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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1558/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1558/2018 R.G. vertente tra già (C.F.: ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Carnovale; appellante
e in persona del suo titolare (P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Lotito;
P.IVA_2
appellata
e in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1248/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.07.2018, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si insiste nell'accoglimento dell'appello spiegato e si precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni, domande
e richieste formulate in tutti gli atti e verbali di causa. Si impugnano e contestano le conclusioni e deduzioni di parte avversaria di cui si chiede l'integrale rigetto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Riconfermando integralmente quanto argomentato, prodotto e richiesto nei precedenti atti e verbali di causa, impugnando e contestando, nuovamente, le deduzioni, eccezioni e difese avanzate dalla società appellante, conclude: – Affinchè
I'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, voglia contrariis rejectis, alla luce della documentazione prodotta dalla Rigettare Controparte_1
l'appello principale, confermando l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Si confida, pertanto, nell'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la ditta CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e
[...]
dichiarare che la non ha ancora consegnato la certificazione Controparte_1
– conformità, omologazione, garanzia in narrativa meglio identificata – afferente la fornitura per cui è causa e conseguentemente dichiarare che essa ditta
[...]
è inadempiente alla prestazione su di essa gravante e per l'effetto CP_1 condannare la all'esatta esecuzione della prestazione su di Controparte_1
essa gravante e quindi alla consegna A.1 della dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco delle porte ed altri elementi di chiusura con funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco con allegato elenco dei materiali d DM del 4 maggio 1998 A2 del Decreto di omologazione delle porte tagliafuoco A3 delle dichiarazioni di conformità A4 delle certificazioni di garanzia afferenti la fornitura per cui è causa;
2) accertare e dichiarare che la ditta ha omesso ed omette ad oggi di consegnare Controparte_1 contestualmente all'esecuzione e termine dei lavori il DURC per ogni singolo cantiere
– documento unico regolarità contributiva – l'estratto corrispondente del libro matricola e l'estratto corrispondente del libro paga afferente i lavoratori – dipendenti
2 della che hanno svolto la propria attività lavorativa presso i Controparte_1
cantieri della società in Catanzaro e nella narrativa meglio identificati;
Parte_2
3) accertare e dichiarare che la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t. per le causali di cui in premessa si è resa gravemente inadempiente nei confronti della in ordine alle prestazioni di fornitura e messa in opera Parte_2
eseguite sui cantieri della in Catanzaro in narrativa specificati e Pt_2 conseguentemente e per l'effetto condannare la ditta al risarcimento Controparte_1
del danno a favore della mediante il pagamento della somma quantificata Parte_2 ad oggi di Euro 26.000,00 ( diconsi ventiseimila euro) o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà equa, provata e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tali somme sin da quando risulteranno dovute e fino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario ex art. 14
T.F., CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” .
A sostegno della domanda esponeva che aveva conferito incarico alla CP_1
di fornire e mettere in opera porte tagliafuoco e porte antincendio;
che la
[...]
suddetta fornitura era riferibile ai seguenti appalti commissionati ad essa attrice dall'amministrazione provinciale di Catanzaro: 1) lavori di manutenzione straordinaria per la prevenzione degli incendi degli istituti ITC Einaudi – ITIS succursale Via
Cirimele – Istituto Magistrale di Catanzaro;
2) lavori di manutenzione straordinaria per la prevenzione degli incendi degli istituti , sede, Controparte_3 CP_3
sede di Catanzaro;
che trattandosi di fornitura di particolare Controparte_4
importanza doveva essere accompagnata dalla necessaria certificazione di legge sia afferente i prodotti che afferente la messa in opera;
che in particolare la società fornitrice doveva assicurare la conformità delle porte fornite alle norme UNI9723; che reiteratamente la società aveva invitato la alla Pt_2 Controparte_1
consegna della predetta documentazione ma la convenuta aveva provveduto solo parzialmente relativamente agli Istituti GR e IC rimettendo la documentazione alla stazione appaltante;
che inoltre la avrebbe dovuto CP_1
provvedere ex lege alla consegna dell'attestazione relativa alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti impiegati presso i seguenti cantieri della in Catanzaro: A) ITC Einaudi, B) ITIS succ. via Cirimele;
C) Istituto Parte_2
Magistrale Catanzaro;
D) E) Sede;
F) Controparte_3 CP_3 [...]
Sede di Catanzaro e anche tale obbligo era rimasto inadempiuto nonostante CP_4
3 le diffide del 25.03.2009, 28.04.2009, 24.05.2009 e 16.06.2009; che le predette condotte integravano grave inadempimento fonte di danni per essa attrice.
Si costituiva la ditta che eccepiva l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto dell'avversa domanda e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della società l pagamento dell'importo di €25.390,95 a Pt_2
titolo di saldo della fornitura, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalle singole fatture.
Istruita la causa mediante prova per interpello e per testi, con sentenza n. 1248/18 il
Tribunale rigettava la domanda attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e condannava la l pagamento delle spese di lite. Pt_2
In particolare, il giudice di primo grado escludeva l'inadempimento della convenuta lamentato dalla itenendo assolto l'obbligo di consegna della documentazione Pt_2 inerente le porte oggetto di fornitura ed insussistente l'obbligo relativo alla regolarità contributiva.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale riteneva attendibile l'e-mail del
17.03.2009 proveniente dalla e contenente i conteggi analitici delle Parte_2 spettanze dovute alla convenuta, essendosi l'attrice limitata a contestare la riferibilità della stessa al legale rappresentante, e rilevava che la prova testimoniale aveva confermato l'esecuzione delle prestazioni di cui veniva richiesto il pagamento.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il 14.08.2018 anche alla quale soggetto giuridico cui era stata conferita Controparte_2
l'azienda della ditta individuale la già Controparte_1 Parte_1 [...]
lamentandone l'illegittimità: 1)per aver il giudice omesso di Parte_2
pronunciarsi sulla mancata consegna della documentazione relativa agli Istituti Einaudi
e e avendo attestato la consegna solo per gli Istituti e CP_3 CP_5 CP_3
2)per errata valutazione delle risultanze istruttorie, anche documentali, laddove CP_4 il giudice di primo grado aveva escluso in capo alla convenuta l'obbligo di consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti impiegati presso i cantieri di essa appellante, affermando che la ditta si era occupata esclusivamente della fornitura del materiale senza intervenire CP_1 nell'esecuzione dell'opera; 3)per avere il giudice fondato la decisione sulla e-mail del
17.03.2009 e i file e prospetti ad essa allegati, nonostante la inutilizzabilità della stessa in ragione del disconoscimento tempestivamente avvenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 c.p.c. e 2702 e ss. c.c. e per non aver considerato che le fatture poste a base della domanda di pagamento formulata dalla facevano riferimento ad un CP_1
4 contratto dell'1.10.2006 non prodotto in giudizio e non richiamavano alcun computo metrico;
4)per avere il Tribunale condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite nonostante la fondatezza delle sue ragioni.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e il rigetto della riconvenzionale, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.12.2018 la ditta CP_1
la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
348-bis c.p.c.. Nel merito, rilevava innanzitutto il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla alla quale con atto del 07.04.2010 la Controparte_2 ditta appellata aveva conferito un ramo d'azienda, con espressa esclusione dei crediti in contenzioso. Deduceva, poi, l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza del 22.01.2019 la Corte rinviava al 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.05.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 28.05.2024) a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in
5 considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
risultando ex actis che il diritto controverso nel presente giudizio non Controparte_2 ha formato oggetto di cessione in favore della predetta società. L'appello proposto nei suoi confronti va, quindi, rigettato permanendo in capo alla ditta individuale la titolarità del diritto contestato.
3.2. Con il primo motivo parte appellante si duole del fatto che il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna della ditta alla consegna delle Controparte_1 certificazioni prescritte dalla normativa vigente ai fini dell'accertamento della conformità dei prodotti e dell'omologazione degli stessi, nonostante avesse dato atto dell'avvenuta consegna alla stazione appaltante della documentazione afferente solo gli
Istituti e CP_3 CP_4
Il motivo è infondato.
L'appellante trascura di considerare che il giudice di prime cure ha anche dato atto che l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale stazione appaltante, il
03.04.2018 aveva certificato l'ultimazione dei lavori e il 16.09.2018 aveva proceduto al collaudo statico, con ciò intendendo rilevare che tutte le certificazioni relative ai lavori eseguiti dovevano considerarsi in regola. Né d'altra parte l'appellante ha fatto cenno ad eventuali contestazioni mosse dalla committente, sicchè sotto tale profilo non è dato ravvisare alcun inadempimento in capo all'odierna appellata.
3.3. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione gravata nella parte in cui, contrariamente alle emergenze istruttorie, ha escluso che la ditta convenuta avesse l'obbligo di consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti impiegati presso i cantieri della Pt_2
ritenendo che la ditta si era occupata esclusivamente della fornitura del materiale senza intervenire nell'esecuzione dell'opera.
Il motivo è inammissibile.
6 Giova evidenziare che l'appellante con l'atto di citazione in primo grado ha chiesto esclusivamente una pronuncia di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di consegna.
Ora in relazione a tale domanda difetta l'allegazione da parte dell'appellante dell'interesse ad ottenere una siffatta pronuncia.
Va, infatti, evidenziato che proprio in quanto condizione dell'azione l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione (cfr., ex aliis, Cass. S.U.
29.11.06 n. 25278), id est deve necessariamente avere carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire. Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr., Cass. n. 6749/12; n. 2051/11).
3.4. Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'ingiustizia della pronuncia gravata per avere il giudice ritenuto, nonostante il disconoscimento delle e-mail provenienti dalla tale documentazione “certamente attendibile” e per aver quindi, Parte_2
sulla scorta del raffronto di tali note con la contabilità redatta dalla ditta , accolto CP_1
la domanda avanzata dall'appellata di pagamento della somma di €25.390,95 oltre interessi moratori. Deduce al riguardo che le email in questione, e segnatamente quella del 17.03.2009, venivano compiutamente disconosciute nel giudizio di primo grado in quanto non riferibili al legale rappresentante della é dallo stesso formati. Parte_2
A dire della società appellante quindi poiché “la mail doveva essere disconosciuta per come è avvenuto, per l'effetto doveva scomparire dal panorama cognitivo del GOT”.
Il rilievo deve essere disatteso.
Secondo un ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la
7 rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (così in Cass. n. 11606/2018; conf. Cass. n. 19155/2019).
Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(cfr. Cass. 3122/2015).
Alla stregua dei parametri esegetici richiamati, il disconoscimento operato dall'appellante, in quanto privo di un'esatta indicazione degli aspetti per i quali si assume la falsità della e-mail prodotta dalla ditta , risulta irritualmente formulato e, come CP_1
tale, inefficace.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, l'e-mail in questione, “ricevuta alla casella di posta elettronica della in data 17.03.2009 Email_1
è stata certamente inviata dalla in quanto solo questa, in Controparte_6
qualità di proprietaria del dominio web www.cofercostruzionii.it avrebbe potuto creare
e trasmettere e – mail verso altri indirizzi destinatari come quello dell'odierno convenuto”.
L'odierna appellante non ha mai addotto circostanze specifiche, quali per esempio l'estraneità ad essa dell'indirizzo di posta elettronica, ovvero il malfunzionamento della casella mail, o ancora che la ditta avesse fraudolentemente operato, al fine di fare CP_1 apparire come avvenuti l'invio e la ricezione della mail, ma si è limitata ad escluderne, con formula generica, la riferibilità al legale rappresentante.
Conseguentemente, l'e-mail del 17.03.2009, unitamente alla documentazione ad essa allegata, risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione e riferibile all'appellante.
Ciò chiarito, con la predetta mail la imetteva alla ditta il riepilogo Pt_2 CP_1
delle lavorazioni e delle forniture complessivamente realizzate in relazione ai singoli
8 appalti. La predetta contabilizzazione delle opere veniva corretta dall'appellata mediante la eliminazione della riduzione del 6% applicata dalla anche sul costo dalla Pt_2
stessa sostenuto presso altri fornitori, nonché espungendo i tagli giustificati dall'appellante con la dicitura “a detrarre tasse come da studi di settore”. La nuova contabilizzazione, che evidenziava un credito di €25.390,95 a favore della ditta fornitrice, veniva da questa trasmessa alla mezzo mail in data 20.03.2019. Pt_2
Seguiva, in data 25.03.2019, la risposta dell'odierna appellante la quale asseriva che nulla era dovuto alla . CP_1
Orbene, ritiene la Corte che sia immune da censure il criterio seguito dal giudice di prime cure ai fini della quantificazione del corrispettivo, avendo il Tribunale utilizzato i conteggi elaborati dalla stessa trasmessi con la più volte menzionata e-mail Pt_2
del 17.03.2009, epurati da quelle riduzioni ritenute ingiustificate.
Ed invero, l'e-mail contenenti i conteggi delle forniture riconosceva l'esistenza del rapporto contrattuale, individuava il totale della produzione effettuata, chiariva i quantitativi complessivi delle forniture, dava atto della percentuale di sconto riconosciuta a proprio favore, menzionava i costi sopportati per altre forniture e per il costo del personale, detraeva dal residuo da corrispondere a favore della ditta la CP_1 menzionata voce “studi di settore”. Il giudice di prime cure, quindi, raffrontando le note contabili versati in atti dalle parti ed eliminando, mediante un'operazione matematica, le voci “a detrarre studi di settore” e la decurtazione del 6% effettuata sui costi sostenuti direttamente dalla ha ritenuto corretta la quantificazione operata Parte_2 dall'odierna appellata.
Né d'altra parte l'appellante ha formulato specifiche censure avverso l'esclusione delle decurtazioni che essa aveva a suo tempo applicato, essendosi limitata a contestare la idoneità delle fatture a provare il credito in ragione della loro formazione in epoca successiva alla conclusione dei lavori e del riferimento ivi contenuto ad un contratto dell'01.10.2006 non prodotto in giudizio. Tali rilievi appaiono, invero, del tutto pretestuosi posto che le fatture emesse a saldo fanno seguito alla redazione della contabilità finale e l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti non è mai stata messa in discussione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, Controparte_1
9 stante la semplicità delle questioni trattate. Nulla va invece disposto riguardo alla
[...]
rimasta contumace. Controparte_2
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
già , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Pt_2 Controparte_2
con citazione notificata il 14.08.2018, nei confronti di Controparte_1
in persona del suo titolare, e di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
1248/2018 pubblicata il 09.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado che liquida in euro 1.984,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) nulla sulle spese nei rapporti con Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1558/2018 R.G. vertente tra già (C.F.: ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Carnovale; appellante
e in persona del suo titolare (P.I.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Lotito;
P.IVA_2
appellata
e in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore; appellata non costituita
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1248/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 09.07.2018, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si insiste nell'accoglimento dell'appello spiegato e si precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni, domande
e richieste formulate in tutti gli atti e verbali di causa. Si impugnano e contestano le conclusioni e deduzioni di parte avversaria di cui si chiede l'integrale rigetto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Riconfermando integralmente quanto argomentato, prodotto e richiesto nei precedenti atti e verbali di causa, impugnando e contestando, nuovamente, le deduzioni, eccezioni e difese avanzate dalla società appellante, conclude: – Affinchè
I'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, voglia contrariis rejectis, alla luce della documentazione prodotta dalla Rigettare Controparte_1
l'appello principale, confermando l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Si confida, pertanto, nell'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la ditta CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e
[...]
dichiarare che la non ha ancora consegnato la certificazione Controparte_1
– conformità, omologazione, garanzia in narrativa meglio identificata – afferente la fornitura per cui è causa e conseguentemente dichiarare che essa ditta
[...]
è inadempiente alla prestazione su di essa gravante e per l'effetto CP_1 condannare la all'esatta esecuzione della prestazione su di Controparte_1
essa gravante e quindi alla consegna A.1 della dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco delle porte ed altri elementi di chiusura con funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco con allegato elenco dei materiali d DM del 4 maggio 1998 A2 del Decreto di omologazione delle porte tagliafuoco A3 delle dichiarazioni di conformità A4 delle certificazioni di garanzia afferenti la fornitura per cui è causa;
2) accertare e dichiarare che la ditta ha omesso ed omette ad oggi di consegnare Controparte_1 contestualmente all'esecuzione e termine dei lavori il DURC per ogni singolo cantiere
– documento unico regolarità contributiva – l'estratto corrispondente del libro matricola e l'estratto corrispondente del libro paga afferente i lavoratori – dipendenti
2 della che hanno svolto la propria attività lavorativa presso i Controparte_1
cantieri della società in Catanzaro e nella narrativa meglio identificati;
Parte_2
3) accertare e dichiarare che la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t. per le causali di cui in premessa si è resa gravemente inadempiente nei confronti della in ordine alle prestazioni di fornitura e messa in opera Parte_2
eseguite sui cantieri della in Catanzaro in narrativa specificati e Pt_2 conseguentemente e per l'effetto condannare la ditta al risarcimento Controparte_1
del danno a favore della mediante il pagamento della somma quantificata Parte_2 ad oggi di Euro 26.000,00 ( diconsi ventiseimila euro) o di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà equa, provata e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tali somme sin da quando risulteranno dovute e fino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario ex art. 14
T.F., CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.” .
A sostegno della domanda esponeva che aveva conferito incarico alla CP_1
di fornire e mettere in opera porte tagliafuoco e porte antincendio;
che la
[...]
suddetta fornitura era riferibile ai seguenti appalti commissionati ad essa attrice dall'amministrazione provinciale di Catanzaro: 1) lavori di manutenzione straordinaria per la prevenzione degli incendi degli istituti ITC Einaudi – ITIS succursale Via
Cirimele – Istituto Magistrale di Catanzaro;
2) lavori di manutenzione straordinaria per la prevenzione degli incendi degli istituti , sede, Controparte_3 CP_3
sede di Catanzaro;
che trattandosi di fornitura di particolare Controparte_4
importanza doveva essere accompagnata dalla necessaria certificazione di legge sia afferente i prodotti che afferente la messa in opera;
che in particolare la società fornitrice doveva assicurare la conformità delle porte fornite alle norme UNI9723; che reiteratamente la società aveva invitato la alla Pt_2 Controparte_1
consegna della predetta documentazione ma la convenuta aveva provveduto solo parzialmente relativamente agli Istituti GR e IC rimettendo la documentazione alla stazione appaltante;
che inoltre la avrebbe dovuto CP_1
provvedere ex lege alla consegna dell'attestazione relativa alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti impiegati presso i seguenti cantieri della in Catanzaro: A) ITC Einaudi, B) ITIS succ. via Cirimele;
C) Istituto Parte_2
Magistrale Catanzaro;
D) E) Sede;
F) Controparte_3 CP_3 [...]
Sede di Catanzaro e anche tale obbligo era rimasto inadempiuto nonostante CP_4
3 le diffide del 25.03.2009, 28.04.2009, 24.05.2009 e 16.06.2009; che le predette condotte integravano grave inadempimento fonte di danni per essa attrice.
Si costituiva la ditta che eccepiva l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 diritto dell'avversa domanda e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della società l pagamento dell'importo di €25.390,95 a Pt_2
titolo di saldo della fornitura, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalle singole fatture.
Istruita la causa mediante prova per interpello e per testi, con sentenza n. 1248/18 il
Tribunale rigettava la domanda attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e condannava la l pagamento delle spese di lite. Pt_2
In particolare, il giudice di primo grado escludeva l'inadempimento della convenuta lamentato dalla itenendo assolto l'obbligo di consegna della documentazione Pt_2 inerente le porte oggetto di fornitura ed insussistente l'obbligo relativo alla regolarità contributiva.
Quanto alla domanda riconvenzionale, il Tribunale riteneva attendibile l'e-mail del
17.03.2009 proveniente dalla e contenente i conteggi analitici delle Parte_2 spettanze dovute alla convenuta, essendosi l'attrice limitata a contestare la riferibilità della stessa al legale rappresentante, e rilevava che la prova testimoniale aveva confermato l'esecuzione delle prestazioni di cui veniva richiesto il pagamento.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il 14.08.2018 anche alla quale soggetto giuridico cui era stata conferita Controparte_2
l'azienda della ditta individuale la già Controparte_1 Parte_1 [...]
lamentandone l'illegittimità: 1)per aver il giudice omesso di Parte_2
pronunciarsi sulla mancata consegna della documentazione relativa agli Istituti Einaudi
e e avendo attestato la consegna solo per gli Istituti e CP_3 CP_5 CP_3
2)per errata valutazione delle risultanze istruttorie, anche documentali, laddove CP_4 il giudice di primo grado aveva escluso in capo alla convenuta l'obbligo di consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti impiegati presso i cantieri di essa appellante, affermando che la ditta si era occupata esclusivamente della fornitura del materiale senza intervenire CP_1 nell'esecuzione dell'opera; 3)per avere il giudice fondato la decisione sulla e-mail del
17.03.2009 e i file e prospetti ad essa allegati, nonostante la inutilizzabilità della stessa in ragione del disconoscimento tempestivamente avvenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 c.p.c. e 2702 e ss. c.c. e per non aver considerato che le fatture poste a base della domanda di pagamento formulata dalla facevano riferimento ad un CP_1
4 contratto dell'1.10.2006 non prodotto in giudizio e non richiamavano alcun computo metrico;
4)per avere il Tribunale condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite nonostante la fondatezza delle sue ragioni.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado e il rigetto della riconvenzionale, con condanna delle appellate alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.12.2018 la ditta CP_1
la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
348-bis c.p.c.. Nel merito, rilevava innanzitutto il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla alla quale con atto del 07.04.2010 la Controparte_2 ditta appellata aveva conferito un ramo d'azienda, con espressa esclusione dei crediti in contenzioso. Deduceva, poi, l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e ne chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza del 22.01.2019 la Corte rinviava al 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.05.2022 la causa veniva assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 28.05.2024) a causa del trasferimento di uno dei consiglieri componenti il collegio giudicante.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del 26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in
5 considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
risultando ex actis che il diritto controverso nel presente giudizio non Controparte_2 ha formato oggetto di cessione in favore della predetta società. L'appello proposto nei suoi confronti va, quindi, rigettato permanendo in capo alla ditta individuale la titolarità del diritto contestato.
3.2. Con il primo motivo parte appellante si duole del fatto che il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna della ditta alla consegna delle Controparte_1 certificazioni prescritte dalla normativa vigente ai fini dell'accertamento della conformità dei prodotti e dell'omologazione degli stessi, nonostante avesse dato atto dell'avvenuta consegna alla stazione appaltante della documentazione afferente solo gli
Istituti e CP_3 CP_4
Il motivo è infondato.
L'appellante trascura di considerare che il giudice di prime cure ha anche dato atto che l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale stazione appaltante, il
03.04.2018 aveva certificato l'ultimazione dei lavori e il 16.09.2018 aveva proceduto al collaudo statico, con ciò intendendo rilevare che tutte le certificazioni relative ai lavori eseguiti dovevano considerarsi in regola. Né d'altra parte l'appellante ha fatto cenno ad eventuali contestazioni mosse dalla committente, sicchè sotto tale profilo non è dato ravvisare alcun inadempimento in capo all'odierna appellata.
3.3. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione gravata nella parte in cui, contrariamente alle emergenze istruttorie, ha escluso che la ditta convenuta avesse l'obbligo di consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti impiegati presso i cantieri della Pt_2
ritenendo che la ditta si era occupata esclusivamente della fornitura del materiale senza intervenire nell'esecuzione dell'opera.
Il motivo è inammissibile.
6 Giova evidenziare che l'appellante con l'atto di citazione in primo grado ha chiesto esclusivamente una pronuncia di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di consegna.
Ora in relazione a tale domanda difetta l'allegazione da parte dell'appellante dell'interesse ad ottenere una siffatta pronuncia.
Va, infatti, evidenziato che proprio in quanto condizione dell'azione l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione (cfr., ex aliis, Cass. S.U.
29.11.06 n. 25278), id est deve necessariamente avere carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire. Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr., Cass. n. 6749/12; n. 2051/11).
3.4. Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'ingiustizia della pronuncia gravata per avere il giudice ritenuto, nonostante il disconoscimento delle e-mail provenienti dalla tale documentazione “certamente attendibile” e per aver quindi, Parte_2
sulla scorta del raffronto di tali note con la contabilità redatta dalla ditta , accolto CP_1
la domanda avanzata dall'appellata di pagamento della somma di €25.390,95 oltre interessi moratori. Deduce al riguardo che le email in questione, e segnatamente quella del 17.03.2009, venivano compiutamente disconosciute nel giudizio di primo grado in quanto non riferibili al legale rappresentante della é dallo stesso formati. Parte_2
A dire della società appellante quindi poiché “la mail doveva essere disconosciuta per come è avvenuto, per l'effetto doveva scomparire dal panorama cognitivo del GOT”.
Il rilievo deve essere disatteso.
Secondo un ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale "il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la
7 rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (così in Cass. n. 11606/2018; conf. Cass. n. 19155/2019).
Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(cfr. Cass. 3122/2015).
Alla stregua dei parametri esegetici richiamati, il disconoscimento operato dall'appellante, in quanto privo di un'esatta indicazione degli aspetti per i quali si assume la falsità della e-mail prodotta dalla ditta , risulta irritualmente formulato e, come CP_1
tale, inefficace.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, l'e-mail in questione, “ricevuta alla casella di posta elettronica della in data 17.03.2009 Email_1
è stata certamente inviata dalla in quanto solo questa, in Controparte_6
qualità di proprietaria del dominio web www.cofercostruzionii.it avrebbe potuto creare
e trasmettere e – mail verso altri indirizzi destinatari come quello dell'odierno convenuto”.
L'odierna appellante non ha mai addotto circostanze specifiche, quali per esempio l'estraneità ad essa dell'indirizzo di posta elettronica, ovvero il malfunzionamento della casella mail, o ancora che la ditta avesse fraudolentemente operato, al fine di fare CP_1 apparire come avvenuti l'invio e la ricezione della mail, ma si è limitata ad escluderne, con formula generica, la riferibilità al legale rappresentante.
Conseguentemente, l'e-mail del 17.03.2009, unitamente alla documentazione ad essa allegata, risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione e riferibile all'appellante.
Ciò chiarito, con la predetta mail la imetteva alla ditta il riepilogo Pt_2 CP_1
delle lavorazioni e delle forniture complessivamente realizzate in relazione ai singoli
8 appalti. La predetta contabilizzazione delle opere veniva corretta dall'appellata mediante la eliminazione della riduzione del 6% applicata dalla anche sul costo dalla Pt_2
stessa sostenuto presso altri fornitori, nonché espungendo i tagli giustificati dall'appellante con la dicitura “a detrarre tasse come da studi di settore”. La nuova contabilizzazione, che evidenziava un credito di €25.390,95 a favore della ditta fornitrice, veniva da questa trasmessa alla mezzo mail in data 20.03.2019. Pt_2
Seguiva, in data 25.03.2019, la risposta dell'odierna appellante la quale asseriva che nulla era dovuto alla . CP_1
Orbene, ritiene la Corte che sia immune da censure il criterio seguito dal giudice di prime cure ai fini della quantificazione del corrispettivo, avendo il Tribunale utilizzato i conteggi elaborati dalla stessa trasmessi con la più volte menzionata e-mail Pt_2
del 17.03.2009, epurati da quelle riduzioni ritenute ingiustificate.
Ed invero, l'e-mail contenenti i conteggi delle forniture riconosceva l'esistenza del rapporto contrattuale, individuava il totale della produzione effettuata, chiariva i quantitativi complessivi delle forniture, dava atto della percentuale di sconto riconosciuta a proprio favore, menzionava i costi sopportati per altre forniture e per il costo del personale, detraeva dal residuo da corrispondere a favore della ditta la CP_1 menzionata voce “studi di settore”. Il giudice di prime cure, quindi, raffrontando le note contabili versati in atti dalle parti ed eliminando, mediante un'operazione matematica, le voci “a detrarre studi di settore” e la decurtazione del 6% effettuata sui costi sostenuti direttamente dalla ha ritenuto corretta la quantificazione operata Parte_2 dall'odierna appellata.
Né d'altra parte l'appellante ha formulato specifiche censure avverso l'esclusione delle decurtazioni che essa aveva a suo tempo applicato, essendosi limitata a contestare la idoneità delle fatture a provare il credito in ragione della loro formazione in epoca successiva alla conclusione dei lavori e del riferimento ivi contenuto ad un contratto dell'01.10.2006 non prodotto in giudizio. Tali rilievi appaiono, invero, del tutto pretestuosi posto che le fatture emesse a saldo fanno seguito alla redazione della contabilità finale e l'esistenza di un contratto di fornitura tra le parti non è mai stata messa in discussione.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, Controparte_1
9 stante la semplicità delle questioni trattate. Nulla va invece disposto riguardo alla
[...]
rimasta contumace. Controparte_2
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
già , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] Pt_2 Controparte_2
con citazione notificata il 14.08.2018, nei confronti di Controparte_1
in persona del suo titolare, e di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
1248/2018 pubblicata il 09.07.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado che liquida in euro 1.984,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
c) nulla sulle spese nei rapporti con Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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