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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Di Credico Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f.: ), ed ivi residente in [...] delle Orchidee n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis (c.f.: C.F._2
nei confronti di , C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente, come sopra rappresentata, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte convenuta di cui all'art. 42 CCII.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita restando contumace.
§§§
Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
In merito al contraddittorio tra le parti lo stesso si è correttamente instaurato.
L'impresa risulta avere poi la propria sede legale nel Comune di Catanzaro, Via Tommaso
Campanella n.55, e non sono stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale collocazione come centro principale degli interessi del debitore (COMI), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del CCII.
Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCII. Va, inoltre, affermata la natura di impresa commerciale della , Controparte_1
svolgente attività di commercio di pane e panetteria fresca.
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta,
l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).
Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da che non si è costituito, né è comparso e nulla ha dedotto.
Il credito della ricorrente non risulta, per quanto sopra, inficiato da alcuna contestazione ed è adeguatamente documentato.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 9.135,30 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per complessivi
€
347.242,82.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce l'insolvenza quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Lo stato di insolvenza ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie deve da ritenersi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito;
dall'elevato importo del debito erariale.
Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, Controparte_1
40, 41, 42, 49 e 121 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_1
C.F./P.IVA , con sede legale in Catanzaro (CZ), P.IVA_1
2) Nomina Giudice Delegato il Dr. Francesca Rinaldi
3) Nomina Curatore la dott.ssa Maria Concetta Tripodi iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e in osservanza dei criteri di cui all'art. 358 CCII,
4) Ordina al debitore (legale rappresentante della società) di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
5) ordina al curatore di procedere immediatamente –utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici –alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
6) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt.
752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
6) Fissa il giorno 18.06.2025 ore 9:45, per lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di
Catanzaro, Via Argento, piano terra.
7) Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a 30 giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 CCII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
Curatore, avvisando che: - l'indicata modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili;
- nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI;
- le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) saranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 CCII;
8) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
9) Dispone che il Curatore provveda, entro due giorni, a far pervenire in Cancelleria la formale accettazione dell'incarico utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale e contestuale dichiarazione della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 356, co. 3
e 358, co. 2 CCII, di cui all'art. 35.2, co. 1 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, come introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 54/2018, nonché di cui all'art. 28, co. 10 L. 247/12 (Nuovo ordinamento professionale forense) e loro ss.mm.ii.;
10) Invita il Curatore a trasmettere con urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 130 CCII, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 130, comma 2, primo periodo CCII. 11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;
12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 19.03.2025 svoltasi da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Rinaldi dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Di Credico Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f.: ), ed ivi residente in [...] delle Orchidee n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca De Santis (c.f.: C.F._2
nei confronti di , C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ricorrente, come sopra rappresentata, ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte convenuta di cui all'art. 42 CCII.
Parte resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita restando contumace.
§§§
Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.
In merito al contraddittorio tra le parti lo stesso si è correttamente instaurato.
L'impresa risulta avere poi la propria sede legale nel Comune di Catanzaro, Via Tommaso
Campanella n.55, e non sono stati acquisiti elementi idonei ad escludere l'effettività di tale collocazione come centro principale degli interessi del debitore (COMI), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. m) del CCII.
Sussiste, pertanto, la competenza del Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del CCII. Va, inoltre, affermata la natura di impresa commerciale della , Controparte_1
svolgente attività di commercio di pane e panetteria fresca.
Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta,
l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).
Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da che non si è costituito, né è comparso e nulla ha dedotto.
Il credito della ricorrente non risulta, per quanto sopra, inficiato da alcuna contestazione ed è adeguatamente documentato.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 9.135,30 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per complessivi
€
347.242,82.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce l'insolvenza quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Lo stato di insolvenza ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie deve da ritenersi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito;
dall'elevato importo del debito erariale.
Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 28, 37, Controparte_1
40, 41, 42, 49 e 121 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_1
C.F./P.IVA , con sede legale in Catanzaro (CZ), P.IVA_1
2) Nomina Giudice Delegato il Dr. Francesca Rinaldi
3) Nomina Curatore la dott.ssa Maria Concetta Tripodi iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e in osservanza dei criteri di cui all'art. 358 CCII,
4) Ordina al debitore (legale rappresentante della società) di depositare, entro 3 giorni, nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegati ex art. 39 CCII.
5) ordina al curatore di procedere immediatamente –utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici –alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
6) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCI I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt.
752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
6) Fissa il giorno 18.06.2025 ore 9:45, per lo svolgimento dell'udienza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, presso il Palazzo di Giustizia di
Catanzaro, Via Argento, piano terra.
7) Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a 30 giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 CCII, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del
Curatore, avvisando che: - l'indicata modalità di presentazione non ammette equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili;
- nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI;
- le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) saranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 CCII;
8) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e 155sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
9) Dispone che il Curatore provveda, entro due giorni, a far pervenire in Cancelleria la formale accettazione dell'incarico utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale e contestuale dichiarazione della sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 356, co. 3
e 358, co. 2 CCII, di cui all'art. 35.2, co. 1 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, come introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 54/2018, nonché di cui all'art. 28, co. 10 L. 247/12 (Nuovo ordinamento professionale forense) e loro ss.mm.ii.;
10) Invita il Curatore a trasmettere con urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 130 CCII, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nonché ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 130, comma 2, primo periodo CCII. 11) Dispone che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica e pubblicazione della presente sentenza;
12) Dispone che la Cancelleria proceda senza indugio alla comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 19.03.2025 svoltasi da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Rinaldi dott.ssa Francesca Garofalo