suddetta sentenza, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 925/2021 del 10.11.2021 con la quale il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di e CP_2
per i danni, patrimoniali e non, riportati a seguito del Controparte_1
sinistro stradale verificatosi il 21.04.2015 in Monterchi, via della Reglia, in direzione
Lippiano-Monterchi (AR), per effetto dell'impatto tra il suo velocipede e l'autocarro Nissan targato BG087SR condotto dal convenuto e assicurato CP_2
con la predetta compagnia assicuratrice. Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore esponeva che in data 21.04.2015 alle ore 20 circa, mentre viaggiava sul proprio velocipede sul margine della propria corsia di percorrenza in Monterchi, all'altezza di via della
Reglia, in direzione Lippiano-Monterchi (AR), in salita verso la Madonna del Parto, veniva urtato dall'autocarro Nissan targato BG087SR guidato da CP_2
mentre quest'ultimo, viaggiando sull'opposto senso di marcia, stava svoltando a sinistra verso il parcheggio antistante il supermercato. Deduceva che a causa dell'impatto cadeva a terra, subendo lesioni personali al braccio destro e sinistro, ad un elemento dentario e nella zona sopracciliare destra. Aggiungeva che in conseguenza dell'urto con il veicolo anche la sua bicicletta riportava danni. Infine, rilevava che immediatamente dopo il sinistro veniva compilata la dichiarazione di contestazione amichevole.
Allegava, quindi, che dopo molteplici visite ed accertamenti medici, si sottoponeva ad esame medico-legale presso lo studio della Dott.ssa all'esito Persona_1
del quale gli veniva riconosciuta un'invalidità permanente dell'11% e un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60 e parziale al 25% di ulteriori 60 giorni;
l'attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti e CP_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa del Controparte_1
sinistro quantificati in euro 41.585,95.
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale contestava la Controparte_1
pretesa attorea sia in punto di an che di quantum, eccependo che il sinistro era riconducibile in via esclusiva al comportamento colposo dell'attore. Nello specifico, deduceva che alcuna responsabilità poteva essere addebitata al convenuto
[...]
considerato che al momento dell'impatto l'autocarro si trovava fermo al CP_4
centro della carreggiata, mentre l'attore marciava con la propria bicicletta senza tenere strettamente la destra, violando l'art. 143 Cod. strada.
Il convenuto restava invece contumace. CP_2 La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e C.T.U. cinematica, era definita ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con la sentenza gravata, con cui il
Tribunale di Arezzo, esclusa la sussistenza del necessario nesso causale tra la condotta del convenuto e il sinistro de quo, rigettava la domanda risarcitoria CP_2
attorea.
In particolare, il primo Giudice riteneva non dimostrata la dinamica del sinistro allegata dall'attore, secondo cui il conducente dell'autovettura avrebbe causato l'incidente invadendo la semicarreggiata di percorrenza del ciclista in violazione dell'art.154 Cds., considerato che il modulo di contestazione amichevole redatto in occasione dell'incidente e prodotto in giudizio dall'attore non conteneva alcuna indicazione circa il punto esatto di collisione dei due veicoli e la loro posizione al momento del sinistro.
Il Tribunale affermava, dunque, di condividere le risultanze della C.T.U. cinematica, la quale rilevava che “Nel caso specifico il Nissan Tg. BG087SR era fermo al centro strada, nell'attesa di svolta a sinistra, il velocipede condotto dal NO , proveniente in senso Parte_1
opposto, collideva con il veicolo fermo a centro strada. La summenzionata dinamica era condivisa dal conducente del Nissan e dai testi presenti al momento dell'accaduto”, concludendo che
“Pertanto è lecito supporre che, qualora il conducente del velocipede avesse rispettato L' art. 143 del C.d.S. il quale dispone che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata il sinistro poteva essere evitato”.
Il Giudice di prime cure reputava, quindi, verosimile – secondo il criterio del più probabile che non – che l'incidente sarebbe stato evitato, qualora l'attore avesse viaggiato in prossimità del margine destro, così argomentando: “Pertanto, la condotta dell'attore ha contribuito a determinare l'evento di cui lo stesso è stato vittima, con efficacia concausale idonea ad interrompere il nesso di condizionamento, secondo il criterio controfattuale per il quale, mentalmente ipotizzando la sostituzione della posizione (effettivamente e verosimilmente) occupata dal ciclista con la posizione alternativa (corretta), il contatto tra i veicoli non si sarebbe probabilmente verificato: sublata causa, tollitur effectus”.
Parte attrice impugnava siffatta decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1) errore del Tribunale nell'aver ritenuto non decisivo il modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto a sostegno della domanda risarcitoria, stante il valore confessorio di tale documento, dal quale emergeva che l'autocarro urtava con lo specchietto sinistro il ciclista, avendo omesso di dargli la precedenza;
2) erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente, avendo la CTU cinematica erroneamente rilevato che al momento dell'impatto l'autocarro guidato dal convenuto si trovava al centro della carreggiata, circostanza priva di riscontro in assenza di testimoni ma anzi contraddetta dal fatto che la strada era priva di linea di mezzeria;
l'appellante censurava altresì l'omessa considerazione da parte del ctu della posizione assunta dal corpo dell'attore dopo l'impatto, perché la circostanza che egli fosse caduto sulla parte destra del proprio corpo in prossimità dell'ingresso del parcheggio del supermercato confermava che il conducente dell'autocarro, nel fare manovra per entrare nel parcheggio del supermercato, invadeva la carreggiata di percorrenza del ciclista in violazione dell'art. 154 cod. strada;
3) errore del Tribunale nel desumere dalle condizioni di tempo, di luogo e di visibilità al momento del sinistro (ora quasi crepuscolare) che il convenuto CP_2
si trovasse fermo in prossimità della (teorica) linea di mezzeria della carreggiata e che l'attore procedesse non in prossimità del margine destro della propria semicarreggiata, bensì quasi al centro della stessa, concludendo che “In tali condizioni
è verosimile ritenere che, qualora l'attore avesse viaggiato in prossimità del margine destro
l'incidente si sarebbe evitato”;
4) errore del primo Giudice nell'aver ritenuto la condotta dell'attore idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento di danno e il comportamento del convenuto potendo la stessa tuttalpiù incidere sull'entità del danno CP_2
risarcibile;
5) errore nell'aver omesso di espletare la CTU medico-legale richiesta al fine di valutare i danni patiti in conseguenza del sinistro;
6) errore del Tribunale nell'applicare i parametri medi anziché quelli minimi nella liquidazione delle spese di lite, considerato che molte udienze si erano svolte in forma cartolare, la fase istruttoria era consistita nel solo interrogatorio formale dell'attore e non erano state depositate né le comparse conclusionali né le memorie di replica.
Infine, l'appellante formulava ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e reiterava la richiesta di
CTU medico-legale non espletata nel giudizio di prime cure.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, con conferma della
[...]
sentenza di primo grado. Nello specifico, contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'attore, poiché priva di riscontro probatorio e intrinsecamente contraddittoria: deduceva, infatti, che se effettivamente il ciclista stesse procedendo in prossimità del margine destro della sua carreggiata, avrebbe dovuto impattare il lato destro dell'autocarro guidato dal convenuto e non CP_2
quello sinistro, come invece sostenuto dall'attore.
L'appellato restava invece contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 04.06.2024, veniva dichiarata la contumacia dell'appellato e la causa era trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del CP_4
14.06.2024, successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di
Sezione del 08.10.2024 stante l'impedimento di un componente del Presidente del
Collegio, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 27.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 11.1.2025, all'esito del decorso dei termini brevi
(20+20) ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I primi quattro motivi di appello: sulla responsabilità nella causazione del sinistro stradale
I primi quattro motivi di appello, concernendo tutti la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento della relativa responsabilità, possono essere trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la responsabilità del convenuto nella causazione CP_4
dell'incidente in esame, attribuendone invece l'eziologia in via esclusiva al comportamento colposo del ciclista che, in violazione dell'art. 143 Cod. strada, avrebbe omesso di procedere in prossimità del margine destro della propria carreggiata.
Secondo la ricostruzione allegata dall'appellante, invece, la collisione tra i due veicoli si sarebbe verificata in conseguenza della condotta colposa del convenuto che, nel fare manovra per entrare nel parcheggio del supermercato, non CP_2
avendo visto il ciclista avrebbe omesso di dargli la precedenza, in violazione dell'art. 154 Cod. strada, e ciò sarebbe dimostrato dal modulo di constatazione amichevole compilato subito dopo il sinistro e sottoscritto dal convenuto che il CP_2
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilità del convenuto, nonostante il valore confessorio del CID nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale tesi non può essere condivisa.
Invero, in materia di responsabilità da sinistro stradale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass.
n. 2438 del 25/01/2024 che richiama Cass. n. 8451 del 27/03/2019; Cass. n.
21161 del 17/09/2013; Cass. n. 15881 del 25/06/2013).
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che l'esistenza del c.d. CID non priva il giudice di merito del potere di accertare che, sulla scorta delle circostanze del caso concreto (come, ad esempio, la situazione dei luoghi e l'entità dei danni riportati dai veicoli), le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole siano incompatibili con la dinamica del sinistro emergente dalle complessive risultanze processuali. Soltanto nel caso in cui tale incompatibilità sia stata esclusa, è possibile procedere alla valutazione dell'esistenza e della portata della dichiarazione confessoria contenuta nel CID.
Peraltro, giova altresì rilevare che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di contestazione amichevole, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato è comunque liberamente valutabile dal giudice nei confronti dell'assicuratore, nonché del confitente stesso, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2733 co. 3 c.c., in forza del quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti resta liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti di tutti (cfr. Sez. Un., sentenza n. 10311 del 05/05/2006).
Alla luce dei richiamati principi, le censure mosse dall'appellante avverso la gravata sentenza non meritano accoglimento, non potendosi attribuire al modulo di contestazione amichevole alcun valore di prova legale.
Il Tribunale ha correttamente escluso di poter riconoscere una valenza probatoria decisiva al CID versato in atti dall'attore (all. n. 1 dell'atto di citazione che, per maggiore evidenza, si riporta di seguito), non contenendo tale documento una descrizione sufficientemente dettagliata della dinamica dell'incidente. Infatti, come già rilevato dal primo Giudice, il modulo in esame si limita a riportare che l'autocarro guidato dal convenuto urtava con lo specchietto lato guida CP_2
l'attore mentre percorreva la strada in bicicletta e che quest'ultimo in seguito alla caduta riportava alcune fratture. Siffatto documento non fornisce, dunque, alcun riscontro probatorio a sostegno della dinamica del sinistro per come allegata dall'attore, non contenendo alcuna indicazione in ordine allo stato dei luoghi né alla posizione dei veicoli al momento del sinistro.
In particolare, non risulta dimostrato che al momento dell'impatto entrambi i veicoli erano in movimento e che l'autocarro, nell'atto di svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato, in violazione dell'art. 154 Cod. strada, invadeva la semicarreggiata di percorrenza del ciclista, mentre quest'ultimo si trovava in prossimità del margine destro della propria semicarreggiata, anzi la collisione del ciclista con lo specchietto anteriore sinistro del mezzo sembrerebbe addirittura dimostrare la tesi contraria, come eccepito dalla compagnia appellata.
Né può ritenersi decisivo il fatto che nel CID in atti sia indicato che il veicolo “A”
(ovvero l'autocarro guidato dal convenuto “non aveva osservato il segnale di CP_2
precedenza o di semaforo rosso”.
Invero, il Tribunale ha correttamente reputato prevalenti le risultanze della CTU cinematica rispetto a quanto emergente dal modulo di constatazione amichevole, considerato altresì che dalle indicazioni fornite dal consulente tecnico si desume la contraddittorietà della ricostruzione del sinistro prospettata dall'attore.
Infatti, da un lato, l'odierno appellante ha allegato che al momento dell'impatto il veicolo guidato dal convenuto svoltando verso sinistra invadeva la corsia di percorrenza del ciclista mentre quest'ultimo viaggiava sul margine destro della carreggiata;
dall'altro ha dedotto che l'autocarro urtava la bicicletta con lo specchietto retrovisore sinistro.
Tuttavia, le risultanze della ctu cinematica indicano che tali circostanze sono tra loro incompatibili, avendo il perito d'ufficio rilevato che “Tenendo conto dell'inclinazione del Nissan, nel caso in cui il ciclista marciasse nella sua estrema destra, il contatto non poteva concretizzarsi con lo specchio retrovisore sinistro”. In sostanza, emerge una contraddizione tra il punto di collisione tra i veicoli allegato dall'attore (lo specchietto retrovisore lato guida dell'autocarro) e il comportamento colposo addebitato dal medesimo al convenuto quale causa esclusiva del sinistro (la CP_2
manovra di svolta verso sinistra in violazione dell'art. 154 C.d.S.).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del primo Giudice secondo cui non risulta adeguatamente provata la responsabilità del convenuto nella CP_2
causazione del sinistro, non avendo l'attore fornito la prova della sussistenza del necessario nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'asserito comportamento colposo del conducente dell'autocarro come unico fattore causale dell'incidente.
Infine, non risultano fondate le critiche mosse dall'appellante alla ctu cinematica espletata in primo grado, nella parte in cui il perito d'ufficio ha rilevato che al momento dell'impatto tra i due veicoli l'autocarro guidato dal convenuto si trovava fermo al centro della carreggiata, in attesa di svoltare verso sinistra. Tale circostanza, ad avviso dell'appellante, sarebbe priva di riscontro, non essendovi testimoni presenti al momento del sinistro, al contrario di quanto affermato dal consulente tecnico.
Invero, tali doglianze non colgono nel segno, considerato che nel caso di specie appare dirimente il fatto che l'attore non abbia in alcun modo provato che il conducente dell'autocarro abbia effettivamente tenuto il comportamento colposo a lui addebitato quale esclusiva causa del sinistro. Non è stato, infatti, dimostrato dall'odierno appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio, che il convenuto abbia invaso la carreggiata di percorrenza del ciclista, in violazione dell'art. 154
C.d.s., in occasione della manovra di svolta per fare ingresso nel parcheggio del supermercato.
Come già argomentato, nessun rilievo decisivo può, infatti, attribuirsi al CID allegato dall'attore, considerato che le dichiarazioni in esso contenute non assumono valore confessorio e, comunque, non forniscono una descrizione della dinamica del sinistro sufficientemente dettagliata e idonea a comprovare quella allegata dall'attore.
Anzi, quanto emerge dal CID addirittura smentisce la tesi dell'appellante, poiché se l'autocarro avesse improvvisamente tagliato la strada al ciclista nello svoltare a sinistra omettendo di dargli la precedenza, avrebbe verosimilmente urtato l'attore collidendo con il lato anteriore destro e non con il lato anteriore sinistro del mezzo
(circostanza che invece fa proprio pensare che il ciclista è andato a sbattere contro l'autocarro mentre quest'ultimo non aveva ancora iniziato la manovra di svolta a sinistra ed era ancora fermo al centro strada). Anche la circostanza che il ciclista sia caduto a terra sulla parte destra del proprio corpo in prossimità del parcheggio del supermercato non costituisce di per sé elemento sufficiente ad affermare, secondo i canoni civilistici di accertamento del nesso causale, la riconducibilità dell'incidente ad un comportamento colposo del convenuto di cui non vi è prova. CP_2
In conclusione, gli elementi forniti dall'odierno appellante (in particolare, le dichiarazioni contenute nel CID e la posizione del corpo del ciclista in stato di quiete) non consentono, di ritenere raggiunta la prova della dinamica del sinistro per come allegata dall'attore, al contrario, il fatto indicato nel CID ovvero che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto con lo specchietto anteriore sinistro dell'autocarro dimostra che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva del ciclista, il quale è andato a sbattere sul lato sinistro dell'autocarro che in quel momento era fermo al centro della strada, come rilevato dalla ctu cinematica espletata in primo grado.
Alla luce di ciò, come già affermato dal primo Giudice, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del ciclista nella causazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, co. 2 cod. civ. in caso di scontro tra veicoli, con conseguente rigetto dei primi quattro motivi di appello ed assorbimento delle ulteriori doglianze afferenti al mancato espletamento della ctu medico-legale ai fini della quantificazione del danno (quinto motivo di appello).
2) Sulla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite applicando i parametri medi per tutte le fasi di giudizio, anziché quelli minimi, pervenendo così ad un importo ritenuto eccessivo.
A sostegno di siffatta doglianza, l'appellante deduce che “L'istruttoria ha visto unicamente l'interpello dell'attore, e nessuna escussione testimoniale;
alcune udienze sono state in trattazione scritta senza la presenza degli avvocati in udienza;
nella fase decisione, con ordinanza il Giudice non ha permesso alle parti di redigere memorie conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.”.
La censura in esame è infondata.
Giova premettere che in tema di liquidazione delle spese processuali, la quantificazione del compenso spettante al procuratore della parte vittoriosa in giudizio è rimessa all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, contenuto tra i valori minimi e massimi delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 e succ. mod..
Soltanto nel caso in cui il giudice decida di discostarsi da tali parametri, aumentando o diminuendo gli importi medi, si rende necessaria una adeguata motivazione, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano tale scostamento e la sua misura (cfr., da ultimo, Cass. n. 8561 del 27/03/2023; in senso conforme, ex multis, Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021, Cass. n. 12537 del
10/05/2019).
Ciò premesso, il Collegio ritiene immune dai vizi censurati la decisione del
Tribunale di applicare i parametri medi di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014 nella liquidazione del compenso spettante al procuratore della compagnia assicuratrice convenuta, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale. In particolare, quanto alla fase di trattazione e istruzione della causa, non può condividersi la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui l'importo liquidato in applicazione dei parametri medi anziché di quelli minimi sarebbe eccessivo, in considerazione del fatto che la sola attività istruttoria espletata è stata l'interrogatorio formale dell'attore.
Invero, dagli atti risulta che la fase di trattazione/istruttoria svoltasi in primo grado
è consistita non solo nell'espletamento dell'interpello dell'attore, ma anche nel deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. nonché nella designazione di consulenti di parte e nell'esame delle risultanze della ctu.
Del resto, posto che il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensiva anche dell'eventuale attività istruttoria, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, anche in assenza di istruzione probatoria è giustificato il riconoscimento al procuratore della parte vittoriosa di un compenso per detta fase (cfr. Cass. 14483/2021; Cass. 21743/2019). Nello specifico, è stato chiarito che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (così Cass. n. 8561 del 27/03/2023 che richiama Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Pertanto, anche alla luce di ciò, l'importo riconosciuto dal primo Giudice per la fase di trattazione/istruzione della causa è adeguato.
Quanto, poi, alla fase decisionale, si ritiene opportuno rilevare che la gravata sentenza è stata pronunciata a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., in virtù del quale, una volta precisate le conclusioni, la causa è discussa dalle parti oralmente, senza lo scambio delle conclusionali e delle repliche, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di per sé non rende eccessivo l'importo liquidato dal Giudice di prime cure, avendo i procuratori delle parti discusso oralmente la causa prima della decisione, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata.
Vi è stata, dunque, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso riconosciuto dal Tribunale per la fase decisoria, considerato che anche la discussione orale della causa rileva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del DM n.
55/2014, ai fini della liquidazione del compenso spettante per la predetta fase.
Infine, nessun rilievo può riconoscersi alla circostanza dedotta dall'appellante secondo cui alcune udienze si sono svolte in forma cartolare, anziché in presenza, atteso che i procuratori delle parti hanno comunque svolto attività difensiva depositando note scritte in sostituzione delle udienze.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello deve essere respinto.
3) Le spese di lite.
La reiezione dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00), con applicazione dei parametri medi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Poiché l'impugnazione è stata respinta, si dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 925 Parte_1
del 10.11.2021 del Tribunale di Arezzo, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 925/2021 del Tribunale di Arezzo;
2)condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 11 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada R. Mazzarelli Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 969/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Botteghi, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Enrico Ammirati, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché contro
(c.f./p.iva ), non costituito. CP_2 P.IVA_2 - PARTE APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza n. 925/2021 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 10.11.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, e dunque del relativo decreto ingiuntivo opposto stanti i gravi motivi descritti in narrativa;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 925/2021 emessa dal
Tribunale di Arezzo, Dott. Fabrizio Pieschi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4431/2017 pubblicata in data 10.11.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- “ Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. (CF.P.iva CP_2 P.IVA_2
residente in [...]. Pocaia di Monterchi -52035- (AR) per i danni subiti dal Sig. Parte_1
(CF. ) residente in [...] -06012- C.F._1
(PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- Dichiarare che i convenuti (Cf/P.iva residente in [...]. Pocaia di CP_2 P.IVA_2
Monterchi -52035- (AR) e (P.VA ) con sede in via Tazio Controparte_3 P.IVA_1
Nuvolari, n.1 sono responsabili in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni P.IVA_3
subiti e subendi in favore dell'attore (CF. ) residente in [...]C.F._1
Città di Castello, Via E.Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria e per l'effetto - Condannare i convenuti (Cf/P.iva residente in [...]. Pocaia di CP_2 P.IVA_2
Monterchi -52035- (AR) e (P.VA ) con sede in via Tazio Controparte_3 P.IVA_1
Nuvolari, n.1 in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi P.IVA_3
in favore dell'attore (CF. ) residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Castello, Via E. Mattei n. 14 -06012- (PG) a causa del sinistro di cui in premessa nella misura di euro 41.585,95 oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale e accessori come per legge.
Con riserva di dedurre, eccepire e contestare alla luce delle avverse difese, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Arezzo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammissione della CTU medico legale la fine di valutare
l'entità dei danni subiti e subendi dal Sig. in rapporto causale con il sinistro occorso Parte_1
in data 21.4.2015”.
Per l'appellata “Voglia la Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
contrariis reiectis: rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. Parte_1
925/2021, pubblicata il 10.11.2021 nel procedimento r.g.n. 4431/2017 del Tribunale di
Arezzo, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la suddetta sentenza, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 925/2021 del 10.11.2021 con la quale il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti di e CP_2
per i danni, patrimoniali e non, riportati a seguito del Controparte_1
sinistro stradale verificatosi il 21.04.2015 in Monterchi, via della Reglia, in direzione
Lippiano-Monterchi (AR), per effetto dell'impatto tra il suo velocipede e l'autocarro Nissan targato BG087SR condotto dal convenuto e assicurato CP_2
con la predetta compagnia assicuratrice. Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore esponeva che in data 21.04.2015 alle ore 20 circa, mentre viaggiava sul proprio velocipede sul margine della propria corsia di percorrenza in Monterchi, all'altezza di via della
Reglia, in direzione Lippiano-Monterchi (AR), in salita verso la Madonna del Parto, veniva urtato dall'autocarro Nissan targato BG087SR guidato da CP_2
mentre quest'ultimo, viaggiando sull'opposto senso di marcia, stava svoltando a sinistra verso il parcheggio antistante il supermercato. Deduceva che a causa dell'impatto cadeva a terra, subendo lesioni personali al braccio destro e sinistro, ad un elemento dentario e nella zona sopracciliare destra. Aggiungeva che in conseguenza dell'urto con il veicolo anche la sua bicicletta riportava danni. Infine, rilevava che immediatamente dopo il sinistro veniva compilata la dichiarazione di contestazione amichevole.
Allegava, quindi, che dopo molteplici visite ed accertamenti medici, si sottoponeva ad esame medico-legale presso lo studio della Dott.ssa all'esito Persona_1
del quale gli veniva riconosciuta un'invalidità permanente dell'11% e un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60 e parziale al 25% di ulteriori 60 giorni;
l'attore chiedeva quindi la condanna dei convenuti e CP_2
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa del Controparte_1
sinistro quantificati in euro 41.585,95.
Si costituiva in giudizio la compagnia la quale contestava la Controparte_1
pretesa attorea sia in punto di an che di quantum, eccependo che il sinistro era riconducibile in via esclusiva al comportamento colposo dell'attore. Nello specifico, deduceva che alcuna responsabilità poteva essere addebitata al convenuto
[...]
considerato che al momento dell'impatto l'autocarro si trovava fermo al CP_4
centro della carreggiata, mentre l'attore marciava con la propria bicicletta senza tenere strettamente la destra, violando l'art. 143 Cod. strada.
Il convenuto restava invece contumace. CP_2 La causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'attore e C.T.U. cinematica, era definita ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con la sentenza gravata, con cui il
Tribunale di Arezzo, esclusa la sussistenza del necessario nesso causale tra la condotta del convenuto e il sinistro de quo, rigettava la domanda risarcitoria CP_2
attorea.
In particolare, il primo Giudice riteneva non dimostrata la dinamica del sinistro allegata dall'attore, secondo cui il conducente dell'autovettura avrebbe causato l'incidente invadendo la semicarreggiata di percorrenza del ciclista in violazione dell'art.154 Cds., considerato che il modulo di contestazione amichevole redatto in occasione dell'incidente e prodotto in giudizio dall'attore non conteneva alcuna indicazione circa il punto esatto di collisione dei due veicoli e la loro posizione al momento del sinistro.
Il Tribunale affermava, dunque, di condividere le risultanze della C.T.U. cinematica, la quale rilevava che “Nel caso specifico il Nissan Tg. BG087SR era fermo al centro strada, nell'attesa di svolta a sinistra, il velocipede condotto dal NO , proveniente in senso Parte_1
opposto, collideva con il veicolo fermo a centro strada. La summenzionata dinamica era condivisa dal conducente del Nissan e dai testi presenti al momento dell'accaduto”, concludendo che
“Pertanto è lecito supporre che, qualora il conducente del velocipede avesse rispettato L' art. 143 del C.d.S. il quale dispone che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata il sinistro poteva essere evitato”.
Il Giudice di prime cure reputava, quindi, verosimile – secondo il criterio del più probabile che non – che l'incidente sarebbe stato evitato, qualora l'attore avesse viaggiato in prossimità del margine destro, così argomentando: “Pertanto, la condotta dell'attore ha contribuito a determinare l'evento di cui lo stesso è stato vittima, con efficacia concausale idonea ad interrompere il nesso di condizionamento, secondo il criterio controfattuale per il quale, mentalmente ipotizzando la sostituzione della posizione (effettivamente e verosimilmente) occupata dal ciclista con la posizione alternativa (corretta), il contatto tra i veicoli non si sarebbe probabilmente verificato: sublata causa, tollitur effectus”.
Parte attrice impugnava siffatta decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1) errore del Tribunale nell'aver ritenuto non decisivo il modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto a sostegno della domanda risarcitoria, stante il valore confessorio di tale documento, dal quale emergeva che l'autocarro urtava con lo specchietto sinistro il ciclista, avendo omesso di dargli la precedenza;
2) erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente, avendo la CTU cinematica erroneamente rilevato che al momento dell'impatto l'autocarro guidato dal convenuto si trovava al centro della carreggiata, circostanza priva di riscontro in assenza di testimoni ma anzi contraddetta dal fatto che la strada era priva di linea di mezzeria;
l'appellante censurava altresì l'omessa considerazione da parte del ctu della posizione assunta dal corpo dell'attore dopo l'impatto, perché la circostanza che egli fosse caduto sulla parte destra del proprio corpo in prossimità dell'ingresso del parcheggio del supermercato confermava che il conducente dell'autocarro, nel fare manovra per entrare nel parcheggio del supermercato, invadeva la carreggiata di percorrenza del ciclista in violazione dell'art. 154 cod. strada;
3) errore del Tribunale nel desumere dalle condizioni di tempo, di luogo e di visibilità al momento del sinistro (ora quasi crepuscolare) che il convenuto CP_2
si trovasse fermo in prossimità della (teorica) linea di mezzeria della carreggiata e che l'attore procedesse non in prossimità del margine destro della propria semicarreggiata, bensì quasi al centro della stessa, concludendo che “In tali condizioni
è verosimile ritenere che, qualora l'attore avesse viaggiato in prossimità del margine destro
l'incidente si sarebbe evitato”;
4) errore del primo Giudice nell'aver ritenuto la condotta dell'attore idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento di danno e il comportamento del convenuto potendo la stessa tuttalpiù incidere sull'entità del danno CP_2
risarcibile;
5) errore nell'aver omesso di espletare la CTU medico-legale richiesta al fine di valutare i danni patiti in conseguenza del sinistro;
6) errore del Tribunale nell'applicare i parametri medi anziché quelli minimi nella liquidazione delle spese di lite, considerato che molte udienze si erano svolte in forma cartolare, la fase istruttoria era consistita nel solo interrogatorio formale dell'attore e non erano state depositate né le comparse conclusionali né le memorie di replica.
Infine, l'appellante formulava ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e reiterava la richiesta di
CTU medico-legale non espletata nel giudizio di prime cure.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_1
istando per la reiezione del gravame in quanto infondato, con conferma della
[...]
sentenza di primo grado. Nello specifico, contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata dall'attore, poiché priva di riscontro probatorio e intrinsecamente contraddittoria: deduceva, infatti, che se effettivamente il ciclista stesse procedendo in prossimità del margine destro della sua carreggiata, avrebbe dovuto impattare il lato destro dell'autocarro guidato dal convenuto e non CP_2
quello sinistro, come invece sostenuto dall'attore.
L'appellato restava invece contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dell'udienza cartolare del 04.06.2024, veniva dichiarata la contumacia dell'appellato e la causa era trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del CP_4
14.06.2024, successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di
Sezione del 08.10.2024 stante l'impedimento di un componente del Presidente del
Collegio, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter cpc del 27.11.2024, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 11.1.2025, all'esito del decorso dei termini brevi
(20+20) ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I primi quattro motivi di appello: sulla responsabilità nella causazione del sinistro stradale
I primi quattro motivi di appello, concernendo tutti la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento della relativa responsabilità, possono essere trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la responsabilità del convenuto nella causazione CP_4
dell'incidente in esame, attribuendone invece l'eziologia in via esclusiva al comportamento colposo del ciclista che, in violazione dell'art. 143 Cod. strada, avrebbe omesso di procedere in prossimità del margine destro della propria carreggiata.
Secondo la ricostruzione allegata dall'appellante, invece, la collisione tra i due veicoli si sarebbe verificata in conseguenza della condotta colposa del convenuto che, nel fare manovra per entrare nel parcheggio del supermercato, non CP_2
avendo visto il ciclista avrebbe omesso di dargli la precedenza, in violazione dell'art. 154 Cod. strada, e ciò sarebbe dimostrato dal modulo di constatazione amichevole compilato subito dopo il sinistro e sottoscritto dal convenuto che il CP_2
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilità del convenuto, nonostante il valore confessorio del CID nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale tesi non può essere condivisa.
Invero, in materia di responsabilità da sinistro stradale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (Cass.
n. 2438 del 25/01/2024 che richiama Cass. n. 8451 del 27/03/2019; Cass. n.
21161 del 17/09/2013; Cass. n. 15881 del 25/06/2013).
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che l'esistenza del c.d. CID non priva il giudice di merito del potere di accertare che, sulla scorta delle circostanze del caso concreto (come, ad esempio, la situazione dei luoghi e l'entità dei danni riportati dai veicoli), le dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole siano incompatibili con la dinamica del sinistro emergente dalle complessive risultanze processuali. Soltanto nel caso in cui tale incompatibilità sia stata esclusa, è possibile procedere alla valutazione dell'esistenza e della portata della dichiarazione confessoria contenuta nel CID.
Peraltro, giova altresì rilevare che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di contestazione amichevole, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato è comunque liberamente valutabile dal giudice nei confronti dell'assicuratore, nonché del confitente stesso, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2733 co. 3 c.c., in forza del quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti resta liberamente apprezzabile dal giudice nei confronti di tutti (cfr. Sez. Un., sentenza n. 10311 del 05/05/2006).
Alla luce dei richiamati principi, le censure mosse dall'appellante avverso la gravata sentenza non meritano accoglimento, non potendosi attribuire al modulo di contestazione amichevole alcun valore di prova legale.
Il Tribunale ha correttamente escluso di poter riconoscere una valenza probatoria decisiva al CID versato in atti dall'attore (all. n. 1 dell'atto di citazione che, per maggiore evidenza, si riporta di seguito), non contenendo tale documento una descrizione sufficientemente dettagliata della dinamica dell'incidente. Infatti, come già rilevato dal primo Giudice, il modulo in esame si limita a riportare che l'autocarro guidato dal convenuto urtava con lo specchietto lato guida CP_2
l'attore mentre percorreva la strada in bicicletta e che quest'ultimo in seguito alla caduta riportava alcune fratture. Siffatto documento non fornisce, dunque, alcun riscontro probatorio a sostegno della dinamica del sinistro per come allegata dall'attore, non contenendo alcuna indicazione in ordine allo stato dei luoghi né alla posizione dei veicoli al momento del sinistro.
In particolare, non risulta dimostrato che al momento dell'impatto entrambi i veicoli erano in movimento e che l'autocarro, nell'atto di svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato, in violazione dell'art. 154 Cod. strada, invadeva la semicarreggiata di percorrenza del ciclista, mentre quest'ultimo si trovava in prossimità del margine destro della propria semicarreggiata, anzi la collisione del ciclista con lo specchietto anteriore sinistro del mezzo sembrerebbe addirittura dimostrare la tesi contraria, come eccepito dalla compagnia appellata.
Né può ritenersi decisivo il fatto che nel CID in atti sia indicato che il veicolo “A”
(ovvero l'autocarro guidato dal convenuto “non aveva osservato il segnale di CP_2
precedenza o di semaforo rosso”.
Invero, il Tribunale ha correttamente reputato prevalenti le risultanze della CTU cinematica rispetto a quanto emergente dal modulo di constatazione amichevole, considerato altresì che dalle indicazioni fornite dal consulente tecnico si desume la contraddittorietà della ricostruzione del sinistro prospettata dall'attore.
Infatti, da un lato, l'odierno appellante ha allegato che al momento dell'impatto il veicolo guidato dal convenuto svoltando verso sinistra invadeva la corsia di percorrenza del ciclista mentre quest'ultimo viaggiava sul margine destro della carreggiata;
dall'altro ha dedotto che l'autocarro urtava la bicicletta con lo specchietto retrovisore sinistro.
Tuttavia, le risultanze della ctu cinematica indicano che tali circostanze sono tra loro incompatibili, avendo il perito d'ufficio rilevato che “Tenendo conto dell'inclinazione del Nissan, nel caso in cui il ciclista marciasse nella sua estrema destra, il contatto non poteva concretizzarsi con lo specchio retrovisore sinistro”. In sostanza, emerge una contraddizione tra il punto di collisione tra i veicoli allegato dall'attore (lo specchietto retrovisore lato guida dell'autocarro) e il comportamento colposo addebitato dal medesimo al convenuto quale causa esclusiva del sinistro (la CP_2
manovra di svolta verso sinistra in violazione dell'art. 154 C.d.S.).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del primo Giudice secondo cui non risulta adeguatamente provata la responsabilità del convenuto nella CP_2
causazione del sinistro, non avendo l'attore fornito la prova della sussistenza del necessario nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'asserito comportamento colposo del conducente dell'autocarro come unico fattore causale dell'incidente.
Infine, non risultano fondate le critiche mosse dall'appellante alla ctu cinematica espletata in primo grado, nella parte in cui il perito d'ufficio ha rilevato che al momento dell'impatto tra i due veicoli l'autocarro guidato dal convenuto si trovava fermo al centro della carreggiata, in attesa di svoltare verso sinistra. Tale circostanza, ad avviso dell'appellante, sarebbe priva di riscontro, non essendovi testimoni presenti al momento del sinistro, al contrario di quanto affermato dal consulente tecnico.
Invero, tali doglianze non colgono nel segno, considerato che nel caso di specie appare dirimente il fatto che l'attore non abbia in alcun modo provato che il conducente dell'autocarro abbia effettivamente tenuto il comportamento colposo a lui addebitato quale esclusiva causa del sinistro. Non è stato, infatti, dimostrato dall'odierno appellante, su cui gravava il relativo onere probatorio, che il convenuto abbia invaso la carreggiata di percorrenza del ciclista, in violazione dell'art. 154
C.d.s., in occasione della manovra di svolta per fare ingresso nel parcheggio del supermercato.
Come già argomentato, nessun rilievo decisivo può, infatti, attribuirsi al CID allegato dall'attore, considerato che le dichiarazioni in esso contenute non assumono valore confessorio e, comunque, non forniscono una descrizione della dinamica del sinistro sufficientemente dettagliata e idonea a comprovare quella allegata dall'attore.
Anzi, quanto emerge dal CID addirittura smentisce la tesi dell'appellante, poiché se l'autocarro avesse improvvisamente tagliato la strada al ciclista nello svoltare a sinistra omettendo di dargli la precedenza, avrebbe verosimilmente urtato l'attore collidendo con il lato anteriore destro e non con il lato anteriore sinistro del mezzo
(circostanza che invece fa proprio pensare che il ciclista è andato a sbattere contro l'autocarro mentre quest'ultimo non aveva ancora iniziato la manovra di svolta a sinistra ed era ancora fermo al centro strada). Anche la circostanza che il ciclista sia caduto a terra sulla parte destra del proprio corpo in prossimità del parcheggio del supermercato non costituisce di per sé elemento sufficiente ad affermare, secondo i canoni civilistici di accertamento del nesso causale, la riconducibilità dell'incidente ad un comportamento colposo del convenuto di cui non vi è prova. CP_2
In conclusione, gli elementi forniti dall'odierno appellante (in particolare, le dichiarazioni contenute nel CID e la posizione del corpo del ciclista in stato di quiete) non consentono, di ritenere raggiunta la prova della dinamica del sinistro per come allegata dall'attore, al contrario, il fatto indicato nel CID ovvero che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto con lo specchietto anteriore sinistro dell'autocarro dimostra che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva del ciclista, il quale è andato a sbattere sul lato sinistro dell'autocarro che in quel momento era fermo al centro della strada, come rilevato dalla ctu cinematica espletata in primo grado.
Alla luce di ciò, come già affermato dal primo Giudice, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del ciclista nella causazione del sinistro di cui è causa e, conseguentemente, superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, co. 2 cod. civ. in caso di scontro tra veicoli, con conseguente rigetto dei primi quattro motivi di appello ed assorbimento delle ulteriori doglianze afferenti al mancato espletamento della ctu medico-legale ai fini della quantificazione del danno (quinto motivo di appello).
2) Sulla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite applicando i parametri medi per tutte le fasi di giudizio, anziché quelli minimi, pervenendo così ad un importo ritenuto eccessivo.
A sostegno di siffatta doglianza, l'appellante deduce che “L'istruttoria ha visto unicamente l'interpello dell'attore, e nessuna escussione testimoniale;
alcune udienze sono state in trattazione scritta senza la presenza degli avvocati in udienza;
nella fase decisione, con ordinanza il Giudice non ha permesso alle parti di redigere memorie conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.”.
La censura in esame è infondata.
Giova premettere che in tema di liquidazione delle spese processuali, la quantificazione del compenso spettante al procuratore della parte vittoriosa in giudizio è rimessa all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, contenuto tra i valori minimi e massimi delle tabelle allegate al DM n. 55/2014 e succ. mod..
Soltanto nel caso in cui il giudice decida di discostarsi da tali parametri, aumentando o diminuendo gli importi medi, si rende necessaria una adeguata motivazione, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano tale scostamento e la sua misura (cfr., da ultimo, Cass. n. 8561 del 27/03/2023; in senso conforme, ex multis, Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021, Cass. n. 12537 del
10/05/2019).
Ciò premesso, il Collegio ritiene immune dai vizi censurati la decisione del
Tribunale di applicare i parametri medi di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014 nella liquidazione del compenso spettante al procuratore della compagnia assicuratrice convenuta, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale. In particolare, quanto alla fase di trattazione e istruzione della causa, non può condividersi la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui l'importo liquidato in applicazione dei parametri medi anziché di quelli minimi sarebbe eccessivo, in considerazione del fatto che la sola attività istruttoria espletata è stata l'interrogatorio formale dell'attore.
Invero, dagli atti risulta che la fase di trattazione/istruttoria svoltasi in primo grado
è consistita non solo nell'espletamento dell'interpello dell'attore, ma anche nel deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. nonché nella designazione di consulenti di parte e nell'esame delle risultanze della ctu.
Del resto, posto che il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensiva anche dell'eventuale attività istruttoria, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, anche in assenza di istruzione probatoria è giustificato il riconoscimento al procuratore della parte vittoriosa di un compenso per detta fase (cfr. Cass. 14483/2021; Cass. 21743/2019). Nello specifico, è stato chiarito che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (così Cass. n. 8561 del 27/03/2023 che richiama Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Pertanto, anche alla luce di ciò, l'importo riconosciuto dal primo Giudice per la fase di trattazione/istruzione della causa è adeguato.
Quanto, poi, alla fase decisionale, si ritiene opportuno rilevare che la gravata sentenza è stata pronunciata a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., in virtù del quale, una volta precisate le conclusioni, la causa è discussa dalle parti oralmente, senza lo scambio delle conclusionali e delle repliche, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di per sé non rende eccessivo l'importo liquidato dal Giudice di prime cure, avendo i procuratori delle parti discusso oralmente la causa prima della decisione, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata.
Vi è stata, dunque, un'attività difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso riconosciuto dal Tribunale per la fase decisoria, considerato che anche la discussione orale della causa rileva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del DM n.
55/2014, ai fini della liquidazione del compenso spettante per la predetta fase.
Infine, nessun rilievo può riconoscersi alla circostanza dedotta dall'appellante secondo cui alcune udienze si sono svolte in forma cartolare, anziché in presenza, atteso che i procuratori delle parti hanno comunque svolto attività difensiva depositando note scritte in sostituzione delle udienze.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello deve essere respinto.
3) Le spese di lite.
La reiezione dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00), con applicazione dei parametri medi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Poiché l'impugnazione è stata respinta, si dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 925 Parte_1
del 10.11.2021 del Tribunale di Arezzo, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1)respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 925/2021 del Tribunale di Arezzo;
2)condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite del Controparte_1
presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 11 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.